DDL di conversione in legge del DL 227/2012 sulla proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia per il consolidamento dei processi di pace - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 22 dicembre 2012

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”.


 

Articolato


Il provvedimento in esame prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013.

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di nove articoli.

Il Capo I prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

L’articolo 1 prevede, per ciascuna missione, le relative autorizzazioni di spesa.
In particolare, il comma 1, autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l’Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese,  supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell’Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall’Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.

La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall’azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2012/391/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all’istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un’adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell’ambito dello stato di diritto. Nell’ambito di tale missione, il personale dell’Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP). L'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata “transition”, che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane. In tale fase, si prevede un primo appuntamento a metà 2013, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF) della "lead responsibility" per la sicurezza (ed ISAF in ruolo support), mentre a fine 2014 le ANSF assumeranno la “full responsibility”, a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 “transition” ed inizio della fase 5 “redeployment”). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post-2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri “technical enablers”) sia finanziario, e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.

Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF). La missione, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di  agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):

  1. Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/291/PESC del Consiglio del 5 giugno 2012. La missione ha il mandato  di assistere le istituzioni,  autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia  e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;
  2. Joint Enterprise, missione NATO svolta nell’area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione - prevista dall’azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 20012 - ha l’obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all’integrazione della Bosnia-Erzegovina nell’Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell’area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile. 

Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence  in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio svolgendo esclusivamente attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH1. Alla missione partecipano, oltre all’Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.

Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall’azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 dicembre 2005 e confermata dalla decisione 2012/332/PESC del Consiglio del 25 giugno 2012. La missione, istituita dall’Unione europea su invito del Governo di Israele e dell’Autorità Nazionale Palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell’Unione per la costruzione istituzionale, all’apertura della frontiera tra Gaza e l’Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese nell’assunzione di responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza. 

Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione “ibrida” delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2063 (2012) del 31 luglio 2012. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.

Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012. L’UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell’area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell’isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l’UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella “buffer zone”.

Il comma 10 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l’Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.

Il comma 11 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all’operazione militare dell’Unione europea denominata Atalanta, di cui all’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come modificata, da ultimo, dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012, e all’operazione della NATO denominata Ocean Shield. Entrambe le operazioni militari svolgono - secondo quanto previsto dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2077 (2012) del 21 novembre 2012 - attività di  prevenzione e contrasto degli atti di pirateria al largo della Somalia e sono condotte in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.

Il mandato dell’operazione militare Atalanta prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia, e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne che presentano rischi per le attività marittime; l’uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata e di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi e dell’articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all’operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni, purché le condizioni del trasferimento siano stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante. L’operazione della NATO Ocean Shield, complementare a quella dell’Unione europea, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l’impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d’Africa e del Golfo di Aden.

Il comma 12  autorizza la spesa per l’impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan.

Il comma 13 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor. La missione EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 2011/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l’obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all’offerta di una formazione militare specifica, comprendente un’adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall’Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi. La missione EUCAP Nestor, di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 16 luglio 2012, ha l’obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d’Africa e negli Stati dell’Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima.

L’EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo l’EUCAP Nestor svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l’efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l’autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell’affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l’assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale. L’autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla partecipazione di personale militare italiano alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional Maritime Capacity Building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale.

Il comma 14 autorizza la spesa per la proroga dell’impiego di personale militare italiano in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con il quadro generale di riferimento delineato dalla risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012, che ha modificato il mandato della missione UNSMIL (istituita dalla risoluzione 2009 (2011) del 16 settembre 2011), assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

Il comma 15 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio dell’Unione europea del 15 settembre 2008, prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PESC del Consiglio del 13 settembre 2012. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell’accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l’8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell’Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.

Il comma 16 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2057 (2012) del 5 luglio 2012. La missione ha il mandato di contribuire a consolidare la pace e a creare le condizioni per lo sviluppo economico, nonché a rafforzare la capacità del governo della Repubblica del Sud Sudan a governare efficacemente e democraticamente, per stabilire lo stato di diritto e per rafforzare i settori della sicurezza e della giustizia.

Il comma 17 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012. Nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, l’EUCAP Sahel Niger mira a consentire alle autorità nigeriane di attuare la dimensione di sicurezza della loro strategia per la sicurezza e lo sviluppo, nonché a migliorare il coordinamento regionale nel contrastare le sfide alla sicurezza comune. In particolare, l’EUCAP Sahel Niger mira a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Al fine di conseguire gli obiettivi, l’ EUCAP Sahel Niger: fornisce consulenza e assistenza nell’attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all’individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

L’autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla partecipazione di personale militare italiano alle iniziative dell’Unione europea per il Mali, intese a lanciare una nuova missione internazionale con l’obiettivo di contribuire alla stabilizzazione del paese attraverso l’invio di personale militare con il compito di addestrare le forze di sicurezza locali.

Il comma 18 autorizza la spesa per le esigenze annuali relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale  e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

Il comma 19 autorizza la spesa per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani e Corno d’Africa, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l’assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell’istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

Il comma 20 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.

Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 3, e alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L’UNMIK, forza internazionale delegata all’amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l’autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall’azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/324/PESC del Consiglio del 25 giugno 2012. Scopo dell’EUPOL COPPS è contribuire all’istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell’Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.  A tal fine, l’EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell’attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l’assistenza dell’Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l’assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il comma 23 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale in Afghanistan denominata International Security Assistance Force (ISAF). Nell’ambito della missione ISAF, il personale del Corpo (Task Force Grifo) svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali, e, sempre a Herat, segue lo sviluppo operativo della Afghan Border Police con un ispettore dislocato presso il quartier generale del “Regional Command West”.

Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell’ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell’area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Il comma 25 autorizza la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per procedere al ripristino dell’efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico (quattro delle sei totali, in quanto le restanti sono affondate nel corso della guerra civile), per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica (corsi di qualificazione tecnico-marinaresca) in attuazione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, rilanciati in occasione della c.d. “Tripoli Declaration” sottoscritta il 21 gennaio 2012.

Il comma 26 autorizza  la spesa per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012. La missione, lanciata dall’azione comune 2005/190/PESC adottata dal Consiglio del 7 marzo 2005, ha il mandato di: rispondere alle necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione ad alto livello e nell'indagine penale, intesa a migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno; promuovere una più stretta collaborazione tra i vari attori dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, potenziare la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario e migliorare le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo; fornire attività d'inquadramento e di consulenza strategici sulla base delle esigenze verificate dell'Iraq e tenendo conto di altre presenze internazionali e del valore aggiunto dell'Unione in questo settore.

Il comma 27 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.

Il comma 28 autorizza la spesa per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Il comma 29 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali per l’igiene personale, dettagliati nella relazione tecnica relativa al presente decreto.

Il comma 30 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della  Repubblica di Gibuti, n. 3 veicoli blindati leggeri (VBL Puma-4x4) e di n. 10 semoventi M109 L (semoventi d’artiglieria), nonché effetti di vestiario (n. 5.000 uniformi di tipo desertico e n. 5.000 paia di stivaletti tipo estivo). La cessione si inserisce nell’ambito dell’attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa, prevista dall’accordo firmato a Gibuti il 30 aprile 2002 e ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327. L’autorizzazione di spesa copre i costi relativi alla rimessa in efficienza dei mezzi e all’acquisto del vestiario oggetto della cessione.

Il comma 31 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan  n. 500 veicoli M113. La cessione si inserisce nell’ambito dell’attività di cooperazione tra la l’Italia e il Pakistan nel settore della difesa. Si tratta di veicoli trasporto truppe già dismessi dal Ministero della difesa, ceduti nello stato in cui si trovano e senza armamenti di bordo.

Il comma 32 autorizza il Governo italiano a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d’Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio. Si tratta di n. 7 locomotori diesel e n. 4 locotrattori diesel dell’Aeronautica militare, individuati in dettaglio nella relazione tecnica relativa al presente decreto. Al riguardo si chiarisce che il materiale in questione non è riconducibile alle categorie di materiali soggette all’embargo (armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, in relazione alle attività militari o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso di questi elementi), di cui alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009) e 2023 (2011). Il materiale oggetto della cessione verrà utilizzato nell’ambito dei programmi di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria eritrea.

L’articolo 2 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.
In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:

  • articolo 3, comma 1, alinea: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell’attribuzione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
  • articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge  8 luglio 1961, n. 642, le cui disposizioni sono stare riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
  • articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, nonché nella missione in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell’ordinamento militare), calcolando l’indennità speciale  nella misura del cinquanta per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
  • articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell’indennità di impiego operativo in misura uniforme,  pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell’indennità operativa di base di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L’indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l’indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L’uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l’indennità di imbarco dall’articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall’articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
  • articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l’ONU, nell’ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall’ONU allo stesso titolo sia versata all’amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell’importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, ecc.), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall’ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;
  • articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti per l’avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298 e successive modificazioni (ora, artt. 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell’ordinamento militare);
  • articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare  in servizio, a domanda,  per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954, ora art. 890 del codice dell’ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
  • articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
  • articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare,  le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
    • articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell’indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto  previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell’indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;
    • articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì,  i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell’ordinamento militare), e  delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e successive modificazioni.

      E’, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell’ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge  5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell’ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l’applicazione dell’articolo 4–ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, quale modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, art. 881 del codice dell’ordinamento militare).

      Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, art. 1503 del codice dell’ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.

      Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell’assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni  ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;
    • articolo 4: corresponsione dell’indennità di missione al personale militare in stato di  prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
    • articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
    • articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
    • articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall’Amministrazione (rinvio d’ufficio dell’interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell’anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell’anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all’attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

E’, altresì, richiamato l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009,  il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.

Il comma 2 stabilisce che l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003).

Il comma 3 individua, per il calcolo dell’indennità da corrispondere al personale impiegato in talune missioni, una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione.

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta e Ocean Shield). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. E’ disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130). 

L’articolo 3 prevede l’applicazione alle missioni internazionali, di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia penale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197.

In particolare, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l’applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all’udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

La disposizione è intesa a consentire all’autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3, attribuisce al Tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio  e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di  appartenenti alle Forze armate, che l’articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare -  è analoga  a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al Tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell’ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall’applicazione dell’articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all’estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro.

L’individuazione del Tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l’esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al Tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell’Unione europea, denominata Atalanta.

Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all’autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell’operazione in questione e, dall’altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali  possibili destinatari dell’affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l’armatore e l’esercente, figure giuridiche cui l’ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis  prevede, per l’esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

L’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un’adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

  • la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
  • la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia contabile.

In particolare, il comma 1  rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente  per l’acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 2 è inteso ad apportare limitate modifiche agli articoli 312, comma 1, e 2132, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i quali disciplinano, rispettivamente, per le Forze armate e per il Corpo della guardia di finanza, le cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito delle missioni internazionali. Secondo tali disposizioni, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ovvero quelli dismessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione internazionale possono essere ceduti - su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ovvero su disposizione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza - direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Le modifiche previste dal comma in esame sono intese a prevedere che i mezzi e materiali presenti in teatro possano essere ceduti anche a organizzazioni internazionali governative e che la convenienza della cessione rispetto al rimpatrio sia riferita non solo ai costi di trasporto, ma anche agli ulteriori oneri che l’Amministrazione deve comunque sostenere, quali, ad esempio, quelli connessi con lo smontaggio in teatro, la bonifica dei siti occupati, l’eventuale ricondizionamento dopo il rimpatrio.

Il comma 3, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, stabilisce la misura delle anticipazioni sulle spese complessivamente autorizzate a favore delle Amministrazioni interessate, da disporre entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto.

Il Capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo  e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace  e di stabilizzazione.

In particolare, l’articolo 5 autorizza la spesa iniziative, interventi e attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sud Sudan,  ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge di stabilità per l’anno 2012 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché per la realizzazione di programmi integrati  di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Per quanto riguarda l’Afghanistan i finanziamenti sono volti a dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo, assunti dall’Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo. Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell’Afghanistan è un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo (luglio 2012) e delle prospettive dell’Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF.

L’attuale fase di transizione e la successiva fase di trasformazione richiedono infatti il mantenimento dell’impegno finanziario per sostenere l’autorità del Governo legittimo nella fase di graduale passaggio di responsabilità per la sicurezza, lo sviluppo e la governance, promuovendo l’accesso allo sviluppo socio-economico della popolazione in modo sostenibile. A Tokyo la comunità internazionale ha anche assunto l’impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio e/o i programmi nazionali afghani, per favorirne la sostenibilità e promuovere un miglioramento della capacità di investimento delle autorità locali sul territorio. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso i programmi nazionali afghani, l’ARTF e i programmi di governance) che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Anche nel 2013, come per l’anno precedente, ci si dovrà concentrare nella provincia di Herat, comprendendo anche le aree in fase di transizione nel sostegno dello sviluppo rurale, nel miglioramento del reddito, delle infrastrutture e dell’accesso rurale attraverso i programmi afghani.

Nelle proposte formulate si è ovviamente tenuto conto dei settori prioritari indicati dall’accordo di partenariato firmato nel gennaio del 2012 (governance/ rule of Law, infrastrutture, sviluppo rurale/agricoltura) e degli ambiti trasversali e settori di impegno citati dall’accordo (gender, sanità, patrimonio culturale).
Il finanziamento complessivo è ripartito in interventi attraverso il canale bilaterale e multilaterale,  interventi umanitari e di emergenza e  per attività condotte da ONG.
Per quanto riguarda in particolare le iniziative di emergenza, sarà rivolta particolare attenzione ai seguenti settori:

  • tutela dei gruppi vulnerabili e della condizione femminile (con particolare attenzione verso le tematiche della disabilità e dell’accesso delle fasce più svantaggiate della popolazione ai servizi di base quali istruzione e sanità);
  • gestione delle risorse naturali e dell’acqua, ambiente e territorio;
  • riduzione dei rischi derivanti da disastri naturali anche mediante il supporto alle Istituzioni locali di protezione civile (ANDMA) per il rafforzamento della capacità di risposta ad eventi climatici particolarmente sfavorevoli (freddo, inondazioni, siccità).

In relazione ai progetti promossi dalle ONG in Afghanistan si propone di utilizzare prevalentemente il piano gestionale ordinario, che offre la possibilità di finanziare progetti triennali. I progetti promossi dalle ONG sono uno strumento prioritario per sostenere programmi di genere attraverso la società civile afghana, canale privilegiato per il cambiamento della condizione femminile nel Paese.

Per quanto riguarda il Pakistan, i finanziamenti sono volti a mantenere l’impegno della cooperazione italiana, prevalentemente in ambito sviluppo rurale. Il Pakistan rappresenta un Paese prioritario per la Cooperazione Italiana in ragione delle sue perduranti difficoltà ad imboccare un percorso di sviluppo sostenibile e dei rischi di destabilizzazione che lo caratterizzano, con ricadute nella regione, in primis in Afghanistan. La cooperazione italiana ha concentrato le proprie attività in ambito rurale, dove si concentrano maggiormente le condizioni di povertà, e nei settori sociali, con attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili, come le minoranze. I fondi richiesti intendono mantenere tali priorità, prevalentemente attraverso attività di capacity-building, per il rafforzamento delle istituzioni pakistane competenti per tali settori.

Per quanto riguarda le emergenze,  gli  interventi sono volti  al consolidamento dei programmi per  il reinserimento nei luoghi di origine della popolazione sfollata e di quella che non si è allontanata e che ha subito danni a causa delle inondazioni nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa e del Sindh, mediante attività nel settore dell’agricoltura e sicurezza alimentare e della promozione femminile da realizzarsi anche con il concorso di ONG idonee abilitate ad operare nelle aree di intervento.

Per quel che concerne Myanmar, i finanziamenti richiesti sono volti a consentire alla Cooperazione italiana di sostenere i processi di apertura del Paese, in particolare attraverso attività di capacity-building. In una fase nuova di impegno della comunità internazionale della Comunità internazionale nel Paese, si punta a rafforzare la capacità delle istituzioni del Paese di porre in essere politiche di sviluppo socio-economico inclusivo, nei settori dello sviluppo rurale, dei servizi di base e, intervenendo in un ambito in cui l’Italia vanta delle competenze internazionalmente  riconosciute, in quello del patrimonio culturale. Tal rafforzamento rappresenta un prerequisito per un percorso di sviluppo sostenibile  e rappresenta una forte valorizzazioni del ruolo degli attori di cooperazione (ONG, Università, cooperazione decentrata) nel Paese. La programmazione in parola potrà subire variazioni in base all’evoluzione del dialogo con il Governo birmano e con gli Organismi multilaterali presenti, che potrà essere sviluppato a seguito dell’invio, entro l’anno di un esperto di cooperazione a Yangoon.

In Iraq nel corso del 2013, sul piano bilaterale, si intende continuare l’intervento a sostegno dello sviluppo del paese con interventi selettivi volti a trarre il massimo beneficio dalle attività svolte negli ultimi anni. Occorrerà quindi mantenere una struttura di coordinamento per accompagnare i diversi progetti in essere e garantire assistenza tecnica in loco alle autorità irachene in particolare per l’utilizzo del credito di aiuto. Non verrà meno la partecipazione della finanziaria della cooperazione ai programmi avviati da parte degli organismi internazionali (UNHCR, UNICEF, UNIDO, ICARDA).

Per quel che concerne la Siria e i Paesi limitrofi, in considerazione della crisi nell’area, che interessa la Siria e da quest’ultima si estende negli altri Paesi ad essa confinanti, si prevede di erogare contributi ad OIM, tenuto conto della capacità dell’organismo di operare in Siria, per fornire assistenza e sostegno psicologico alle fasce più vulnerabili esposte ai traumi della guerra e realizzare centri di consulenza, similmente all’iniziativa realizzata in Libia; all’UNESCO, per interventi a tutela del patrimonio culturale in Siria. L’iniziativa dovrebbe ispirarsi all’esperienza maturata in Libia attraverso il programma UNESCO di formazione degli ex combattenti libici nel campo della tutela del patrimonio culturale, per favorirne il reinserimento sociale;  all’UNRWA, a sostegno di attività nel settore sanitario per i campi profughi particolarmente esposti a violenza e insicurezza; a UNHCR e UNICEF  per attività di consolidamento delle attività e interventi già avviati.

Si prevede inoltre di finanziare interventi attraverso la cooperazione decentrata e le ONG a favore dei Consigli locali e delle municipalità nei settori che verranno individuati come prioritari dalla cooperazione italiana e dalla controparte siriana.

Sul canale dell’emergenza si prevede di finanziare interventi da destinarsi anche nei Paesi limitrofi, mediante il canale  multilaterale, che  appare ancora il più idoneo a soddisfare i bisogni primari della popolazione colpita nei settori della nutrizione, salute, acqua, istruzione e protezione. Più in particolare la partecipazione finanziaria della cooperazione italiana è destinata al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Tale organismo è infatti l’unica organizzazione umanitaria presente nel Paese dall’inizio della crisi, che ha da subito operato in collaborazione con la Mezzaluna Rossa Siriana (MRS), Il CICR ha acquisito un allargamento dello “spazio umanitario” a fronte del grave deterioramento dello scenario nei principali centri urbani ma anche nelle periferie rurali, potendosi quindi in futuro stabilire nel Paese con nuovi centri oltre quello di Damasco; all’ UNICEF (United Nations Children’s Fund). Tale scelta appare opportuna in quanto l’Agenzia citata nel quadro della risposta ONU alla crisi,  svolge una insostituibile attività umanitaria in favore dei minori, sia in Siria che nei Paesi limitrofi, nei settori della protezione, educazione, istruzione, nutrizione ed igiene/acqua; all’Office for Coodination of Humanitarian Affairs (OCHA), in quanto esso amministra il “Syria Emergency Response Fund” (ERF), meccanismo finanziario istituito da OCHA per la crisi siriana. Si tratta di un fondo multi-donatori gestito dal Coordinatore Umanitario (HC) delle Nazioni Unite in collaborazione con tutte le agenzie UN e le ONG presenti nel Paese. Si segnala infine che la scelta di OCHA acquisisce una valenza particolare in quanto nel complesso contesto siriano che ha reso problematico sin dall’inizio l’intervento umanitario, l’agenzia succitata si è oltremodo impegnata per ottenere una più efficace collaborazione da parte delle Autorità siriane ed un loro più concreto coinvolgimento nell’aiuto alla popolazione; all’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). L’agenzia citata, in risposta all’Appello ONU denominato “2012 Syria Regional Response Plan”, realizza un’attività umanitaria specifica in difesa degli sfollati e rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria (Turchia, Giordania, Libano ed Iraq),  con particolare riferimento al rispetto dei loro diritti e alle loro necessità primarie.

In Libia, in continuità con le attività in essere, si prevede il finanziamento  di un progetto di cooperazione interuniversitaria finalizzata al rafforzamento in loco del management universitario (Università di Tripoli) e di un’iniziativa nel settore ittico e piscicoltura a favore delle piccole comunità costiere (Cirenaica). 

Per la Somalia, in linea con la strategia seguita  dalla Cooperazione italiana, basata sia sull’aiuto d’emergenza inteso quale relief, sia sul sostegno alla ripresa delle attività produttive ed al capacity building istituzionale, reso ancor più necessario dalla fine della transizione intervenuta nell’agosto 2012, si prevede di intervenire mediante contributi  all’OIM  per il finanziamento di attività generatrici di reddito, capacity building delle Istituzioni locali attraverso la diaspora, formazione di medici della diaspora per operare nei campi degli sfollati esistenti nel Paese; al WFP  per finanziare una serie di safety nets, al fine di ridurre e prevenire l’esclusione nelle zone liberate dagli Shabab, attraverso la creazione di impiego in modo da permettere alla popolazione di beneficiare dei positivi sviluppi della situazione politica; all’UNESCO per il supporto al progetto Vocational skills training for youth at risk affected by drought and conflict in IDP camps in Central and Southern Somalia and Puntland. Si prevede inoltre un finanziamento per aiuti di emergenza da destinare alla FAO, per interventi di sicurezza alimentare nel centro sud del Paese, da realizzarsi con programmi umanitari a sostegno dell’agricoltura.

In Sudan, la Cooperazione italiana tenderà, da un lato, a valorizzare il sostegno costante fornito nel settore sanitario, con concentrazione geografica nelle regioni orientali del Paese, dall’altro lato ad assicurare un sostegno al Darfur. 
In Sud Sudan, forte della propria consolidata presenza nei settori educativo e sanitario, la Cooperazione italiana ritiene essenziale mantenere il proprio sostegno alle giovani istituzioni di Juba, attraverso la realizzazione di interventi, mediante contributi ad UNOPS per il prosieguo delle attività già finanziate dalla cooperazione italiana per il sostegno all’educazione primaria negli Stati del sud; ad OIM e UNICEF per il rafforzamento dei servizi sanitari di base nello Stato dei Laghi. Si prevede inoltre di realizzare interventi per fare fronte all’emergenza determinata dalla insufficienza dei servizi di base derivante dall’incremento esponenziale dei rifugiati interni a seguito degli scontri interetnici e dei conflitti ai confini con il Sudan e dell’afflusso di rifugiati sudanesi dal Sud Kordofan e dalla Regione del Blu Nile. Le attività da realizzarsi anche con il concorso di ONG idonee presenti nel Paese, riguarderanno i settori della sicurezza alimentare, dei servizi di base, del sostegno della condizione femminile, con particolare riferimento alla istruzione e sanità.

Per l'anno 2013 il finanziamento del “Fondo per lo sminamento umanitario” sarà destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate, cosi come disposto dalla Legge 58/2001:

  1. campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;
  2. censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;
  3. assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;
  4. ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;
  5. sostegno all’acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
  6. formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento.

L’articolo 6 concerne gli interventi per il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione dell’Italia alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

L’impegno italiano è destinato a contribuire al sostegno di più ampi processi di ricostruzione e di stabilizzazione ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale,  quali  Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Yemen.

Per quanto concerne la partecipazione dell’Italia alle iniziative delle Organizzazioni internazionali, si prevede la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO destinati al sostegno dell’esercito afghano e  al settore elicotteristico in Afghanistan, al ricollocamento del personale militare in Bosnia e alla messa in sicurezza e distruzione delle munizioni in Mauritania, nonché  ai Fondi ONU destinati al Middle Est Noth Africa e al Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria.

Unitamente all’impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

Al fine di rafforzare la cooperazione regionale nell’area, è previsto il finanziamento del Trust Fund InCe istituito presso la Banca Europea per la ricostruzione e  lo sviluppo e un contributo allo Staff College delle NU. E’ previsto, altresì, il rinnovo del contributo italiano all’Unione per il mediterraneo  nonché la partecipazione alle iniziative multilaterali a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub sahariana.

E’ previsto, inoltre, il finanziamento per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché il rifinanziamento del fondo destinato al rafforzamento delle  misure di sicurezza attiva e passiva degli edifici adibiti a sedi delle rappresentanze diplomatiche, degli Uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero.
Sono, inoltre, dettate disposizioni relative al trattamento economico da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza.

E’ prevista, infine, l’erogazione di un contributo straordinario in favore del Comitato atlantico italiano, inteso ad assicurarne la funzionalità. Compito istituzionale del Comitato atlantico italiano è quello di assicurare la presenza dell’Italia in seno all’Atlantic Treaty Association (ATA), organo internazionale di raccordo tra la NATO e le pubbliche opinioni dei Paesi membri dell’Alleanza. Tale organismo, cui aderiscono i Comitati atlantici di tutti i  Paesi NATO, ha assunto sempre maggiore rilevanza e nuovi e più ampi compiti con l’associazione ad esso dei Comitati atlantici dell’Europa centrale e sud-orientale, della Federazione russa e dei Paesi del Dialogo Mediterraneo. Il contributo straordinario previsto dalla disposizione in esame è inteso a consentire il rafforzamento delle attività internazionali svolte dal Comitato atlantico italiano, attraverso il potenziamento dei programmi e delle iniziative di cooperazione nei settori dello studio, della ricerca e della formazione sui temi della sicurezza euro-atlantica.

L’articolo 7 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi.

In particolare, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato.

E’ stabilita, altresì, la disciplina per l’adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell’ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei paesi destinatari dell’intervento italiano nell’ambito del presente decreto
Sono previste, inoltre, alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili – anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell’ambito dei precedenti decreti - in tema di:

  • conferimento di incarichi di consulenza  a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità,  indispensabile per la realizzazione degli interventi nei paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell’attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione, nonché per l’invio di personale estraneo alla P.A. in qualità di osservatore di pace per conto dell’OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell’Unione Europea
  • contratti per acquisti e lavori;
  • limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l’uso dei veicoli (si tratta per la maggior parte di autoblindo da destinare alla sicurezza del  personale che opera nei paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità).

Considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento individuate, come nel precedente provvedimento di proroga, è  indicato il richiamo all’applicazione – per le attività di cooperazione allo sviluppo – delle disposizioni dettate dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 184 del 2011  e dall’articolo 15 della legge n. 49 del 1987 che consente l’impegno nell’esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell’esercizio  finanziario di competenza.

La disposizione di cui al comma 11, infine, è intesa a rispondere all’urgente necessità di garantire il pieno ed efficace funzionamento degli uffici diplomatici e consolari all’estero, assicurando a tali uffici la disponibilità di personale di elevata professionalità e sufficiente nel numero per ricoprire i delicati incarichi ad essi assegnati.

L’evoluzione estremamente dinamica del quadro politico ed economico internazionale, infatti, richiede che l’Italia disponga di uffici diplomatici e consolari all’estero che possano sostenere, in modo efficace, l’attuale processo di rilancio della politica estera e dell’economia del Paese. Uno degli ostacoli che si frappongono alla provvista di tale personale è costituito dalla difficoltà dei dipendenti pubblici ad accettare siffatti impieghi, giacché essi comportano, nella quasi totalità dei casi, la necessità di separarsi dal proprio nucleo familiare per i lunghi periodi di tempo richiesti. In tale circostanza, infatti, il coniuge del dipendente destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all’estero, se dipendente dello Stato, avrà diritto a essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26; se, invece, ha un rapporto di lavoro con un’impresa privata, potrà trasferirsi all’estero solo rinunciando al proprio impiego.

Diversamente, per i coniugi dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, l’articolo  5  della legge 17 dicembre 2010, n. 227, prevede il diritto del coniuge - se dipendente da un’impresa privata con almeno cinquanta lavoratori - a essere collocato in aspettativa, per la durata minima di  un anno e massima di tre anni, con conservazione del posto di lavoro e senza corresponsione del trattamento economico e senza che il relativo periodo sia valido ai fini pensionistici. In relazione alla medesima impresa privata è previsto il limite di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti. Sono, comunque, fatte salve le eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro. Trattandosi di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all’estero di lunga durata, il mancato riconoscimento a favore dei coniugi del personale militare e civile destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all’estero della medesima tutela prevista per i coniugi dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali determina, peraltro, una irragionevole disparità di trattamento. La disposizione in esame - in linea con l’Ordine del Giorno G1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del Senato n. 744 del 14 giugno 2012  - è pertanto intesa a rimuovere tale disparità, estendendo al personale militare e civile destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all’estero l’applicazione delle misure previste dall’articolo  5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227. La mancanza di oneri a carico delle imprese consente, peraltro, al datore di lavoro privato, qualora il dipendente ritenga di dover usufruire di tale possibilità, di poter utilizzare, durante il periodo di aspettativa, fattispecie contrattuali di lavoro interinale.

Il Capo III prevede disposizioni finali.
In particolare, l’articolo 8 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto.

L’articolo 9 dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In ordine al provvedimento è stata disposta l’esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2012, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.

L’opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze. 
 

L’intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all’intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.