Schema di D.Lgs. - Diritto interno alla Decisione Quadro 2008/675/Gai, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra stati membri dell’Unione Europea in occasione di un nuovo procedimento penale - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 maggio 2016

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/675/Gai del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra stati membri dell’Unione Europea in occasione di un nuovo procedimento penale”


Articolato

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Il 29 novembre 2000, in riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali il quale prevede “l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”.

La decisione quadro che si recepisce sostituisce, in attuazione del citato programma, le disposizioni dell’articolo 56 della Convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali relative alla presa in considerazione delle condanne penali nelle relazioni tra gli Stati membri firmatari di detta Convenzione.

Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne, agevolato dalle decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, presenterebbe, invero, una utilità ridotta se gli Stati membri non fossero in grado di tener conto delle informazioni loro trasmesse.
Il Consiglio ha, pertanto, adottato la decisione quadro in esame, relativa alla c.d. recidiva europea, che permettere l'utilizzo del certificato ECRIS (European Criminal Records Information System) per ogni determinazione sulla pena, in particolare per l’applicazione della recidiva o per la dichiarazione di criminalità abituale del condannato, oltre che di ogni altra valutazione che il giudice abbia a compiere, dalla fase delle indagini preliminari a quella dell’esecuzione.

In base ad essa, ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell’ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell’accertamento di un reato, dovranno quindi essere prese in considerazione dall’autorità giudiziaria italiana, ad esempio, nell’ambito del giudizio di pericolosità sociale relativo all’applicazione di una misura cautelare personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la valutazione sulla personalità dell’imputato ai fini della quantificazione della pena (articolo 132 del codice penale) o anche nell’ambito del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.

Con la decisione quadro in esame la circolazione delle informazioni sul curriculum criminale dell’imputato trova il suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei soggetti recidivi.
Le informazioni sulle precedenti decisioni di condanna possono essere ottenute in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali.
Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.
Le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti:

  • la detenzione cautelare;
  • la qualifica del reato;
  • il tipo e il livello della pena comminata;
  • l’esecuzione della decisione.

La circostanza di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna non comporta né interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né la loro revoca o riesame.
L'intervento normativo non è volto ad armonizzare la disciplina nazionale relativa agli effetti attribuiti alle condanne precedenti, ma unicamente a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in altro Stato dell’Unione europea e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro.

La normativa italiana vigente in materia prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta, prima di essere inserita nel certificato del casellario giudiziale ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Prima del riconoscimento, dunque, la sentenza straniera non ha valore.

L’adozione del presente schema di decreto consente di dare rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell’Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento.
Il provvedimento in esame si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 contiene le disposizioni di principio e l’ambito di applicazione.

L’articolo 2 si occupa delle definizioni.

L’articolo 3 disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l’autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell’ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, nei confronti della persona a cui si riferiscono e anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione inerente alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

La decisione quadro apre alla possibilità che il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, possa tener conto della pena precedentemente irrogata in altro Stato membro, ove questa sia particolarmente elevata, sì da apparire eccessiva, e quindi in qualche modo capace di assorbire una parte del disvalore espresso dal reato in esame presso la giurisdizione italiana. Si tratta, per questa parte, di una valutazione del precedente in senso favorevole all’imputato o condannato. Occorre però considerare che una valutazione in bonis dei precedenti, in funzione di mitigazione della pena e non già per apprezzare una maggiore capacità a delinquere, non è contemplata dall’ordinamento penale italiano. Deve allora prendersi atto che l’indicazione della decisione quadro non può essere recepita, perché è la stessa decisione quadro, al Considerando n. 9, a subordinare l’adozione di una disciplina in tal senso all’esistenza nel sistema interno di regole applicative dello stesso principio in riferimento ai precedenti costituiti da sentenze emesse dalle autorità giudiziarie nazionali.

Tali condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell’esecuzione della pena.
Tuttavia la valutazione delle condanne non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

L’articolo 4 riguarda l’invarianza finanziaria derivante dall’attuazione del presente schema di decreto.

Quanto all’esame parlamentare dello schema di decreto, si evidenzia come abbiano espresso in merito allo stesso parere favorevole la II (Giustizia) e XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 23 marzo 2016. 

Si è accolta la condizione posta dalla 2 Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, in data 22 marzo 2016, inserendo all’articolo 3, comma 1, l’espressione “e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato”, in quanto la sussistenza di tale requisito rappresenta la condizione minima essenziale per l’attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere.

Si è accolto, parimenti, il rilievo formulato dalla V Commissione permanente della Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione), in data 22 marzo 2016, sulla opportunità della sostituzione della rubrica dell’articolo 4 con la previsione, in luogo della espressione “disposizioni finanziarie”, di quella della “clausola di invarianza finanziaria”, stante la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo.