DDL di conversione in legge del DL 152/2009 sulla proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante: "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche´ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"

Articolato


La proposta di legge è intesa ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° novembre  al 31 dicembre 2009.
Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di sette articoli.

Il Capo I disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nonché gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell’ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione ed al sostegno dei processi di pace, l’azione italiana – nel corso dell’ultimo bimestre dell’anno 2009 - ha come obiettivo, in Afghanistan, quello di completare l’esecuzione dei pledge previsti tramite l’erogazione di un contributo volontario in favore della “Civilian Surge “ con particolare riferimento all’area di Herat.
Sul canale dell’emergenza si intende operare mediante la partecipazione finanziaria ai programmi del World Food Programme  per la sicurezza alimentare nella provincia di Herat.
Per quanto riguarda l’Iraq si intende erogare un contributo volontario all’UNIDO per il sostegno all’iniziative “Masterplan  per le zone industriali” richiesta dal Governo iracheno a supporto della valorizzazione dell’attività industriale da avviare nell’area portuale di El Faw.
Parallelamente l’intervento italiano è destinato a dare continuità all’azione di sostegno alla ricostruzione nel Dhi Qar mediante il finanziamento all’URS di Nassirya.
Si prevede  inoltre di intervenire nel settore infrastrutturale per consolidare gli interventi avviati per il completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di base, di quelle sanitarie e per il sostegno dell’economia con particolare riguardo per il settore della piccola e media imprenditoria e del microcredito.
Per quanto riguarda il Libano, gli interventi sono destinati alla partecipazione  alle iniziative dell’UNRWA in favore dei profughi e per il miglioramento  delle condizioni di vita all’interno del campo profughi di Nahr el Bahred.
Si prevede inoltre di partecipare alle iniziative del World Food Programme  e della FAO.
In Sudan e Somalia si continuerà ad operare tramite gli organismi internazionali nel settore dell’educazione, della sanità  e dell’agricoltura.
Per quel che concerne la Somalia, l’Italia ha previsto la realizzazione di attività e di iniziative nell’ambito del Work Plane delle Nazioni Unite volte a dare sostegno alle popolazioni vittime della crisi politica  e umanitaria  rafforzando gli interventi a sostegno dell’assistenza alimentare  con particolare riguardo alle necessità primarie degli sfollati.
L’impegno italiano inoltre è destinato a contribuire al funzionamento del Tribunale Speciale istituito dalle Nazioni Unite per il Libano; al sostegno di più ampi processi di pacificazione e di stabilizzazione in altri Paesi ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale, tramite la partecipazione finanziaria ai Trust Funds della Nato.
Unitamente all’impegno sul canale bilaterale e  multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati,  si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell’Unione Europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESD, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
Inoltre si prevede l’erogazione del  contributo italiano per la  realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana, in Somalia,  Sudan e Repubblica Democratica del Congo.

In particolare, l’articolo 1, comma 1,  dispone la proroga del termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia e Sudan, nonché agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, di cui alla  legge 7 marzo 2001, n. 58, recante “Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario”, nonché una ulteriore autorizzazione di spesa ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2008 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,  e alla legge 7 marzo 2001, n. 58. Infine – considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento individuate – si è  previsto, analogamente a quanto fatto  nel precedente semestre, di introdurre la disposizione per consentire l’impegno nell’esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell’esercizio  finanziario di competenza.

Il comma 2 dispone la proroga del termine indicato all’articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009,  relativo alla erogazione del contributo al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché una ulteriore autorizzazione di spesa; il comma 3 dispone la proroga del termine indicato all’articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana  al  fondo fiduciario della Nato in favore dell’Afghanistan, nonché una ulteriore autorizzazione di spesa; il comma 4 dispone la proroga del termine indicato all’articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell’Italia alle operazioni civili dell’OSCE per il mantenimento della pace nonché una ulteriore autorizzazione di spesa; il comma 5 dispone la proroga del termine indicato all’articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici nonché una ulteriore autorizzazione di spesa; il comma 6 prevede la proroga del termine indicato all’articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi nonché una ulteriore autorizzazione di spesa; il comma 7 prevede la proroga del termine indicato all’articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell’Africa sub-sahariana, nonché una ulteriore autorizzazione di spesa.

I commi da 8 a 11 richiamano l’applicazione della disciplina degli interventi prevista all’articolo1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009.

Il comma 12 autorizza la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell’ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Nell’ambito di tale missione è previsto lo svolgimento di attività di formazione e addestramento a favore degli equipaggi delle unità navali della Marina militare irachena, nonché per la formazione dei futuri istruttori iracheni. Il contributo italiano alla missione comprende personale delle Forze armate, che svolge le citate attività di consulenza, formazione e addestramento presso le Forze armate irachene, un’aliquota di Carabinieri, che opera nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della Iraqi National Police (INP), e un nucleo con funzioni logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani.

Il Capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001), 1510 (2003), 1776 (2007), 1833 (2008) e 1868 (2008) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermate dalla risoluzione 1890 (2009) adottata l’8 ottobre 2009, che ne ha prorogato il mandato fino al 13 ottobre 2010,  ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l’Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese,  supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell’Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall’Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 30 maggio 2007, modificata dall’azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, della durata di tre anni, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all’istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un’adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell’ambito dello stato di diritto. Nell’ambito di tale missione, il personale dell’Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP). 

 Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2010 dalla risoluzione 1884 (2009) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 27 agosto 2009. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU l’11 agosto 2006, con il compito di  agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell’area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile. 

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite  1244(1999):

a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 4 febbraio 2008. Alla missione è attribuito il mandato  di assistere le istituzioni,  autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia  e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive. Durante la fase di pianificazione e preparazione della missione, l’EUPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale, responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell’elaborazione degli strumenti tecnici necessari all’esecuzione del mandato dell’EULEX Kosovo. La fase operativa della missione avrà inizio con il trasferimento dell’autorità dalla missione delle Nazioni Unite UNMIK; Security Force Training Plan, missione Nato con compiti di formazione e addestramento della Kosovo Security Force;
b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da forze militari nell’area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.

Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione - prevista dall’azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata, fino al 20 novembre 2009, dalla risoluzione 1845 (2008) del 20 novembre 2008 - ha l’obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all’integrazione nell’Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International  Presence  in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La  missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH1. Alla missione partecipano, oltre all’Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.

Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 dicembre 2005, prorogata fino al 24 novembre 2009 dall’azione comune 2008/862/PESC del 10 novembre 2008. La missione, istituita dall’Unione europea su invito del Governo di Israele e dell’Autorità Nazionale Palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all’apertura della frontiera tra Gaza e l’Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese nell’assunzione di responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza. 

Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione “ibrida” delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui mandato è stato prorogato fino al 31 luglio 2010 dalla risoluzione 1881 (2009) adottata il 30 luglio 2009. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur,  la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.

Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La missione, di cui all’azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 giugno 2007,  prorogata fino al 30 giugno 2010 dall’azione comune 2009/466/PESC del 15 giugno 2009,  ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. Il contributo italiano alla missione è costituito dalla partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri.

Il comma 10 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione 1642(2005) adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005, prorogata fino al 15 dicembre 2009 dalla risoluzione 1873(2009) adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 maggio 2009. L’UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell’area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell’isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l’UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella Buffer Zone.

Il comma 11 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l’Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.

Il comma 12 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio del 15 settembre 2008. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell’accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l’8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell’Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia. L’autorizzazione di spesa comprende gli oneri riferiti al trattamento di missione del personale e al funzionamento degli strumenti di telecomunicazione messi a disposizione della missione.

Il comma 13 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008. L’operazione militare, della durata di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay del 1982 (ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l’uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell’articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all’operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. Al riguardo, è intervenuta la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, che ha approvato lo scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall’Unione europea e dei beni sequestrati, ai fini dell’esercizio della giurisdizione da parte di tale Stato. La disposizione in esame prevede, altresì, la spesa per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto della pirateria. L’operazione, complementare a quella dell’Unione europea,  prevede l’impiego dello Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) nella zona del Corno d’Africa e del Golfo di Aden per almeno un anno a partire dal mese di luglio 2009, in concomitanza con la conclusione dell’operazione Allied Protector, iniziata nel mese di marzo 2009 e condotta dallo Standing NATO Maritime Group 1. Il contributo italiano consiste nell’impiego di una unità navale della classe Maestrale.


Il comma 14  autorizza la spesa per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

Il comma 15 autorizza la spesa per la cessione e posa in opera, a titolo gratuito, di materiali di addestramento a favore delle  Forze armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il materiale consiste in una parete artificiale da arrampicata similare a quelle in uso per l’addestramento del personale militare italiano.

Il comma 16 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.

Il comma 17 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L’UNMIK, forza internazionale delegata all’amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l’autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

Il comma 18 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall’azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.

Il comma 19 autorizza  la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all’azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea l’11 marzo 2002. La missione, il cui mandato è stato riconfigurato e prorogato fino al 31 dicembre 2009 dall’azione comune 2007/749/PESC del 19 novembre 2007, si prefigge, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell'Accordo di Dayton, di costruire in Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno, il controllo e le ispezioni, un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, destinato in particolare a operare secondo gli impegni assunti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l’Unione europea,  nella lotta contro la  criminalità organizzata e per la riforma della Polizia.

Il comma 20 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell’accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L’Accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l’effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l’impiego di sei unità navali cedute al Governo libico, con equipaggio libico e con la presenza di militari del Corpo della guardia di finanza in qualità di osservatori. In tale quadro si prevede, altresì, l’impiego in territorio libico di personale specializzato del Corpo e la cessione di materiale di rispetto, al fine di garantire la manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unità navali cedute. Le intese collaborative raggiunte assumono importanza strategica per la politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX).

Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Nell’ambito della missione ISAF, il personale del Corpo svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali.  Nell’ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo partecipa alle attività per l’istituzione di una struttura di polizia afgana sostenibile ed efficace, in conformità con gli standard internazionali,  nonché alle attività di supporto al Ministero dell’interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.

Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell’ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell’area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Il comma 23 autorizza spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). Nell’ambito della missione, il personale del Corpo svolge attività di border monitoring o custom monitoring.

Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate. Nell’ambito di tali unità, è previsto l’impiego di  personale del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

Il comma 25 autorizza  la spesa per la proroga della partecipazione di magistrati, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

Il comma 26 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani. 

L’articolo 3 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dall’articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:
articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell’attribuzione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L’indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all’alloggio;
articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20% stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge  8 luglio 1961, n. 642);
articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, nonché nella missione in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l’indennità speciale  nella misura del cinquanta per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20% stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell’indennità di impiego operativo in misura uniforme,  pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio, al 185% dell’indennità operativa di base di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L’indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l’indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L’uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l’indennità di imbarco dall’articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall’articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l’ONU, nell’ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall’ONU allo stesso titolo sia versata all’amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell’importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, ecc.), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall’ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;
articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti per l’avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298 e successive modificazioni;
articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare  in servizio, a domanda,  per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare,  le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
- articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell’indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto  previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell’indennità, l’equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;
- articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì,  i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e  delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e successive modificazioni. E’, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge  5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l’applicazione dell’articolo 4–ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, quale modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell’assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni  ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;
- articolo 4: corresponsione dell’indennità di missione al personale militare in stato di  prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
 - articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
- articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
  - articolo 13: possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall’Amministrazione con il diritto, se vincitore, all’attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.

Il comma 2 è inteso ad agevolare le prime operazioni di soccorso medico a favore del personale militare impiegato nelle missioni internazionali ovvero in situazioni di potenziale esposizione a pericolo, prevedendo che la tessera di riconoscimento di tale personale, rilasciata in formato elettronico, contenga, previo consenso dell’interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. E’ previsto, altresì, che la medesima tessera possa contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Tale previsione concorre al conseguimento dell’obiettivo di innalzare la soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni internazionali, in parte già realizzato dalle disposizioni relative alle attività di primo soccorso svolte dagli infermieri militari e dai soccorritori militari, nei casi di urgenze ed emergenze, nelle aree operative in cui si svolgono le missioni, previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

Il comma 3 è inteso a modificare l’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale disposizione prevede che siano attribuiti indennizzi ai militari impiegati nelle missioni internazionali, nonché ai cittadini italiani nei teatri di conflitto o residenti in zone adiacenti a poligoni militari nel territorio nazionale, i quali abbiano contratto infermità permanenti o patologie tumorali a causa di esposizione all’uranio impoverito. Essa prevede altresì che, in caso di morte dell’avente titolo, l’indennizzo venga attribuito ai superstiti ivi elencati. Tra questi, diversamente da quanto disposto dall’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per le elargizioni a favore di vittime del terrorismo o del dovere, non sono ricompresi i genitori. La modifica disposta dal presente comma intende porre rimedio a tale omissione, al fine di superare l’attuale ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai superstiti delle altre categorie di vittime.  La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto i nuovi soggetti considerati subentrano quali destinatari dei benefici in mancanza di altri, entro i limiti di spesa già previsti.

Il comma 4 è inteso ad assicurare che le risorse finanziarie destinate al riconoscimento degli  indennizzi di cui al citato articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del  2007, non impegnate entro il 31 dicembre 2009, siano mantenute in bilancio nel conto residui per poter essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2010. La disposizione si rende necessaria in quanto, in relazione alla tempistica procedimentale stabilita dal regolamento che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione degli indennizzi in parola (D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37) - il quale prevede che, in sede di prima applicazione, le domande degli eventuali beneficiari possano essere inoltrate fino al mese di novembre 2009 - le istruttorie per la definizione delle singole posizioni dei soggetti beneficiari potranno essere definite soltanto nell’anno 2010, ossia dopo la scadenza del termine utile per impegnare le pertinenti somme entro il corrente esercizio finanziario, con conseguente perdita dei fondi stanziati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 è inteso a chiarire che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori superstiti delle vittime del terrorismo, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, come per gli altri familiari delle vittime, dipende esclusivamente dalla sussistenza del rapporto di parentela o coniugio con le vittime stesse. Per l’individuazione dei familiari superstiti destinatari dei benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 soccorre infatti il rinvio all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previsto dall’articolo 1, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004. Il citato articolo 82 della legge n. 388 del 2000 prevede, al comma 4,  che i benefici  ivi considerati (speciale elargizione) competano ai familiari delle vittime, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e non a carico. Ancorché riferita all’erogazione della speciale elargizione, tale disposizione - come chiarito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante “Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004,  n. 206” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007)– appare idonea a identificare i soggetti meritevoli dell’intervento di sostegno e di assistenza da parte dello Stato, ove la stessa legge n. 206 del 2004 non disponga altrimenti. L’esigenza della norma interpretativa è emersa al fine di corrispondere con certezza alle attese dei familiari superstiti di vittime di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o all’estero. L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tendendo a chiarire inequivocabilmente un diritto già riconosciuto dalla legge n. 206 del 2004.

 Il comma 6 è inteso a estendere al personale del Corpo della guardia di finanza le disposizioni in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa previste dall’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (richiamato indirettamente dall’articolo 3,  comma 1, del presente provvedimento), per il personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. In particolare tale disposizione prevede il rinvio d’ufficio dell’interessato al primo concorso utile successivo (fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale è stata presentata domanda), l’attribuzione ai soli fini giuridici - in caso di esito positivo dell’anzidetto concorso e del relativo corso di formazione - dell’anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale è stata presentato domanda nonché dell’anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria.

 Il comma 7 è inteso a prorogare, fino al 30 luglio 2011, il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, delle commissioni interforze di categoria, delle sezioni di Forza amata, nonché dei consigli intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, che scadrà nel 2010. La proroga dell’attuale mandato risponde alla necessità di assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza dei militari e l’Amministrazione nella fase, in atto, di definizione dei progetti di riordino strutturale dello strumento militare e di riassetto dei ruoli del personale, connessi anche all’impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali. L’urgenza dell’intervento normativo è motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi in parola deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato, trattandosi dell’elezione di tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione (art. 15 del d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691)  e della connessa necessità di consentire ai militari eleggibili di svolgere l’attività di propaganda prevista dall’articolo 22 del d.P.R.  n. 691 del 1979.

L’articolo 4 prevede che alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano,  in materia penale,  le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 12 giugno 2009, n. 61, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l’applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all’udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all’autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3, attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio  e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di  appartenenti alle Forze armate, che l’articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare -  è analoga  a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell’ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall’applicazione dell’articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all’estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro. L’individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l’esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell’Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all’autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell’operazione in questione e, dall’altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali  possibili destinatari dell’affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l’armatore e l’esercente, figure giuridiche cui l’ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis  prevede, per l’esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte.  In applicazione di tale principio, sulla base dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, che ha istituito la missione “Atalanta”,  e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio dell’Unione del 26 febbraio 2009, che ha approvato lo scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia, il personale delle unità navali italiane può, secondo quanto previsto dall’articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della azione comune menzionata, trattenere sul vettore militare le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria  per il tempo strettamente necessario per il loro trasferimento nello Stato che esercita la giurisdizione. E’ possibile procedere in senso analogo in presenza di accordi in materia di pirateria conclusi da Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di  utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

 L’articolo 5, recante disposizioni in materia contabile, prevede, al comma 1,  che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, le Forze armate, accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente  per l’acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

Il comma 2 prevede che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La disposizione reitera l’analoga previsione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 108 del 2009.

Il comma 3, allo scopo di assicurare il completo finanziamento degli oneri correlati alla partecipazione delle Forze armate alle missioni internazionali previste dal presente decreto, prevede che le somme  iscritte in bilancio per tali specifiche esigenze, che non dovessero risultare impegnate alla chiusura del corrente esercizio finanziario in ragione delle tempistiche richieste per il perfezionamento degli necessari atti amministrativi, siano mantenute in bilancio, nel conto residui, per poter essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2010.

Il comma 4 è inteso a estendere al Corpo della guardia di finanza, con i necessari adattamenti, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247, in tema di cessioni di mezzi e materiali delle Forze armate presenti nei teatri operativi. In particolare, è previsto che, su disposizione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del medesimo Corpo impiegato nelle missioni internazionali (escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185), per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo anzi il conseguimento di economie di spesa.

Il Capo III prevede disposizioni finali.

In particolare, l’articolo 6 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto. In particolare, viene previsto che una parte della copertura finanziaria sia ottenuta mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e all’articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009, destinata a finanziare la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), per la parte riguardante il  trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri, che non potrà essere effettuato entro l’anno 2009 per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l’invio del personale  in zona di operazioni. In particolare, della citata autorizzazione di spesa risultano disponibili, per un importo pari a euro 5.443.005, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 2009 di seguito elencati, le somme a fianco di ciascuno indicate:
capitolo 1282, articolo 3: € 118.000;
capitolo 4461, articolo 1: € 353.945;
capitolo 4461, articolo 2: € 96.268;
capitolo 4461, articolo 3: € 47.040;
capitolo 4472, articolo 1: € 158.764;
capitolo 4536, articolo 1: € 810.988;
capitolo 4536, articolo 4: € 3.658.000;
capitolo 4537, articolo 1: € 200.000.

L’articolo 7 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente decreto.