emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale
 

Visto il decreto datato 2 settembre 2025, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale conseguito in Brasile da Aline Fontebasso Silva, nata a Jundiai (Brasile) in data 7 dicembre 1989, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l’iscrizione in Italia nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, nel terzultimo capoverso del dispositivo è stato indicato il settore “industriale” invece che “civile-ambientale”;


vista l’istanza di correzione di Aline Fontebasso Silva, pervenuta in data 12 gennaio 2026,


decreta


il decreto datato 2 settembre 2025, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale conseguito in Brasile da Aline Fontebasso Silva, nata a Jundiai (Brasile) in data 7 dicembre 1989, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l’iscrizione in Italia nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale, è modificato nel senso che, laddove nel terzultimo capoverso del dispositivo è indicato  settore “industriale” deve leggersi ed intendersi settore “civile-ambientale”.


Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 2 settembre 2025.


Roma, 12 gennaio 2026 
 

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda

 

 

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;

 

vista l’istanza di Aline Fontebasso Silva, nata a Jundiai (Brasile) in data 7 dicembre 1989, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di engenheiro civil  conseguito in Brasile ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che la richiedente ha conseguito un diploma accademico in engenheira civil presso l’ Instituto federal de educacao, ciencia e  tecnologia de Sao Paulo (Brasile) in data 25 ottobre 2018 all’esito di un percorso di studi di durata quinquennale, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a San Paolo in data 30 maggio 2019;

 

visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 150732.E del 6 agosto 2025;

 

visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,

 

decreta

 

a Aline Fontebasso Silva, nata a Jundiai (Brasile) in data 7 dicembre 1989, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di engenheiro civil  conseguito in Brasile ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione.

 

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta della richiedente, a un tirocinio di adattamento sulla stessa materia (ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni) per un periodo di 2 (due) mesi.

 

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:
 

  • Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova orale solo sulla seconda parte)

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti le materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato può accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

 

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.

 

Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.

 

Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.

Roma, 2 settembre 2025                                                 

Per delega del Direttore generale
Il Direttore dell’Ufficio II Sabrina Mostarda