DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987 - Testo

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3- Modifiche all’articolo 544 ter del codice penale
Art. 4 - Traffico illecito di animali da compagnia
Art. 5 - Introduzione illecita di animali da compagnia
Art. 6 - Sanzioni amministrative  accessorie
Art. 7 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 8 - Entrata in vigore


Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre  1987.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 544-ter del codice penale )

  1. L’articolo 544-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 544-ter
(Maltrattamento di animali)

Chiunque cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, fatiche o lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da due a quindici mesi e con la multa da 2.000 a 18.000 euro.

Chiunque sottopone un animale al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto, o finalizzati a scopi non terapeutici, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
Le pene sono aumentate della metà se da tali fatti deriva la morte dell’animale. 
La punibilità è esclusa quando l’intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale.”.

Art. 4
(Traffico illecito di animali da compagnia)

  1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale, animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie, e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.  
  2. La pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1. 
  3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età inferiore alle otto settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
  4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dai commi 1 e 2, si applica l’articolo 544-sexies del codice penale.
  5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, e successive modificazioni, che ne fanno richiesta; se vi ostano esigenze processuali, l’autorità giudiziaria rigetta l’istanza con decreto motivato.
  6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca vengono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

Art. 5
(Introduzione illecita di animali da compagnia)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro per ogni animale introdotto.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.000 euro per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, all stessa sanzione di cui al comma 2 è soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
  4. Si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un’età inferiore alle otto settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Art. 6
(Sanzioni amministrative  accessorie)

  1. Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale che commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, delle disposizioni previste dall'articolo 5,  nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
  2. Il titolare di azienda commerciale che commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, delle disposizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.28, e successive modificazioni, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
  3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, o il titolare di azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 o dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
  4. Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
  5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare dell’azienda commerciale, trasmettono all'autorità che l’ha rilasciata, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Art. 7
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative)

 

  1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
  2. Quando una violazione dell’articolo 5 è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
  4. L'entità delle sanzioni previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
  5. Le Autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 8
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.