Schema di d.lgs. - Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 12 luglio 2013
Schema di decreto legislativo recante: "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"
Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega contenuta nella legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” (d’ora in avanti: legge delega). Questa legge è intervenuta sulla disciplina relativa alla filiazione al fine di proclamare l’eguaglianza giuridica di tutti figli, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale.
La presenza nel nostro ordinamento di norme, che dettavano un diverso regime e diversi diritti a seconda delle “categorie” di figli, strideva con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Peraltro, anche obblighi internazionali hanno imposto di rimuove la persistente discriminazione a carico dei figli nati fuori del matrimonio:
- l’articolo 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea, vincolante nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona (articolo 6 Trattato sull’Unione europea - versione consolidata) vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nascita;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cedu), pur non prevedendo disposizioni esplicite in materia di filiazione, all’articolo 8 protegge la vita privata e familiare e all’articolo 14 pone il divieto di qualsiasi discriminazione.
Lo schema è stato predisposto da un’apposita Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, allora delegato alle politiche per la famiglia. Della Commissione, presieduta dal Prof. Cesare Massimo Bianca, hanno fatto parte rappresentanti designati dai diversi Ministri competenti per la materia (Ministri dell’interno e della giustizia), dal Sottosegretario di Stato, oltre a rappresentanti della Commissione per le adozioni internazionali e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e Dipartimento per le politiche della famiglia).
Sono stati uditi esperti e alcune decine di associazioni. Sono stati, altresì, acquisiti documenti, report e paper sugli argomenti in questione.
La legge delega, dopo aver con le disposizioni contenute nell’articolo 1, modificato norme del codice civile, in modo da stabilire, tra l’altro, l’unicità dello stato di figlio, e da prevedere che il legame di parentela sussista sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, ha dettato criteri di delega per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, al fine di “eliminare ogni discriminazione tra figli”.
Il primo comma dell’articolo 2 della legge delega stabilisce che deve essere eliminata ogni discriminazione tra figli, “anche adottivi”. Il riferimento ai figli adottivi, contenuto nella disposizione, deve essere inteso in relazione alla così detta adozione “piena”, cioè all’adozione dei minori di età che, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 184/1983, per effetto dell’adozione acquistano lo stato di figlio “legittimo” (da ora “nato nel matrimonio”) degli adottanti. Il legislatore delegante ha, infatti, espressamente escluso dalla equiparazione gli adottati maggiori di età, di cui agli articoli 291 e ss. c.c. , nei confronti dei quali, ai sensi dell’articolo 74 c.c., come novellato dalla citata legge delega non sorge alcun vincolo di parentela con i parenti degli adottanti. Peraltro, questa interpretazione è perfettamente coerente con la diversa disciplina giuridica dei due istituti: nell’adozione “piena” il minore adottato è in stato di abbandono e con l’adozione si crea un legame filiale con la famiglia adottiva, pienamente corrispondente, dal punto di vista degli effetti giuridici, a quello che si realizza con l’acquisizione dello stato di figlio; nell’adozione dei maggiori di età il vincolo dell’adottato con la famiglia di origine non viene a cessare (articolo 300 c.c.); l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (salve le eccezioni stabilite dalla legge) e non si crea alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante (salve le eccezioni stabilite dalla legge). Quanto alla posizione dei minori adottati ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184/1983, che disciplina l’adozione in casi particolari, in questa ipotesi è la stessa legge, che richiama, all’articolo 55, le norme del codice civile che disciplinano l’adozione dei maggiori di età (in particolare gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), evidenziando l’analogia tra gli istituti, che trova il suo fondamento nella conservazione, anche nell’adozione in casi particolari, dei legami tra adottato e famiglia di origine. Pertanto, proprio in virtù del conferimento dello stato di figli agli adottati minori di età in stato di abbandono, le norme del codice civile che attribuivano particolari diritti (soprattutto in materia successoria) agli adottati non sono state modificate in quanto riferite agli adottati maggiori di età (cfr. per tutte, sentenza Cassazione 28 dicembre 1993, n. 1281).
Il primo dei principi, contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega, stabilisce che il legislatore delegato procede alla sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai “figli legittimi” ed ai “figli naturali” sostituendo queste parole con la parole “figli”, salvo l’utilizzo delle locuzioni “figli nati nel matrimonio” o “figli nati fuori del matrimonio”, “quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative”. Questo criterio costituisce una specificazione di quanto previsto al comma 11, dell’articolo 1, della stessa legge delega, laddove si legge “Nel codice civile, le parole “figli” legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente “figli”. Nella redazione del presente schema di decreto delegato, preso atto della contemporanea presenza di una norma direttamente precettiva, contenuta nel richiamato comma 11, dell’articolo 1, e di un criterio di delega che rimette al legislatore delegato la valutazione dell’opportunità di superare ogni aggettivazione riferita alla parola “figli”, ovvero di conservare, quando necessario, una distinzione terminologica, si è analizzata ogni disposizione codicistica per valutare se le locuzioni “legittimo” o “naturale”, in essa eventualmente contenute, occorresse sopprimerle ovvero sostituirle con le locuzioni “nato nel matrimonio o “fuori del matrimonio”. Al riguardo va evidenziato che la necessità di mantenere differenze “terminologiche”, discende dalla presenza, nel nostro ordinamento, di norme, quali quelle che disciplinano la presunzione di paternità, che operano solo con riferimento al marito della madre del figlio nato o concepito durante il matrimonio, e di norme che per il figlio nato al di fuori del vincolo coniugale, proprio per l’assenza di un legame giuridicamente riconosciuto tra i genitori, richiedono che la filiazione sia riconosciuta dai genitori con un atto di volontà. Le disposizioni relative al disconoscimento di paternità potranno operare solo con riferimento ai figli nati nel matrimonio, mentre la disciplina del riconoscimento è riferita ai soli figli nati fuori del matrimonio. L’analisi puntuale delle disposizioni è stata compiuta con riferimento ai quattro codici principali: codice civile, codice di procedura civile, codice penale e codice di procedura penale. Sono state, altresì, analizzate le principali leggi in materia, come, ad esempio, la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Diritto del minore ad una famiglia”, per valutare caso per caso come le locuzioni, ormai superate, “figli legittimi” ovvero “figli naturali” dovessero essere modificate. Con riferimento alla ulteriore legislazione vigente, compiuta un’attenta ricognizione, dalla quale si è evidenziato che sono numerose le norme, anche di rango secondario, che contengono queste espressioni, si è preferito, utilizzare una norma di chiusura, contenuta nell’articolo 105, dello schema del presente decreto, con la quale si è stabilito che in tutta la legislazione vigente i termini “legittimo”, “naturale”, “legittimato”, quando riferiti ai figli siano modificati o soppressi.
Con lo schema di decreto delegato si è poi voluta superare una “discriminazione sistematica” a carico dei figli nati fuori del matrimonio. Nell’impianto originario del codice la disciplina relativa ai rapporti tra genitori e figli è contenuta solo in parte nel Titolo IX, del Libro primo del codice civile, originariamente rubricato “Della potestà dei genitori”, mentre numerose norme, che hanno per oggetto la disciplina dei rapporti tra genitori e figli, sono contenute nel Titolo VI, che detta disposizioni in materia di matrimonio. In particolare, gli articoli 147 e 148 c.c. disciplinano rispettivamente i doveri dei genitori verso i figli e il concorso degli oneri, in maniera “autonoma”, e senza alcun rinvio al titolo relativo alla filiazione, quasi a voler evidenziare una differenza tra i figli a seconda dell’essere nati o meno nel matrimonio. Ma è, soprattutto, con riferimento alla fase di dissoluzione del vincolo coniugale che si coglie in pieno la segnalata “discriminazione sistematica”; infatti, la disciplina dei rapporti tra genitori e figli, sia quanto agli aspetti dell’affidamento sia quanto alla disciplina dei provvedimenti di natura economica, è contenuta in parte nelle norme del codice civile che disciplinano la separazione (artt. 155 e segg. c.c.) e in parte nella legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Con l’approvazione della legge n. 54/2006, che ha introdotto l’affidamento condiviso, gli articoli 155 e segg. del codice civile sono stati modificati dettando principi, quali quello della bigenitorialità e dell’ascolto del minore, da considerare generali, perché diretti a disciplinare i rapporti tra genitori e figli, prescindendo dalla crisi del rapporto dei genitori e prescindendo anche dalla natura coniugale o meno di tale rapporto; non a caso la richiamata legge del 2006 aveva previsto, all’articolo 4, che le disposizioni nella stessa contenuta si applicassero anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Per superare la descritta situazione, nel presente schema di decreto tutta la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, è stata inserita nel Titolo IX, del Libro primo, rubricato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli”, all’interno del quale sono presenti due Capi. Nel Capo I, “Dei diritti e doveri del figlio”, sono contenute norme che disciplinano i rapporti tra genitori e figli, sia con riferimento agli aspetti personali, sia quanto alle disposizioni relative agli obblighi di mantenimento, oltre a disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale che, conformemente a quanto indicato nella delega, viene a sostituire l’ormai superata nozione di potestà genitoriale. Nel Capo II del Titolo IX, del Libro primo, sono state raccolte tutte le disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito dei procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, trasponendo in questo nuovo Capo II, le norme prima contenute in parte negli articolo 155 e segg. del codice civile e in parte nella legge n. 898/1970. I nuovi Capo I e Capo II, hanno in tal modo reso unica, anche a livello sistematico, la disciplina dei rapporti tra genitori e figli sia nella fase che potremo dire “fisiologica” del rapporto genitoriale, sia nel caso in cui si dissolva il legame, matrimoniale o di fatto, tra i genitori e il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi ovvero dettare provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli.
Tra le diverse modifiche normative operate con il presente schema di decreto alcune sono da considerare di particolare rilevanza. In attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera d), viene modificata la disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali declinati in numerose sentenze della Consulta (cfr., tra le altre, sent. 6 maggio 1985, n. 134; sent. 14 maggio 1999, n. 170; sent. 6 luglio 2006, n. 266) che hanno per più aspetti dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 244 e 235 c.c.. Nel rispetto del principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera g), sono stati introdotti limiti all’imprescrittibilità dell’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, introducendo limiti di decadenza per l’esercizio dell’azione da parte dei legittimati diversi dal figlio, per il quale, invece, è stata mantenuta l’imprescrittibilità dell’azione. In applicazione del principio di unicità di stato giuridico dei figli si è dettata una disciplina quanto più omogenea delle due azioni, di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, contemperando i due interessi in gioco, quello del favor veritatis e quello della certezza e stabilità dello stato giuridico acquisito dal figlio.
Superando la nozione di “potestà genitoriale” è stata introdotta quella di responsabilità genitoriale; anche questa modifica è stata attuata in considerazione della evoluzione socio-culturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli. La nozione di responsabilità genitoriale, presente da tempo in numerosi strumenti internazionali (si pensi tra tutti al Regolamento (CE) n. 2201/2003, cosìddetto Bruxelles II bis, che disciplina all’interno dell’Unione Europea - con la sola esclusione della Danimarca - la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), è quella che meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale, non più da considerare come una “potestà” sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nel confronti del figlio. La modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori.
Lo schema di decreto legislativo nell’attuare il principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera i), disciplina le modalità di esercizio del diritto all’ascolto del minore. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) in particolare, l’articolo 12, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato; l’ascolto del minore è presente, altresì, nella Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64); anche la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con legge 24 dicembre 1998, n. 476) ha previsto che le adozioni possano aver luogo soltanto se, tra l’altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore; nella Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996 (ratificata con legge 21 marzo 2003, n. 77) è previsto che al minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debbano essere riconosciuti una serie di diritti quali: a) il diritto di ricevere informazioni; b) il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione; il Regolamento (CE) n.2201/2003 contiene espressi riferimenti all’ascolto del minore (articolo 11, paragrafo 2; articolo 23, lettera b); articolo 41, paragrafo 2, lettera c); articolo 42, paragrafo 2, lettera a). Sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54/2006 ha previsto che nell’ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare provvedimenti relativi ai figli minori, il giudice disponga l’ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento (norma applicabile anche nei procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio e in quelli per l’affidamento di figli nati fuori del matrimonio). Sull’ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione, 21 ottobre 2009, n. 22238) affermando: “Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione … L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cassazione 16 aprile 2007, n. 9094, e 18 marzo 2006, n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovrannazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte”. Nello schema di decreto legislativo sono state disciplinate le modalità di ascolto del minore, tenendo conto sia di quanto affermato nelle sentenze delle Corti sovrannazionali (in particolare, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea), sia nelle sentenze della Suprema Corte sul tema, sia delle risultanze emerse all’esito di incontri di studio per la formazione dei magistrati, organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di ascolto del minore, durante i quali sono state analizzate prassi e orientamenti seguiti dai Tribunali italiani.
In attuazione del criterio contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge delega, nello schema di decreto legislativo è stato previsto che il giudice segnali ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno, per permettere al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. L’articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilisce che il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia, e che le condizioni di indigenza dei genitori non possano essere di ostacolo all’esercizio di tale diritto. Per questo lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono chiamati (comma 3, del richiamato articolo 1, legge n. 184/1983) a sostenere i nuclei familiari a rischio per prevenire l’abbandono e consentire al minore di essere educato nell’ambito della famiglia di origine. Proprio al fine di far emergere situazioni di disagio economico che, ancora non note ai compenti servizi territoriali, potrebbero palesarsi nell’ambito di procedimenti giudiziari è previsto che il giudice compia la segnalazione indicata, affinché i competenti servizi, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, si attivino per dare sostegno al nucleo familiare in difficoltà, e arginare possibili fenomeni di abbandono o di degrado sociale.
Tra gli altri punti qualificanti del presente schema di decreto si segnala:
- la previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i minori, con l’inserimento di un articolo del codice civile che disciplina le modalità con le quali i nonni possono far valere tale diritto, ferma restando la valutazione delle istanze degli ascendenti alla luce del superiore interesse del minore;
- la specificazione della nozione di abbandono;
- la modifica della legge di diritto internazionale privato per individuare norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.
Lo schema di decreto legislativo si compone di quattro diversi titoli: Titolo I, recante modifiche al codice civile in materia di filiazione (artt. da 1 a 92); Titolo II recante modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione (artt. da 93 a 95); Titolo III (artt. da 96 a 103) recante modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione; Titolo IV (artt. da 104 a 108) recante disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sull’articolo 87 del codice civile: la disposizione in questione è contenuta nel Libro primo del codice civile, “Delle persone e della famiglia”, nel Titolo VI che tratta del matrimonio, nel Capo III che tratta del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile e, infine, nella Sezione I, che riguarda le condizioni necessarie per contrarre matrimonio ovvero, come comunemente considerato “degli impedimenti matrimoniali”.
L’articolo 87 disciplina, in particolare, gli impedimenti derivanti dalla parentela, dall’affinità e adozione intercorrenti tra i nubendi.
L’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega, stabilisce – quale primo criterio assegnato al legislatore delegato – la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, del riferimento ai “figli legittimi” e ai “figli naturali” con riferimenti ai “figli”, salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori del matrimonio” quando si tratta di disposizioni ad essi specificamente relative.
Nell’inquadrare le modifiche recate alla norma dallo schema di decreto legislativo non può, poi, prescindersi dal ricordare che l’articolo 1 della legge delega ha apportato in via diretta modifiche di assoluto rilievo all’articolo 74 del codice civile e alla definizione della parentela. Alla luce dei riferimenti innanzi riportati, appare agevole comprendere come le correzioni recate dallo schema di decreto legislativo all’articolo 87 del codice civile rappresentino la mera attuazione dei principi generali della legge delega in materia di unificazione dello stato di figlio e in materia di parentela nonché del criterio recato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della stessa legge delega.
E pertanto:
- l’articolo 87, primo comma, numero 1), è modificato nel senso che l’impedimento riguardi gli ascendenti e i discendenti in linea retta: vengono soppresse le parole “legittimi o naturali” che riguardano una distinzione tra parentela legittima e naturale che non ha più fondamento nel codice;
- l’articolo 87, primo comma, numeri 2) e 3) del codice civile stabilisce l’impedimento al matrimonio tra lo zio e la nipote e tra la zia e il nipote nonché tra gli affini in linea retta; il terzo comma della disposizione specifica che tali divieti si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. La norma non ha più ragione di essere una volta unificato lo stato di filiazione perché dall’unicità dello stato discende l’unicità della disciplina applicabile: per questo lo schema di decreto legislativo, con la lettera d) del comma 1, dell’articolo 1, la sopprime;
- l’articolo 87, primo comma, numeri 6), 7), 8) e 9) del codice civile stabilisce l’impedimento al matrimonio dai vincoli di adozione; il secondo comma della disposizione specifica che tali divieti si applicano anche se il vincolo dipende da affiliazione. Considerato che l’affiliazione è un istituto abrogato dalla legge sull’adozione n. 184 del 1983, lo schema di decreto legislativo, con la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, espunge dalla rubrica il termine “affiliazione” ormai anacronistico, tuttavia in considerazione della circostanza che alcuni effetti della affiliazione potrebbero “sopravvivere” alla soppressione dell’istituto non viene eliminato il riferimento all’affiliazione nel quarto comma dell’articolo 87 del codice civile. La disposizione stabilisce che il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5) del terzo comma dello stesso articolo 87 e specifica che l’autorizzazione può intervenire “anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale”. Il riferimento alla filiazione naturale per quanto innanzi rappresentato deve ritenersi superato mentre appare opportuno mantenere il riferimento all’affiliazione: di qui la soppressione delle parole “o di filiazione naturale”.
L’articolo 2 interviene sull’articolo 128 del codice civile, disposizione intitolata del “matrimonio putativo” e contenuta nella sezione sesta - “della nullità del matrimonio” - del capo terzo, titolo sesto del libro primo del codice civile. Anche l’articolo 2 vale ad attuare il principio generale dell’unificazione dello stato di figlio e il criterio generale indicato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega. L’articolo 128 c.c. stabilisce in via generale che la pronuncia di invalidità del matrimonio conserva gli effetti già verificatisi a favore del coniuge di buona fede e cioè del coniuge che abbia contratto il matrimonio ignorando la causa di invalidità ovvero perché vittima di violenza o di timore. Il secondo comma della disposizione disciplina gli effetti del matrimonio invalido riguardo ai figli distinguendo tra i figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo (quanto all’acquisto della stato di figlio legittimo in ragione della presunzione di paternità) e ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità (quanto alla legittimazione per susseguente matrimonio). Tali distinzioni non hanno ragione di sopravvivere alla riforma e, pertanto, per disciplinare gli effetti del matrimonio putativo il comma secondo dell’articolo 128 codice civile, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, si limita a stabilire che “il matrimonio nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli” e appare, a questo punto, chiaro che si tratta della presunzione di paternità e dei suoi effetti circa l’acquisizione dello stato figlio.
Il quarto comma dell’articolo 128 c.c. prevede che “il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto”. La disposizione conserva la sua validità in via generale anche all’esito dell’unificazione dello stato di figlio perché assicura ai figli nati o concepiti durante il matrimonio gli effetti della presunzione di paternità pur se i genitori siano in malafede. Rimane valida anche l’eccezione in caso di incesto, sebbene la relativa disciplina abbia subito importanti modifiche con la novella arrecata dall’articolo 1, comma 3, della legge delega all’articolo 251 del codice civile. Viene, invece, soppressa, dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, l’eccezione relativa alla bigamia atteso che l’unificazione dello stato di figlio elide le conseguenze di tale nullità matrimoniale relativamente ai figli che acquistano in ogni caso lo stato di figli e vedono applicarsi comunque il regime della presunzione di paternità.
Ne discende, quale diretta conseguenza, la modifica del comma quinto dell’articolo 128 c.c. come recata dalla lettera c) dell’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo. Il testo attuale si riferiva essenzialmente ai figli nati o concepiti durante matrimoni annullati per bigamia, e cioè a quei figli nei cui confronti non si fossero verificati gli effetti del matrimonio valido e tuttavia per i quali il riconoscimento fosse consentito, attribuendo loro lo stato di figli naturali riconosciuti.
La soppressione del riferimento alla bigamia nel comma quarto impone di riferire la nuova versione del comma quinto dell’articolo 128 c.c. ai soli figli nati o concepiti nell’ambito di un matrimonio dichiarato nullo per incesto: per questi la disciplina non può che essere indicata, per relationem, con il riferimento all’articolo 251 c.c. nella nuova versione introdotta dalla legge delega.
Gli articoli 3, 4 e 5 dello schema di decreto legislativo recano modifiche rispettivamente agli articoli 147, 148 e 155 c.c.: le tre disposizioni rispondono alla medesima esigenza di revisione sistematica del codice susseguente all’unificazione dello stato di figlio, revisione che, come sopra detto, non tollera la persistenza di discipline diverse quanto ai figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio e nemmeno la divisione – presente nella sistematica originaria del codice civile e sopravvissuta anche alla riforma del 1975 – tra doveri dei genitori nei confronti dei figli nascenti dal matrimonio e diritti e doveri dei figli che prescindono dal matrimonio. Va, in tale prospettiva, tenuto presente che:
- l’articolo 1, comma 6, della legge delega detta la nuova rubrica del Titolo IX del libro primo del codice civile “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio”;
- l’articolo 1, comma 7, della legge delega ha affermato il principio fondamentale secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, riscrivendo in tal senso l’articolo 315 codice civile, norma che introduce il Titolo IX del Libro primo come riformato;
- l’articolo 8 della legge delega ha introdotto un nuovo articolo 315-bis codice civile che stabilisce i diritti e i doveri dei figli derivanti dal rapporto di filiazione: confluiscono in parte in questo articolo i principi già espressi dall’articolo 147 codice civile (sebbene tale norma trattasse dei doveri dei coniugi verso i figli mentre il nuovo articolo si pone nella prospettiva dei diritti dei figli verso i genitori) e dall’articolo 315 codice civile previgente che disciplinava i doveri del figlio verso i genitori;
- l’articolo 2, comma 1, lettera h), ribadisce, quale fondamentale criterio per il legislatore delegato, l’esigenza di unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.
Si comprende facilmente, a questo punto, perché l’articolo 147 del codice civile non rappresenti più la norma fondamentale circa i doveri dei genitori nei confronti dei figli: i figli hanno gli stessi diritti sia se nati nel matrimonio sia se nati fuori del matrimonio e la norma fondamentale è divenuta l’articolo 315-bis c.c.. Nell’ambito della disciplina dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio è sufficiente ribadire i doveri dei genitori verso i figli ed effettuare il collegamento con l’articolo 315-bis c.c. come introdotto dalla riforma: è proprio questa, allora, l’operazione compiuta dall’articolo 3 dello schema di decreto legislativo.
Seguendo la stessa logica il nuovo articolo 316-bis del codice civile, come introdotto dall’articolo 40 dello schema di decreto legislativo, in modo congruo rispetto all’unificazione dello stato di figlio, riassume ed enuncia i principi in materia di concorso dei genitori al mantenimento dei figli: la nuova disposizione mutua il contenuto dell’articolo 148 c.c., norma dettata tra gli obblighi nascenti dal matrimonio ma pacificamente applicabile ai doveri nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.
In ragione della nuova sistemazione della materia la nuova versione dell’articolo 148 c.c. non può che limitarsi, nel definire le modalità secondo le quali i coniugi devono adempiere all’obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli a rinviare agli obblighi posti in via generale per i genitori (e dunque sia per i figli nati nel matrimonio sia per quelli nati fuori dal matrimonio) dall’articolo 316-bis.
La posizione dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio viene unificata anche con riguardo ai rimedi che il codice pone alla dissoluzione del nucleo familiare atteso che tali rimedi sono disciplinati, con riguardo appunto ai figli, in modo unitario sia che il nucleo sia fondato sul vincolo matrimoniale sia su un’unione di fatto.
La nuova disciplina è contenuta nel nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo del codice civile (“Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”) e negli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile come introdotti dall’articolo 55 dello schema di decreto legislativo che riprendono, in sostanza, il contenuto degli articoli da 155 a 155-sexies del codice civile, norme abrogate dallo schema di decreto legislativo.
Ecco che nella disciplina della separazione personale dei coniugi non vi è luogo ad altro che al richiamo delle disposizioni del Capo II del Titolo IX del codice civile come riformato: questo è, dunque, il senso della modifica recata dall’articolo 5 del decreto legislativo all’articolo 155 c.c..
L’articolo 6 del decreto legislativo interviene sull’articolo 165 c.c.: la norma, rubricata “capacità del minore”, stabilisce che il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare consenso per le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90 c.c.. Lo schema di decreto legislativo sostituisce, nella norma, la locuzione “potestà” con le parole “responsabilità genitoriale”. Tra le principali novità della legge delega va annoverata, come sopra detto, la formulazione del concetto di responsabilità genitoriale, quale situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà.
L’articolo 7 dello schema di decreto legislativo, con i commi da 1 a 10, provvede ad attuare la risistemazione dei titoli e delle rubriche del Titolo VII, del Libro primo del codice civile susseguente all’unificazione dello stato di figlio e già prevista in via specifica dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 8), della legge delega. In particolare, si prevede l'unificazione dei Capi I e II del Titolo VII del Libro primo del codice civile in un unico titolo rubricato «Dello stato di figlio», con tutte le conseguenti modificazioni nella struttura del predetto Titolo VII.
I commi 11 e 12 dell’articolo 7 recano modifiche alla rubrica del Titolo IX del Libro primo del codice civile in senso conforme al nuovo principio della responsabilità genitoriale e inseriscono e nominano i due Capi in cui si divide il Titolo IX come riformato.
Con gli articoli 8 e 9 dello schema di decreto legislativo viene modificata la disciplina della presunzione di paternità dei figli nati nel matrimonio. Il testo attuale del codice civile prevede che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio e che si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge delega ha dato mandato al legislatore delegato per la “estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti nel matrimonio”. In attuazione di tale principio di delega l’articolo 231 del codice civile, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo, prevede che “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio” e il primo comma dell’articolo 232 del codice civile è modificato dall’articolo 9 dello schema di decreto legislativo, nel senso che la presunzione di concepimento nel matrimonio opera per tutti i figli nati entro i trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene soppressa la parte della disposizione che riguardava la presunzione di concepimento nel figlio nato dopo centottanta giorni di matrimonio perché, ormai, a prescindere dalla data di concepimento per l’operare della presunzione di paternità, conterà la nascita in costanza di matrimonio e si presumeranno figli del marito anche i figli nati entro i primi centottanta giorni di matrimonio.
L’articolo 234 c.c. disciplina l’ipotesi di “nascita del figlio dopo i trecento giorni”; i primi due commi mantengono validità anche all’esito della riforma mentre il terzo – che in ogni caso riconosce al figlio la facoltà di reclamare lo stato di figlio legittimo – è superato dalla riforma atteso che non esiste più lo stato di figlio legittimo, ma l’unico stato di figlio e non esiste più l’azione di reclamo di legittimità.
Il terzo comma dell’articolo 234 c.c., come sostituito dall’articolo 10 dello schema di decreto legislativo, afferma allora che in ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.
Si è già avuto modo di rilevare come l’articolo 7 dello schema di decreto legislativo in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge delega abbia provveduto alla ridefinizione sistematica del Titolo VII del Libro primo del codice civile.
L’attuale Sezione II del Capo I, intitolata “Delle prove della filiazione legittima”, diverrà il nuovo Capo II del Titolo VII e tratterà delle prove della filiazione in via generale nonché del reclamo dello stato di figlio piuttosto che del reclamo di legittimità: le modifiche susseguenti sono recate dagli articoli da 11 a 15 dello schema di decreto legislativo.
L’articolo 11 dello schema di decreto legislativo sopprimendo le parole “legittima” e “legittimo” nell’articolo 236 c.c. estende l’ambito di applicazione della disposizione alla filiazione in generale, che si potrà provare innanzi tutto con l’atto di nascita e, in mancanza di questo titolo, con il possesso di stato.
Poiché il possesso di stato, nella disciplina della riforma, riguarda in via espressa anche lo stato di figlio nato fuori dal matrimonio, l’articolo 12 dello schema di decreto legislativo reca le conseguenti modifiche ai fatti costitutivi del possesso di stato.
Il nuovo secondo comma dell’articolo 237 del codice civile riproduce, allora, i tradizionali presupposti della norma vigente con la significativa soppressione di quello del nomen che non potrebbe valere nei riguardi dei figli nati fuori del matrimonio.
L’articolo 13, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo reca modifiche alla rubrica dell’articolo 238 sostituendo l’attuale (“Atto di nascita conforme al possesso di stato”) con la seguente “Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita”, più aderente alle modifiche apportate. Con la lettera b) sono modificati i riferimenti alle norme del codice civile al fine di renderli coerenti con le modifiche introdotte dal presente schema di decreto legislativo; con la lettera c), infine è abrogato il secondo comma dell’articolo 238 c.c., perché norma riferita all’istituto, soppresso, della legittimazione.
L’articolo 14 dello schema di decreto legislativo provvede a sostituire integralmente l’articolo 239.
La versione attuale della norma, rubricata “Supposizione di parto o sostituzione di neonato”, disciplina le ipotesi in cui a un soggetto venga attribuita la maternità di una donna che non ha partorito (supposizione di parto) e quella in cui si attribuisca ad una donna che ha effettivamente partorito il figlio dato alla luce da un’altra donna (sostituzione di neonato), prevedendo che il figlio possa reclamare uno stato diverso “dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell’articolo 241”.
La nuova versione dell’articolo viene rubricata “Reclamo dello stato di figlio” e disciplinerà la relativa azione unitamente all’articolo 249 c.c. come modificato dall’articolo 21 dello schema di decreto. Il comma primo riproduce le stesse ipotesi della supposizione di parto e della sostituzione di neonato previste dalla disciplina vigente, ma sopprime il riferimento all’atto di nascita conforme al possesso di stato non più coerente rispetto al sistema stante il superamento della nozione di “legittimità” della filiazione e i limiti della prova perché la riforma liberalizza il relativo regime. La prova della filiazione, in ragione della nuova versione dell’articolo 241 c.c., come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo, riguarda, infatti, sia il figlio nato nel matrimonio sia il figlio nato fuori del matrimonio e può darsi con ogni mezzo.
Il comma secondo dell’attuale articolo 241 c.c. cade insieme al concetto di legittimità e viene sostituito da due norme che valgono a chiarire e garantire fattispecie finora risolte dall’articolo 249 c.c. ovvero a livello giurisprudenziale.
Il nuovo comma secondo prevede che l’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione; si tratta di una fattispecie che, nel codice vigente, trova tutela nell’esercizio dell’azione di reclamo della legittimità.
Il comma terzo dell’articolo 239 c.c., come introdotto dall’articolo 14 dello schema di decreto legislativo, disciplina in via espressa due ulteriori fattispecie:
- quella del bambino che – benché nato da coppia sposata – venga riconosciuto da un terzo che, all’atto del parto e prima della formazione dell’atto di nascita, anticipi la formazione dell’atto di nascita e l’acquisto di stato figlio nato nel matrimonio, riconoscendo il figlio altrui;
- quella del conflitto di presunzioni di paternità ipotizzabile nel caso in cui una donna violi il divieto di cui all’articolo 89 c.c., contragga nuove nozze prima del decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti del precedente matrimonio e dia alla luce un bambino cui siano applicabili due diverse presunzioni di paternità in contrasto tra loro.
In entrambe le ipotesi, la disposizione introdotta dal decreto legislativo abilita all’esercizio del reclamo dello stato di figlio.
Il comma quarto dell’articolo 239 c.c., come introdotto dall’articolo 14 dello schema di decreto legislativo, vale a chiarire che il reclamo dello stato di figlio è l’azione da esercitare qualora il precedente stato di figlio sia stato comunque rimosso.
L’articolo 15 dello schema di decreto legislativo sostituisce l’articolo 240 c.c.: l’attuale testo della norma – riguardante la non contestabilità della legittimità del figlio di due persone che abbiano vissuto come marito e moglie e siano entrambe morte, in caso di mancanza della prova della celebrazione del matrimonio - è superato e non ha significato nella prospettiva della riforma.
Il nuovo articolo 240 c.c. disciplina la contestazione dello stato di figlio prevedendo che la contestazione è possibile nei casi di cui al primo comma dell’articolo 239 c.c., e cioè nei casi di supposizione di parto o di sostituzione di neonato e nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 239 c.c., cioè nei casi di figlio nato nel matrimonio ma iscritto come figlio di ignoti (salvo che nelle more della contestazione sia intervenuta sentenza irrevocabile di adozione), in queste ipotesi infatti i genitori “biologici”, altrimenti privi di tutele, potranno esperire l’azione per contestare lo stato di figlio. Può verificarsi un’ulteriore ipotesi nella quale si potrebbe prospettare la contestazione dello stato di figlio: il caso in cui venga iscritto come figlio di genitori coniugati, colui che nasce oltre il periodo di presunzione legale di concepimento. Secondo la Cassazione nel caso segnalato l’azione da proporre non è quella della contestazione (della legittimità) ma quella di disconoscimento (sentenza n. 2098 del 20 febbraio 1992): “Nell’ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l’omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non può esercitare l’azione di contestazione di legittimità di cui all’art. 248 c.c., ma esercita l’azione di disconoscimento di paternità di cui all’art. 235 c.c., salve le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso a differenza dell’ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui ricadente a norma dell’art. 231 c.c., se non nei casi tassativamente elencati dall’art. 235), non operando detta presunzione, a norma del comma 2 dell’art. 232, si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell’onere della prova, sicchè al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito”. La soluzione prospettata dalla Suprema Corte appare condivisibile ed in linea con le modifiche apportate con il presente schema di decreto legislativo.
L’articolo 16 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche già anticipate al regime della prova dello stato di figlio: la lettera a) introduce la nuova rubrica della “Prova in giudizio”.
Rispetto alla versione attuale della norma e al regime vigente si liberalizzano i mezzi di prova – in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge delega - consentendo la prova con ogni mezzo ove manchino l’atto di nascita e il possesso di stato che restano le principali prove della filiazione. La scelta, compiuta dalla legge delega, si giustifica con il progresso delle analisi scientifiche che consentono, oggi, di raggiungere una prova certa della filiazione; la prova testimoniale viene ridotta in secondo piano e con essa le cautele che ne circondavano l’esperibilità.
La lettera b) dell’articolo 16 dello schema sostituisce, allora, il primo comma della norma attuale con una disposizione che recita: “quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo”. Cade anche l’inciso, presente nella norma attuale, secondo cui la prova poteva darsi a mezzo di testimoni - oltre che in mancanza dell’atto di nascita e del possesso di stato – “quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti”, atteso che esso – se aveva senso nel vecchio regime per delimitare l’esperibilità della prova per testimoni - perde di significato nel nuovo sistema in cui la prova è comunque libera ogni qual volta manchi l’atto di nascita o il possesso di stato.
La lettera c) del medesimo articolo 16 dello schema di decreto legislativo abroga, infine, il secondo comma dell’articolo 241 c.c. e cioè una disposizione circa i limiti della prova per testimoni della filiazione che non ha senso in ragione dell’intervenuta liberalizzazione.
Lo schema di decreto legislativo abroga, tra gli altri, l’articolo 235 del codice civile che – nell’ambito della attuale Sezione I (Dello stato di figlio legittimo), Capo I (Della filiazione legittima) – disciplina il disconoscimento di paternità stabilendo i presupposti cui è subordinato l’esercizio dell’azione.
La disciplina dell’azione di disconoscimento della paternità viene spostata nel nuovo Capo III, del Titolo VII del Libro primo del codice civile rubricato “Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio” e inserita nel nuovo articolo 243-bis del codice civile.
La nuova regolamentazione del disconoscimento di paternità è dettata dall’articolo 17 dello schema di decreto legislativo in attuazione del principio contenuto nella seconda parte della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge delega, che prevede la “ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all’articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali”.
In tale prospettiva occorreva tenere conto della lunga elaborazione della giurisprudenza costituzionale, che ha portato a contemperare il principio della verità della filiazione con quello della certezza dello status di figlio, e a smantellare, nella sostanza, i rigidi presupposti cui, sia nella versione originaria dell’articolo 235 del codice sia nella versione successiva alla riforma del 1975, era collegata l’esperibilità dell’azione di disconoscimento. Tale elaborazione è culminata con la sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 2006, n. 266, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 235, comma primo, n. 3, nella parte in cui subordinava l’esame delle prove tecniche circa le caratteristiche genetiche del figlio, alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.
Ecco perché il comma secondo dell’articolo 243-bis c.c. non riproduce le limitazioni tradizionalmente previste dall’articolo 235, comma primo, c.c. e stabilisce che “chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”.
Il primo comma dell’articolo 243-bis c.c. nel delineare la legittimazione attiva all’azione riproduce, nella sostanza, il contenuto dell’articolo 235 c.c. e permette l’esercizio dell’azione al marito - presunto padre, alla madre e al figlio, escludendo, come già previsto nella legislazione previgente, la legittimazione di terzi estranei alla famiglia. Il terzo comma dell’articolo 243-bis c.c. riproduce l’attuale terzo comma dell’articolo 235 c.c. prevedendo che la sola dichiarazione della madre non vale a escludere la paternità.
L’articolo 18 dello schema di decreto legislativo completa la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali sostituendo l’articolo 244 c.c.. Il primo comma dell’articolo 244 – come introdotto dal decreto – recita: “L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio o dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.”.
La disposizione riproduce il testo attuale del primo comma dell’articolo 244 c.c. quanto al termine di proponibilità dell’azione di sei mesi dalla nascita del figlio mentre lo integra quanto alla diversa decorrenza del termine nel caso in cui la madre venga a conoscenza successivamente alla nascita dell’impotenza a generare del marito al tempo del concepimento, adeguando il testo alla sentenza della Corte Costituzionale, 14 maggio 1999, n. 170. I commi secondo e terzo dell’articolo 244 c.c. come riformato dal decreto legislativo in parte riproducono il tenore dell’attuale secondo comma dell’articolo 244 c.c. – che stabilisce per il padre il termine dell’azione di disconoscimento in un anno dalla nascita ovvero dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o nel luogo di residenza se ne era lontano ovvero dal giorno in cui abbia avuto, successivamente, notizia della nascita – e in parte lo integrano prevedendo espressamente quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Il termine decorre, infatti, per il padre anche dal giorno in cui abbia avuto conoscenza dell’adulterio della moglie (in tal senso, Corte Costituzionale, 6 maggio 1985, n. 134) ovvero dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della propria impotenza a generare al momento del concepimento (in tal senso, Corte Costituzionale 14 maggio 1999, n. 170).
Il comma quarto dell’articolo 244 c.c., come introdotto dallo schema di decreto legislativo, introduce una novità prevedendo che in ogni caso l’azione della madre e del padre, ai sensi dei commi primo e secondo della disposizione, non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: decorso questo termine sul principio di verità della filiazione prevale, infatti, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato. Nel bilanciamento dei due interessi, ritenuti dalla Consulta entrambi meritevoli di tutela, prevale quello del figlio alla conservazione dello stato nel caso in cui ad esperire l’azione siano i genitori. Peraltro, l’imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento proposta dal figlio, prevista, come si dirà infra, dal riformulato quinto comma dell’articolo 244 c.c., rimette a quest’ultimo la valutazione dell’interesse a far prevalere il principio di verità di filiazione mentre gli altri legittimati non potranno agire oltre il termine indicato nel quarto comma. La stessa soluzione adottata per il disconoscimento viene inserita nella nuova versione dell’articolo 263 c.c. che disciplina l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità in modo da parificare la tutela dello status dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio.
Il quinto comma del nuovo articolo 244 c.c. disciplina l’azione di disconoscimento proposta dal figlio: la nuova disposizione stabilisce che il figlio può agire personalmente al compimento della maggiore età e che l’azione è, per il figlio, imprescrittibile. Questa modifica è dettata dalla necessità di attuare il vincolo indicato nella legge delega che impone il rispetto del principio di unicità dello stato di figlio ed il superamento di ogni discriminazione. Poiché il principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera g), prevede che nel modificare la disciplina dell’impugnazione del riconoscimento sia prevista l’imprescrittibilità dell’azione solo per il figlio, questo principio deve necessariamente essere rispettato anche nel disciplinare l’azione per disconoscimento di paternità, poiché intervenendo diversamente si realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso.
L’ultimo comma del nuovo articolo 244 c.c. riduce da sedici a quattordici anni l’età minima del minore abilitato a proporre istanza per l’esperimento dell’azione di disconoscimento a mezzo di un curatore speciale: si attua il principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge delega.
L’articolo 19 sostituisce con il primo comma l’articolo 245 c.c. e con il secondo comma l’articolo 246.
L’articolo 245 c.c. disciplina la sospensione del termine per l’azione di disconoscimento nel caso in cui la parte interessata si trovi in stato di interdizione per infermità di mente. L’articolo 19 dello schema di decreto legislativo, primo comma, integra la norma secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 322 del 21 novembre 2011, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, “nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 cod. civ. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale” e prevede una specifica disciplina dell’autorizzazione per il caso in cui sia il figlio in stato di interdizione, al fine di rendere uniforme la disciplina rispetto a quanto previsto per l’impugnazione del riconoscimento dall’articolo 264 c.c..
Con il secondo comma dell’articolo 19 è sostituito l’articolo 246 c.c.. Le modifiche sono un necessario adattamento all'introduzione del nuovo quinto comma dell'articolo 244 c.c., che nel disciplinare l'azione di disconoscimento proposta dal figlio ne prevede l'imprescrittibilità. Ciò impone di modificare l'articolo 246 c.c. che disciplina la trasmissibilità dell'azione in caso di morte del figlio, al coniuge e ai discendenti, norma che nella previgente formulazione era modellata sulla presenza di un termine per proporre l'azione da parte dello stesso figlio. Il primo comma del nuovo articolo 246 c.c. rimane sostanzialmente invariato rispetto alla formulazione vigente, con la sola previsione della possibilità dei discendenti dei legittimati (presunto padre o madre) di proporre l'azione facendo decorrere il termine oltre che nei casi già previsti (morte del presunto padre o della madre, o nascita del figlio se si tratta di figlio postumo), anche dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti, previsione già presente nel previgente numero 2) del primo comma dell'art. 246 c.c., e che la dottrina ha ritenuto applicabile anche al caso di esercizio dell'azione da parte del discendente del presunto padre o della presunta madre; per evidenti ragioni di parità di trattamento e non discriminazione la norma deve essere emendata nel senso indicato.
Nel secondo comma dell'art. 244 c.c. è previsto che nel caso in cui il figlio, titolare dell'azione di disconoscimento, muoia senza aver promosso l'azione saranno legittimati ad esercitarla il coniuge o gli ascendenti nel termine di un anno che decorrerà dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Nulla è invariato rispetto alla previgente disposizione quanto a soggetti legittimati all'azione (coniuge e discendenti), al termine per proporla (un anno) e alla decorrenza di tale termine (morte del figlio titolare dell'azione o raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti).
Con l'ultimo comma dell'art. 246 c.c., per realizzare un sistema omogeneo di tutele, si introduce un rinvio al secondo comma dell'art. 244 c.c. e all'art. 245 c.c., come modificati dallo schema di decreto legislativo, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'azione per il figlio minore e di sospensione dei termini in caso di incapacità dei soggetti legittimati all'azione ovvero di possibilità, sempre nel caso in cui i soggetti legittimati versino in condizioni di incapacità di chiedere, attraverso il tutore, la nomina di un curatore speciale a tal fine.
Gli articoli 248 e 249 c.c. attualmente disciplinano, il primo (unitamente all’articolo 239 c.c.), l’azione di contestazione della legittimità e, il secondo, l’azione di reclamo della legittimità. Dall’unificazione dello stato di figlio deriva il superamento del concetto di stato di figlio legittimo; risulta, pertanto, superata anche la necessità di disciplinare con riguardo ad esso le due azioni, che vengono riferite in via generale allo stato di figlio.
L’azione di contestazione della legittimità viene rinominata come azione di contestazione dello stato di figlio e si applicherà essenzialmente per contestare lo stato di figlio nato nel matrimonio ovvero nelle ipotesi di cui all’articolo 239 c.c. come riformulato dalla novella.
L’articolo 20, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo modifica, di conseguenza, la rubrica dell’articolo 248. La disciplina dettata dal codice resta valida anche per la nuova azione e, pertanto, viene confermato l’impianto dell’attuale articolo 248 c.c., salva la sostituzione del comma primo che vale a sostituire la denominazione dell’azione stessa.
Al reclamo della legittimità succede il reclamo dello stato di figlio: l’articolo 21 modifica l’articolo 249 c.c. sostituendone la rubrica, sopprimendo il riferimento allo stato di figlio legittimo per riferire l’azione al reclamo dello stato di figlio in generale. Il primo comma dispone che l'azione per reclamare lo stato di figlio, azione disciplinata dal nuovo articolo 239, spetti al solo figlio, e che si tratta di un'azione imprescrittibile (secondo comma). La norma è in linea con le modifiche apportate in tutte le azioni di stato, nelle quali è stato previsto che il figlio abbia diritto ad esercitare l'azione senza limiti, in ossequio al principio del favor veritatis. Infatti, qualora sia egli stesso a proporre l'azione e a valutare, bilanciando i contrapposti interessi, se sia più favorevole mantenere lo status acquisito seppure non conforme alla verità biologica ovvero accertare quest'ultima, non appare conforme alla tutela dell'interesse del figlio imporre limiti temporali per l'azione, ovvero condizioni o decadenze, non essendovi ragioni superiori da tutelare. Il principio di non discriminazione tra figli impone che questo principio sia rispettato in tutte le azioni che permettono al figlio di contestare e rimuovere lo status acquisito quando non conforme a verità.
Nel caso in cui i legittimati passivi dell'azione siano premorti, minori o comunque incapaci, il terzo comma dell'articolo 249 c.c., richiama l'articolo 247 c.c., chiarendo che litisconsorti necessari in tale azione sono entrambi i genitori (quarto comma). Dal rinvio all’articolo 247 discende che l’azione di reclamo dello stato di figlio, che in via generale si propone nei confronti di entrambi i genitori e in loro mancanza contro gli eredi, in mancanza anche degli eredi si possa proporre nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice innanzi al quale il giudizio deve essere promosso. Tale ultima disposizione viene introdotta in conformità ad analoga regola dettata – in materia di legittimazione passiva rispetto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità - dalla nuova versione dell’articolo 276 c.c. come introdotta dall’articolo 1, comma 5, della legge delega. A sua volta la possibilità della nomina di un curatore speciale per l’esperibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità in caso di morte dei genitori e in mancanza di eredi, come introdotta nell’articolo 276 c.c. dalla legge delega, trova origine nell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 379 del 17 novembre 2008, con la quale il Giudice delle leggi, dichiarando la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sollevata proprio per la medesima ragione, ebbe ad affermare che la relativa scelta era rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Sia con riguardo all’azione disciplinata dal nuovo articolo 248 c.c. sia con riguardo all’azione disciplinata dal nuovo articolo 249 c.c. si introduce una disposizione di rinvio alla disciplina dettata dal sesto comma dell’articolo 244 e dal secondo comma dell’articolo 245, come modificati dallo schema di decreto legislativo, in materia di autorizzazione all’esercizio dell’azione per il figlio minore, al fine di rendere uniforme la disciplina nel caso in cui ad esperire tali azioni siano figli minori ovvero incapaci.
L’articolo 22 sostituisce nel testo dell’articolo 251 c.c., come novellato dalla legge delega, le parole “tribunale per i minorenni” con la parola “giudice”. Il nuovo articolo 251 c.c., superando il divieto di riconoscimento dei figli nati tra persone legate da vincoli di parentela in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero da vincoli di affinità in linea retta, ha previsto che il riconoscimento sia possibile previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, qualora si tratti di riconoscere un minore di età. La modifica operata con lo schema di decreto legislativo, tenendo ferma la scelta operata dal legislatore delegato, è dettata da un’esigenza sistematica; nel codice civile non è indicato quale sia l’autorità giudiziaria competente. Infatti , nelle disposizioni codicistiche, che regolano questa materia, è possibile rinvenire un generico riferimento al “giudice”, poiché l’individuazione di quale siano le materie di competenza del Tribunale per i minorenni è demandata all’articolo 38 delle disp. att. c.c.. Per rispettare questo impianto si è, quindi, modificato il riferimento all’interno dell’articolo 251 c.c., specificando che tale competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni con corrispondente modifica dell’articolo 38 disp. att. c.c. (cfr. infra commento all’articolo 96).
L’articolo 23 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modifiche alla disciplina dell’inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore come attualmente dettata dall’articolo 252 c.c..
Le lettere dalla a) alla e) adeguano il testo al principio dell’unificazione dello stato di figlio; la lettera f) introduce la disposizione secondo la quale: “In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori (n.d.r. sia del figlio minore che deve avere ingresso nella famiglia sia degli altri figli minori già conviventi nella stessa), che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento”, attuando il principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), n. 1) della legge delega.
L’articolo 24 dello schema di decreto legislativo interviene sull’articolo 253 c.c. sopprimendo le parole “legittimo o legittimato” e riaffermando il principio – tradizionale ma reso coerente con l’unificazione dello stato di figlio – secondo cui “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova”.
L’articolo 25 dello schema decreto legislativo riguarda l’articolo 254 c.c., che disciplina la forma del riconoscimento. La lettera a) sostituisce la dizione di figlio nato fuori del matrimonio a quella di figlio naturale; la lettera b) provvede all’abrogazione del secondo comma dell’articolo 254 c.c., norma che disciplinava una forma particolare di legittimazione e che non ha più ragion d’essere all’esito della soppressione dell’istituto della legittimazione e della abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile operata dall’articolo 1, comma 10, della legge delega.
Con l’articolo 26 dello schema di decreto legislativo si operano le modifiche imposte dall’unificazione dello stato di figlio alla disciplina del riconoscimento del figlio premorto come dettata dall’articolo 255 c.c..
L’articolo 262 c.c. detta le regole per l’assunzione del cognome da parte del figlio nato fuori del matrimonio. L’articolo 27 del decreto legislativo si incarica di modificare detta disciplina:
- la lettera a) adegua la rubrica specificando che si tratta del “cognome del figlio nato fuori del matrimonio”;
- la lettera b) sopprime, ovunque presente, la parola “naturale” adeguando il testo all’unificazione dello stato di figlio;
- le lettere c) e d), rispettivamente, sostituiscono il secondo comma della disposizione e inseriscono un comma 2-bis adeguando il tenore della norma a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 25 luglio 1996, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale;
- la lettera e) per il caso di minore età del figlio introduce, in coerenza con la regola generale dettata dalla legge delega, la regola dell’ascolto del minore da parte del giudice.
L’articolo 263 del codice civile disciplina l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. L’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge delega chiede di limitare l’imprescrittibilità dell’azione solo al figlio e di introdurre termine di decadenza per l’esercizio dell’azione da parte degli altri legittimati. Nel vigore dell’attuale normativa codicistica la giurisprudenza di merito e la dottrina avevano più volte dubitato della costituzionalità di una disciplina che lasciava per sempre il figlio nato fuori del matrimonio esposto all’impugnazione, anche da parte di chi avesse consapevolmente effettuato un falso riconoscimento, con conseguenze irrimediabili circa lo stato di figlio; i dubbi di costituzionalità erano rafforzati dalla circostanza che, per i figli nati nel matrimonio, il codice segnava rigidi limiti circa i presupposti e i termini per l’azione di disconoscimento.
La Corte Costituzionale aveva sempre respinto le questioni di costituzionalità in tal senso sollevate osservando, già con la sentenza 158 del 8 aprile 1991, che, “sebbene alla coscienza collettiva potrebbe apparire eccessivamente rigorosa l’imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento non veridico qualora si volesse bilanciare la incertezza della durata dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua verità” (...) “solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta dall'articolo 263 del codice civile”.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito con l’ordinanza della Corte n. 7 del 9 gennaio 2012.
Il legislatore delegato ha inteso, dunque, mutare il principio fondante la disposizione lasciando prevalere sull’interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l’esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell’incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell’atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta.
Solo per il figlio l’azione rimane imprescrittibile atteso che l’interessato può decidere in ogni momento se recidere lo stato di figlio che altri gli ha attribuito volontariamente.
Il legislatore delegato non ha, tuttavia, dato indicazioni stringenti circa la durata del termine di decadenza da assegnare agli altri legittimati. Il decreto legislativo ha individuato in un anno il termine di decadenza, applicando lo stesso termine previsto dall’articolo 244 c.c. per il disconoscimento di paternità. Si è ritenuto, infatti, che un termine più lungo sarebbe stato idoneo a lasciar sopravvivere un potere discrezionale del legittimato attivo circa l’altrui stato di figlio, incompatibile con i principi costituzionali in materia. L’azione rimane imprescrittibile con riguardo al figlio.
Secondo l’articolo 263 c.c., come riformulato dall’articolo 28 dello schema di decreto legislativo, per l’autore del riconoscimento il termine è di un anno e decorre dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l’atto viene pubblicizzato. Una diversa decorrenza del termine è stabilita - per l’autore del riconoscimento, che può essere sia la madre sia il padre - nell’ipotesi in cui venga successivamente a conoscenza della impotenza a generare del padre al momento del concepimento, secondo quanto stabilito anche per l’azione di disconoscimento dalle pronunce in materia della Corte Costituzionale e, con le modifiche recate dal decreto legislativo, dalla nuova versione dell’articolo 244 c.c.. Non si applica, invece, in difetto del vincolo coniugale, l’ulteriore ipotesi di decorrenza successiva legata, nell’articolo 244 c.c. all’adulterio. In ogni caso, l’azione dell’autore del riconoscimento non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento, perché al di là di quel termine prevale l’interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio.
Per gli altri legittimati il termine per l’azione di impugnazione è fissato in cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.
La disposizione si conclude, infine, con un rinvio alla disciplina dettata dall’articolo 245 c.c. in materia di sospensione del termine in caso di interdizione.
L’articolo 264 c.c. nella formulazione previgente rispetto all’intervento operato con il presente schema di decreto legislativo, disciplinava il potere di impugnazione del riconosciuto, escludendolo durante la minore età e lo stato di interdizione; tuttavia, il secondo comma ammetteva l’autorizzazione del giudice all’impugnazione in caso di riconosciuto ancora minore di età, su istanza del pubblico ministero, del tutore, dell’altro genitore, che avesse formulato un valido riconoscimento, ovvero del figlio stesso quando avesse compiuto i sedici anni di età. L’articolo 29 dello schema di decreto legislativo riformula questo articolo al fine di mantenere una sostanziale omogeneità con quanto previsto in tema di disconoscimento di paternità in ossequio al principio di unicità dello stato di figlio. Nel caso di impugnazione del riconoscimento da parte dell’interdetto la relativa disciplina è contenuta nell’ultima parte dell’articolo 263 che richiama l’articolo; nel caso di impugnazione da parte del minore il nuovo articolo 264 riproduce l’ultimo comma dell’articolo 244, riducendo il limite di età fissato per il minore e abilitando anche il quattordicenne a formulare l’istanza di autorizzazione al disconoscimento.
Con il primo comma dell’articolo 30, viene sostituito l’articolo 267 c.c.. Le modifiche all'articolo 267 si rendono necessarie alla luce della modifica dell'articolo 263 c.c., che disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità nel quale, in ossequio al principio contenuto nella legge delega (art.2, comma 1, lettera g)), è stata limitata l'imprescrittibilità dell'azione al solo figlio riconosciuto e sono stati introdotti termini di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati. In considerazione di tali modifiche è necessario intervenire sull'articolo 267 c.c., che nell'attuale formulazione disciplina la trasmissibilità dell'azione nei soli casi di impugnazione del riconoscimento per violenza (art. 265) e per effetto di interdizione legale (art. 266), al fine di disciplinare la trasmissibilità dell'azione anche nei casi di morte dell'autore del riconoscimento e di morte del figlio. Il rispetto del principio di delega, ragione giustificativa di tutta la riforma della filiazione, che prevede il superamento di ogni discriminazione tra figli, impone di modellare la norma, quanto a legittimati all'azione, termini e ogni altro aspetto, oltre che sulle nuove disposizioni contenute nell'articolo 263 c.c., anche su quanto previsto nell'articolo 246 c.c. che disciplina la trasmissibilità dell'azione in caso di azione di disconoscimento; ciò al fine di evitare che possano riprodursi discriminazioni tra figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso. Pertanto, nel secondo comma del novellato articolo 267 c.c. è previsto che qualora l’autore del riconoscimento muoia senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 263 c.c. (un anno dall'annotazione del riconoscimento o dagli altri termini di decorrenza specificati nella disposizione), saranno ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti, disposizioni che ricalcano integralmente quanto previsti dal primo comma del nuovo articolo 246 c.c..
Il terzo comma dell'articolo 267 c.c., disciplina l'ipotesi di morte del figlio riconosciuto prima che l'azione di cui all'articolo 263 c.c. venga promossa. In questo caso, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 246 c.c. in tema di azione di disconoscimento, legittimati attivi a proporre l'azione saranno il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
In questo modo le disposizioni contenute nei nuovi articoli 267 c.c. e 246 c.c. saranno perfettamente sovrapponibili anche quanto al rinvio al sesto comma dell'articolo 244 c.c. e all'art. 245 c.c., rinvio contenuto nell'ultimo comma della norma in esame.
Unica divergenza, giustificata dalla differente situazione sottesa alle diverse azione, è quella contenuta nel quarto comma del nuovo articolo 267 c.c. nel quale è previsto che la morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse. Come esposto a commento dell'articolo 263 c.c. (al quale si rinvia), l'estensione delle categorie dei legittimati attivi nell'ambito dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità a tutti coloro che ne abbiano interesse, giustificata dalla mancanza di vincolo matrimoniale tra i genitori e dalla necessità di tutelare le legittime ragioni di altri soggetti (si pensi al padre biologico che voglia contestare un riconoscimento non veritiero), impone di prevedere che le ragioni di tali soggetti siano contemperate con quelle del figlio a che un termine "definitivo" tuteli il suo diritto al mantenimento dello status acquisito, rimettendo l'accertamento della verità al solo figlio per il quale l'azione è imprescrittibile. A tal fine, il quarto comma dell'articolo 267 c.c. prevede che la morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisca l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, azione che tuttavia potrà essere esercitata nel rispetto del termine di cui al quarto comma dell’articolo 263 c.c., e cioè nei cinque anni dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
L’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, disciplinata dagli articoli 269 e seguenti del codice civile, riguarda i figli nati fuori del matrimonio e non ha subito con la riforma sostanziali modifiche, salvo quella recata all’articolo 276 c.c. in tema di legittimazione passiva del curatore speciale in caso di morte dei genitori e di mancanza di eredi, già citata in sede di illustrazione dell’articolo 20 dello schema di decreto legislativo.
Gli articoli 30, secondo comma, 31, 32, 33 e 34 dello schema decreto legislativo recano, allora, solo lievi modifiche rispettivamente agli articoli 269, 270, 273, 276 e 277 del codice civile, onde adeguare le disposizioni citate al principio dell’unificazione dello stato di figlio, all’introduzione nel codice del concetto di responsabilità genitoriale e alla riduzione da sedici a quattordici anni dell’età necessaria per esprimere il proprio avviso in materia di azioni di stato.
Con l’articolo 31 viene inoltre aggiunto un ultimo comma all’articolo 270 c.c. introducendo il rinvio all'articolo 245 c.c., come modificato dallo schema di decreto legislativo, in materia di sospensione dei termini in caso di incapacità dei soggetti legittimati all'azione ovvero di possibilità, sempre nel caso in cui i soggetti legittimati versino in condizioni di incapacità, di chiedere attraverso il tutore la nomina di un curatore speciale a tal fine.
L’articolo 35 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente l’articolo 278 c.c., norma che attualmente disciplina i limiti alle indagini sulla paternità o sulla maternità in caso di figli incestuosi. La disposizione introdotta dal decreto, operando un rinvio, stabilisce che l’azione ai sensi dell’articolo 269 c.c. non può essere promossa, in caso di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 251 c.c. come riformulato dall’articolo 1, comma 3, della legge delega.
L’articolo 36 dello schema di decreto legislativo interviene come segue sull’articolo 279 c.c. e cioè sulla norma che – in tutti i casi in cui non possa proporsi azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità - garantisce al figlio il mantenimento, l’istruzione e l’educazione:
- la lettera a) sostituisce alla dizione di figlio naturale quella di figlio nato fuori del matrimonio e chiarisce che il figlio nato fuori del matrimonio, se maggiorenne, può agire per gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento, di cui all’articolo 316 c.c. sia venuto meno;
- la lettera b) sostituisce il secondo comma – che attualmente fa riferimento all’articolo 274 primo comma c.c. – prevedendo che l’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251 c.c., essendo quella la sede in cui si valuta l’interesse del minore;
- la lettera c) opera la sostituzione della responsabilità genitoriale alla potestà.
Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo intervengono nel titolo VIII del codice civile, riguardante l’adozione di persone maggiori di età. In particolare, il comma 1 dell’articolo 37 prevede la soppressione, nella rubrica dell’articolo 293 c.c. e nel primo comma del medesimo, delle parole “nati fuori del matrimonio” adeguando il testo al principio dell’unificazione dello stato di figlio mentre il secondo comma dello stesso articolo 37 apporta lievi modifiche all’articolo 297 c.c. adeguandolo al nuovo concetto di responsabilità genitoriale.
L'articolo 38 sostituisce il secondo comma dell'articolo 299 c.c., disposizione definita dalla dottrina "palesemente discriminatoria", in quanto non consente al figlio nato fuori del matrimonio di conservare il nome che gli è stato attribuito dall'ufficiale dello stato civile tanto che sul punto è già intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n.120 dell'11 maggio 2001, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli". Inoltre, l'originaria formulazione del secondo comma dell'articolo 299 c.c. non consente al figlio nato fuori del matrimonio di assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, ovvero di conservare tale cognome. Per questo la norma è stata modificata prevedendo anche nel caso di filiazione accertata o riconosciuta l'applicazione del primo comma del medesimo articolo, in modo da superare ogni discriminazione. In forza di tale disposizione il figlio riconosciuto o la cui maternità o paternità sia stata giudizialmente accertata, anche se adottato potrà assumere il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio, dove per proprio deve intendersi il cognome acquisito in forza del riconoscimento o dell’accertamento.
Nel Capo I, del Titolo IX, del Libro primo, le prime norme sono gli articoli 315 e 315-bis c.c., come modificati dalla legge delega, che stabiliscono rispettivamente il principio dello stesso stato giuridico di tutti i figli, e i diritti e doveri del figlio. Il nuovo articolo 316 c.c., come modificato dall’articolo 39 dello schema di decreto legislativo, disciplina la responsabilità genitoriale, in attuazione del criterio contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge delega, che ha richiesto al legislatore delegato di delineare “la nozione di responsabilità genitoriale”. Prendendo atto che il codice civile non contiene definizioni, si è ritenuto opportuno mantenere ferma, per omogeneità sistematica, tale scelta. Si è, inoltre, valutata l’inopportunità di distinguere due nozioni: quella di responsabilità genitoriale e quella di potestà, perché ciò avrebbe imposto la fissazione di limiti, dell’una o dell’altra nozione, difficilmente conciliabili da un punto di vista logico, prima che giuridico, con la materia trattata. Seguendo le scelte del legislatore del 1942, che non definì la potestà genitoriale, si è ritenuto di non definire la “responsabilità genitoriale”, in modo che tale nozione possa essere riempita di contenuti a seconda dell’evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli e possa essere in grado di adattarsi alle future evoluzioni. Rispetto alla precedente nozione di potestà genitoriale si è preferito non indicare un termine finale, che invece ritroviamo nella previgente formulazione del primo comma dell’articolo 316 laddove si leggeva: “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o all’emancipazione”. Il concetto di responsabilità genitoriale è necessariamente più ampio, in quanto nella sua “componente” economica vincola i genitori al mantenimento dei figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento della indipendenza economica, come ormai pacificamente affermato nel diritto vivente. Si è scelto, pertanto, di eliminare ogni riferimento alla “durata” della responsabilità genitoriale inserendo tale specificazione solo dove necessario, come nelle norme che prevedono il dovere del genitore di intervenire a tutela del figlio non ancora capace di agire (cfr., a titolo di esempio, articolo 318 c.c.) ovvero poteri del genitore giustificati dalla minore età del figlio minore non ancora capace di agire (cfr., a titolo di esempio, articolo 324 c.c.). Nella nuova formulazione della norma viene poi mutato l’angolo prospettico: non più “soggezione” del figlio ad un potere-dovere dei genitori, ma assunzione di un obbligo da parte dei genitori, che dovranno esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, in armonia rispetto a quanto previsto dall’articolo 315-bis. Particolare attenzione è stata riservata alla decisione dei genitori di stabilire la residenza abituale del minore, enfatizzando che anche questa scelta deve essere compiuta nel pieno rispetto della bigenitorialilità, al fine di segnalare che ogni mutamento unilaterale da parte di un genitore della residenza abituale del minore deve ritenersi non conforme al dettato normativo. La specificazione è stata ritenuta opportuna anche alla luce dell’incremento delle sottrazioni internazionali di minori.
Il secondo comma, riproducendo il testo previgente del terzo comma dell’articolo 316, prevede la possibilità per ciascun genitore di rivolgersi al giudice in caso di contrasto su questioni di particolare importanza. Non è stato invece riprodotto il previgente comma 4, dell’articolo 316, che attribuiva al padre la possibilità di adottare provvedimenti urgenti ed indefettibili in caso di pericolo di un grave pregiudizio per il figlio; la norma, retaggio di una visione patriarcale della famiglia, si poneva in pieno contrasto con il principio di bigenitorialità, potendo apparire discriminatoria privilegiando il genitore di un genere rispetto all’altro, e pertanto in potenziale contrasto con i principi di non discriminazione presenti nel Trattato dell’Unione Europea, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nel terzo comma dell’articolo 316 c.c. (riproducendo, sostanzialmente, quanto previsto nella previgente formulazione) è delineato il procedimento che il giudice deve seguire nel caso in cui sia chiamato a dirimere un contrasto tra genitori, con l’unica aggiunta relativa all’ascolto del minore, che riproduce la previsione generale contenuta nell’articolo 315-bis.
In ossequio al principio di unicità dello stato di figlio, le disposizioni prima contenute nell’articolo 317-bis c.c., che disciplinava l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di riconoscimento, sono state trasfuse nel quarto comma dell’articolo 39. L’esigenza di compiere tale modifica è desumibile anche dall’esame dell’articolo 3, della legge delega, nella parte in cui, modificando l’articolo 38 disp. att. c.c., per indicare i procedimenti diversi da quelli di separazione e divorzio nei quali si adottino provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori indica l’articolo 316, in luogo dell’articolo 317-bis c.c.. Con la modifica normativa in esame viene previsto che il genitore, che ha riconosciuto il figlio, eserciti su di lui la responsabilità genitoriale. Inoltre, qualora il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio venga effettuato da parte di entrambi i genitori, a differenza che in passato, la norma non distingue tra l’ipotesi in cui i genitori convivano o meno, proprio al fine di rendere neutri i rapporti genitore-figlio rispetto alle vicende relative al rapporto tra i genitori, affermando che l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Nell’ultimo comma dell’articolo 316-bis è stata introdotta un precisazione: il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale ha, comunque, il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. La disposizione è stata trasposta dalla previgente formulazione dell’articolo 317-bis, nel quale era disciplinato l’esercizio della potestà dei genitori sui figli nati fuori da matrimonio; come sopra ricordato, tale norma prevedeva che l’esercizio della potestà spettasse a entrambi i genitori solo se conviventi mentre in caso contrario solo al genitore convivente era riconosciuto il diritto di esercitare la potestà. La disposizione aveva sollevato notevoli difficoltà applicative all’indomani dell’entrata in vigere della legge n. 56/2006 che ha sancito il diritto alla bigenitorialità; si è ritenuto opportuno trasfondere nel nuovo articolo 316, l’ultimo comma dell’articolo 317-bis, per sottolineare che anche nel caso in cui il genitore non abbia l’esercizio della potestà genitoriale (si pensi, ad esempio, alle ipotesti di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, ovvero di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale), questi mantiene comunque un potere-dovere di vigilanza.
L’articolo 40 introduce il nuovo articolo 316-bis nel codice civile. In questa norma, non vi sono disposizioni innovative, ma nella stessa sono state trasposte le disposizioni sostanziali e procedurali, che disciplinano gli obblighi di mantenimento a carico dei genitori e degli ascendenti, contenute nella previgente formulazione dell’articolo 148 c.c., norma collocata nell’ambito della disciplina del matrimonio.
Con l’articolo 41 dello schema di decreto legislativo si modifica l’articolo 317 del codice civile: quanto al primo comma, le modifiche sono originate dalla necessità di assicurare l’allineamento lessicale della norma con le nuova nozione di “responsabilità” genitoriale; il secondo comma è stato sostituito modificando le norme vigenti con un rinvio alle disposizioni che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di vicende dissolutive del rapporto coniugale (quali separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio).
Il criterio dettato all’articolo 2, comma 1, lettera p), della legge delega, con il quale si attribuisce al legislatore delegato il compito di disciplinare “la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti”, è attuato dall’articolo 42, che sostituisce nel codice civile l’articolo 317-bis. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti è stato espressamente disciplinato nel previgente articolo 155 c.c., come modificato dalla legge n. 54/2006. L’attuazione di questo principio ha incontrato difficoltà, in quanto è certa l’impossibilità degli ascendenti di intervenire nei giudizi, quali quelli di separazione o divorzio, nel corso dei quali i genitori richiedono al Tribunale di adottare provvedimenti per la disciplina delle condizioni di affidamento dei figli (cfr., da ultimo, Cassazione, 16 ottobre 2009, n. 22081). Con l’articolo 317-bis oltre a ribadire il principio enunciato nella legge delega e nella nuova formulazione dell’articolo 315-bis, secondo comma, si prevede il diritto dell’ascendente, che prospetti impedimenti all’esercizio di tale diritto, di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei, nell’esclusivo interesse del minore stesso, operando quanto agli aspetti procedurali un rinvio all’articolo 336, secondo comma, del codice civile. La competenza per tali procedimenti è attribuita al Tribunale per i minorenni (cfr. articolo 96 nella parte in cui modifica l’articolo 38 disp. att. c.c.), in ossequio all’orientamento giurisprudenziale dominante che riconduce tali controversie nell’alveo dell’articolo 333 c.c. (cfr. Cassazione, 24 febbraio 1981, n. 1115; Cassazione, 17 giugno 2009, n. 14091).
Negli articoli dal 43 al 51 vengono modificate alcune disposizioni del codice civile per allinearle alla nuova nozione di responsabilità genitoriale. Tra queste modifiche meritano di essere segnalate quelle agli artt. 318, 320 e 324 del codice civile nei quali viene precisato il riferimento temporale per l’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, in quanto trattandosi di norme che prevedono poteri del genitori giustificati dalla mancata capacità di agire del minore, è apparso coerente delimitare l’esercizio di tali poteri-doveri fino alla maggiore età ovvero all’emancipazione del figlio minore.
Con l’articolo 52 viene modificato l’articolo 336 c.c., che disciplina il procedimento per adottare provvedimenti limitativi, ablativi ovvero di reintegrazione della responsabilità genitoriale, chiarendo che anche in tali procedimenti deve procedersi all’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento, principio generale ora contenuto nella nuova formulazione dell’articolo 315-bis, terzo comma, che si è voluto riportare in ogni norma che disciplini l’adozione di provvedimenti che possano avere effetti sul minore.
L’articolo 53 introduce nel nostro ordinamento l’articolo 336-bis c.c.. Il nuovo articolo, dando attuazione al principio contenuto nella lettera i) del primo comma dell’articolo 2 legge delega, disciplina l’ascolto del minore. La norma, in aderenza al richiamato principio, prevede che all’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento, provveda il Presidente del Tribunale o un giudice da questi delegato nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano. Applicando un principio espresso oltre che dalla Suprema Corte (Cassazione, SS.UU., 21 ottobre 2009, n. 22238; Cassazione, 4 dicembre 2012, n. 14216, e Cassazione, 26 gennaio 2011, n. 1838) anche dalle Corti sovranazionali (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 22 dicembre 2010, nella causa C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga) la norma chiarisce che l’ascolto è un diritto del minore, dal quale non deriva un “obbligo” del giudice di procedervi poiché in ogni caso occorrerà valutare oltre all’età ed alla capacità di discernimento del minore stesso, anche che l’audizione non possa nuocere, alla luce delle circostanze del caso concreto, al suo superiore interesse. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «l’audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo che il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse» (cfr., da ultimo, sent. 4 dicembre 2012, n. 21662). Per questo l’ultima parte del primo comma dell’articolo 336-bis prevede che qualora l’ascolto sia in contrasto con l’interesse del minore il giudice non procederà all’adempimento, dandone atto con provvedimento motivato. La manifesta superfluità è stata ritenuta una specificazione della clausola più ampia del contrasto con l’interesse del minore, poiché è di immediata percezione che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l’equilibrio del minore (costituisce specificazione di questo principio quanto previsto nell’articolo 55 del presente decreto legislativo, nella parte in cui inserisce l’articolo 337- octies, cfr. infra).
Nel secondo comma è previsto che l’ascolto possa essere condotto dal giudice anche avvalendosi di esperti e ausiliari, infatti potrebbe essere necessario avvalersi di specifiche competenze (psicologiche, neuropsichiatriche, etc.) qualora, in ragione delle circostanze del caso concreto, si ravvisi l’opportunità di un’assistenza qualificata che integri le competenza del magistrato procedente. La seconda parte del secondo comma prevede che i genitori (anche quando parti del procedimento e come tali legittimati a partecipare ad ogni fase e udienza dello stesso), i difensori delle parti, il curatore speciale del minore se già nominato (l’inciso per chiarire che non è prevista la nomina del curatore per procedere a tale adempimento, ma l’eventuale nomina dovrà trarre la sua legittimazione da altri presupposti) ed il pubblico ministero (parte necessaria nella quasi totalità dei procedimenti che riguardano i minori) potranno partecipare all’ascolto solo se autorizzati dal giudice. La disposizione recepisce gli orientamenti dominanti emersi nei richiamati corsi tematici organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, durante i quali sono stati analizzati molti dei protocolli stipulati a livello locale tra organi giurisdizionali (tribunali ordinari e per i minorenni) e Consigli dell’Ordine degli avvocati, sulla base dei quali si ritiene che la contemporanea presenza nel medesimo locale di tutte le parti processuali può recare nocumento alla genuinità dell’ascolto, potendo il minore essere indotto a tacere ovvero a privare di spontaneità comportamenti e risposte a causa della eccessiva “formalità” di una adempimento qualora questo si strutturi come un’ordinaria udienza civile. Peraltro, anche la Corte di Cassazione in recenti sentenze ha affermato che l’ascolto del minore “non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni e i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione; ne discende che, (…) è una scelta del tutto discrezionale del giudice quella di sentire il minore senza la presenza dei difensori delle altre parti.”. Il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per le parti del procedimento di proporre argomenti e temi di approfondimento al giudice prima dell’inizio dell’adempimento nonché di prendere visione del verbale che, ai sensi dell’ultimo comma della norma, deve essere redatto, fatta salva la possibilità di procedere alla registrazione audio video dell’adempimento. Per contemperare l’interesse del minore a essere ascoltato in un ambiente protetto e privo di troppe “presenze” e l’interesse delle parti ad essere presenti è stata introdotta, nelle disposizioni di attuazione al c.c., una norma (cfr. articolo 96, nella parte in cui introduce l’articolo 38-bis disp. att. c.c.) che prevede che l’autorizzazione del giudice non sia prevista qualora la salvaguardia del minore sia assicurata da idonei mezzi tecnici, quali l’uso di vetro specchio e di impianti citofonici. Il riferimento è alle c.d. “aule dell’ascolto”, già realizzate o in via di realizzazione in numerosi Tribunali, sia ordinari, sia per i minorenni. Deve essere evidenziato che anche in presenza di un’aula per l’ascolto, i genitori del minore dovranno comunque ottenere l’autorizzazione del giudice per partecipare all’adempimento, ciò in quanto la presenza del genitore, al contrario di quella degli altri attori del processo civile, può condizionare psicologicamente il minore che, sapendo che al di là del vetro, vi è uno o entrambi i genitori, potrebbe perdere spontaneità. La valutazione è da compiere caso per caso e dunque rimessa all’autorizzazione giudiziale.
L’ultimo comma del nuovo articolo 336-bis prevede, in linea con i protocolli e con le indicazioni internazionali in materia, che il minore venga informato sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto.
L’articolo 54 allinea l’articolo 337 c.c. alle nuova nozione di responsabilità genitoriale.
Con l’articolo 55 vengono introdotti gli articoli da 337-bis a 337-octies che compongono il nuovo Capo II, del Titolo IX, del Libro primo del codice civile, rubricato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”. Le ragioni di questa modifica sono state esposte nella parte introduttiva della presente relazione cui si rinvia. Venendo all’esame dei singoli articoli deve evidenziarsi che negli stessi è stato trasposto il contenuto degli articoli da 155 a 155-sexies (come modificati dalla legge n. 54/2006), e di alcuni commi dell’articolo 6 della legge n. 898/1970, che dettavano disposizioni relative ai figli, all’interno della legge sullo scioglimento del vincolo coniugale.
L’articolo 337-bis definisce l’ambito di applicazione del Capo II.
Nell’articolo 337-ter, che disciplina l’adozione di provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero nell’ambito di procedimenti per affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, è stato trasposto il contenuto dell’articolo 155 c.c., con alcune aggiunte, al comma secondo, mutuate dall’articolo 6, commi 8 e 10. Mentre il comma terzo è stato integrato con disposizioni trasposte dall’articolo 6, comma 5, legge n. 898/1970.
Nell’articolo 337-quater, che disciplina l’affidamento ad un solo genitore nell’ambito dei medesimi procedimenti indicati a commento dell’articolo precedente, è stato trasposto il contenuto dell’articolo 155-bis, integrato nella sua ultima parte con le disposizioni originariamente contenute nell’articolo 6, comma 4, della legge sul divorzio. Questa integrazione è in linea con la declinazione dei contenuti della nozione di responsabilità genitoriale, presenti nella nuova formulazione dell’articolo 316 c.c.: la precisazione è finalizzata a ribadire che, anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto- dovere di vigilare sulla loro istruzione, ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Nell’articolo 337-quinquies, che disciplina la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, è stato trasposto il contenuto dell’articolo 155-ter, senza alcuna aggiunta.
Nell’articolo 337-sexies, che disciplina l’assegnazione della casa coniugale, è stato trasposto il contenuto dell’articolo 155-quater, insieme con il contenuto del comma 12, dell’articolo 6 della legge n. 898/1970.
L’articolo 337-septies, che detta disposizioni in materia di figli maggiorenni, riproduce il contenuto dell’articolo 155-quinquies.
L’articolo 337-octies, che disciplina i poteri del giudice e l’ascolto del minore nell’ambito di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio ovvero di procedimenti per affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, riproduce il contenuto dell’articolo 155-sexies con un aggiunta al secondo comma, finalizzata a chiarire che nel caso in cui si omologhi (come nelle separazioni consensuali) ovvero il giudice prenda atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, l’ascolto del minore costituirà l’eccezione perché la regola sarà il suo non ascolto, dovendosi ritenere in questi caso l’audizione del minore superflua, a meno che in considerazione delle circostanze del caso concreto il giudice non decida di procedervi ritenendo l’adempimento necessario per tutelare l’interesse del minore.
Gli articoli dal 56 al 59 contengono delle modifiche puramente formali, eccettuato quanto previsto dall’articolo 57 nella modifica dell’articolo 348 c.c., nella parte in cui viene prevista l’audizione del minore nell’ambito del procedimento per la scelta del tutore.
Con l’articolo 60 viene modificato l’articolo 371 c.c., al fine di espungere dalla norma riferimenti ormai superati. Giova, tuttavia, evidenziare che in questa norma, la quale disciplina il diritto del minore ad essere ascoltato nel caso in cui il giudice tutelare su proposta del tutore debba deliberare, tra l’altro, sul luogo nel quale deve essere cresciuto ovvero sui suoi studi, si è preferito lasciare il limite di dieci anni per l’ascolto. Infatti, seppure è vero che sia nella norma generale, sia in tutte le altre norme nelle quali è stato previsto l’ascolto del minore, il limite per procede all’ascolto, senza valutare la capacità di discernimento, è fissato a dodici anni, elevare il limite di dieci anni presente in questo articolo del codice civile fin dal momento della sua approvazione è apparso non conforme ai principi della delega, in quanto avrebbe ridotto la tutela del minore con riferimento a decisioni, quali quelle indicate, in grado di incidere notevolmente sulla sua vita quotidiana.
Gli articoli da 61 a 69, modificano numerosi articoli del codice civile per allinearli alle nuove nozioni inseriti dalla legge delega e dal presente schema di decreto legislativo.
In particolare, l’articolo 61 modifica l'articolo 401 c.c. (“Limiti di applicazione delle norme”) sulla cui collocazione sistematica all'interno del Titolo XI (“Della filiazione e dell'affidamento”) il presente decreto non incide. Con la prima modifica, non solo, attraverso l'espunzione della parola “naturale”, si armonizza il testo dell'articolo al contesto nel quale è inserito (si ricorda, ancora una volta, che tra i principi di delega vi è quello relativo alla eliminazione della parola “naturale ” per identificare il “figlio nato fuori dal matrimonio”) ma, soprattutto, si riafferma il principio della uguale responsabilità che grava su ciascun genitore nei confronti dei figli, a prescindere dalla circostanza che siano nati in costanza di matrimonio o fuori del matrimonio. La seconda modifica trae fondamento dalla avvertita necessità di sostituire la parola “allevamento” con una più attuale, che superi il concetto di un adempimento legato alla mera nutrizione (tra l'altro, anche per animali e piante) e che ponga, invece, l'accento sul più ampio obbligo di far fronte alle diverse esigenze della vita di un minore che non si riducano al solo sfamarlo.
L’articolo 62 incide sull'articolo 402 c.c. (“Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza”) mediante la sostituzione della parola “potestà” con le parole “responsabilità genitoriale”: si vuole in questo modo uniformare l'utilizzo di parole che esprimono identici concetti e adeguare ogni singola disposizione a quel diverso modo di concepire “la potestà genitoriale” che la legge delega ha fortemente voluto al fine di spostare il centro di interesse sui diritti dei figli piuttosto che sui poteri dei genitori.
L’articolo 64 modifica l'articolo 433 c.c. (“Persone obbligate”) in materia di obbligo a prestare gli alimenti. Al n. 2 sono soppressi: il richiamo testuale ai figli “legittimi, legittimati e naturali”, nonché la specificazione “anche naturali” riferito agli “ascendenti prossimi”. La soppressione è conseguenza della parificazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio con conseguente abolizione della categoria dei “legittimati”. E’ mantenuta, invece, la categoria dei figli “adottivi”. Deve, infatti, ritenersi che, come sopra ricordato, laddove il legislatore include gli “adottivi”, intenda riferirsi agli adottati maggiori di età di cui agli articoli 291 e seguenti del c.c., nonché ai minori adottati “in casi particolari” di cui agli articoli 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, citata, prevede, al primo comma, che “per effetto della adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, mentre, al terzo comma, si precisa che “con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali)”. Ne consegue che, poiché la così detta “adozione piena” parifica l'adottato al figlio nato nel matrimonio con tutte le conseguenze che tale parificazione comporta, il legislatore non ha, correttamente, ritenuto necessario citarlo posto che si sarebbe trattato di una inutile ripetizione; quando, invece, cita espressamente “l'adottato”, quindi, è perché vuole riferirsi a quei soggetti per i quali la legge non prevede una totale parificazione ai figli nati nel matrimonio (e, ora, anche ai nati fuori del matrimonio che siano stati riconosciuti), tanto che mantengono un legame con la famiglia di origine.
L’articolo 65 modifica l'articolo 436 c.c. (“Obbligo tra adottante e adottato”) mediante soppressione delle parole “legittimi” o “naturali” in ossequio al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega. Parimenti gli articoli 66 e 67 modificano, rispettivamente, gli artt. 448-bis e 467 c.c. (che detta la nozione di rappresentazione) mediante l'allineamento linguistico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della delega.
L’articolo 68 incide sull’articolo 468 c.c. (che indica i soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione); la norma modificatrice interviene eliminando ogni riferimento ai figli legittimi e ai figli naturali. Mantiene, invece, la categoria degli “adottivi” - gli adottati maggiori di età - per le ragioni sopra esposte. Si ricorda che, con specifico riferimento alla successione degli adottati minori di età di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, l'articolo 55 della legge citata richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 304 c.c. che disciplina i diritti di successione degli adottati maggiori di età di cui all'articolo 291 e seguenti c.c..
L’articolo 69 introduce, al secondo comma dell'articolo 480 c.c. (“Prescrizione”) la precisazione che il termine decennale per accettare l'eredità per i figli nati fuori del matrimonio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione.
E' sembrata utile e opportuna l'introduzione di tale precisazione ancorché la Corte Costituzionale si sia già espressa sul punto in termini del tutto chiari. Con pronuncia n. 191 del 1983, infatti, dopo aver escluso che tra gli “ulteriori chiamati” di cui al terzo comma dell'articolo 480 c.c. possano essere compresi anche i figli che ottengono la dichiarazione giudiziale di paternità posteriormente alla apertura della successione (per la ovvia ragione che al momento della apertura della successione, non essendo ancora “figli” non sono neppure dei “chiamati”), la Corte giustifica la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione argomentando che deve (semplicemente) farsi ricorso all'applicazione del principio generale di cui all'articolo 2935 c.c., in forza del quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nella fattispecie, quindi, dal giorno dell'accertamento giudiziale della paternità.
Si ritiene, infatti, che l'esplicito recepimento del principio desumibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale (già ampiamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità) non possa che giovare alla chiarezza della norma.
L’articolo 70 modifica l'articolo 536 c.c. (“Legittimari”) mediante espunzione delle parole “legittimi”, “legittimati” e “naturali” al fine di realizzare l'allineamento linguistico di cui si è già detto. Per le ragioni illustrate deve, invece, essere mantenuto il riferimento alla categoria degli “adottivi”.
Con l’articolo 71 si incide sull'articolo 537 c.c. (“Riserva a favore dei figli legittimi e dei naturali”) che disciplina la cosiddetta “successione necessaria”. Oltre all'allineamento linguistico ai commi 1 e 2, nonché alla rubrica, la norma abroga il comma terzo che prevede la possibilità, per i figli legittimi, di soddisfare in danaro o beni immobili ereditati la porzione spettante ai figli nati fuori del matrimonio i quali, se si oppongono, devono far valere le loro ragioni avanti il giudice che decide “valutate le circostanze personali e patrimoniali”. La disposizione – portatrice di un evidente disfavore nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, visti quasi come coloro che intaccano l'integrità della famiglia fondata sul matrimonio, unica meritevole di tutela piena – non ha più ragione di esistere dopo che la legge delega ha affermato nel novellato articolo 315 c.c. che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La abrogazione dell'istituto della commutazione di cui al comma terzo, pertanto, è conseguenza logica e necessaria ai fini della realizzazione, sotto tutti i profili, della completa parificazione dei figli nati nel matrimonio a quelli nati fuori del matrimonio.
La norma contenuta nell’articolo 72 si limita ad apportare all'articolo 538 c.c. (“Riserva a favore degli ascendenti legittimi”) le modifiche linguistiche necessarie, anche sotto il profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli.
L’articolo 73 modifica l'articolo 542 c.c. che disciplina, nella successione necessaria, il concorso tra coniuge e figli. Oltre ad apportare le modifiche linguistiche connesse alla eliminazione dei termini “figli legittimi” e “figli naturali”, la norma abroga il comma terzo che prevede l'applicazione dell'istituto della commutazione. Si richiama sul punto quanto illustrato sub articolo 71.
Anche l’articolo 74 si limita ad apportare all'articolo 544 c.c. (“Concorso di ascendenti legittimi e coniuge”) quelle modifiche linguistiche necessarie, sotto il profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli.
L’articolo 75 interviene sull'articolo 565 c.c. (“Categorie di successibili”; nell’ambito della successione legittima) apportando le già ricordate modificazioni linguistiche necessarie, sotto il profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli. Sotto il profilo sostanziale, attraverso tali modifiche è recepito (e diventa norma di legge) il principio per cui la filiazione fuori del matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti parenti allo stesso modo in cui li produce la filiazione nel matrimonio.
Con l’articolo 76 si sostituisce l'articolo 566 c.c. (“Successione dei figli legittimi e naturali”). In linea con i principi di delega, la norma prevede che al padre e alla madre succedano i figli: poiché tutti i figli godono del medesimo status non è più necessario specificare “legittimi e naturali”. Coerentemente, l'articolo abroga il terzo comma che richiama l'articolo 537, terzo comma, c.c. (diritto di commutazione): si richiama su questo punto quanto già illustrato sub articolo 71.
L’articolo 77 modifica l'articolo 567 c.c. (“Successione dei figli legittimati e adottivi”). La parificazione dei figli nati nel matrimonio ai figli nati fuori del matrimonio ha determinato – sul piano fattuale, prima ancora che sul piano lessicale – la “scomparsa” della categoria dei figli legittimati. La conseguenza è la modifica della rubrica mediante espunzione della parola “legittimati”, mentre, il primo comma è modificato nel senso di specificare che ai figli (non altrimenti qualificati avendo tutti identico stato: articolo 315 c.c. novellato) sono equiparati gli adottivi. Come già illustrato, per “adottivi” si devono intendere gli adottati maggiori d’età e i minori adottati ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge n. 184/1983, ai quali il legislatore ha voluto attribuire un diritto successorio che, viceversa, essi non avrebbero avuto. Non può, infatti, pacificamente trattarsi dei casi di adozione “piena”, posto che, in tal caso, il legislatore ha già equiparato tali adottati ai figli nati nel matrimonio (articolo 27, comma 1, legge n. 184/1983).
L’articolo 78 modifica l’articolo 573 c.c. (“Successione dei figli naturali”) sostituendo alla espressione “figli naturali” che si legge nella rubrica e nel primo comma, quella di “figli nati fuori del matrimonio”. La norma, invero, potrebbe sembrare priva di utilità, ma si ritiene opportuno mantenerla (con gli adeguanti lessicali di cui si è dato conto), per la sua funzione di norma “di raccordo” che ha, comunque, la finalità di ribadire che il figlio nato fuori del matrimonio acquisisce lo status di “figlio” con i diritti (e doveri) conseguenti solo per effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della filiazione.
Nell’articolo 79 si apportano all'articolo 580 c.c. (“Diritti dei figli naturali non riconoscibili”) gli adeguamenti lessicali richiesti dalla delega. La norma non subisce, nel resto, alcuna modificazione, rimanendo corretto il richiamo all'articolo 279 c.c., anche in seguito alla novella apportata all'articolo 251 c.c.. E' appena il caso di ricordare che la norma in esame disciplina i diritti successori dei figli non riconoscibili, sicché deve ritenersi “giustificato” il diverso trattamento loro riservato, rispetto ai figli riconosciuti, in coerenza con il sistema che attribuisce diritti successori “pieni” solo ai figli nati fuori del matrimonio per i quali sia intervenuto il riconoscimento o l'accertamento giudiziale della filiazione (così come prevede l'articolo 573 c.c.: norma il cui mantenimento, come sopra illustrato, è stato, anche per questa ragione, ritenuto opportuno).
Gli articoli 80, 81 e 82 modificano, rispettivamente, gli articoli del codice civile: 581 (“Concorso del coniuge con i figli”), 582 (“Concorso del coniuge con ascendenti legittimi fratelli e sorelle”) e 583 (“Successione del solo coniuge”), apportando quelle modifiche linguistiche necessarie, sotto il profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli.
L’articolo 83 incide sull'articolo 594 c.c. (“Assegno ai figli naturali non riconoscibili”), apportando gli adeguamenti lessicali ricordati. Se l'articolo 580 c.c. tutela i diritti successori dei figli non riconoscibili nell'ambito della successione legittima, la norma in esame tutela i predetti nell'ambito della successione testamentaria nell'ipotesi in cui il testatore non li abbia beneficiati e contempera i diritti dei predetti con quelli dei figli. Si richiama quanto sopra osservato.
Con l’articolo 84 si incide sul secondo comma dell'articolo 643 c.c. (“Amministrazione nel caso di eredi nascituri”) che - residuo di una superata concezione di prevalenza della potestà del padre - attribuisce a quest'ultimo l'amministrazione dei beni del chiamato che sia solo concepito e solamente in via subordinata, nel caso in cui manchi il padre, alla madre. La modifica introdotta attribuisce, invece, la amministrazione dei beni del concepito ad entrambi i genitori così da realizzare, anche in questo caso, la pari responsabilità genitoriale. (E' implicito che se vi è un solo genitore, la amministrazione non potrà che spettare a questi).
L’articolo 85 modifica l'articolo 687 c.c. (“Revocazione per sopravvenienza di figli”) apportando, al primo comma, modifiche lessicali: soppressione delle parole “legittimo” e “legittimato”; sostituzione della parola “naturale” con “nato fuori del matrimonio”. Al secondo comma, è invece soppressa la specifica disciplina dettata per il figlio naturale legittimato: fattispecie che, con la parificazione dei figli nati fuori del matrimonio ai figli nati nel matrimonio e il conseguente venir meno della categoria dei legittimati, non necessita più di autonoma considerazione normativa.
Gli artt. 86 e 87 apportano all'articolo 715 c.c. (“Casi di impedimento alla divisione”) e all'articolo 737 c.c. (“Soggetti tenuti alla collazione”) le modifiche lessicali richieste dalla delega.
L’articolo 88 sostituisce l'articolo 803 c.c. (“Revocazione per sopravvenienza di figli”) - nella specie il primo comma – in modo, non solo, da aggiornare il testo sotto il profilo lessicale ma, soprattutto, al fine di adeguarlo, nella sua formulazione, alla pronuncia n. 250 del 2000 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della norma nella parte in cui, in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione poteva esse revocata solo se il riconoscimento era intervenuto entro due anni dalla donazione. E' appena il caso di osservare che tale limitazione temporale, originariamente prevista ma ritenuta illegittima sotto il profilo costituzionale, non avrebbe più, ora, neppure un significato logico, in presenza della unificazione dello stato di figlio.
Gli artt. 89 e 90 modificano, rispettivamente, l'articolo 804 c.c. (“Termine per l'azione”) e l'articolo 1023 c.c. (“Ambito della famiglia”), allineandoli alle altre norme sotto il profilo lessicale. L’articolo 91 interviene sull’articolo 1916 c.c. (“Diritto di surrogazione dell’assicuratore”) per eliminare l’ormai superato riferimento agli affiliati. Mentre l’articolo 92 interviene sull’articolo 2941 c.c. (“Sospensione dei rapporti tra le parti”), sostituendo alla espressione - e, soprattutto, al concetto - di “potestà” quella di “responsabilità genitoriale”.
Gli articoli da 93 a 95, compresi nel Titolo II, del presente decreto legislativo, modificano le disposizioni del codice penale (articolo 93), del codice di procedura penale (articolo 94) e del codice di procedura civile (articolo 95), per espungere i termini “legittimo” e “naturale” quando riferiti ai figli e per introdurre la nozione di “responsabilità genitoriale” in luogo della “potestà dei genitori”.
Nel Titolo III sono contenute modifiche ad alcune leggi speciali che per la loro particolare rilevanza sono state analizzate singolarmente.
L’articolo 96 interviene apportando modifiche alle disposizioni transitorie e di attuazione del codice civile (R.D. n. 318/1942). L’articolo 35 viene sostituito apportando modificazioni di natura formale. Viene inserito l’articolo 37-bis volto a specificare che i figli maggiorenni portatori di handicap grave di cui al secondo comma dell’articolo 337-septies c.c., per i quali si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, sono coloro i quali siano tali ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nell’articolo 38, viene modificato il primo comma attribuendo alla competenza del Tribunale per i minorenni le azioni disciplinate dall’articolo 251 c.c. con le quali si intenda ottenere l’autorizzazione per il riconoscimento dei figli nati da soggetti aventi tra loro particolari vincoli di parentela o affinità. Come detto a commento dell’articolo 22, questa competenza è stata attribuita al Tribunale per i minorenni dalla legge delega, ma nell’ambito del riordino delle disposizioni codicistiche si è preferito espungere dal codice civile l’espresso riferimento al tribunale competente, inserendolo nell’articolo 38 che tradizionalmente determina gli ambiti di competenza del Tribunale per i minorenni. Con ulteriore modifica dell’articolo 38 si è attribuita la competenza al Tribunale per i minorenni per le azioni tese all’accertamento del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti (cfr. commento all’articolo 42). Si è, inoltre, prevista l’introduzione dell’articolo 38-bis in materia di ascolto del minore (si richiama in merito il commento all’articolo 53). Le altre disposizioni del R.D. n. 318/1942 vengono modificate per garantire il loro allineamento alle nuove disposizioni. Quanto alla introduzione dell’articolo 127-bis si richiama il commento all’articolo 1.
L’articolo 97 apporta modifiche formali alla legge n. 1185/1967.
L’articolo 98 modifica la legge n. 898/1970, che disciplina lo scioglimento del matrimonio, procedendo a modifiche lessicali tese a rendere la norma conforme al principio di unicità dello stato di figlio, con l’eliminazione dei termini “legittimi” o “naturali”, ovvero con la sostituzione della nozione di potestà con quella di responsabilità genitoriale. L’articolo provvede poi a modificare la norma (articolo 1, comma 8) che disciplinava l’ascolto nell’ambito di tali procedimenti in termini più restrittivi di quelli previsti nelle altre procedure analoghe, uniformandolo alle disposizioni codicistiche. Dall’articolo 6 della legge n. 898/1970 sono state espunte tutte le disposizioni relative ai provvedimenti riguardanti i figli , disposizioni trasposte nel nuovo Capo II, del Titolo IX, del Libro primo del codice civile; nel comma 2 dell’articolo 6, è stato introdotto un rinvio al richiamato Capo II.
L’articolo 99 apporta modifiche solo formali alla legge n.194/1978.
L’articolo 100 interviene sulla legge 4 maggio 1983, n.184, apportando tutte le necessarie modifiche terminologiche connesse all’eliminazione dei termini “figli legittimi” e “figli naturali” e alla sostituzione della parola “potestà” con “responsabilità genitoriale”. Ove necessario, il termine di “figlio naturale” è stato sostituito con “figlio biologico”, essendo tale espressione coerente con il lessico proprio delle adozioni, nazionali e internazionali, già utilizzato negli interventi operati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
La lettera i) del comma 1, modifica l’articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in correlazione alle modifiche che l’articolo 1 della legge delega, ha apportato al quinto comma dell’articolo 250 del codice civile, prevedendo che il giudice possa autorizzare il genitore infrasedicenne ad effettuare il riconoscimento. La modifica prevista dalla lettera i), consente anche al genitore infrasedicenne, autorizzato al riconoscimento, di chiedere un periodo di ulteriore riflessione di due mesi, come attualmente è consentito al genitore infrasedicenne che raggiunge l’età per poter effettuare il riconoscimento senza alcun intervento giudiziario.
La lettera l), del comma 1, deriva dal principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge delega a proposito della specificazione del concetto di abbandono, inserendo nell’articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la previsione della valutazione circa l’irrecuperabilità in tempi ragionevoli delle capacità genitoriali da parte dei genitori (si veda anche la lettera f))
La lettera ee), del comma 1, inserisce, immediatamente prima dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, - che prevede una serie di benefici economici favore degli affidatari – il nuovo articolo 79-bis, nel quale viene disciplinata la previsione della segnalazione ai comuni delle situazioni di indigenza, di cui il giudice sia venuto a conoscenza: ciò al fine di consentire interventi di sostegno a favore dei nuclei familiari, per permettere ai figli di essere cresciuti nell'ambito della famiglia di origine.
L’articolo 101, in attuazione dei criteri di delega previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) ed m) della legge delega, introduce alcune modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
La lettera a) del comma 1, sostituisce l’articolo 33 sulla filiazione. Nella nuova formulazione resta immutato il criterio di collegamento in base al quale lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. L’attuale secondo comma dell’articolo 33 contiene una disposizione di favore, con riferimento al solo figlio legittimo, prevedendo: “E’ legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio”. Il principio dell’unicità dello stato di figlio impone di estendere questa disposizione a tutti i figli; pertanto il nuovo primo comma dell’articolo 33, prevede che lo stato di figlio sia determinato dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio, se più favorevole. In questo modo anche figli nati fuori dal matrimonio, la cui legge di cittadinanza non permetta l’acquisizione dello stato di figlio (si pensi a quelle legislazioni che non riconoscono al padre la possibilità di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio) potrà acquisire tale status, qualora la legge dello stato di cui uno dei genitori è cittadino permetta tale riconoscimento (con riferimento all’esempio prospettato, si pensi all’ipotesi in cui la legge dello Stato di cittadinanza del padre permetta il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio); il risultato sarà così conseguito senza invocare norme di applicazione necessaria.
In aggiunta a quanto indicato si prevede l’applicazione necessaria della legge italiana qualora la legge individuata ai sensi del comma 1 non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio. Viene riscritta – trasponendola al comma 3 del nuovo articolo – la previsione per cui lo stato di figlio acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge, con la sola modifica concernente la soppressione della parola “legittimo”. In applicazione del principio della unicità dello stato di figlio, fissato dalla legge delega, la lettera in esame sopprime le previsioni sulla filiazione legittima di cui al comma 2 dell’articolo 33 del testo vigente. E’ introdotta infine una disposizione di chiusura che prevede l’applicazione necessaria delle norme di diritto italiano sulla unicità dello stato di figlio.
È prevista la soppressione, nell’articolo 105 del presente schema di decreto legislativo, dedicato alle abrogazioni, dell’articolo 34 della legge n. 218/1995 sulla legittimazione del figlio, in considerazione della abrogazione, effettuata dall’articolo 1, comma 10, della legge delega, della sezione II, del Capo II, del titolo VII del Libro primo del codice civile, dedicata alla legittimazione dei figli naturali.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 101, modifica il primo comma dell’articolo 35 della legge n. 218/1995. Nel nuovo testo viene espunta la parola “naturale”, ma resta confermato che le condizioni per il riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento; viene, inoltre, introdotto l’ulteriore criterio dell’applicazione necessaria della legge italiana quando le leggi straniere non consentono il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
La lettera c) del comma 1, modifica l’articolo 36 della legge n. 218/1995, sostituendo le parole “potestà dei genitori” con le seguenti “responsabilità genitoriale”, in aderenza alle prescrizioni della legge delega. La lettera d) del comma 1, dell’articolo 101 dello schema di decreto legislativo, introduce l’articolo 36-bis della legge n. 218/95. L’articolo 36 della citata legge prevede che i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, siano regolati dalla legge nazionale del figlio. Il nuovo articolo 36-bis, individua come norme di applicazione necessaria quelle del diritto italiano in tema di attribuzione ad entrambi i genitori della responsabilità genitoriale, del dovere di entrambi di provvedere al mantenimento del figlio, di attribuzione al giudice del potere di adottare provvedimenti che limitano o impediscono la responsabilità genitoriale quando questa è esercitata in pregiudizio dei figli. La norma trova corrispondenza negli articoli dello schema decreto legislativo, che modificano gli articoli 316 e 317 del codice civile ed introducono l’articolo 316-bis .
La lettera e) modifica l’articolo 38, in materia di adozione, con l’espunzione della parola “legittimo”, in conformità all’allineamento lessicale previsto dall’articolo 2, lettera a), della legge delega.
Con l’articolo 102 vengono apportate modifiche meramente formali alla legge n. 40/2004.
L’articolo 103 incide sull’articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, (Ordinamento e funzione degli uffici consolari) realizzando un allineamento lessicale, quanto alla soppressione dell’aggettivo “naturale/naturali” riferito ai figli e la sua sostituzione con quello “nato/nati fuori del matrimonio”, e un adeguamento normativo quanto alla sostituzione del richiamo alla competenza del tribunale per i minorenni con quella del giudice competente, avuto riguardo alla formulazione dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione così come modificato dall’articolo 3 della legge n. 219/2012. La soppressione del secondo comma dell’articolo 30 consegue alla scomparsa dell’istituto della legittimazione.
Il Titolo IV contiene disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 104 detta le disposizioni transitorie che, nel rispetto del principio dell’intangibilità dell’eventuale giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge delega, prevedono in quali limiti debbano essere applicate le nuove disposizioni. In particolare, i primi sei commi danno attuazione al principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera l), della legge delega nel quale è previsto che l’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, debba avere effetti anche sulle azioni e sui giudizi pendenti anche se parte di tali giudizi sia un discendente del figlio nato fuori dal matrimonio che voglia far valere i diritti successori del de cuius nei confronti di parenti del defunto rispetto ai quali, prima della modifica dell’articolo 74 del c.c., non era riconosciuto alcun vincolo di parentela. Il primo comma prevede quindi che i soggetti legittimati possano proporre azioni di petizione di eredità qualora in forza dell’applicazione del nuovo articolo 74 del c.c. (come modificato dalla legge delega) possano avere titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede nei confronti del parente defunto; il secondo comma estende tale principio a tutti i diritti successori che derivino da tali modifiche. Il terzo comma estende tali principi anche ai discendenti dei figli nati fuori dal matrimonio che siano morti prima dell’entrata in vigore della legge delega. Il quarto comma e il quinto comma individuano il termine di decorrenza della prescrizione dei diritti successori che discendono dalle nuove norme introdotte. Il sesto comma prevede che i principi contenuti nei commi 1, 2 e 3 si applichino anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il settimo comma, applicando il principio generale in forza del quale gli istituti di diritto sostanziale si applicano dal momento della loro entrato in vigore, stabilisce che le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo si applichino a tutte le azioni sulle quale la norma è intervenuta (disconoscimento di paternità, reclamo o contestazione dello stato di figlio) anche se relative a figli nati prima della entrata in vigore della legge stessa. Analogo principio è dettato dal comma 8 con riferimento alle disposizioni del codice civile relative al riconoscimento di figli come modificate dalla legge delega, in particolare la norma intende riferirsi alla modifica dell’articolo 251 c.c..
Il comma 9 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo inizino a decorrere i termini, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 c.c., per proporre l’azione di disconoscimento di paternità. Il comma 10 prevede analoga decorrenza per i termini di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, azione prima imprescrittibile, ora previsti dall’articolo 263 del codice civile, nonché per i termini introdotti dal nuovo articolo 267, commi 2, 3 e 4 per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità proposta dai discendenti dei legittimati morti prima di aver proposto l’azione.
Il comma 11 stabilisce il principio secondo il quale gli atti dello stato civile formati nel vigore della previgente normativa non dovranno essere modificati alla luce delle innovazioni apportate della legge delega, salve pronunce giudiziali che dispongano la modifica nei casi previsti dalla legge.
L’articolo 105 contiene una norma di chiusura volta a prevedere l’allineamento lessicale di tutta la legislazione vigente disponendo la sostituzione dei termini “figli legittimi” o “figli” naturali” con le locuzioni “figli nati nel matrimonio” o “figli nati fuori del matrimonio”. È, inoltre, prevista la sostituzione dei termini “figli adulterini”, pure presenti nella legislazione vigente, nonché la soppressione dei termini “legittimato” o “legittimati”. Infine, la nozione di potestà genitoriale viene sostituita con quella di responsabilità genitoriale.
L’articolo 106 contiene l’elenco delle abrogazioni, l’articolo 107 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 108 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.