Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione disposizioni Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 15 aprile 2014

Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del Regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il Regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”

Articolato

Lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

I prodotti fitosanitari sono sostanze attive e preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, utili sia per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, sia per il miglioramento della produzione agricola.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009, in vigore dal 14 dicembre 2009, in applicazione dal 14 giugno 2011, disciplina l'immissione sul mercato, l'impiego ed il controllo all'interno dell'Unione europea dei prodotti fitosanitari ed ha la finalità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività del settore agricolo nell'ambito dell'Unione stessa.

Esso stabilisce altresì le norme relative all'approvazione delle sostante attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti o costituenti i prodotti fitosanitari, e le norme sui coadiuvanti e coformulanti.

A fronte dei rischi e pericoli che l'uso di prodotti fitosanitari può comportare, soprattutto se essi vengono immessi sul mercato senza la preventiva sperimentazione ufficiale e autorizzazione, o se vengono utilizzati in modo scorretto, il regolamento dispone, all'articolo 72, che gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione e adottano i provvedimenti necessari per la loro applicazione.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 91/414/CEE e 79/117/CEE ed introduce nuove procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che prevedono, in particolare, una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Le attività amministrative nazionali concernenti l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari sono svolte dal Ministero della salute, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia.
In particolare, l'attività svolta dal Ministero della salute consiste nel rilascio, rinnovo, riesame, ritiro e modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nell'emanazione
 
di provvedimenti di autorizzazioni provvisorie o eccezionali, nell'estensione delle autorizzazioni ad utilizzi minori, nel riconoscimento di autorizzazioni rilasciate da altro Stato membro.
Il Ministero della salute effettua le valutazioni in qualità di Stato membro relatore in sede di approvazione delle sostanze attive.

Ulteriori funzioni vengono svolte in sede di controllo ufficiale dell'immissione in commercio, dell'utilizzazione dei prodotti stessi e dell'adozione dei limiti massimi di residui di sostanze attive definiti in sede dell'Unione europea, attività che trova disciplina al di fuori del regolamento del 2009 in questione.

In materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari è stato emanato il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009.
Lo schema in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 15/12/2011 n. 217, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010".

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme tra l'Unione europea e l'ordinamento nazionale, tale disposizione delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della citata legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi in essa previsti.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 recante "attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" detta la disciplina sanzionatoria in materia di prodotti fitosanitari, sulla base delle prescrizioni di cui alla direttiva medesima.

Gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, del decreto legislativo 194/1995, stabiliscono le sanzioni per le condotte in violazione alle disposizioni in esso contenute, depenalizzate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

Il presente decreto modifica parzialmente la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 e delinea le nuove sanzioni sulla base delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 che sostituisce la direttiva 91/414/CEE.
Le sanzioni di cui al presente decreto sono state definite sulla scorta dell'offensività delle condotte rapportata all'attuale contesto commerciale, progressivamente implementato per effetto dello sviluppo scientifico e tecnologico, che, unitamente all'uso del mezzo telematico per la pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, ha determinato un costante incremento della disponibilità dei medesimi, pertanto delle possibilità di violazione delle prescrizioni e divieti imposti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

Rispetto alla vigente disciplina sanzionatoria, pertanto, si è operato un incremento delle singole sanzioni, nelle ipotesi in cui le condotte ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente garantiti, quali la tutela dell'ambiente, della salute umana e animale, presidiati dagli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica.

La materia oggetto della disciplina sanzionatoria in questione attiene sia alla tutela della salute sia a quella della concorrenza e del mercato nonché di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, annoverate tra quelle di competenza legislativa statale (art. 117 Cost., secondo comma, lett. e) ed s).

Le indicazioni provenienti dagli organi di controllo e dalle associazioni di categoria hanno evidenziato l'opportunità di inquadrare le fattispecie nell'ambito dell'illecito amministrativo, in modo tale da costituire un efficace deterrente verso attività illecite di particolare significatività e offensività, con notevole beneficio in termini di celerità della fase di accertamento e di applicazione della sanzione.

Le sanzioni amministrative previste, unitamente alle misure accessorie, garantiscono una efficace prevenzione e repressione dei fatti offensivi.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, il presente schema di decreto reca sanzioni pecuniarie amministrative la cui applicazione è prevista "salvo che il fatto costituisca reato" a fronte della violazione degli obblighi contenuti sia nel regolamento (CE) 1107/2009, sia nel regolamento (CE) n. 547/2011.

Il regolamento precisa dall'articolo 44, paragrafo 3, lettera b) che la revoca dell'autorizzazione può essere motivata dall'aver fornito all'Autorità nazionale informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, ipotesi espressamente contemplata.

Tale condotta illecita, consistente nella presentazione da parte del richiedente di informazioni false o ingannevoli, sia in sede di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e impiego (artt. 29 e 43 del reg.), sia in sede di valutazione della sostanza attiva da parte dell'Autorità nazionale competente in qualità di Stato membro relatore (art. 4 del reg.), non contiene elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie contemplata nell'articolo 483 del codice penale, applicabile a tutte le ipotesi di falsa attestazione proveniente dal privato, confluente nel provvedimento amministrativo.

L'illecito in parola non è stato pertanto sanzionato nel presente decreto, essendo il bene tutelato - la fede pubblica — sufficientemente presidiato dalla disposizione penale citata, applicabile nell'ipotesi prevista dall'articolo 44, paragrafo 3, lettera b) del regolamento.
 
La disciplina sanzionatoria di cui trattasi è pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea e risponde ai criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività previsti dall'art. 72 del regolamento medesimo.
Non è previsto alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto legislativo consta di 18 articoli.

Lo schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 gennaio 2014, è stato oggetto di esame da parte: della Conferenza Stato —Regioni, nella seduta del 6 febbraio 2014; della Sotto-Commissione 1° (Affari Costituzionali) del Senato, seduta del 18 febbraio; della Commissione 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, seduta del 12 febbraio; della Commissione 12° (Igiene e Sanità) del Senato, seduta del 25 febbraio; delle Commissioni riunite, II (Giustizia) e XIII (Agricoltura), della Camera seduta del 5 marzo; della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera, seduta del 10 marzo.

Lo schema di decreto legislativo che si sottopone alla approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri è integrato sulla base del:

  • parere favorevole della Conferenza Stato — Regioni, nella seduta del 6 febbraio 2014 e del documento presentato dalle regioni in data 11 febbraio 2014 recante alcune proposte emendative delle stesse;
  • parere favorevole con osservazioni della Commissione 12° (Igiene e Sanità) del Senato reso in data 25 febbraio;
  • parere favorevole con condizioni e osservazioni dalle Commissioni riunite, II (Giustizia) e XIII (Agricoltura), della Camera reso in data 5 marzo;
  • parere favorevole con condizioni della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera, reso in data 10 marzo.

Delle condizioni, osservazioni e rilievi formulati dalle Commissioni, ed accolti viene dato conto con riferimento ai singoli articoli.
Di seguito le condizioni ed osservazioni non accolte, con le relative motivazioni per il mancato accoglimento.

Osservazione di cui al punto n. 1 della Commissione 12°del Senato:

Non accolta in quanto la sanzione massima prevista dal presente provvedimento non può essere superiore a euro 150.000,00.
 
In nota all'articolo 2 lettera c) della legge 15 dicembre 2011 n. 217, legge comunitaria 2010, è infatti precisato che per le sanzioni amministrative la sanzione minima non dovrà essere inferiore ad euro 150,00, la massima non superiore ad euro 150.000,00.

La sanzione massima prevista per la violazione in esame è pari al massimo della sanzione irrogabile ai sensi della predetta legge di delega. La sanzione minima è stata ragguagliata al minimo edittale stabilito per le ipotesi di pari gravità.

Osservazione di cui al punto n. 3 della Commissione 12° del Senato:

L'osservazione non è stata accolta in quanto i provvedimenti necessari per l'applicazione delle sanzioni indicati dal citato articolo 72 sono già in adozione nel sistema sanzionatorio nazionale e regionale.

Le procedure e le funzioni, anche di accertamento e irrogazione delle sanzioni, sono individuate dalla legge 689/1991, dai provvedimenti di devoluzione delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali di cui alla legge 59/97, dal decreto delegato 112/98, dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

Si precisa altresì che l'articolo 68 del regolamento prevede che sarà adottato un regolamento recante disposizioni relative ai controlli, in particolare in materia di fabbricazione, imballaggio, etichettatura e stoccaggio, trasporto, commercializzazione, formulazione, commercio parallelo e uso dei prodotti fitosanitari.

Osservazioni di cui al punto n. 11 della Commissione 12° del Senato:

L'osservazione di cui al primo e secondo capoverso non è stata accolta in quanto la violazione è oggetto di previsione nella disciplina sanzionatoria di cui al dlgs n. 150/2012.

Per quanto concerne l' estensione ai titolari di permessi al commercio parallelo, dell'obbligo posto dall'articolo 67, paragrafo 2, non è stata accolta per i seguenti motivi.

I prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo sono uguali a prodotti fitosanitari già autorizzati nello Stato di introduzione. Il monitoraggio in post — autorizzazione viene eventualmente chiesto dal Ministero della salute sui prodotti fitosanitari autorizzati ex art. 28, uguali a quelli oggetto di commercio parallelo.
La duplicazione dell'obbligo non appare opportuna in quanto il monitoraggio, scopo della norma comunitaria, viene eventualmente imposto direttamente al titolare dell'autorizzazione alla quale il permesso è correlato.
Condizione di cui alla lettera a) delle Commissioni riunite, II e XIII, della Camera:
 
La condizione non è stata accolta in quanto pleonastica rispetto a quanto già stabilito nell'ambito dell'illecito amministrativo nel quale non sono previste forme di imputazione a titolo oggettivo della responsabilità: infatti, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 689/1981, l'agente non risponde della violazione quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Condizioni di cui alla lettera c) delle Commissioni riunite, Il e XIII, della Camera:

Le Commissioni riunite hanno formulato le seguenti condizioni:

  • sia comminata una sanzione meno grave per gli utilizzatori;
  • la riduzione sia correlata alla modica quantità di prodotto utilizzato;
  • oppure
  • la riduzione sia correlata alla mancata conoscenza della revoca dell'autorizzazione. La condizione relativa alla modica quantità di prodotto utilizzato non è stata accolta in quanto tale parametro rientra tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 della legge 689/1991, riferiti alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

La disciplina di cui alla legge 689/1991 è richiamata dall'articolo 16 del decreto in oggetto. Per quanto concerne invece alla mancata conoscenza della revoca dell'autorizzazione, si precisa che i provvedimenti di revoca emanati dal Ministero della salute vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, pertanto operano gli effetti di legge connessi alla pubblicità legale. Una deroga in tal senso violerebbe il principio di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, con eventuale censura del provvedimento.

La mancata conoscenza del provvedimento non può infatti costituire causa di esclusione della responsabilità in quanto il sistema garantisce la pubblicità legale dell'avvenuta revoca.
Nelle ipotesi di revoca automatica, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire idonea informativa circa lo stato amministrativo dell'autorizzazione, come esplicitato nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di inclusione delle sostanze attive.

In caso di mancata o inidonea informativa circa la revoca automatica dell'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione è responsabile per la violazione dei termini per lo smaltimento delle scorte, commessa dall'utilizzatore che incolpevolmente abbia utilizzato le scorte oltre il termine prescritto, con conseguente esonero da responsabilità di quest'ultimo.
 
Osservazione di cui alla lettera a) delle Commissioni riunite II e XIII, della Camera:
 
L'osservazione non può essere accolta, in quanto la materia oggetto dell'osservazione è disciplinata da specifica normativa.

La materia dei controlli sulle sostanze chimiche pericolose (e quindi anche sui prodotti fitosanitari) introdotti nel territorio dell'Unione europea, è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la cui disciplina sanzionatoria è contenuta nel dlgs n. 133 del 14 settembre 2009, e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di etichettatura ed imballaggio di sostanze chimiche pericolose, la cui disciplina sanzionatoria è contenuta nel dlgs. n. 186 del 27 ottobre 2011.

L'ordinamento nazionale è dotato di un sistema di controlli oggetto di accordo tra Stato - Regioni e province autonome (Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009).

Il controllo dei prodotti chimici, inclusi i prodotti fitosanitari, introdotti nel territorio nazionale e provenienti da Stati membri o da Paesi terzi, viene effettuato dalle autorità competenti nei punti d'ingresso, secondo la normativa di riferimento.

Osservazione di cui alla lettera b) del parere reso dalle Commissioni riunite II e XIII della Camera:

La materia dei controlli è già disciplinata ai sensi del dlgs 14 agosto 2012, n. 150, articolo 23 e segg., di attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Osservazione di cui alla lettera c) del parere reso dalle Commissioni riunite II e XIII della Camera:

Si precisa che essa è formulata in termini di raccomandazione al Governo per iniziative da adottare in futuro e che non è stata accolta in virtù della disposizione di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela commerciale.

Condizione n. 1 della Commissione XIV della Camera:

Le sanzioni previste dagli Stati membri che hanno già ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 72 del regolamento differiscono da uno Stato all'altro sia nella qualificazione del tipo di illecito, -penale/amministrativo - sia nel tipo di sanzione — pecuniaria/detentiva.

Non è pertanto possibile garantire l'omogeneità delle sanzioni di cui al decreto in esame rispetto alle sanzioni disposte dagli altri Stati membri.
 
Si precisa che, al fine di evitare sperequazioni nei confronti dei contravventori e disomogeneità nell'ordinamento, le sanzioni, definite nell'ambito dei limiti posti dalle legge di delega n. 271/2011, tra euro 150,00 e 150.000,00, sono state opportunamente ragguagliate alle disposizioni sanzionatorie relative a materie analoghe.

Condizione n. 2 della Commissione XIV della Camera:

La condizione coincide con l'osservazione di cui alla lettera a) del parere reso dalle Commissioni riunite II e XIII della Camera.

Art. 1
Comma 1. Reca l'individuazione del campo di applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al presente decreto legislativo, il quale comprende sia le condotte individuate dal regolamento (CE) n.1107/2009, sia quelle individuate dal regolamento (CE) n. 547/2011 in materia di etichettatura. Comma 2. Precisa che il provvedimento sanzionatorio si applica a tutte le categorie individuate dall'articolo 2 del regolamento.
In accoglimento dell'osservazione di cui al punto n. 4 del parere reso dalla Commissione 12° del Senato, è stato integrato il comma 2, con l'aggiunta del secondo capoverso.

Art. 2
La norma sanziona la violazione dell' obbligo per i soggetti interessati di munirsi di preventiva autorizzazione per l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti fitosanitari, sancito dall' articolo 28 del regolamento.
La disposizione sanziona inoltre la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 52 , paragrafo 1, del regolamento, che impone di non immettere sul mercato o impiegare un prodotto fitosanitario privo delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente ai sensi del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 3, n. 9, del regolamento, la restituzione del prodotto fitosanitario al venditore precedente non è ricompresa nella definizione di immissione sul mercato; tale condotta è infatti finalizzata all'eliminazione dal mercato del prodotto fitosanitario, e non è pertanto sanzionabile. Altra ipotesi di condotta non sanzionabile, espressamente indicata nell'articolo 28, par. 2, lettera a), del regolamento, in quanto non necessita di preventiva autorizzazione, è costituita dall'uso di prodotti che contengono esclusivamente una o più sostanze di base, qualificate come tali sulla base dei requisiti di cui all'art. 23, paragrafo 1, lettere a, b, c, d, del regolamento.

Le ulteriori ipotesi in deroga, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, sono costituite dalla immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari a fini di ricerca e sviluppo conformemente all'articolo 54 del regolamento (paragrafo 2, lettera b, dell'articolo 28 del regolamento), dalla fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un altro Stato membro, alle condizioni prescritte dall'articolo 28, lettera c, del regolamento, ed infine dalla fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un Paese terzo, alle condizioni prescritte dall'articolo 28, lettera d, del regolamento.
Le condotte in violazione sanzionate dalla norma in esame sono idonee a ledere o a porre in grave pericolo la salute umana, degli animali e dell'ambiente, oltre a determinare uno squilibrio nel mercato.

La Conferenza Stato — Regioni ha proposto l'inserimento di criteri di riduzione delle sanzioni a carico degli utilizzatori ritenute sproporzionate rispetto a tale categoria di operatori economici.
I referenti delle Regioni hanno infatti rappresentato che tale categoria è costituita da imprese agricole di dimensione medio — piccola, attualmente interessate da una diffusa condizione di fragilità economica.
Il Ministero della giustizia ha riformulato la disposizione di cui all'articolo 2, con nota avente prot. M. Giustizia 1503- 17/02/2014 — LEG, trasfusa nel presente schema, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in oggetto.
I suddetti criteri di modulazione delle sanzioni individuati dal Ministero della giustizia sono riferiti alla particolare tenuità del fatto rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche.

Sulla base di tali parametri la sanzione minima irrogabile, quantificata dal Ministero della giustizia, è di €1.000, la massima di 20.000, per le ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
La condizione formulata dalle Commissioni II e XIII riunite della Camera alla lettera b), di prevedere l' ipotesi di riduzione della sanzione, è stata accolta.
Sono stati pertanto applicati opportuni i criteri di riduzione indicati dal ministero della Giustizia nella sopra citata nota avente prot. M. Giustizia 1503- 17/02/2014.

È stata altresì accolta l'osservazione della Commissione 12° del Senato, espressa nel punto 5, in merito all'inserimento delle condotte di cui al comma 4 nel comma 1.

Comma 1. La disposizione, come modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni della Commissione 12° del Senato, sanziona la fabbricazione, l'immagazzinamento, la condotta di immissione sul mercato come definita dall'art. 3, comma 2, n. 9, del regolamento, e l'impiego di prodotti fitosanitari privi della preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, nella fattispecie dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento.
La fattispecie non contempla la fattispecie della produzione in stabilimento non autorizzato, ipotesi non prevista nel regolamento n. 1107/2009, sanzionata nell'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, espressamente mantenuto in vigore dal presente schema di decreto per quanto concerne tale condotta.

La produzione di prodotti fitosanitari privi di autorizzazione costituisce condotta vietata in quanto assimilabile alla detenzione a scopo di vendita, come inoltre si desume dal tenore della disposizione di cui all'articolo 28 del regolamento.
Esulano dalla presente disposizione sanzionatoria le condotte illecite relative al magazzinaggio ed alla circolazione di prodotti fitosanitari destinati ad altro Stato membro o a Paese terzo, in quanto ricadenti nelle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 642/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, per le quali i singoli Stati membri hanno l'obbligo di individuare, entro il 1° marzo 2014, le relative disposizioni sanzionatorie.

Comma 2. La disposizione sanziona l'immissione sul mercato, come definita dall'art. 3, comma 2, n. 9, del regolamento, e l'impiego, in assenza del permesso al commercio parallelo rilasciato dall'Autorità competente, nella fattispecie dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento.

Comma 3. La disposizione sanziona l'introduzione, l'immissione sul mercato e l'impiego illecito di prodotti fitosanitari la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata. In sede di accertamento dell'illecito la responsabilità dovrà essere esclusa nei confronti di coloro i quali hanno inconsapevolmente introdotto, immesso in commercio o impiegato prodotti fitosanitari alterati da terzi, qualora la differenza della composizione rispetto al prodotto originale non sia oggettivamente accertabile con l'ordinaria diligenza o non riscontrabile de visu, o l'imballaggio sia intatto.

Art. 3
La norma sanziona le condotte in violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione/permesso di cui all'articolo 31, all'articolo 36, paragrafi 2 e 3, all'articolo 44, all' articolo 51, 52, 55 e 65 del regolamento, nonché degli obblighi prescritti nell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011.
Il decreto dirigenziale per l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari o al permesso al commercio parallelo, emanato dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza della alimenti e la nutrizione, del Ministero della salute contiene le prescrizioni previste dalle citate disposizioni del regolamento.
 
L'etichetta del prodotto fitosanitario, costituente parte integrante del decreto ut supra, detta specifiche prescrizioni e indica la classificazione del prodotto medesimo.
La disciplina dell'Unione europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei preparati pericolosi, contenuta nella direttiva 1999/45/CE, è stata attuata con decreto legislativo n. 65/2003. Tale direttiva, vigente fino al 31 maggio 2015, è stata parzialmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008, concernente la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Le disposizioni sanzionatorie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze chimiche e miscele, sono pertanto ad oggi contenute sia nel decreto legislativo n. 65/2003, per quanto concerne le violazioni agli obblighi imposti dal direttiva 1999/45/CE, sia nel decreto legislativo n. 186/2011, per quanto concerne le violazioni agli obblighi sanciti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.
La disciplina in parola, ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 del decreto legislativo n. 65/2003, nonché l'articolo 18 per quanto concerne le sanzioni, si applica espressamente anche ai prodotti fitosanitari in quanto lex generalis rispetto alle prescrizioni di cui al regolamento n. 1107/2009, cui viene fatto espresso riferimento nell'articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso.
In materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari sono inoltre applicabili le specifiche prescrizioni per i prodotti fitosanitari di cui al regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009, le cui violazioni sono sanzionate con il presente decreto legislativo.

Le condotte in violazione delle suindicate prescrizioni sono idonee a ledere la salute umana, degli animali e dell'ambiente, oltre a determinare uno squilibrio nel mercato.
La Conferenza Stato — Regioni ha proposto l'inserimento di criteri di riduzione della sanzione di cui al comma 3, a carico degli utilizzatori, ritenuta sproporzionata rispetto a tale categoria di operatori economici. I referenti delle Regioni hanno infatti rappresentato che tale categoria è costituita da imprese agricole di dimensione medio — piccola, attualmente interessate da una diffusa condizione di fragilità economica.
Le Commissioni II e XIII riunite della Camera, hanno posto la condizione alla lettera b) del parere, della riduzione della sanzione per tutte le ipotesi di cui all'articolo 3, nel minimo pari a euro 2.000, nel massimo pari a euro 20.000: tale condizione è stata accolta.

I criteri di riduzione della sanzione già individuati dal Ministero della giustizia con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, e riferiti segnatamente alla particolare tenuità del fatto rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche, sono stati pertanto applicati a tutte le ipotesi previste dalla norma in esame.

Comma 1. La disposizione prevede e sanziona la condotta del titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, il quale non rispetta le prescrizioni concernenti le modalità ed i termini di immissione sul mercato del prodotto fitosanitario, prescritte in sede di autorizzazione, di modifica o revoca della medesima.

Comma 2. L'obbligo sanzionato dal comma in esame deriva dall'articolo 65 del regolamento, il quale stabilisce che l'etichettatura dei prodotti fitosanitari risponde alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio della menzionata direttiva 1999/45/CE e soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4 del medesimo regolamento.
In esecuzione dell'articolo 65 è stato emanato il regolamento (UE) n. 547/2011, vigente dal 14 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari e disciplina la materia. L'allegato I del regolamento richiama i contenuti dell'art. 16 della direttiva 91/414/CE, recepito con l'art. 16 del d.lgs. n. 194/1995, in ottemperanza alla previsione di cui all' articolo 65 par. 1, secondo comma, del regolamento del 2009; l'allegato II reca le frasi tipo sui rischi particolari per la salute umana o animale o l'ambiente di cui all'articolo 1, l'allegato III reca le frasi tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o l'ambiente di cui all'articolo 1. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 è facilitato, oltre che dalle capillari previsioni del menzionato regolamento del 2011, dal fatto che, in attuazione dell'art. 65 par. 2 del regolamento, l'Italia richiede la trasmissione in sede di autorizzazione di un modello editabile di etichetta, che diviene parte integrante dell'autorizzazione, secondo il procedimento disciplinato nel D.P.R. 290/2001, modificato con il D.P.R. 55/2012.
La disposizione sanziona la violazione specifica dell'obbligo desunto dagli articoli 31, 36, 44, 51 e 52, gravante sul titolare dell'autorizzazione o del permesso, di riportare nell'etichetta le informazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso, e di non apporre informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate.

Comma 3. Sanziona l'ipotesi in cui il prodotto fitosanitario viene impiegato non rispettando le prescrizioni contenute nell'etichetta. La disposizione è rivolta a tutti gli operatori commerciali del settore e agli utilizzatori.
Tale obbligo deriva dall'articolo 55 del regolamento, il quale prescrive che i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati in modo corretto, nel rispetto delle condizioni stabilite conformemente
 
all'articolo 31 e specificate nell'etichetta, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2009/128/CE, attuata con decreto legislativo n. 150/2012.

Art. 4
La norma costituisce esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 31, par. 2, secondo capoverso del regolamento, di imporre al titolare dell'autorizzazione la classificazione o l'aggiornamento dell'etichetta, senza ingiustificato ritardo.
Le condotte in violazione sono potenzialmente idonee a ledere la salute umana, degli animali e dell'ambiente, oltre a determinare uno squilibrio nel mercato.
la mancata modifica di condizioni migliorative della classificazione o delle condizioni d'impiego del prodotto appare priva di offensività rispetto agli interessi costituzionalmente garantiti sottesi al presente decreto.

Comma 1. La disposizione sanziona la condotta omissiva del titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario, non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l'etichettatura conformemente alla direttiva 1999/45/CE.

Comma 2. La disposizione sanziona l'ipotesi in cui l'adeguamento della classificazione o l'aggiornamento dell'etichetta avvenga con ritardo ingiustificato.

Comma 3. Elemento essenziale della fattispecie è costituito dalla modifica in senso peggiorativo della classificazione e delle condizioni d'impiego contenute nell'etichetta e statuite dall'autorità competente, nazionale o dell'Unione europea. Pertanto, qualora la modifica o l'aggiornamento della classificazione o dell'etichetta siano peggiorativi rispetto alla precedente classificazione o etichetta, l'omissione, in osservanza dei criteri imposti dall'art. 72 del regolamento, impone un aggravamento della sanzione rispetto alla fattispecie precedente.

Comma 4. La disposizione sanziona l'ipotesi in cui il soggetto provveda tardivamente agli aggiornamenti prescritti, a seguito di modifiche peggiorative, ed il ritardo nell'adempimento dell'obbligo non sia giustificato. La sanzione è più elevata rispetto al precedente comma 2, in quanto l'omessa indicazione delle nuove condizioni, peggiorative rispetto a quelle precedenti, espone a rischio la salute umana, animale e l'ambiente.
 
Art. 5
La disposizione sanziona le condotte di vendita, distribuzione, smaltimento, uso, immagazzinamento o impiego delle scorte di prodotti fitosanitari oltre il periodo di tolleranza concesso in sede di revoca, modifica o mancato rinnovo dell'autorizzazione per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente. L'ipotesi maggiormente ricorrente è costituita dalla rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare, per motivi commerciali, oppure dalla mancata presentazione di documentazione necessaria per il mantenimento dell'autorizzazione medesima.
Tale condotta è equiparabile all'immissione in commercio ed impiego di prodotto fitosanitario non autorizzato, priva della connotazione di offensività, in quanto le motivazioni sono di carattere prettamente commerciale o di mera irregolarità formale amministrativa e non hanno rilevanza sanitaria o ambientale.
La Conferenza Stato — Regioni ha proposto la riduzione della sanzione di cui al comma 2, a carico degli utilizzatori, ritenuta sproporzionata rispetto a tale categoria di operatori economici.
I referenti delle Regioni hanno infatti rappresentato che tale categoria è costituita da imprese agricole di dimensione medio — piccola, attualmente interessate da una diffusa condizione di fragilità economica.
Il Ministero della giustizia ha riformulato la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, con nota avente prot. M. Giustizia 1503- 17/02/2014 — LEG, trasfusa nel presente schema, con modifica della sanzione, attualmente prevista in €1.000, nella misura minima, e in C 10.000, nella misura massima.
Per coerenza del testo, in entrambi i commi dell'articolo 5 è stato anteposto l'inciso "Salvo che il fatto costituisca reato".
Le Commissioni II e XIII riunite della Camera alla lettera c) del parere hanno formulato le seguenti condizioni:

  • sia comminata una sanzione meno grave per gli utilizzatori;
  • la riduzione sia correlata alla modica quantità di prodotto utilizzato;

oppure

  • la riduzione sia correlata alla mancata conoscenza della revoca dell'autorizzazione. La condizione di cui alla lettera c), del parere reso dalle Commissioni riunite II e XIII della Camera, avente ad oggetto la comminatoria di una sanzione meno grave per gli utilizzatori, è stata accolta attraverso la previsione della fattispecie di cui al comma 2, riferita esclusivamente agli utilizzatori, per i quali è prevista una cornice edittale ridotta.

 
Art. 6
 
Comma 1. La disposizione sanziona l'ipotesi in cui il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario omette di notificare immediatamente al Ministero della salute che ha concesso l'autorizzazione, qualsiasi informazione nuova concernente tale prodotto, sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi più i criteri di cui, rispettivamente, all'art. 29 e all'art. 4 del regolamento. La sanzione proposta è elevata in considerazione della potenziale nocività o inaccettabilità degli effetti del prodotto fitosanitario. La potenzialità degli effetti nocivi o inaccettabili rende sufficiente la sanzione di carattere amministrativo, nella cornice edittale più elevata.

Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato, il comma 4 è stato integrato includendo nella previsione anche il titolare del permesso al commercio parallelo. La disposizione di cui all'articolo 52, paragrafo 8 del regolamento, prevede infatti che le disposizioni riferite alle autorizzazioni siano estese analogicamente anche ai titolari di permessi al commercio parallelo.
È stata accolta la condizione posta dalla Commissione 12° del Senato, punto 7, di inserire nell'articolato il riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 56 del regolamento.

Comma 2. La disposizione sanziona l'ipotesi in cui il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario omette di notificare immediatamente al Ministero della Salute che ha concesso l'autorizzazione, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate delle organizzazioni internazionali o degli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi terzi. La potenzialità degli effetti nocivi o inaccettabili rende sufficiente la sanzione di carattere amministrativo, nella cornice edittale più elevata.

Comma 3. La disposizione sanziona l'ipotesi di minore rilevanza rispetto alle precedenti, in cui la notifica concernente le nuove informazioni venga effettuata non rispettando le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento o con ritardo ingiustificato.

Comma 4. La disposizione sanziona l'ipotesi in cui al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo omette di comunicare annualmente al Ministero della salute qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell'efficacia prevista, l'insorgere di una resistenza, e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente.
La violazione è sanzionata in modo più lieve rispetto alle ipotesi precedenti in quanto tali effetti non hanno carattere di nocività o inaccettabilità per la salute umana, animale o per l'ambiente.
 
Art. 7
La disposizione sanziona la violazione dell'obbligo di consultazione delle informazioni in possesso del Ministero della salute, prima di effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario.
Tale preventiva consultazione è finalizzata ad evitare la duplicazione di studi o test già effettuati dal titolare di autorizzazione contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante.
La violazione non lede né espone a pericolo la salute umana, animale o l'ambiente.
La precisazione richiesta al punto n. 8 delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato è stata accolta.

Art. 8
Il considerando 40 del regolamento raccomanda il minimo ricorso alla sperimentazione animale e prevede l'effettuazione di test su vertebrati solo in ultima istanza.
Il legislatore dell'Unione europea richiama la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, ed in particolare l'obbligo di sostituzione, limitazione od affinamento dei test su animali vertebrati.
La norma in esame sanziona la violazione dei quattro obblighi sanciti dal regolamento nello specifico ambito della sperimentazione condotta su animali vertebrati.
Il soggetto interessato a presentare un'istanza di autorizzazione per prodotti fitosanitari deve preliminarmente consultare l'elenco degli studi e test su animali vertebrati, già effettuati da altri titolari di autorizzazioni.
Il paragrafo 3 dell'articolo 62 del regolamento delinea in modo dettagliato gli obblighi del richiedente potenziale e del titolare delle autorizzazioni pertinenti, in merito alla condivisione dei test e degli studi ed in particolare che il costo dei medesimi sia equo, trasparente e non discriminatorio. La violazione di tale condotta è di rilevanza civilistica, l'accertamento della violazione dei doveri di correttezza deve avvenire nelle sedi giudiziarie competenti.
 

Comma 1. La disposizione sanziona l'ipotesi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 62, segnatamente la sperimentazione su animali vertebrati ove siano disponibili altri metodi alternativi ad essa.

Per una piena dissuasività della sanzione l'ammenda comminata è ragguagliata al costo medio degli studi su vertebrati, affinché i richiedenti ritengano più vantaggioso ricorrere alla condivisione degli piuttosto che incorrere nella sanzione amministrativa.
 
Comma 2. La norma sanziona la condotta di cui al paragrafo 2, primo capoverso, dell'articolo 62, consistente nella duplicazione di test o studi su vertebrati, nonché l'avvio dei medesimi laddove si sarebbero potuti utilizzare ragionevolmente i metodi convenzionali di cui all'allegato II della direttiva 1999/45/CE.

L'allegato II della citata direttiva infatti contiene il metodo convenzionale di calcolo approvato dall'Unione europea, applicabile a tutti i preparati. Esso contempla tutti i pericoli per la salute delle sostanze presenti nel preparato. Gli effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi:

  1. effetti acuti letali;
  2. effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione;
  3. effetti gravi dopo un'esposizione ripetuta o prolungata;
  4. effetti corrosivi, irritanti;
  5. effetti sensibilizzanti;
  6. effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per la riproduzione.

Sulla base della concentrazione delle sostanze attive presenti nel formulato è possibile predeterminare gli effetti delle medesime sulla salute animale e conseguentemente umana.

Comma 3. La disposizione sanziona l'omessa verifica preventiva delle informazioni in possesso del Ministero della salute, in merito agli studi o test già effettuati e presentati dai titolari delle autorizzazioni, ai sensi del paragrafo 2, secondo capoverso, dell' art.62 .

La procedura di consultazione delle predette informazioni è descritta nell'articolo 62 del regolamento, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2, nel combinato disposto con l'articolo 61. L'obbligo di preventiva consultazione delle informazioni in possesso del Ministero della salute è coincidente con la condotta di cui all'articolo 10 del presente decreto. Rispetto alla violazione di cui all'articolo 9 la sanzione è più elevata in considerazione del coinvolgimento di animali vertebrati. Comma 4. La disposizione sanziona l'omessa comunicazione al Ministero della salute in merito al mancato raggiungimento dell'accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, tra il richiedente ed il titolare delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo art. 62 del regolamento. La condotta è meritevole di sanzione in quanto l'omessa comunicazione impedisce al Ministero della salute di venire a conoscenza del mancato accordo e di adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 62.

L'obbligo di comunicazione grava esclusivamente sul soggetto interessato a presentare un'istanza di autorizzazione.
 
Art. 9
Comma 1.
I prodotti fitosanitari o coadiuvanti accessibili al grande pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi devono essere imballati riducendo al minimo la possibilità di errore, ai sensi dell'art 64 del regolamento. La disposizione sanziona l'ipotesi in cui l'imballaggio o la presentazione del prodotto fitosanitario o coadiuvante non rispetti tale dettato. La disposizione individua nel titolare dell'autorizzazione, nel titolare del permesso al commercio parallelo o nel responsabile dell'imballaggio finale, i soggetti preposti a tale operazione.

Comma 2. Medesima sanzione è comminata al titolare dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al grande pubblico, che non aggiunge sostanze atte a scoraggiarne o impedirne l'ingestione. In tale ipotesi l'onere incombe solo sul titolare dell'autorizzazione in quanto la violazione concerne la composizione del formulato, di esclusiva pertinenza di tale soggetto.
Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato al punto n. 9, il comma 2 è stato integrato includendo nella previsione anche il titolare del permesso al commercio parallelo, il quale ha facoltà di procedere al ri-confezionamento del prodotto oggetto di commercio parallelo. La disposizione di cui all'articolo 52, paragrafo 8 del regolamento, prevede infatti che le disposizioni riferite alle autorizzazioni siano estese analogicamente anche ai titolari di permessi al commercio parallelo.

Art. 10
La norma è composta di 9 commi, ciascuno contempla ipotesi differenti riconducibili alla violazione degli obblighi in materia di pubblicità dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento. Le rispettive sanzioni sono commisurate a seconda della gravità dell'evento lesivo causato dalla condotta illecita.

Comma 1. Sanziona l'ipotesi di pubblicizzazione con qualunque mezzo di prodotti fitosanitari non autorizzati. È disposto l'oscuramento del sito in caso di utilizzo del mezzo informatico. La violazione è considerata di rilevante entità in quanto la condotta in esame è complementare rispetto all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non autorizzati, sanzionata dall'articolo 4 del presente decreto.
Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato al punto n. 10, si è provveduto a precisare che l'oscuramento del sito ha luogo fino alla comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, dell'avvenuta rimozione della pubblicità riferita a prodotti fitosanitari non autorizzati.
 
Comma 2. La disposizione sanziona la pubblicizzazione di prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela " Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto". La violazione è considerata di media entità.

Comma 3. Sanziona in misura ridotta l'ipotesi in cui la frase di cautela è presente ma non facilmente leggibile e chiaramente distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo. Comma 4. Sanziona l'inclusione nel messaggio pubblicitario di informazioni sotto forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente.
Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato al punto n. 10, si è inserita la precisazione "per prodotti fitosanitari".

Comma 5. Sanziona l'inclusione nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari non a basso rischio, la frase "Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009".

Comma 6. Sanziona il titolare dell'autorizzazione, o il titolare del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'etichetta finale, il quale riporta nell'etichetta di un prodotto fitosanitario non a basso rischio la frase "Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009".
Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato al punto n. 10, si è provveduto a precisare che destinatari della disposizione sono anche i titolari di permesso al commercio parallelo. La disposizione di cui all'articolo 52, paragrafo 8 del regolamento, prevede infatti che le disposizioni riferite alle autorizzazioni siano estese analogicamente anche ai titolari di permessi al commercio parallelo.
La rimodulazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6, oggetto dell'osservazione di cui al punto 10 del parere reso dalla Commissione 12° del Senato, è stata accolta, ritenendo sostanzialmente omogenee le due condotte.
La sanzione massima edittale per l'ipotesi di cui al comma 6, è stata riformulata e resa coincidente con la pena edittale massima di cui al comma 5.

Comma 7. Sanziona chiunque include nel messaggio pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili. La violazione danneggia interessi economici e può creare effetti distorsivi del mercato.
Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato al punto n. 10, si è provveduto a modificare il testo premettendo la locuzione "non" al termine "giustificabili".

Comma 8. Sanziona chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, l'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze. La violazione è considerata di media entità.

Comma 9. Sanziona chiunque pubblicizza o diffonde materiale promozionale senza aver richiamato l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell'etichetta.
Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato al punto n. 10, è stata inserita la precisazione "per prodotti fitosanitari".

Art. 11
La norma è composta di 3 commi, ciascuno contempla ipotesi differenti riconducibili alla violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati pubblicità dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento. Le rispettive sanzioni sono commisurate a seconda della gravità dell'evento lesivo causato dalla condotta illecita.

Comma 1. Sanziona la condotta di fabbricanti, fornitori, distributori, importatori ed esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati di vendita, di cui all'art. 67 del regolamento, sui prodotti fitosanitari oggetto di fabbricazione, importazione, esportazione, immagazzinamento o immissione sul mercato, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione. La disposizione sanziona inoltre la condotta di fabbricanti, fornitori, distributori, importatori ed esportatori di prodotti fitosanitari i quali ove richiesti non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni contenute nel registro.

Comma 2. La disposizione sanziona i fabbricanti i quali, ove richiesti dal Ministero della salute, non ottemperano all'obbligo di realizzare un monitoraggio post — autorizzazione, ovvero non comunicano i risultati del medesimo.

Comma 3. La disposizione sanziona la condotta dei titolari di autorizzazioni e dei titolari di permessi al commercio parallelo i quali omettono di fornire all'autorità competente tutti i dati concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari. L'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 3, non appare coincidente con quello stabilito dall'articolo 24 del comma 12, del decreto legislativo n. 150/2012, a norma del quale i titolari di imprese commerciali o società, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del 2012, dalle autorità nazionali competenti, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i dati di vendita dei prodotti fitosanitari.
Per contro, la presente disposizione sanziona la violazione dell'obbligo di trasmettere i dati di vendita al Ministero della salute, gravante su tutti gli operatori commerciali, nazionali e dell'Unione, a prescindere dal possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui al dlgs 150/2012.
 
Sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione 12° del Senato al punto n. 11, si è provveduto a precisare che destinatario della disposizione di cui al comma 3 è anche il titolare di permesso al commercio parallelo. La disposizione di cui all'articolo 52, paragrafo 8 del regolamento, prevede infatti che le disposizioni riferite alle autorizzazioni siano estese analogicamente anche ai prodotti oggetto di commercio parallelo.

Art. 12
La norma disciplina la sanzione applicabile in caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto.
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, qualora la violazione sia di rilevante entità, è prevista la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.
Qualora nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti fitosanitari, in qualunque fase della commercializzazione, il soggetto commetta un illecito sanzionato dal presente decreto è disposta la revoca del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 23 del dPR n. 290/1991, modificato dal dPR 55/2012, rilasciato dalle Aziende sanitarie locali;
Qualora l'illecito, sanzionato ai sensi del presente decreto, sia commesso dall'utilizzatore nell'esercizio dell'attività agricola, è disposta la revoca del certificato di autorizzazione all'acquisto e impiego di prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 25 del DPR n. 290/199, modificato dal DPR 55/2012, rilasciato dagli uffici regionali competenti.

È disposta la sospensione delle suddette abilitazioni, qualora, successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione, sia commessa un'ulteriore violazione.
Ciò in conformità a quanto disposto nel dlgs n. 150/2012 per violazioni di pari entità.
Il Ministero della giustizia ha riformulato la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, con nota avente prot. M. Giustizia 1503- 17/02/2014 — LEG, trasfusa nel presente schema, con inserimento dell'inciso "all'articolo" e 'fatti salvi i casi di particolare tenuità del fatto".

Per coerenza del testo, anche nel comma 2 è stato anteposto l'inciso "all'articolo" a tutti i riferimenti numerici delle disposizioni.

La Commissione 12° del Senato al punto n. 12, del parere reso ha rilevato che l'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, non è contemplata nel presente articolo. L'osservazione è stata accolta e il comma 1 è stato riformulato con l'aggiunta del comma 4 dell'articolo 4. Conseguentemente nel comma 2 è stato eliminato il riferimento al comma 4 dell'articolo 4.
Il comma 4 è stato aggiunto su richiesta esplicita della Conferenza Stato Regioni e prevede il divieto di pagamento della sanzione in misura ridotta in ragione della gravità della sanzione o  
della reiterazione del comportamento. Conseguentemente è stata modificata anche la rubrica del medesimo articolo.

Art. 13
La norma disciplina la procedura di pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni amministrative previste dal presente decreto, con rinvio per quanto concerne l'esecuzione all' articolo 36 del codice penale, se applicabile.
Nelle ipotesi in cui è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 7.500 l'autorità amministrativa dispone la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale ed a spese del soggetto, di un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione in concreto applicata.
L'ordine di pubblicazione è disposto nell'ordinanza-ingiunzione, o nella sentenza di condanna di cui all' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e della gravità del fatto.
La pubblicazione deve essere eseguita, decorso il termine per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui al comma 1 dell'articolo 19 del presente decreto legislativo in seguito al passaggio in giudicato a norma dell'art. 324 del codice di procedura civile dell'ordinanza o della sentenza emesse a norma dell'art. 6 del d.lgs 1 settembre 2011, n. 150.
E' inoltre disposta l'immediata comunicazione del provvedimento che accerta la violazione al Ministero della salute, che, annualmente, provvederà alla pubblicazione, sul portale istituzionale, di tutti i provvedimenti sanzionatori.
La proposta delle Commissioni parlamentari riunite II e XIII della Camera, di pubblicazione del provvedimento di condanna anche su un giornale a diffusione locale è stata accolta. Si è pertanto ritenuto di prevedere la pubblicazione della sentenza di condanna su due quotidiani di cui uno a diffusione locale.

Art. 14
La norma indica le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto. Le attività connesse all'accertamento e contestazione delle violazioni di cui al presente decreto sono svolte da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 630, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 c.p.p. appartenenti alle forze dell'ordine. In generale, svolgono attività di accertamento nello svolgimento dei compiti loro assegnati istituzionalmente, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato, i Corpi forestali regionali e provinciali, le Polizie locali.
 
Si segnala, in particolare, la competenza specifica del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute costituito nell'ambito del Ministero della salute, degli USMAF - Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, organi di controllo del Ministero della salute, del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente costituito nell'ambito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari costituito nell'ambito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, appartenente a quest'ultimo Dicastero, ed infine dell'Agenzia delle Dogane.
Nei singoli ambiti regionali si segnalano le specifiche competenze in materia di fitosanitari dei Servizi istituiti dalle Aziende sanitarie locali e degli Uffici fitosanitari regionali.

Comma 1. La disposizione richiama l'articolo 17, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma del quale il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto è presentato dagli agenti o funzionari all'autorità amministrativa competente ai sensi delle norme regionali, ferma restando l'ordinaria competenza dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 57 c.p.p. e del regio decreto 31 agosto 1907, n. 630.
L'osservazione della Commissione 12° del Senato al punto n. 13 è stata accolta, con modifica del testo in tal senso.

Con il comma 2 e il comma 3 si individuano le disposizioni attribuite alla competenza del Ministero della salute e delle regioni. A tal riguardo si evidenzia che le violazioni dell'obbligo di notifica delle informazioni di cui all'articolo 6, dell'obbligo di preventiva consultazione presso il Ministero della salute delle informazioni in materia di duplicazione di test e studi, anche su vertebrati, di cui agli articoli 7 e 8, del presente decreto infatti sono accertabili direttamente dal Ministero della salute. Nell'ipotesi di cui all'articolo 10, in materia di pubblicità, l'uso di mezzi di comunicazione a diffusione nazionale porrebbe evidenti problemi di competenza territoriale, superati con l'attribuzione della competenza all'Autorità centrale.
Nell' ipotesi di violazione prevista dall' articolo 11, comma 1, con esclusivo riferimento all'omessa tenuta del registro, l' accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come esplicitato nell'articolato.

Comma 4. La disposizione richiama le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 15
Nello spirito della legge di delega, si è operato un intervento volto ad eliminare le disposizioni sanzionatorie che si ponevano in aperto contrasto con il regolamento del 2009, in particolare quelle che sanzionano obblighi di analogo contenuto previsti nella direttiva abrogata, sovrapponendosi a quelle dello schema di decreto predisposto.
In particolare, le abrogazioni interessano il decreto legislativo n. 194/1995.

Le fattispecie precedentemente contemplate dall'articolo 23, comma 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto, sono state opportunamente ridefinite secondo le prescrizioni di cui al regolamento.
Il tipo e l'entità delle sanzioni sono stati modificati in considerazione delle attuali esigenze di tutela della salute umana, animale e di tutela dell'ambiente, e dell'aumentato livello di sensibilità sociale nei confronti di tali beni costituzionalmente garantiti.
Le fattispecie precedentemente descritte nel decreto citato rientrano nelle previsioni del regolamento, ad eccezione di quella descritta nel comma 4 dell'articolo 23 del suddetto decreto, relativa alla conservazione del prodotto fitosanitario, non contemplata nel regolamento e mantenuta per un miglior presidio dell'interesse alla tutela della salute umana, animale e dell'ambiente.

La violazione di cui all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto, commessa dal produttore, è confluita nella disposizione di cui all'articolo 2 ,comma 5, del presente decreto. È stata mantenuta la sanzione per le violazioni commesse dal trasportatore, oggetto di futura regolamentazione, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le disposizioni di cui all'articolo 26 del dlgs 194/1995 sono state abrogate in quanto la disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 547/2011, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento, hanno sostituito le prescrizioni di cui alla direttiva 91/414, ed il relativo decreto legislativo 194/1995, di attuazione della medesima; tuttavia, è stata mantenuta la sanzione prevista nell'articolo 26 del dlgs 194/1995, relativa alla violazione dell'obbligo di indicazione del responsabile della distribuzione, onere previsto nell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995.

Tale obbligo non è prescritto dal regolamento, si è comunque ritenuto opportuno mantenerne la vigenza, attraverso la riformulazione del medesimo articolo 26, per esigenze di tracciabilità della commercializzazione dei prodotti fitosanitari, e non ultimo per un rapido intervento in caso di emergenza sanitaria.

L'articolo 27 del citato decreto del 1995 sanziona l'inosservanza di obblighi di notifica di varia tipologia.

La violazione di cui al comma 1 del predetto articolo, riferita all'inosservanza dei doveri di trasmissione al Ministero della salute, alla Commissione europea ed agli Stati membri di un fascicolo relativo a sostanze non ancora in commercio alla data del 26 luglio 1993, non è più sanzionabile, stante la modifica della procedura di notifica disposta dall'articolo 7 e successivi del regolamento, ne è stata pertanto disposta l'abrogazione.
La previsione della violazione dell'obbligo di notifica di nuove informazioni sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, di cui all'articolo 7, nel medesimo comma 1, è confluita nell'articolo 6 del provvedimento in questione.
La sanzione per la violazione di cui all'articolo 22, comma 5, in materia di obbligo di notifica delle aree e dei periodi di esecuzione delle sperimentazioni di prodotti fitosanitari, all'Autorità sanitaria locale competente, è stata mantenuta in quanto necessaria per esigenze di controllo.

La disposizione di cui all'articolo 27, comma 2, per la violazione di cui all'articolo 13, comma 4, del dlgs 194 del 1995, in materia di test e studi sui vertebrati, è confluita nell'articolo 8 del presente decreto. Al riguardo la citata disposizione di cui all' art 27, comma 2, che sanzionava la rivelazione da parte del titolare di dati per i quali egli stesso aveva chiesto la riservatezza, è stata abrogata in quanto la condotta sanzionata non appare dotata di offensività nei confronti della collettività.
L'abrogazione dell' articolo 28, del decreto legislativo n. 194 del 1995 concernente i reati di maggiore gravità, consegue all'abrogazione delle disposizioni in essa contemplate.
La Conferenza Stato — Regioni ha proposto l'inserimento dell'inciso "la data dell'autorizzazione" nel comma 1, lettera b), dell'articolo 15, ripristinando la sanzione di cui all' articolo 26 del dlgs n. 194/1995, per la violazione dell'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di riportare in etichetta la data dell'autorizzazione. Tale proposta è stata accolta per esigenze di tracciabilità.
La condizione di cui alla lettera e) delle Commissioni riunite II e XIII della Camera, è stata accolta. Conseguentemente la cornice edittale è stata modificata in conformità alla condizione citata.
L'osservazione della Commissione 12° del Senato di cui al punto n. 14 del parere reso è stata accolta. Il comma 3 dell'articolo 3 è stato riformulato prevedendo l'applicazione dell'articolo 23 del dlgs n. 194/1995. Le condotte della conservazione e dell'impiego dei prodotti fitosanitari sono distinte pertanto non sussistendo interferenza delle disposizioni sanzionatorie non è stata accolta la parte dell'osservazione in cui si chiede di precisare quale sanzione si debba applicare.
L' osservazione di cui al successivo punto n. 15, di chiarire se la disposizione riguardi i titolari di permessi al commercio parallelo, è stata accolta con conseguente riformulazione dell'articolato in tal senso.
 
Art 16 
La disposizione rinvia, per quanto non previsto, alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre, 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 17
La norma detta disposizioni concernenti le sanzioni amministrative.

Comma 1. La norma prevede l'aggiornamento ogni due anni della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.
L'incremento è determinato sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall' ISTAT nel biennio precedente, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Comma 2. La disposizione stabilisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di competenza dello Stato sono versati all'entrata del bilancio statale.

Comma 3. Si è ritenuto opportuno aggiungere la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Art. 18
La norma detta disposizioni a carattere finanziario.

Comma 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di cui al presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.