emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia


Il Direttore generale
 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
 

visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
 

vista l’istanza di Eslam Mohamed Abdelhai Siadahmed, nato a Kalyobiya (Egitto) il 22 luglio 1997, cittadino egiziano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Egitto, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
 

considerato che il richiedente ha conseguito nella sessione nel giugno 2020 presso la Ain Shams University (Egitto) il titolo accademico Bachelor of science in Civil Engineering – Major: Public Works all’esito di un percorso accademico di durata quinquennale;
 

rilevato che l’istante risulta iscritto al Sindacato egiziano degli ingegneri – sezione: civil engineering dal 13 ottobre 2020 con n° di iscrizione 3/2020/7601362/3;
 

preso atto che il sig. Siadahmed ha prodotto dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Il Cairo il 14 luglio 2025 che conferma il percorso accademico-professionale dallo stesso svolto in Egitto;
 

considerato che il richiedente ha, altresì, conseguito l’International Master in Project Management presso la Rome Business School nel 2025;
 

considerata l’esperienza professionale maturata dal richiedente e documentata in atti;
 

visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 245246.E del 29 dicembre 2025;
 

ritenuto che il richiedente non abbia, comunque, una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’esercizio in Italia della professione di ingegnere – sezione A, settore civile e ambientale, per cui si ritiene in ogni caso necessaria l’applicazione di misure compensative,
 

considerato che l’istante possiede un permesso di soggiorno quale studente rilasciato in data 12 giugno 2024 dalla Questura di Roma con validità fino al 23 giugno 2026;
 

visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
 

decreta
 

a Eslam Mohamed Abdelhai Siadahmed, nato a Kalyobiya (Egitto) il 22 luglio 1997, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Egitto, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento per un periodo di 2 (due) mesi sulla materia di “Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni”.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:

  • Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova orale solo su “Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni”).

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti la materia sopra indicata e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
 

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.
 

La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile e ambientale.
 

Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali e verterà quindi solo sull’ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
 

Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
 

Roma, 8 gennaio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda