
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
Visto il decreto datato 3 dicembre 2025 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale conseguito in Ucraina dalla sig.ra Liliia Kniazieva (nata Pavliuk), nata a Dniprodzerzhynsk (Ucraina) in data 19 aprile 1988, cittadina ucraina, quale titolo abilitante per l’iscrizione in Italia nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale;
rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, nel sesto capoverso della premessa quale numero identificativo del “Diploma di baccalaurea in Ferrovie e Tecnologie Ferroviarie” è stato indicato il numero “195561” invece che il numero “HP 37422497” e quale numero identificativo del “Diploma di laurea specialistica in Strutture Ferroviarie e Gestione delle Infrastrutture Ferroviarie” è stato indicato il numero “152860” invece che il numero “HP39062698”;
vista l’istanza di correzione della sig.ra Kniazieva (nata Pavliuk), pervenuta in data 16 dicembre 2025,
decreta
il decreto datato 3 dicembre 2025 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale conseguito in Ucraina dalla sig.ra Liliia Kniazieva (nata Pavliuk), nata a Dniprodzerzhynsk (Ucraina) in data 19 aprile 1988, cittadina ucraina, quale titolo abilitante per l’iscrizione in Italia nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale, è modificato come segue: nel sesto capoverso della premessa il numero identificativo del “Diploma di baccalaurea in Ferrovie e Tecnologie Ferroviarie” viene sostituito dal corretto numero “HP 37422497” e il numero identificativo del “Diploma di laurea specialistica in Strutture Ferroviarie e Gestione delle Infrastrutture Ferroviarie” viene sostituito dal corretto numero “HP39062698”.
Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 dicembre 2025.
Roma, 18 dicembre 2025
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Liliia Kniazieva (nata Pavliuk), nata a Dniprodzerzhynsk (Ucraina) in data 19 aprile 1988, cittadina ucraina, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Ucraina, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito presso l’Università Nazionale dei Trasporti Ferroviari di Dnipropetrovsk il diploma “Diploma di baccalaurea” n° 195561 in Ferrovie e Tecnologie Ferroviarie in data 30 giugno 2009 al compimento di un percorso di studi di durata pari a 3 anni e 10 mesi e il Diploma di laurea specialistica n° 152860 in Strutture Ferroviarie e Gestione delle Infrastrutture Ferroviarie in data 19 giugno 2010 al compimento di un percorso di studi di durata pari a 10 mesi, con relativo conseguimento della qualifica di ingegnere civile;
rilevato che l’istante ha autocertificato il conseguimento della laurea specialistica in Sistemi di Trasporto presso l’Università Nazionale dei Trasporti Ferroviari di Dnipropetrovsk in data 20 gennaio 2025;
preso atto della esperienza professionale maturata dalla richiedente in Ucraina come documentato dal libretto di lavoro in atti;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 207040.E del 31 ottobre 2025, con il quale il riconoscimento del titolo è stato subordinato al superamento di una misura compensativa sulle materie di “tecnica delle costruzioni – ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni” e di “costruzione di ponti”;
rilevato che in data 13 novembre 2025 (nota prot. DAG n. 215913.E del 13 novembre 2025) l’istante ha richiesto una revisione della misura compensativa prospettata, alla luce della formazione maturata;
rilevato che la suddetta istanza è stata sottoposta al rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri che, con parere trasmesso con nota prot. DAG n. 226544.E del 27 novembre 2025, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal richiedente, l’ha ritenuta meritevole di accoglimento, eliminando dal complesso delle materie oggetto delle misure compensative richieste quella di “costruzione di ponti”;
ritenuto che la richiedente non abbia, comunque, una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’esercizio in Italia della professione di ingegnere – sezione A, settore civile e ambientale, per cui si ritiene in ogni caso necessaria l’applicazione di misure compensative;
considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per protezione temporanea – emergenza Ucraina rilasciato in data 3 marzo 2025 dalla Questura di Genova, con scadenza il 4 marzo 2026;
visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Liliia Kniazieva (nata Pavliuk), nata a Dniprodzerzhynsk (Ucraina) in data 19 aprile 1988, cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Ucraina, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta della richiedente, a un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di 2 (due) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte della candidata, verterà sulla seguente materia:
- Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova orale solo su “Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni”)
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti la materia sopra indicata e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile e ambientale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali e verterà quindi solo sull’ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda