DDL di conversione in legge del DL 93/2013 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza di genere, protezione civile e commissariamento delle province - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 8 agosto 2013
Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
Il presente decreto-legge, sulla scia di precedenti esperienze legislative che nel corso della XVI legislatura hanno dato vita ad interventi di variegata natura e finalità, e tuttavia connotati dalla unitaria esigenza di porre mano alle più evidenti necessità di prevenzione e contrasto di fenomeni delinquenziali divenuti particolarmente acuti, reca un “pacchetto” di misure urgenti che mirano ad affrontare, da diverse angolature, una serie di problematiche riguardanti la pubblica sicurezza in una chiave di difesa dei soggetti più deboli ed esposti, nonché la tutela dell’ordine pubblico.
Inoltre, il provvedimento reca norme destinate a superare problematiche urgenti emerse con riguardo all’ordinamento degli enti locali, in particolare delle Province, e al sistema di protezione civile.
Il provvedimento si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro Capi e reca misure che si muovono lungo quattro direttrici d’azione.
La prima riguarda l’aggiornamento e la rimodulazione degli strumenti di prevenzione e repressione di alcuni fenomeni criminosi che hanno destato particolare allarme sociale, primo tra tutti le violenze in ambito domestico, che hanno conosciuto una recrudescenza in questi ultimi tempi.
La seconda linea di intervento riguarda misure, altrettanto urgenti, volte ad innalzare il livello della sicurezza, sia attraverso l’accelerazione delle procedure di realizzazione di alcune progettualità, sia attraverso un adeguamento delle modalità di esercizio delle funzioni di sicurezza urbana.
La terza direttrice d’azione riguarda l’integrazione delle norme dell’ordinamento della protezione civile, alla luce delle esperienze emerse nel primo anno di applicazione della riforma introdotta dal D.L. n. 59/2012.
La quarta direttrice d’azione si occupa delle misure da adottarsi in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 3 luglio scorso che ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni normative in materia di riordino delle Province.
In particolare, il Capo I (articoli dall’1 al 5) reca disposizioni per fronteggiare alcuni fenomeni di emergente disagio ed allarme sociale.
L’art. 1, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).
In questo senso, vengono introdotte due specifiche situazioni aggravanti destinate ad inasprire le pene allorquando il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto (art. 572, secondo comma, c.p.) e il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza (art. 609-ter, c.p.), nonché allorquando il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner pure se non convivente.
Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking ex art. 612-bis c.p..
In particolare, viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti contemplate dal secondo comma del citato articolo 612-bis, con previsioni che ne estendono l’applicabilità anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici.
Inoltre, viene prevista - analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale - l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.
Il comma 4 rafforza la capacità preventiva dell’istituto dell’ammonimento applicato dal questore ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, stabilendo che, con tale misura, viene obbligatoriamente irrogato il divieto di detenere armi e munizioni.
L’art. 2 introduce una serie di adeguamenti al Codice di procedura penale volti a garantire una maggiore tutela a favore delle vittime dei delitti di maltrattamento in famiglia e di stalking.
Un gruppo di disposizioni incidono sugli artt. 299, 398, 406 e 415-bis c.p.p., nell’intento di assicurare una costante informazione alle parti offese da reati di maltrattamenti in famiglia in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali. L’estensione di tali obblighi di comunicazione viene prevista in materia di:
- revoca e sostituzione delle misure coercitive di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., prevedendo che tali provvedimenti siano comunicati anche ai servizi socio-assistenziali del territorio, cioè dei servizi gestiti, anche in modo associato, dagli enti locali con l’obiettivo di aiutare le vittime;
- dei provvedimenti del Giudice sulle richieste di incidente probatorio, di richiesta di archiviazione a carico dell’Autore del reato;
- nonché per l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
In tal modo, con riguardo alle comunicazioni relative alle istanze di incidente probatorio e di conclusione delle indagini, si vuole superare, per i delitti di maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi, l’attuale sistema che subordina l’effettuazione di tali comunicazione a una specifica richiesta della parte offesa. In questo contesto si inquadra anche la modifica dell’art. 408 c.p.p. che eleva a venti giorni (in luogo degli attuali dieci) il termine entro il quale la persona offesa può prendere visione degli atti del procedimento penale per il reato ex art. 572 c.p. e presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione.
Un’ulteriore forma di tutela viene prevista con una modifica all’art. 498 del Codice di rito, che estende anche al reato di maltrattamenti in famiglia, la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità.
Un altro gruppo di interventi, mira a calibrare le misure cautelari applicabili per i soggetti nei confronti dei quali si procede per i delitti in argomento.
In primo luogo, il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza di cui all’art. 380 c.p.p. viene esteso anche ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli artt. 572 e 612-bis c.p.. Tenuto conto che la disposizione riguarda provvedimenti limitativi della libertà personale viene previsto che essa diventa efficace alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Inoltre, in un’ottica di rafforzamento del contrasto alle condotte di violenza domestica, viene introdotta una nuova misura cautelare (non dissimile sul piano funzionale dal fermo di indiziato di delitto), con l’inserimento nel Codice di rito del nuovo art. 384-bis.
La novella consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti dei delitti elencati all’art. 282-bis c.p.p., tra i quali vengono ricompresi anche quelli di percosse e lesioni lievi. Presupposto per l’applicazione della misura in questione è che sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
In un’ottica di accelerazione dei processi per reati di violenza domestica, viene previsto che, al pari di quanto già disposto per i delitti di omicidio e lesioni colpose aggravate derivanti da incidente stradale, la proroga del termine delle indagini preliminari per il delitto di cui all’art. 572 c.p. può essere concessa per una sola volta. Per le stesse finalità queste ultime ipotesi delittuose sono inserite tra quelle cui deve essere assicurata la trattazione con priorità assoluta ai sensi dell’art. 132-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale.
Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita.
L’art. 3 si inquadra nell’ambito delle iniziative, preannunciate dal Governo, per garantire la completa attuazione della citata Convenzione di Istanbul.
La disposizione si propone, in attuazione dei principi sanciti dagli artt. 5, 12, 27 e 50 della Convenzione, di rafforzare gli strumenti di prevenzione anche operativa delle vessazioni perpetrate nell’ambito del nucleo familiare o di relazioni affettive, incoraggiando anche le segnalazioni all’Autorità di quelle situazioni in cui si sono registrati atti di violenza non perseguibili d’ufficio secondo il nostro ordinamento, ma che possono essere reiterate o costituire anche il prodromo di manifestazioni più gravi.
La norma, mutuando lo schema già collaudato dello stalking (art. 612-bis c.p.), rende applicabile la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti di coloro che a seguito di segnalazioni pervenute (anche da soggetti diversi dalla vittima) debbano ritenersi responsabili di condotte di lesioni lievi (art. 582, secondo comma, c.p.), riconducibili a fenomeni di violenza domestica, definiti in termini sostanzialmente pedissequi a quelli individuati dall’art. 3, lett. b) della citata Convenzione di Istanbul.
Viene previsto che la misura venga adottata dal questore, previa verifica dei fatti segnalati attraverso l’acquisizione dei necessari elementi informativi e delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti secondo il procedimento stabilito dall’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
Viene richiamata, attraverso un rinvio al citato art. 8 del citato decreto-legge n. 11/2009, la possibilità per il questore di adottare provvedimenti restrittivi in materia di possesso e detenzione di armi e munizioni; inoltre è stata introdotta la possibilità per la predetta Autorità di proporre nei confronti dell’ammonito la sospensione della patente di guida (da uno a tre mesi), misura che viene disposta dal prefetto salvo che non ricorrano particolari situazioni economico-lavorative insuscettibili di essere garantite secondo la particolare modalità del permesso di guida “ad ore” contemplata dal Codice della strada.
Inoltre, è previsto che il Dipartimento della pubblica sicurezza predisponga un’analisi criminologica sull’andamento del fenomeno, destinata a confluire nella relazione presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 113 della legge n. 121/1981.
La norma, contempla, altresì, una specifica forma di tutela della riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno segnalato i fatti in relazione ai quali è stato irrogato l’ammonimento.
La disposizione integra, infine, l’art. 11 del D.L. n. 11/2009, estendendo anche alle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica le misure già previste in materia di stalking, in virtù delle quali coloro che ricevono notizia del reato (Forze dell’ordine, presidi sanitari e altre Istituzioni) forniscano tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio.
L’art. 4 dà attuazione all’articolo 59 della citata Convenzione di Istanbul, consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.
L’atto normativo internazionale chiede che, a tal fine, si tenga conto tanto di eventuali esigenze processuali che richiedano la presenza della vittima sul territorio nazionale, quanto della “situazione personale” della vittima, anche a prescindere dalla necessità della sua collaborazione nel corso di un procedimento penale.
La permanenza della vittima sul territorio nazionale a fini di collaborazione con l’autorità giudiziaria potrebbe essere garantita già attraverso il rilascio del permesso di soggiorno c.d. per “motivi di giustizia” di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. n. 394/1999 (regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione). Tuttavia, tale previsione potrebbe non coprire l’intero spettro delle ipotesi delittuose contemplate dalla convenzione, oltre ad avere una durata limitata nel tempo (tre mesi, prorogabili una sola volta).
Ad esempio, la citata tipologia di permesso di soggiorno, potrebbe non applicarsi ai casi in cui la vittima non cooperi ai fini del procedimento penale e prima ancora quelli in cui un procedimento penale non sia ancora avviato, in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul.
Difatti, l’articolo 59 di tale Convenzione non richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno né che la vittima cooperi necessariamente né che il procedimento penale sia già in corso, attribuendo rilevanza alla sola “situazione personale”, con l’obiettivo di assicurare tutela a chi si trovi in una condizione doppiamente vulnerabile rispetto agli atti di violenza perpetrati nei suoi confronti.
Appare, pertanto, più adeguato a corrispondere alle esigenze rappresentate il permesso di soggiorno “per motivi umanitari” previsto dall’articolo 5, comma 6, del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998, che copre, peraltro, espressamente le esigenze di carattere umanitario scaturenti da “obblighi internazionali dello Stato italiano”.
Il permesso in parola, di durata annuale, rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l’accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro (ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) del citato D.P.R. n. 394/1999). Per tali motivi, il rilascio di tale permesso appare adeguato anche ad offrire una possibilità di intraprendere un percorso di ricostruzione della dignità personale e si pone nel solco di quelle “misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente, delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata” come recita l’articolo 4 della citata Convenzione.
La costruzione della norma, pur ricorrendo allo schema già utilizzato dall’articolo 18 del testo unico citato, segnatamente rivolto alle vittime di tratta, se ne distingue per la peculiarità delle ipotesi delittuose richiamate e dei presupposti: tentativo di sottrarsi ad una particolare tipologia di violenza e non ai condizionamenti di un’associazione criminale. Inoltre, pur conservando il doppio binario della provenienza della segnalazione dall’autorità giudiziaria ovvero dai servizi sociali, si richiede che tali servizi siano quelli specializzati nell’assistenza alle vittime di violenza.
Uno dei motivi che suggerisce di ricorrere ad un impianto normativo autonomo rispetto alla previsione del permesso per “protezione sociale” disciplinato dall’articolo 18 è poi la necessità di tenere distinto il percorso assistenziale delle vittime, che sarà eventualmente quello specializzato dei centri antiviolenza, dai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti per le vittime di tratta.
La norma, analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e i loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.
L’art. 5 completa il pacchetto delle misure di prevenzione lato sensu dei fenomeni in argomento, prevedendo l’adozione da parte del Ministro con delega alle pari opportunità di un nuovo Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Un precedente Piano è stato adottato dal 2010 e sulla base di esso sono state sviluppate diverse attività in difesa, particolarmente, delle donne vittime di tali fenomeni. Nondimeno, la recrudescenza degli episodi di violenza sessuale e domestica ai danni di soggetti deboli, rende necessario provvedere, in linea di continuità, all’adeguamento dei parametri sulla base dei quali viene adottato lo strumento di pianificazione in argomento, alla cui elaborazione e attuazione dovranno concorrere tutte le Amministrazioni interessate.
Le nuove previsioni recate sul punto dalla disposizione in argomento contribuiranno a completare il processo di attuazione degli impegni assunti dall’Italia con l’adesione alla Convenzione di Istanbul, secondo anche le linee programmatiche esposte dal Governo nel corso del dibattito parlamentare all’esito del quale è stata varata la legge n. 77/2013 di ratifica della medesima convenzione.
Il Capo II (articoli dal 6 al 12) reca norme che, per un verso, mirano ad agevolare la realizzazione di progettualità finalizzate a garantire più elevati standard di sicurezza, per un altro, recano misure volte a rafforzare la tutela dell’ordine pubblico e a contrastasre alcune fenomeni criminosi di particolare allarme sociale.
In particolare, l’art. 6 introduce, al comma 1, misure volte ad accelerare le procedure di realizzazione delle progettualità comprese nel Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013”.
In particolare, la disposizione mira a garantire continuità nel flusso di pagamenti del predetto Programma operativo nazionale, assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall’Autorità di Gestione del programma.
L’avanzamento finanziario di tale programma incontra, infatti, serie difficoltà, stante la carenza di liquidità necessaria per far fronte alle spese maturate nell’ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi comunitari e del cofinanziamento nazionale.
Tali rimborsi vengono erogati dall’Unione europea soltanto a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dell’Amministrazione titolare del programma, con una tempistica che non consente l’immediata disponibilità delle risorse necessarie a dare continuità al flusso dei pagamenti, rischiando di provocare ritardi nell’attuazione del programma in una fase in cui è, al contrario, necessario accelerare il processo di spesa, al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse entro la prevista scadenza del 31 dicembre 2015.
Al fine di evitare, quindi, rallentamenti nella realizzazione del programma, con conseguenti perdite dei contributi comunitari, la disposizione in questione autorizza il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183/1987 ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali già pianificati con la decisione di approvazione del predetto Programma.
I commi 2 e 3 recano un intervento urgente e necessario per scongiurare la riduzione, preannunciata dal Ministero dell’economia e delle finanze, degli stanziamenti previsti per la corresponsione del trattamento accessorio al personale del Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla riduzione del personale in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, ed alla conseguente riduzione dello stanziamento previsto per l’anno 2010, attraverso l’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
L’iniziativa risulta indispensabile per far fronte alle contingenti esigenze di funzionalità dei predetti Comparti, atteso che, attraverso gli stanziamenti già disponibili nei bilanci delle Amministrazioni interessate, si provvede alla corresponsione al personale interessato delle peculiari indennità correlate alle specifiche attività operative, quali i servizi di ordine pubblico, la reperibilità, il cambio turno, le prestazioni di lavoro straordinario, ecc..
Si tratta di indennità ed emolumenti accessori che consentono di compensare il maggiore impiego del personale interessato in conseguenza proprio della riduzione delle stesse unità per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate, in applicazione del parziale blocco del turn over.
Pertanto, per assicurare la regolarità dei servizi, si rende necessario evitare la riduzione degli specifici capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate dal citato comparto, fermo restando comunque il divieto di superare il “tetto” previsto per l’anno 2010.
Il comma 4 detta norme per il rinnovo, ormai divenuto prossimo, delle convenzioni che la Specialità della Polizia Stradale dovrà stipulare con le società che gestiscono in concessione le autostrade.
In particolare, la norma mira a risolvere le disparità di trattamento per l’erogazione di servizi finalizzati a incrementare la sicurezza pubblica da parte delle Specialità della Polizia di Stato, frutto della pluralità di fonti normative che regolano la materia.
Per il solo personale della Polizia Stradale impiegato nei servizi autostradali, in particolare, l’ art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232 fissa in 5,16 euro l’importo giornaliero da corrispondere al suddetto personale della Polizia Stradale a titolo di indennità. A tale ammontare hanno fatto riferimento le società concessionarie delle autostrade nella stipula delle convenzioni con la Polizia Stradale.
L’intervento contenuto nella disposizione sancisce l’abrogazione del predetto limite e rimette integralmente la determinazione dell’indennità, anche per il personale della Polizia Stradale, alle convenzioni in materia, consentendo di ottenere dalle società concessionarie una contribuzione più aderente al valore della prestazione fornita. Ciò produce positivi riflessi finanziari anche per l’Erario, atteso che una quota delle maggiori somme introitate per le indennità in questione viene detratta e trattenuta a favore del bilancio dello Stato.
Inoltre, per esigenze di uniformità procedimentale, la disposizione integra il citato articolo 18, comma 3, della n. 232/1990 prevedendo che i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui trattasi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (previsto dal citato articolo 39, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, applicato, quale norma generale sulle convenzioni in materia di sicurezza, alle altre specialità della Polizia di Stato).
Infine, il comma 5 prevede la riassegnazione nella disponibilità del Ministero dell’Interno e del Fondo nazionale di protezione civile delle risorse, rispettivamente, destinate nell’ambito degli stanziamenti del D.L. n. 95 del 2012 diretti ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell’emergenza umanitaria legata all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa dichiarata con DPCM 12/02/2012 e prorogata al 31 dicembre 2012 con successivo DPCM del 6/10/2011. La disposizione è necessaria non potendo più percorrersi lo strumento dell’ordinanza di protezione civile a seguito della cessazione dello stato emergenziale.
L’art. 7 proroga il periodo di applicazione delle disposizioni dell’art. 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che consentono di eseguire il cosiddetto “arresto differito” nei confronti degli autori di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di manifestazioni sportive.
Attualmente, infatti, l’art. 8, comma 1-quinquies, della legge n. 401/1989 stabilisce che questa facoltà cessi di trovare applicazione il prossimo 30 giugno.
Il venir meno di questa facoltà aprirebbe un “vuoto” negli strumenti di contrasto dei delitti commessi in occasione di competizioni sportive.
Grazie anche alla misura in commento è stato, infatti, possibile conseguire importanti risultati contro il tifo violento, come testimoniano i dati riguardanti l’ultima stagione in via di conclusione, nel corso della quale si è registrata, non solo una diminuzione degli eventi, in cui vi sono state vittime di tali fenomeni (-29,3%), ma anche un significativo incremento del numero degli autori di episodi di violenza denunciati (+44%) e arrestati (+30% ca.).
In considerazione di ciò, la disposizione proroga la facoltà di arresto in parola per altri tre anni e, più precisamente, fino al 30 giugno 2016.
L’art. 8 reca disposizioni volte a perfezionare altri strumenti di prevenzione di possibili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In questo senso, viene innanzitutto reso più flessibile l’impiego del contingente di 1.250 appartenenti alle Forze armate che può essere messo a disposizione dei prefetti ai sensi dell’art. 24, comma 74, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
La norma consente, infatti, che tale contingente possa essere impiegato, anche per compiti diversi dai servizi di perlustrazione e pattuglia. Ciò consentirà di liberare immediatamente consistenti aliquote delle Forze di polizia da destinare a compiti più dinamici di controllo del territorio.
Inoltre, la disposizione reca la dichiarazione di luogo di interesse strategico alle aree e ai siti individuati per la sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario ad alta velocità Torino – Lione che vanno dal tunnel di base fino alla stazione di Susa-Bussoleno, ivi compreso il raccordo con la linea ferroviaria storica. In tal modo, viene estesa anche a questi luoghi la speciale tutela, anche penale, prevista dall’art. 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Infine, si introduce una modifica all’articolo 682 del codice penale, volta a superare, anche alla luce di episodi verificatisi di recente, un vuoto di tutela della riservatezza dei luoghi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in primis della Polizia di Stato, che ha suscitato problemi di carattere interpretativo.
Attualmente, infatti, la disposizione appresta questa tutela, finalizzata a reprimere condotte suscettibili di trasmodare in illecite captazioni di segreti, solo nei riguardi dei luoghi militari, con un’impostazione che però non appare oggi al passo con la riforma del segreto di Stato e delle informazioni classificate, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai discendenti regolamenti attuativi.
In particolare, l’art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7 - adottato sulla base dei principi recati dall’art. 42, comma 7, della legge n. 124/2007 -ricomprende espressamente tra i luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica, anche i siti delle Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di sicurezza dello Stato e di polizia, assoggettandoli ad un regime ristretto quanto all’accesso.
Coerentemente con questa evoluzione dell’ordinamento la novella prevede che la tutela penale approntata dal citato art. 682 c.p. si applichi anche alle strutture dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in cui è vietato l’ingresso per motivi di sicurezza. La disposizione mira a superare un “vuoto” normativo concernente il regime penitenziario degli istituti di pena militari, relativamente all’individuazione dei soggetti che all’interno di tali istituti possono eseguire le perquisizioni di sicurezza ex art. 34 della legge n. 354/1975.
In particolare, la norma precisa che, all’interno delle strutture carcerarie in parola, le predette attività sono eseguite dal personale militare che vi presta servizio, senza che ciò comporti l’attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria. Ciò in coerenza con il principio di specialità dell’ordinamento penitenziario militare e in continuità logica con le altre previsioni contenute nell’art. 76 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Quest’ultima disposizione, al comma 1, stabilisce che agli stabilimenti militari si applicano le disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.
L’integrazione contenuta nell’articolo 11 consentirà, peraltro, di conseguire vantaggi in termini di razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane delle forze di polizia, evitando la necessità – che oggi si presenta – di convocare ufficiali di polizia giudiziaria esterni alle strutture carcerarie militari per conferire legittimità ad atti vincolati per legge.
L’art. 9 attua una misura di sussidiarietà, prevedendo che l’ENAC possa affidare ai gestori delle aerostazioni alcuni di servizi di controllo dei veicoli, del personale che opera in queste infrastrutture, degli equipaggi dei velivoli, nonchè degli altri soggetti che accedono alle aree sterili degli aeroporti.
La disposizione prevede che tali servizi siano svolti secondo le procedure del Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, sotto la supervisione della Forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza, che la espleta secondo le esigenze locali e le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali.
L’art. 10 reca disposizioni volte ad inasprire le pene relative a manifestazioni delittuose di cui si è registrato di recente un sensibile aumento.
Un primo intervento si riferisce specificamente al furto di componenti metalliche e di altri materiali pregiati (ad esempio in rame) sottratti ad impianti ed infrastrutture destinati all’erogazione di energia elettrica e di altri servizi pubblici, tra cui quello di trasporto e telecomunicazioni.
Si tratta di fenomeni che spesso determinano interruzioni di pubblici servizi essenziali e che possono, per le modalità con cui vengono perpetrati, determinare l’insorgere di pericoli per l’incolumità pubblica.
In relazione a tale specifica ipotesi di furto, viene introdotta, con un’integrazione dell’art. 625 c.p., una specifica circostanza aggravante.
Tale nuova circostanza potrà trovare applicazione unitamente all’aggravante contemplata dal citato art. 625, primo comma, n. 2, c.p., atteso che l’asportazione dei metalli e di altri materiali in questione dalle infrastrutture e dagli impianti avviene di norma con modalità di violenza sulle cose.
In tal modo, il fenomeno delittuoso perpetrato con queste modalità potrà essere colpito con pene da tre a dieci anni di reclusione e, pertanto, appropriatamente rispetto alla gravità delle manifestazioni delittuose in discorso.
Un secondo intervento inasprisce le pene per il delitto di ricettazione, allorquando il fatto si riferisce a denaro o cose provento dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata ovvero di furto aggravato perché avente ad oggetto le predette componenti metalliche.
Le innovazioni sopra descritte sono completate, prevedendo che si procede all’arresto obbligatorio in flagranza per le nuove ipotesi di furto aggravato e di ricettazione aggravata.
Con riguardo all’art. 11, si premette che per gli autori della rapina, l’articolo 628 del codice penale prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.
In caso di rapina aggravata (commessa con violenza, minaccia, con armi, ecc, o in abitazione) la pena è della reclusione da quattro anni e se mesi a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 euro.
Al fine di accentuare il contrasto di tale reato, si apportano modifiche al predetto articolo al fine di inserire nuove circostanze aggravanti speciali.
Tali ipotesi riguardano, innanzitutto, il caso in cui il fatto è commesso ai danni di persone ultrasessantacinquenni; si tratta di un’ipotesi astrattamente riconducibile tra le aggravanti comuni ex art. 61, n. 5 c.p., ma che, in tal modo, viene tipizzata e resa di obbligatoria applicazione con riguardo alla specifica fattispecie incriminatrice della rapina, rafforzando quindi gli strumenti di repressione di simili condotte perpetrate in danno di “soggetti deboli”.
Ad una logica analoga risponde, altresì, anche la nuova circostanza aggravante, destinata ad inasprire le pene per le rapine perpetrate, oltre che in abitazione, anche negli altri luoghi di cd. “minorata difesa”.
L’art. 12 mira a rendere più efficace il contrasto al preoccupante e crescente fenomeno del cosiddetto furto d’identità digitale, attraverso il quale vengono commesse frodi informatiche, talora con notevole nocumento economico per la vittima.
A tal fine, viene previsto un innalzamento della pena edittale e la procedibilità d’ufficio per il delitto di frode informatica, quando il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Inoltre, tale nuova fattispecie incriminatrice, unitamente ai delitti di indebita utilizzazione delle carte di credito e a quelli concernenti la violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali viene ricompresa tra i reati per i quali opera la responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse o vantaggio essi sono stati perpetrati.
La norma interviene, infine, sul sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi informatiche istituito dall’art. 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che si impernia su un archivio informatizzato centralizzato di cui è titolare il Ministero dell’economia e delle finanze che si avvale per la gestione della CONSAP S.p.A..
In particolare, è previsto che i soggetti che compongono tale sistema (denominati “soggetti aderenti”) possano richiedere al gestore del predetto archivio centralizzato di verificare l’autenticità dei dati forniti dalle persone fisiche che richiedono servizi finanziari al fine di accertare la loro reale identità.
Sempre in questo contesto, si iscrive la previsione che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di aggiornare l’entità del contributo che i soggetti aderenti devono versare per garantire il funzionamento del sistema in parola a mente dell’art. 30-sexies del citato decreto legislativo n. 141/2010.
Il Capo III si compone del solo art. 13, il quale alla luce del periodo di prima applicazione della riforma del sistema di protezione civile nazionale, recata dal D.L. n. 59/2012, reca alcuni adeguamenti all’art. 5 della legge n. 225/1992 concernente gli interventi da attuarsi in occasione di calamità naturali o dovuti ad attività umane fronteggiabili solo con mezzi e poteri straordinari, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della stessa legge n. 225/1992.
La disposizione, infatti, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri con la delibera che dichiara lo stato di emergenza provvede, tra l’altro, a quantificare le risorse finanziarie destinate ad adottare gli interventi necessari allo scopo; qualora tali risorse siano insufficienti o siano in procinto di esaurirsi il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio presenta al Presidente del Consiglio una relazione motivata al presidente del Consiglio dei Ministri per le conseguenti deliberazioni.
Inoltre, viene previsto che lo stato di emergenza non può superare la durata di 180 giorni (in luogo degli attuali 90), prorogabili di altre 180.
Un ulteriore adeguamento riguarda i contenuti delle ordinanze in deroga di protezione civile che possono essere adottate in occasione delle situazioni di emergenza. La disposizione, infatti, provvede ad elencare in maniera più dettagliata le misure che possono essere adottate con tali interventi.
Inoltre, viene previsto che agli oneri connessi all’attuazione degli interventi necessari per far fronte agli eventi di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett. c), si provvede con le risorse disponibili nell’ambito di un’apposita sezione del “Fondo nazionale di protezione civile”, denominata “Fondo per le emergenze nazionali”, di cui vengono anche precisate le modalità, a regime, di alimentazione finanziaria.
Infine, viene abrogata l’art. 1, comma del D.L. n. 345/2005 relativo all’istituzione nell’ambito della “Emergenza rifiuti Campania” di un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile. Tale abrogazione è ritenuta necessaria in considerazione delle competenze affidate al predetto Dipartimento dal citato intervento di riforma di cui al D.L. n. 59/2012.
Il Capo IV (articoli 14 e 15) contiene disposizioni relative alle gestioni commissariali e all’entrata in vigore del decreto-legge.
In particolare, l’art. 14 interviene in materia di gestioni commissariali dei predetti enti locali, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 220, del 3 luglio 2013.
Tale sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché degli artt. 17 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alle disposizioni che disciplinano il riordino delle province.
Sulla base delle disposizioni oggetto della cennata pronuncia della Corte costituzionale, che prevedevano la trasformazione delle province in enti di secondo grado, sono stati adottati provvedimenti di scioglimento delle amministrazioni provinciali e di conseguente nomina di un Commissario straordinario, nei casi in cui quelle stesse amministrazioni sarebbero dovute comunque andare al voto entro il 31 dicembre 2012.
Prima della decisione della Corte costituzionale, nella sequenza degli atti normativi succedutisi nell’ambito del processo di riordino delle province, è poi intervenuto il comma 115 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 - norma non incisa dalla pronuncia della Corte - in base al quale è stato disposto il commissariamento, fino al 31 dicembre 2013, anche delle amministrazioni provinciali che venissero comunque a cessare in una data ricompresa tra il 5 novembre 2012 (data individuata in relazione alla mancata conversione in legge del decreto-legge 188/2012, adottato, appunto, il 5 novembre 2012) e il 31 dicembre 2013.
Si è così venuta a determinare, all’interno del continuum del processo riformatore delle province, una stratificazione di interventi, in esito alla quale coesistono gestioni commissariali provinciali basate su una diversa, sottostante legittimazione normativa, e in tale ambito formano oggetto del presente intervento innanzitutto quelle che sono state originariamente instaurate in applicazione del citato articolo 23, poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta.
In effetti, proprio per queste ultime sembra porsi, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, un problema di legittimazione, essendo esse venute alla luce sulla base del caducato articolo 23, e solo proseguite in conseguenza della successiva adozione del citato articolo 1, comma 115, della legge di stabilità 2013, legge 228/2012.
Ora, tenuto conto dell’avviato percorso di riforma delle province - che si articola sia nell’avvenuta approvazione del disegno di legge costituzionale di soppressione espressa delle province, sia nella decisione del Consiglio dei Ministri di adottare un provvedimento ordinario che introduca, nelle more, una disciplina transitoria , l’art. 14 commi 1 e 2, prevede, innanzitutto, che siano fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi provinciali e di conseguente nomina dei Commissari straordinari disposti in forza del citato articolo 23, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli stessi Commissari.
Inoltre, in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali, si è ritenuto di attribuire espressa valenza normativa a tale indicazione prognostica, anche in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa, conferendo nuova legittimazione a tali gestioni commissariali e fissandone la loro cessazione alla data del 30 giugno 2014 (art. 5, comma 3).
Coerentemente, per esigenze di certezza giuridica e di uniformità del quadro regolativo, il comma 4 dispone che anche le amministrazioni provinciali in carica, per le quali venga a manifestarsi, successivamente al 31 dicembre 2013 e fino al 30 giugno 2014, l’esigenza di rinnovo degli organi, vengano commissariate ai sensi del citato articolo 1, comma 115.
Come infatti già posto in rilievo, il sindacato di costituzionalità non si è esteso alle previsioni contenute in tale ultimo articolo, avendo unicamente la Corte statuito, nella più volte citata pronuncia, l’inidoneità dello strumento utilizzato “in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e di urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate”.
Con il comma 5, infine, si sospende, per gli evidenti profili di connessione, l’applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche dell’amministrazione civile dell’interno, fin dall’origine legate, quanto ai tempi di attuazione, alla conclusione del processo riformatore delle province, in linea con quanto già stabilito dal citato articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della legge n. 228 del 2012.
Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Infine, l’art. 15 stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto diversamente stabilito, come si è già detto, relativamente all’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 380 c.p.p. che consentono la possibilità di procedere all’arresto in flagranza anche per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (artt. 572 e 612-bis c.p.).