DDL di conversione del DL 336/2001 - Disposizioni urgenti per contrastare fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"

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La scorsa stagione calcistica è stata caratterizzata da un preoccupante aumento di gravi episodi di violenza in occasione o a causa di competizioni sportive che hanno spesso superato il limite di tolleranza, mettendo in pericolo l'incolumità e la vita dei tifosi, rischiando fortemente di determinare la crisi nel rapporto tra lo sport più popolare in Italia e il suo pubblico.
Per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi agli incontri di calcio nel corso dell'ultimo campionato, per ciascuna giornata, sono stati impegnate fino a 11.000 unità delle Forze dell'ordine, tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri.
Gli incidenti complessivamente verificatisi in occasione degli incontri di tutti i campionati professionistici italiani (dalla serie A alla serie C2) nella stagione sportiva 2000/2001 sono stati 323, contro i 224 della stagione precedente.
In particolare, il 49 per cento degli incidenti sono scaturiti dalla rivalità tra le due tifoserie, il 19 per cento da mero vandalismo, un ulteriore 19 per cento da astio nei confronti delle Forze dell'ordine, l'11 per cento per contestare la società o le squadre e il 2 per cento per contestare le decisioni arbitrali.
Analizzando le località interessate emerge che oltre il 50 per cento degli incidenti è avvenuto a ridosso degli impianti sportivi, specie in corrispondenza del settore ospiti, spesso insufficiente a contenere i tifosi intenzionati ad assistere all'incontro, mentre i rimanenti incidenti si sono verificati all'interno della struttura ovvero durante la trasferta (in particolare alle stazioni di partenza e di arrivo, lungo le tratte ferroviarie, lungo il tragitto stazione-stadio e viceversa).
Gli incidenti hanno prodotto numerosi feriti anche tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine.
Gli interventi delle Forze dell'ordine hanno consentito di identificare e denunciare all'autorità giudiziaria 1.731 persone, di cui 201 in stato di arresto, mentre nei confronti di 2.011 tifosi è stato disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi, con obbligo per 1.493 di essi di presentarsi a una struttura di Polizia durante lo svolgimento della competizione.
In tale contesto emerge una forte domanda, in particolare da parte dei tifosi che si comportano responsabilmente, tra cui quelli che si astengono dall'andare allo stadio perché non si sentono tutelati, di isolare e allontanare dagli stadi chi si è reso deliberatamente protagonista di gravi fatti di violenza in occasione di eventi sportivi, con la contestuale previsione di provvedimenti sanzionatori adeguati alla gravità dei fatti commessi.
L'esigenza di adottare nuove e più efficaci misure per arginare il fenomeno della violenza negli stadi è avvertita da molto tempo come dimostrato dalle diverse iniziative avanzate sia dalle società e dagli organismi sportivi, sia dal Parlamento che nella scorsa legislatura aveva esaminato e peraltro approvato in sede di Commissione referente di una delle Camere, uno specifico disegno di legge mirato a contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Alla luce della situazione creatasi, nonchè degli episodi di violenza registratisi anche nel corso di recenti incontri amichevoli, in vista dell'imminente avvio del prossimo campionato di calcio previsto per la fine del mese di agosto, si rende assolutamente indispensabile introdurre, attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, alcune misure idonee a prevenire i comportamenti più pericolosi per l'incolumità delle persone, al fine di creare le condizioni per impedire e arginare efficacemente i più gravi e ricorrenti episodi di violenza.
Le nuove misure tengono conto dei comportamenti più diffusi posti in essere dai soggetti più violenti, nei cui confronti l'attuale disciplina non si è dimostrata sufficientemente efficace. Esse sono rivolte quindi a rendere più ampia la prevenzione dei casi di violenza, nonché ad accentuare il rigore per il contrasto di quei comportamenti che sono sempre più spesso all'origine dei disordini sia all'esterno che all'interno degli impianti sportivi.
Si tratta di iniziative che vanno nella direzione di quelle adottate negli ultimi anni in altri Paesi europei e più specificamente dal Regno Unito e dalla Francia.
Il presente decreto-legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, già modificata dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45.
La lettera a) sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della citata legge, prevedendo l'estensione delle ipotesi in cui è facoltà del questore disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche anche ai casi di soggetti denunciati o condannati per:
violazione del divieto di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;
accesso ai luoghi di competizioni sportive con emblemi o simboli razzisti o discriminatori;
lancio di corpi contundenti o altri oggetti idonei a recare offesa nei luoghi in cui si svolgono competizioni sportive;
superamento indebito di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo con pericolo per la pubblica incolumità o invasione del campo di gioco nel corso delle competizioni.
Con la modifica del comma 2 del predetto articolo 6 viene prevista espressamente la possibilità per il questore di disporre che il destinatario del divieto di accesso agli stadi si presenti una o più volte nel corso della giornata di svolgimento delle competizioni sportive presso gli uffici di Polizia, e non solo in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni stesse.
La lettera b) introduce il comma 2-bis all'articolo 6, con il quale, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1997, viene espressamente previsto che la notifica della prescrizione del questore di presentazione presso un ufficio di Polizia deve contenere l'avviso che l'interessato può presentare memorie al giudice competente per la convalida.
La lettera c) sostituisce i commi 3, 5, 6 e 7 del citato articolo 6.
La nuova formulazione del comma 3 tiene conto dell'introduzione del giudice unico e della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1996 sulla competenza del tribunale per i minori. Inoltre viene specificato che le prescrizioni cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non richiede la convalida entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento e se il giudice per le indagini preliminari (GIP) non convalida nelle 48 ore successive.
Il comma 5 prevede l'aumento da uno a tre anni della durata massima del divieto di accesso agli stadi e delle connesse prescrizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 6.
I commi 6 e 7 sono riformulati per adeguare alle nuove modalità e termini del divieto di accesso agli impianti sportivi e delle connesse prescrizioni, le analoghe misure che il giudice pone nei confronti dell'imputato o del condannato per violazione degli obblighi disposti dal questore.
La lettera d) introduce l'articolo 6-bis, recante nuove specifiche figure di illecito penale nell'ambito dello svolgimento di competizioni sportive, riguardanti il lancio di corpi o oggetti contundenti (la cui pena viene rapportata, per la pericolosità dei fatti, a quella del danneggiamento aggravato), nonché lo scavalcamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo con pericolo per la pubblica incolumità e l'invasione del campo di gioco in corso di competizione.
La lettera e) e la lettera f) introducono la previsione dell'arresto entro i limiti delle 48 ore successive al fatto per gravi tipologie di reati di violenza in occasione di competizioni sportive e per le violazioni ai divieti e alle prescrizioni del questore. La norma si propone di superare quei contrasti di ordine interpretativo che esistono sui limiti attuali dell'istituto della flagranza e che, inevitabilmente, finiscono col determinare incertezze che intralciano l'azione di quanti sono preposti a reprimere i comportamenti illeciti. È noto che le perplessità maggiori derivano proprio dai limiti della cosiddetta "quasi flagranza". La norma si prefigge, dunque, senza modificare i princìpi di carattere generale, lo scopo di elidere nel settore di interesse le perplessità interpretative che possono insorgere sul lasso di tempo concesso alla polizia giudiziaria per eseguire l'arresto allorquando non sia possibile intervenire immediatamente per poter sviluppare gli elementi acquisiti nell'immediatezza del fatto.
La lettera g) introduce due nuovi articoli (8-bis e 8-ter) riguardanti, rispettivamente, la previsione del giudizio direttissimo per i reati considerati e l'applicabilità della disciplina in questione anche ai fatti commessi durante le trasferte.
L'articolo 2 apporta modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, con particolare riguardo alla previsione dell'aumento di pena per i reati di porto d'armi od oggetti atti a offendere, qualora il fatto avvenga nel corso o in occasione di competizioni sportive.