DDL - Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese (Roma il 7 ottobre 2010) - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 31 gennaio 2014

Schema di disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010"

Articolato

I.PREMESSA:

Il presente Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i vari Paesi al di fuori dell’Unione Europea, così perseguendo ‘l’obiettivo di migliorare e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

 Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-cinesi, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l’attuazione e l’operatività in concreto di una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi.

L’adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato la materia dell’estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). La incontestabile conseguenza del crescente ambito di rapporti tra i due paesi comporta inevitabilmente anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l’esigenza di disciplinare uniformemente l’esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.

II. PREVISIONI GENERALI

L’ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) - (Art. 1).

In generale, l’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato Richiedente é previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato Richiesto (c.d. Principio della doppia incriminazione). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l’estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato Richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato Richiedente.

L’estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l’estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare ammonti ad un periodo minimo di sei mesi (Art.. 2).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell’estradizione.

L’estradizione sarà negata, oltre che nei consueti casi ornai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (i. e. quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l’accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato Richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento e della legislazione di questo paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato Richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. Principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato Richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani ovvero all’esecuzione di una pena vietata dalla legislazione della Stato Richiesto (ad es. la pena di morte o pene corporali) (Art.. 3).

Diversamente, l’estradizione potrà essere negata quando lo Stato Richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitarie riferibili all’età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (Art. 4).

 Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione specificamente disciplinato riguarda l’estradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l’estradizione dei suoi cittadini, anche se ciò é possibile. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato Richiesto dovesse rifiutare la consegna di una suo cittadino, lo Stato Richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato Richiesto, in conformità alle leggi di questo paese (Art. 5).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (Art. 7), e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità Centrali appositamente designate nei rispettivi Ministeri della Giustizia delle Parti contraenti. Le Autorità Centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (Art. 6).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estrazione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall’ordinamento dello Stato Richiesto, il quale avrà l’obbligo di motivare ed informare l’altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto alla consegna (Art. 10).

Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l’arresto provvisorio della persona richiesta, salva - poi — la presentazione della formale richiesta di estradizione entro 30 giorni dall’esecuzione dell’arresto, pena l’inefficacia dell’arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (Art. 9).

Lo Stato Richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione noia sia completa o rechi dati insufficienti per consentire la decisione; la trasmissione delle informazioni supplementari da parte dello Stato Richiedente è sottoposta ad un termine perentorio di 45 giorni (Art. 8).  Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato Richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (Art. 13).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell’estradizione (Art. 11).

Resta salva la possibilità per lo Stato Richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l’esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente (Art. 12).

L’accordo bilaterale prevede, poi, la tipica e consueta garanzia del cd. Principio di Specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato Richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato Richiesto acconsente a che lo Stato Richiedente proceda nei confronti della persona estradata ovvero quando la presenza della persona estradata, nel territorio dello Stato Richiedente, non sia più connessa al motivo per il quale l’estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria (Art. 14).

 Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato Richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato Richiesto (Art. 15); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (Art. 16); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (Art. 18); allo scambio informativo in merito all’esito del procedimento penale ovvero all’esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all’estradizione (Art. 17).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE:

La Parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (Art. 19).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (Art. 20).

Nell’ultima previsione dell’accordo (Art. 21) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Tale lasso di tempo consente presumibilmente una idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione e non pregiudicherà le procedure di estradizione già in corso.

Infine, la disciplina prevista nel presente Trattato si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi prima.

Il Trattato è stato firmato dai Ministri dei rispettivi Governi nelle lingue italiana, cinese ed inglese. In caso di divergenza di interpretazione dello stesso, le Parti contraenti hanno espressamente stabilito di volere dare prevalenza al testo in lingua inglese.