Schema di D.Lgs. - Diritto interno alla Decisione Quadro 2008/675/Gai, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra stati membri dell’Unione Europea in occasione di un nuovo procedimento penale - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 maggio 2016

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/675/Gai del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra stati membri dell’Unione Europea in occasione di un nuovo procedimento penale”


Relazione illustrativa


Indice

Art. 1 - Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Rilevanza delle decisioni di condanna
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; 

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;


Emana
il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per «condanna» ogni decisione definitiva di condanna adottata dall’autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.

Art. 3
(Rilevanza delle decisioni di condanna)

  1. 1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l’autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell’ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.
  2. Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell’esecuzione della pena.
  3. La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  


Allegati