DDL - Ratifica Trattato tra Italia e Brasile sul trasferimento persone condannate (Brasilia 27 marzo 2008) - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 novembre 2013

Schema di disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.”.

 

Articolato

L’accordo bilaterale sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale del Brasile si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione avviata con tale Paese con il quale sono in vigore il Trattato di estradizione e di assistenza firmati a Roma il 17 ottobre del 1989.

Con tale Accordo i rapporti italo - brasiliani nel campo della cooperazione giudiziaria penale registrano un notevole passo in avanti, considerato il rinnovato interesse che le Parti hanno dimostrato anche in considerazione delle note condizioni di disagio in cui versano i detenuti stranieri negli istituti penitenziari brasiliani.

Più in particolare, il trasferimento delle persone condannate risponde a principi umanitari e intende dare la possibilità a tali persone di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini, favorendone il reinserimento, una volta scontata la pena. 

Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire — in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia — solamente se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia perlomeno di un anno, se l’infrazione penale che ha dato luogo alla condanna rappresenti un’infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d’accordo sul trasferimento. 

Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il trattato in questione e che faccia richiesta di essere trasferita, deve dare il consenso al trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna. Per l’adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d’origine. 

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento.
 

Da osservare che all’articolo 13 è prevista per entrambe le Parti la facoltà di concedere la grazia, l’amnistia o l’indulto alla persona condannata, in conformità alla rispettiva normativa vigente all’interno di ciascuna delle Parti contraenti.

Nella norma finale, all’articolo 19, si prevede che l’entrata in vigore del Trattato avverrà al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.