Atti internazionali

aggiornamento: 25 settembre 2017

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.

Itinerari a tema

Materia selezionata: Assistenza giudiziaria in materia penale
Fonte selezionata: Convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia penale (Roma, 1987) -   Torna alle Fonti  

Convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia penale (Roma, 1987)

Bilaterale con l'Argentina: data firma accordo 9 dicembre 1987

Luogo firma accordo Roma

Tipo accordo Bilaterale

Data entrata in vigore 1 agosto 1991

Provvedimento legislativo L. n. 224 del 30 luglio 1990

Pubblicazione Suppl. Ord. G.U. n. 186 del 10 agosto 1990

Osservazioni la presente Convenzione abroga espressamente la Convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati sottoscritta a Roma il 1 agosto 1887.

Nascondi la legge di ratifica

LEGGE 30 luglio 1990 n. 224

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990 - S.O. n. 54)

 

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA
PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FIRMATA A ROMA IL 9 DICEMBRE 1987

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:


Art. 1

Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.


Art. 2

Piena ed intera esecuzione é data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.


Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 


 

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA
PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FIRMATA A ROMA IL 9 DICEMBRE 1987

 

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina,
desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria,
hanno convenuto quanto segue:
 

Art. 1
OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

Ciascuna Parte, contraente si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali di competenza dell'autorità giudiziaria della Parte richiedente.
L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la Parte richiesta.
Tuttavia per la esecuzione di provvedimenti di sequestro o di perquisizione domiciliari l'assistenza sarà concessa solo se il fatto per il quale é domandata sia considerato reato anche dalla legge della Parte richiesta.


Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

L'assistenza comprenderà:
ricerca di persone;
notifica di atti giudiziari;
produzione di documenti e di atti;
esecuzione di perquisizioni domiciliari e di sequestro;
escussione di testimoni e interrogatorio di imputati;
citazione di persone per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
sequestro di beni.
Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta.


Art. 3
ELEMENTI DELLA RICHIESTA

La richiesta di assistenza giudiziaria, da redigersi per iscritto, dovrà contenere le indicazioni seguenti:
l'autorità da cui proviene la domanda;
l'oggetto e il motivo della domanda;
per quanto possibile, l'identità e la nazionalità della persona imputata e
l'identità e, se possibile, l'indirizzo del destinatario degli atti oggetto della richiesta stessa.
La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, dovrà inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine, nome e indirizzo delle persone che devono intervenire, nonché se del caso, il testo delle domande da porre.


Art. 4
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

L'assistenza potrà essere negata:
se si riferisce a reati che la Parte richiesta considera politici;
se si riferisce a reati previsti dalla legge militare e non dal diritto comune;
se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico, o ad altri interessi essenziali nazionali.
La parte richiesta deve prontamente comunicare alla Parte richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.


Art. 5
INOLTRO DELLA DOMANDA

Le domande di assistenza saranno trasmesse per via diplomatica. Tuttavia le Parti potranno designare specifiche autorità per trasmettere e ricevere direttamente tali richieste.


Art. 6
FORMA DELLA ESECUZIONE

Alle domande di assistenza sarà data esecuzione nelle forme previste dalla legge della Parte richiesta.
Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga in particolari forme, la Parte richiesta dovrà osservare le modalità indicate per quanto non vietate dalla propria legge.


Art. 7
TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

Qualora le domande di assistenza abbiano ad oggetto la trasmissione di documenti o fascicoli, la Parte richiesta avrà facoltà di consegnarne solo copie o fotocopie autenticate, salvo che la parte richiedente domandi espressamente gli originali.
La Parte richiesta potrà rifiutarsi di trasmettere oggetti o documenti che le vengano richiesti qualora la propria legge non lo permetta, ovvero nel caso in cui le siano necessari in un procedimento penale in corso.
I documenti originali o gli oggetti che fossero stati inviati in espletamento di una richiesta di assistenza dovranno essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, eccetto quando la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.


Art. 8
DATA E LUOGO DELL'ESECUZIONE

Se la parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informerà della data e del luogo d'esecuzione della rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere a questa esecuzione se la Parte richiesta vi consenta.


Art. 9
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

La richiesta che abbia ad oggetto la citazione di un imputato, testimone o perito dinanzi alle autorità giudiziarie della Parte richiedente dovrà essere trasmessa non meno di 30 giorni prima della data di comparizione.
La Parte richiesta procederà pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza peraltro che siano applicate le comminatorie e le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.
Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennità previste dalle legge della Parte richiedente. La richiesta dovrà specificarne gli importi.


Art. 10
AUDIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

Qualora la domanda abbia ad oggetto l'audizione di un imputato, di un perito o di un testimone nella parte richiesta, tale parte procederà alla citazione sotto le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge.


Art. 11
IMMUNITA'

L'imputato il testimone ed il perito che a seguito di una citazione compaia di fronte alle autorità giudiziarie della parte richiedente, non potrà essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori, alla sua partenza del territorio della Parte richiesta.
Le immunità prevista nel paragrafo precedente cesserà di avere effetto se la persona comparsa in giudizio, quindici giorni dopo che le sia stato comunicato dalle autorità giudiziarie che la sua presenza non é più necessaria, non abbia lasciato il territorio della parte richiedente pur avendone avuta la possibilità o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.


Art. 12
TRASFERIMENTI DI DETENUTI

Ciascuna parte trasferirà temporaneamente, su richiesta, all'altra Parte una persona detenuta per deporre dinanzi alle autorità giudiziarie a condizione che questa presti il suo consenso.
La parte richiedente deve tenere il detenuto in stato di custodia, e deve restituirlo alla parte richiesta quando la sua presenza non sia più necessaria, nella medesima condizione, a meno che tale ultima Parte non domandi espressamente che venga messo in libertà.
Le spese derivanti dall'applicazione di questo articolo saranno a carico della Parte richiedente.


Art. 13
COMUNICAZIONE DI CONDANNE

Ciascuna Parte informerà annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie autorità giudiziarie contro i cittadini di tale ultima Parte.


Art. 14
PRECEDENTI PENALI

Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte, su domanda, nella misura consentita dalla propria legge, i precedenti penali di una persona.


Art. 15

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione.


Art. 16
RATIFICA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Ciascuna delle Parti potrà denunciare la presente convenzione mediante notifica.
La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo dei sei mesi dalla data in cui é stata notificata all'altra Parte.
Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmate a Roma il 1 agosto 1887.