Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 novembre 2013
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”
L’articolo 1 contiene una serie di disposizioni che intendono dare attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Tale direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, costituisce un importante strumento di rafforzamento della tutela dei minori rispetto a tali preoccupanti fenomeni, che peraltro nel nostro sistema penale e processuale ricevono già una protezione molto intensa, che negli anni si è andata consolidando per effetto del succedersi di ripetuti interventi di modifica normativa, da ultimo con la legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
Per questo motivo, considerata la puntualità e completezza dell’attuale apparato normativo, sia sul versante sostanziale che processuale, le proposte di implementazione della Direttiva concernono pochi profili, dovendo per il resto sottolinearsi come la disciplina di diritto interno detti, tendenzialmente, un regime assai più rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sovranazionale.
Nel dettaglio le novità riguardano, in primo luogo, la disciplina delle circostanze aggravanti, alcune delle quali erano previsti soltanto da alcuni dei reati contemplati dagli articoli da 3 a 7 della Direttiva, riconducibili alle nostre fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 609-bis e quater (violenza sessuale ed atti sessuali ai danni di minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1. (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.
Nell'attuale formulazione, in accoglimento dell'osservazione formulata dalla 2^ Commissione permanente del Senato, l'art. 1 non prevede più specifica aggravante per il caso in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 600-quater c.p., il contenuto pedopornografico di informazioni o dati sia stato occultato mediante l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici o programmi informatici, trattandosi di circostanza che sanziona comportamenti dell'autore del reato privi di finalità e lesività ulteriore rispetto a quella derivante dal reato commesso e tendente a sanzionare comportamenti di autoprotezione dell'autore.
In particolare si prevede, al comma 1, l’introduzione dell’articolo 600-sexies del codice penale, contenente tre fattispecie aggravanti applicabili agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies prima richiamati e riferibili, segnatamente, al caso in cui: a) il reato è commesso da più persone riunite; b) il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
Ulteriore aggravante è prevista per il caso in cui i predetti reati siano commessi con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Disposizione identica si rinviene, inoltre, con riferimento al delitto di cui all’articolo 609-quinquies del codice penale, ove dopo il secondo comma, è aggiunto un comma che contiene, alle lettere a), b) e c), le medesime disposizioni (art. 1 comma 3).
L'articolo 2 contiene poi una disposizione che impone, attraverso l'introduzione dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico sul casellario giudiziale), a chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori, di prendere visione del certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale, ovvero l'irrogazione di pene accessorie all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il testo è stato modificato (attraverso integrazione della rubrica e inserimento di un comma 2), al fine di recepire la condizione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro che non adempie all'obbligo previsto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002. Resta fermo che, ove il datore di lavoro, pur consapevole della precedente condanna, assuma ugualmente il soggetto, la condotta integra ipotesi di cui all'art. 389 c.p. (inosservanza di pene accessorie).
Sul versante della responsabilità amministrativa degli enti, con l'articolo 3 dello schema si è ritenuto opportuno estendere anche al delitto di cui all'articolo 609-undecies del codice penale (adescamento di minori) il catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile configurare la responsabilità dell'ente a vantaggio del quale l'illecito può essere commesso (comma 5).
Infine, a seguito della previsione della possibilità che l'imputato si sottoponga a programmi di prevenzione della recidiva per reati in materia sessuale — possibilità che può concretizzarsi in pratiche compatibili con le attuali cadenze del processo penale — si rende comunque opportuno prevedere, al comma 1 dell'articolo 188 del codice di procedura penale, il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese agli operatori, da parte di un soggetto presunto innocente, nei processi relativi a reati a sfondo sessuale a danno di minori (art. 4 comma 2 dello schema) .
L'articolo 5, infine, contiene disposizioni in materia di copertura finanziaria prevedendo che all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge si provvede mediante utilizzo delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili.