Atti internazionali

aggiornamento: 25 settembre 2017

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.

Itinerari a tema

Paese selezionato Stati Uniti d'America
Fonte selezionata: Trattato di estradizione (Roma, 1983) -   Torna alle Fonti firmate dal Paese Stati Uniti d'America

Materia selezionata: Estradizione

Trattato di estradizione (Roma, 1983)

Data firma accordo 13 ottobre 1983
Luogo firma accordo Roma
Tipo accordo Bilaterale
Data entrata in vigore 24 settembre 1984
Provvedimento legislativo L. n. 222 del 26 maggio 1984
Pubblicazione Suppl. Ord. G.U. n. 165 del 16 giugno 1984
Osservazioni Il presente Trattato abroga esplicitamente il Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 18.01.1973 ed il Protocollo supplementare sottoscritto a Roma il 09.11.1982. La Corte Costituzionale con sentenza n. 128 del 8 – 15 aprile 1987 dichiarava "l'illegittimità costituzionale della l. 9 ottobre 1974 n. 632 nella parte in cui, ratificando il Trattato in materia di estradizione fra l'Italia e l'USA, firmato a Roma il 18 gennaio 1973 consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore". Data la sostanziale identità sul punto dell'attuale convenzione da ritenere che anche per quest'ultima possa farsi valere il medesimo vizio di illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/1996, dichiarava l'illegittimità costituzionale della legge 26.5.1984, n. 225, nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione Italia-USA.

Nascondi la legge di ratifica

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Il governo della repubblica italiana ed il governo degli Stati Uniti d'america, prendendo atto della loro stretta cooperazione nella repressione dei reati;

Desiderando rendere ancora più efficace detta cooperazione;

Desiderando concludere un nuovo trattato per la reciproca estradizione dei criminali;

Hanno convenuto quanto segue:


Art. I
Obbligo di estradare

Le parti contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorità della parte richiedente per un reato che dà luogo all'estradizione.


Art. II
Reati che danno luogo all'estradizione

  1. Un reato, comunque denominato, dà luogo ad estradizione solamente se é punibile secondo le leggi di entrambe le parti contraenti con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno o con una pena più severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia già stata condannata, l'estradizione é concessa solamente se la pena ancora da scontare é di almeno sei mesi.
  2. Un reato dà luogo alla estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi Italiane, e la "conspiracy" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, é altresì considerato reato che dà luogo all'estradizione.
  3. Quando l'estradizione é stata concessa per un reato che da luogo all'estradizione, questa é altresì concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato é punibile con una pena restrittiva della libertà inferiore ad un anno, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento é richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle corti federali degli Stati Uniti.


Art. III
Giurisdizione

Quando un reato é stato commesso al di fuori del territorio della parte richiedente, la parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta é un cittadino della parte richiedente.


Art. IV
Estradizione dei cittadini

La parte richiesta non può rifiutare l'estradizione di una persona solo perché questa persona é cittadina della parte richiesta.


Art. V
Reati politici e reati militari

  1. La estradizione non é concessa se il reato per il quale é richiesta é un reato politico, o se la persona richiesta dimostra che la domanda é stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico.
  2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtù di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un capo di stato o di governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravità del reato o delle sue conseguenze, si terrà conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalità politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza.
  3. La estradizione non é concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.


Art. VI
"Ne bis in idem"

L'estradizione non é concessa quando la persona richiesta é stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione é domandata.


Art. VII
Procedimenti in corso per gli stessi fatti

L'estradizione può essere rifiutata se la persona richiesta é sottoposta a procedimento dalla parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione é domandata.


Art. VIII
Prescrizione

L'estradizione non é concessa se, per il reato per il quale é richiesta, l'azione penale o la esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della parte richiedente.


Art. IX
Pena capitale

Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione é punibile con la pena di morte secondo le leggi della parte richiedente, e le leggi della parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sarà rifiutata salvo che la parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.


Art. X
Domanda di estradizione e documenti relativi

  1. Le richieste di estradizione sono inoltrate per via diplomatica.
  2. Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:
    1. documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identità della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;
    2. una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;
    3. i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione é richiesta;
    4. i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e
    5. i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.
  3. Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:
    1. una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;
    2. una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sarà redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "prosecutor" e comprenderà, in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e
    3. documenti dai quali risulti che la persona richiesta é quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.
  4. Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che é stata condannata o riconosciuta colpevole, é accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, da:
    1. una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona che negli Stati Uniti é stata riconosciuta colpevole, ma cui non é stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario
    2. se la pena é stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e
    3. documenti dai quali risulti che la persona richiesta é la persona riconosciuta colpevole.
  5. Se la persona richiesta é stata condannata "in absentia" o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'autorità esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorità Italiane. In tali casi, la parte richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.
  6. I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla parte richiedente in Italiano ed in inglese.
  7. I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione sono ammissibili come mezzo di prova se:
    1. nel caso di richiesta dagli Stati Uniti, sono autenticati da un giudice, da un magistrato o da un altro funzionario degli Stati Uniti e muniti del sigillo del segretario di stato;
    2. nel caso di una richiesta dall'Italia, sono firmati da un giudice o da altra autorità giudiziaria italiana e sono autenticati dal funzionario diplomatico o consolare, di grado più elevato, degli Stati Uniti in Italia.


Art. XI
Documentazione aggiuntiva

  1. Se la parte richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione é incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, tale parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La parte richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la parte richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.
  2. Se la persona ricercata é in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata é incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, o se tale documentazione non é ricevuta entro il periodo fissato dalla parte richiesta, la persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva.


Art. XII
Arresto provvisorio

  1. In caso di urgenza, ciascuna parte contraente può richiedere l'arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che dà luogo ad estradizione. La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e il ministero Italiano di grazia e giustizia, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell'organizzazione internazionale di polizia criminale (interpol).
  2. La domanda deve contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalità; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resoconto dei fatti, ivi compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell'esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui é stato emesso e il nome dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che può essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell'esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorità giudiziaria che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona farà seguito.
  3. Una volta ricevuta la domanda, la parte richiesta effettuerà i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta. La parte richiedente verrà prontamente informata del risultato della sua domanda.
  4. L'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della parte richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'articolo decimo.
  5. La cessazione dell'arresto provvisorio prevista in base al paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se la domanda di estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva.


Art. XIII
Decisione e consegna

  1. La parte richiesta comunicherà senza indugio alla parte richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione.
  2. La parte richiesta fornirà i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorità giudiziaria, se esiste.
  3. Quando la domanda di estradizione é accolta, le competenti autorità delle parti contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non é estradata dal territorio della parte richiesta entro il termine concordato, essa può essere messa in libertà, salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.


Art. XIV
Rinvio della consegna e consegna temporanea

Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della parte richiesta per un reato diverso, la parte richiesta ha il potere di:

  1. rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure
  2. consegnare temporaneamente la persona richiesta alla parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che é stata consegnata temporaneamente dovrà essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le parti contraenti.


Art. XV
Richieste di estradizione presentate da più stati

L'autorità esecutiva della parte richiesta, se riceve domanda dall'altra parte contraente e da uno o più altri stati per l'estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, deciderà verso quale stato estradare tale persona. Nel prendere la sua decisione l'autorità esecutiva terrà conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi:

  1. il luogo in cui é stato commesso il reato;
  2. la gravità dei rispettivi reati nel caso in cui gli stati richiedenti domandino l'estradizione per differenti reati;
  3. la possibilità di una nuova estradizione tra gli stati richiedenti; e
  4. l'ordine in cui le richieste sono state ricevute.


Art. XVI
Principio di specialità e nuova estradizione

  1. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella parte richiedente salvo che per:
    1. il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione é stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;
    2. un reato commesso dopo la consegna della persona;
    3. Oppure
    4. un reato per il quale l'autorità esecutiva degli Stati Uniti o le competenti autorità Italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la parte richiesta può domandare la presentazione dei documenti previsti nell'articolo 10.
  2. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere estradata in un terzo stato senza il consenso della parte che la ha consegnata.
  3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformità con le leggi della parte richiedente, né l'estradizione di tale persona verso un terzo stato, se:
    1. tale persona, avendo lasciato il territorio della parte richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure;b) tale persona non lascia il territorio della parte richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui é libera di partire.  


Art. XVII
Estradizione semplificata

Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta da un giudice o da un magistrato competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione concessale ai sensi del presente trattato, acconsente, irrevocabilmente e per iscritto, di essere consegnata alla parte richiedente, la parte richiesta può consegnare tale persona senza procedimento formale.


Art. XVIII
Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti

  1. Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla parte richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l'estradizione non possa essere effettuata. I diritti di terzi su tali beni sono debitamente fatti salvi.
  2. La parte richiesta può condizionare la consegna dei predetti beni ad una soddisfacente garanzia della parte richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla parte richiesta non appena possibile e può differirne la consegna se é necessario per ragioni di prova nella parte richiesta.


Art. XIX
Transito

  1. Le parti contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo stato. La parte contraente che richiede il transito inoltrerà allo stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso contenente la descrizione della persona e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.
  2. Non é richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra parte contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta parte contraente, quest'ultima tratterrà la persona da far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente articolo.


Art. XX
Assistenza e rappresentanza

Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti consiglia, assiste e rappresenta la repubblica italiana in qualsiasi procedimento avente luogo negli Stati Uniti e derivante da una richiesta di estradizione presentata dalla repubblica italiana.
Il ministero italiano di grazia e giustizia, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d'america e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'america.


Art. XXI
Spese

La parte richiedente pagherà le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla città dov'essa é trattenuta nella parte richiedente. La parte richiesta pagherà qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'articolo diciannovesimo sarà a carico della parte richiedente.
La parte richiesta non presenterà alcuna domanda di rimborso alla parte richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente trattato.


Art. XXII
Ambito di applicazione

Il presente trattato si applica ai reati commessi prima e dopo la sua entrata in vigore.


Art. XXIII
Denuncia

Ambedue le parti contraenti potranno denunciare il presente trattato in qualsiasi momento dandone notifica scritta all'altra parte contraente. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.


Art. XXIV
Ratifica ed entrata in vigore

Il presente trattato é soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Washington non appena possibile.
Il presente trattato entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.


All'entrata in vigore del presente trattato, il trattato di estradizione tra la repubblica italiana e gli Stati Uniti d'america firmato a Roma il 18 gennaio 1973, e il protocollo supplementare firmato a Roma il 9 novembre 1982, cesseranno di avere effetto; tuttavia i procedimenti di estradizione in corso nella parte richiesta al momento dell'entrata in vigore del presente trattato continueranno ad essere disciplinati dal precedente trattato, salvo per quanto riguarda l'articolo II di questo trattato che si applica anche a tali procedimenti. L' articolo quattordicesimo di questo trattato si applica anche alle persone dichiarate estradabili in base al precedente trattato.