
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Mohamed Ahmed Mohamed Hassanien Ahm Abdellatif, nato a Gharbeya (Egitto) in data 8 luglio 1998, cittadino egiziano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Egitto, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito nella sessione di settembre 2021 il titolo di studio “Laurea in Ingegneria – Ingegneria edile e delle costruzioni” presso l’October High Institute for Engineering & Technology – 6 october City (Egitto) all’esito di un percorso accademico di durata quinquennale;
rilevato che l’istante risulta iscritto al Sindacato egiziano degli ingegneri – sezione: civil engineering dal 14 novembre 2021 con n° di iscrizione 3/2021/8200575/186;
preso atto che il sig. Abdellatif ha prodotto dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Il Cairo il 22 ottobre 2025 che conferma il percorso accademico-professionale dallo stesso svolto in Egitto;
considerata l’esperienza professionale maturata dal richiedente e documentata in atti;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 245246.E del 29 dicembre 2025;
ritenuto che il richiedente non abbia, comunque, una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’esercizio in Italia della professione di ingegnere – sezione A, settore civile e ambientale, per cui si ritiene in ogni caso necessaria l’applicazione di misure compensative,
considerato che l’istante possiede un permesso di soggiorno quale soggiornante di lungo periodo rilasciato in data 13 febbraio 2020 con validità illimitata;
visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Mohamed Ahmed Mohamed Hassanien Ahm Abdellatif, nato a Gharbeya (Egitto) in data 8 luglio 1998, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Egitto, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 6 (sei) mesi di cui due mesi sulla materia “Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni”.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:
- Costruzioni di ponti (prova scritta e orale)
- Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova orale solo su “Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni”)
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti le materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile e ambientale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 8 gennaio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda