Atti internazionali

aggiornamento: 25 settembre 2017

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.

Itinerari a tema

Materia selezionata: Trasferimento delle persone condannate
Fonte selezionata: Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 1983) -   Torna alle Fonti  

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 1983)

Data firma accordo 21 marzo 1983

Luogo firma accordo Strasburgo

Tipo accordo Multilaterale

Vigenza internazionale 1 luglio 1985

Data firma Italia 20 marzo 1984

Data ratifica Italia 30 giugno 1989

Data entrata in vigore per Italia 1 ottobre 1989

Provvedimento legislativo L. n.334 del 25 luglio 1988

Pubblicazione Suppl. Ord. G.U. n.188 del 11 agosto 1988

 

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LEGGE 25 luglio 1988 n. 334 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1988 - S. O. n. 73)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, ADOTTATA A STRASBURGO IL 21 MARZO 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile". 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE  (Strrasburgo, 1983)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri;
Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale;
Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;
Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della libertà a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;
Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è quello di trasferirli nei loro paesi,
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione;
"condanna", significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato;
"sentenza", significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.
"Stato di condanna", significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna che può essere, o è già stata trasferita;
"Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la pena.

Art. 2
Principi generali

Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Una persona condannata nel territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione essere trasferito nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione.
Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.

Art. 3
Condizioni per il trasferimento

Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:
la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;
la sentenza è definitiva;
la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento;
gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; e
lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c).
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altri Parti.
Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino" ai fini della presente Convenzione.

Art. 4
Obbligo di fornire informazioni

Ogni persona condannata alla quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione.
Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva.
Le informazioni devono comprendere:
il nome, la data ed il luogo di nascita della persona condannata;
se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna.
Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede.
La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

Art. 5
Domande e risposte

Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto.
Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali.
Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzerà altri canali di comunicazione.
Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.

Art. 6
Documentazione da allegare

Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest'ultimo:
un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata è suo cittadino;
una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
una dichiarazione contenente le informazioni previste all'art. 9, paragrafo 2.
In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia già comunicato che non darà il suo consenso per il trasferimento:
una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni di legge su cui è fondata;
una dichiarazione che indichi il periodo di pena già scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e
quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
Ciascuno Stato può chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

Art. 7
Consenso e verifica

Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna.
Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.

Art. 8
Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna

La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata.

Art. 9
Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:
continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni previste dall'articolo 10; o
convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste all'articolo 11.
Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale delle procedure intende seguire.
L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non può ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che è disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione del trattamento può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguirà in questi casi.

Art. 10
Continuazione dell'esecuzione

In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna.
Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato può per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, nè eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

Art. 11
Conversione della condanna

In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorità competente:
è vincolata alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata; e
non deve aggravare la posizione penale della persona condannata è non vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi.
Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.

Art. 12
Grazia, amnistia, commutazione

Ciascuna Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.

Art. 13
Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza.

Art. 14
Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Art. 15
Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:
allorché consideri terminata l'esecuzione della pena;
se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o
se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Art. 16
Transito

Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di transito sul suo territorio di una persona condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che abbia concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio.
Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito:
se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero
se il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.
Le richieste di transito e le risposte debbono essere comunicate attraverso i canali menzionati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.
Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata, e quello Stato ha concordato con un'altra Parte il trasferimento per o dal suo territorio.
La Parte alla quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.
La Parte richiesta di accordare il transito può essere invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sarà perseguita, né detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, nè sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.
Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni transito al di sopra del suo territorio.

Art. 17
Lingue e spese

Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, debbono essere fornite nella lingua della Parte cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei documenti allegati.
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra queste lingue che indicherà. In tale occasione può dichiarare che è disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue ufficiali, del Consiglio d'Europa.
Salvo l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente Convenzione non devono essere autenticati.
I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Art. 18
Firma ed entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso ad essere parti della Convenzione, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1.
Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimerà il suo assenso ad essere parte della Convezione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19
Adesione degli Stati non membri

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 20
Applicazione territoriale

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali applicherà la presente Convenzione.
Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convezione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà efficacia il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 21
Applicazione nel tempo

La presente Convenzione sarà applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Art. 22
Relazioni con altre convenzioni ed accordi
.

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da trattati di estradizione ed altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di persone detenute allo scopo di confronti o testimonianze.
Due o più Parti che abbiano già concluso, o concludano in futuro, un accordo o un trattato sul trasferimento delle persone condannate, ovvero che abbiano regolato, o regolino in futuro, in un altro modo le loro relazioni in questo campo, avranno la facoltà di applicare detto accordo o trattato o intesa al posto della presente Convenzione.
La presente Convenzione non pregiudica il diritto degli Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi a materie regolate da quella Convenzione e diretti a completare le disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
Se una domanda di trasferimento rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi o di un altro accordo o trattato relativo al trasferimento delle persone condannate, lo Stato richiedente deve, quando formula la domanda, precisare sulla base di quale strumento essa viene formulata.

Art. 23
Composizione amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà informato della applicazione della presente Convenzione e farà quanto necessario per facilitare la composizione amichevole di ogni difficoltà che può nascere per la sua applicazione.

Art. 24
Denuncia

Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
La presente Convenzione, tuttavia, continuerà ad applicarsi per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la denuncia ha effetto.

Art. 25
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, così come ad ogni Stato che vi abbia aderito:
tutte le firme;
il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
tutte le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 2, ed all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;
ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderirvi.