emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale
 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 2 luglio 2009, n. 110, che adotta il regolamento in materia di misure   compensative per l’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale;


vista l’istanza di Francesca Zuffa, nata il 5 aprile 1994 a Bologna, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di agraringenieur conseguito in Svizzera, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A e dell’esercizio della relativa professione in Italia;


considerato che la richiedente ha conseguito una laurea magistrale in international horticultural science presso l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum in data 20 dicembre 2018, a compimento di un corso di studi della durata di cinque anni (con periodi Erasmus presso la Wageningen University e la Technical University of Munich);


rilevato che l’istante ha altresì conseguito un dottorato in Plant Sciences presso la Eidgenössische technische hochschule di Zurigo in data 29 aprile 2025 e che, come attestato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI a Berna in data 13 ottobre 2025, il dottorato stesso è condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione di agronomo in Svizzera;


vista l’esperienza professionale documentata;


visto il parere del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, espresso con nota prot. DAG n. 233378.E del 9 dicembre 2025;


ritenuto che, alla luce della formazione documentata, il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale, sezione A, per cui non si ritiene necessaria l’applicazione di misure compensative,


decreta


a Francesca Zuffa, nata il 5 aprile 1994 a Bologna, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di agraringenieur conseguito in Svizzera, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e per l’esercizio della relativa professione in Italia.


Roma, 16 dicembre 2025

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda