DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987 - Testo
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987”
Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3- Modifiche all’articolo 544 ter del codice penale
Art. 4 - Traffico illecito di animali da compagnia
Art. 5 - Introduzione illecita di animali da compagnia
Art. 6 - Sanzioni amministrative accessorie
Art. 7 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 8 - Entrata in vigore
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
- Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 544-ter del codice penale )
- L’articolo 544-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 544-ter
(Maltrattamento di animali)
Chiunque cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, fatiche o lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da due a quindici mesi e con la multa da 2.000 a 18.000 euro.
Chiunque sottopone un animale al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto, o finalizzati a scopi non terapeutici, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
Le pene sono aumentate della metà se da tali fatti deriva la morte dell’animale.
La punibilità è esclusa quando l’intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale.”.
Art. 4
(Traffico illecito di animali da compagnia)
- Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale, animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie, e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
- La pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1.
- La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età inferiore alle otto settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dai commi 1 e 2, si applica l’articolo 544-sexies del codice penale.
- Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, e successive modificazioni, che ne fanno richiesta; se vi ostano esigenze processuali, l’autorità giudiziaria rigetta l’istanza con decreto motivato.
- Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca vengono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
Art. 5
(Introduzione illecita di animali da compagnia)
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro per ogni animale introdotto.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.000 euro per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
- Salvo che il fatto costituisca reato, all stessa sanzione di cui al comma 2 è soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
- Si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un’età inferiore alle otto settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Art. 6
(Sanzioni amministrative accessorie)
- Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale che commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, delle disposizioni previste dall'articolo 5, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
- Il titolare di azienda commerciale che commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, delle disposizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.28, e successive modificazioni, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
- Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, o il titolare di azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 o dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
- Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
- I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare dell’azienda commerciale, trasmettono all'autorità che l’ha rilasciata, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.
Art. 7
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative)
- Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
- Quando una violazione dell’articolo 5 è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- L'entità delle sanzioni previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
- Le Autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.
Art. 8
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.