Schema di D.Lgs. - Sanzioni violazione regolamento (CE) n. 1102/2008 sul divieto di esportazione del mercurio metallico - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 16 novembre 2012

Schema di decreto legislativo recante: “Sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (ce) n. 1102/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione  del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio  e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico”

Articolato

 

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1102/2008, ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 ( Legge comunitaria 2010), che prevede, appunto, una delega al Governo per  l’adozione della disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati  alla data della sua  entrata in vigore.
 
Il citato regolamento (CE) n.1102/2008 impone, a decorrere dal 15 marzo del 2011,  il divieto di esportazione dall’Unione europea del mercurio metallico e di alcuni composti del mercurio ed ha l’obiettivo di assicurare che le eccedenze di mercurio che provengano da alcuni settori particolari siano stoccate, in quanto considerate rifiuti, in maniera sicura, prima temporaneamente e poi definitivamente, al fine di evitare che vengano nuovamente immesse nell’ambiente.

Il divieto delle esportazioni di mercurio dall’Unione europea è, dunque, introdotto al fine   di contribuire alla riduzione dell’offerta mondiale di mercurio e, indirettamente, al contenimento delle emissioni nell’ambiente di questo metallo pesante estremamente tossico.
Il divieto delle esportazioni e lo stoccaggio in sicurezza delle eccedenze di mercurio costituiscono elementi essenziali della strategia comunitaria sul mercurio adottata nel 2005. Tale strategia è volta a contrastare l’inquinamento da mercurio nell’UE e nel mondo e prevede 20 azioni destinate a ridurre le emissioni di mercurio, a limitarne l’offerta e la domanda e a proteggere dall’esposizione al mercurio, soprattutto al metilmercurio contenuto nel pesce.

La gravità della minaccia rappresentata dalle emissioni di mercurio, come esplicitato nel primo considerando del regolamento, è stata ritenuta tale da giustificare, dunque,  un intervento specifico a tutti i livelli, compreso quello nazionale.
 
Al riguardo occorre precisare che già il regolamento (CE) n. 689 del 2008, sull’esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose, di poco precedente al regolamento in esame, aveva  vietato l’esportazione di determinate sostanze chimiche, fra le quali il mercurio metallico, in mancanza  della preventiva accettazione da parte del paese destinatario. In ragione della particolare pericolosità del mercurio metallico,  come anzidetto, a livello comunitario si è ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia e di introdurre un divieto assoluto di esportazione e disposizioni specifiche in materia di stoccaggio in sicurezza delle eccedenze di mercurio.
La presente disciplina riveste, pertanto, carattere di specialità rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200,  che reca norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 689 del 2008. Detto decreto introduce, all’articolo 6, comma 1, una sanzione di natura amministrativa per la violazione del divieto di esportazione del mercurio metallico, mentre  all’articolo 2, comma 1, del presente provvedimento,  si è ritenuto,  in ragione della grave pericolosità di tale sostanza, di prevedere per la stessa condotta una sanzione penale.  

Si sottolinea che, sebbene non sia stata ancora aperta  una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia per inadempimento degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/200, tuttavia  in data 31 ottobre  2011 la stessa Commissione ha avviato un progetto pilota chiedendo informazioni in merito  all’attuazione, a livello nazionale, dell’articolo 7 del regolamento, riguardante appunto  la determinazione delle  sanzioni che gli Stati membri devono stabilire per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento (EU Pilot 2695/11/ENVI).

Si illustrano di seguito gli articoli dello schema di decreto legislativo.

Articolo 1.  Individua il campo di applicazione

Articolo 2. L’articolo stabilisce le sanzioni per chi violi il divieto di esportazione di cui all’articolo 1 del regolamento comunitario.
Oltre al mercurio metallico, il divieto di esportazione si applica al cinabro, al cloruro mercuroso, ossido mercurico o miscele di mercurio metallico con altre sostanze, comprese le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.
E’, inoltre, vietata la miscelazione del mercurio metallico con altre sostanze con l’unico fine di esportarlo.

Articolo 3. L’articolo 3 stabilisce, al comma 1, che chi si avvale della facoltà  di stoccare temporaneamente il mercurio metallico come previsto  all’articolo 3, paragrafo  1, del regolamento violando  le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lett. a) e b) e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 sia  punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 2.600,00  a euro 27.000, 00.
Non si è ritenuto di dover prevedere una disposizione specifica per la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 2 del regolamento, che stabilisce che, a partire dal 15 marzo 2011, alcune sostanze contenenti mercurio metallico  sono classificate rifiuto e, pertanto, debbono essere smaltite in conformità alla normativa di settore,  in quanto, in caso di  smaltimento non conforme alle disposizioni vigenti in materia (Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)  si applica la disciplina sanzionatoria già prevista  alla Parte IV del Titolo VI dello stesso decreto n. 152 del 2006, e, in particolare, le sanzioni di cui agli articoli 255 e 256.

Articolo 4. Il comma 1 dell’articolo stabilisce le sanzioni da applicare per il mancato invio delle informazioni relative ai volumi, ai prezzi, ai Paesi di origine e di destinazione del mercurio metallico, sia in entrata nell’Unione sia oggetto di scambi transfrontalieri, da parte degli importatori di mercurio metallico, degli esportatori di mercurio metallico considerato rifiuto, inclusi, per quanto pertinenti, i gestori delle attività di cui all'articolo 2 del regolamento. Tali attività riguardano l’industria dei cloro-alcali, la purificazione del gas naturale, l’operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi e l’estrazione dal cinabro.

Il comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di cloro-alcali a celle di mercurio che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei suddetti impianti, il quantitativo totale di mercurio contenuto nell’impianto di stoccaggio, il quantitativo dei residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente e l’ubicazione e le coordinate di tali impianti.

Il comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati relativi al quantitativo di mercurio ottenuto, al quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l’ubicazione e le coordinate di tali impianti.

Il comma 4, infine, stabilisce le sanzioni da applicare in caso in cui i dati di cui ai commi 1, 2 e 3  siano incompleti o inesatti.

Articolo 5. Il comma 1 stabilisce che l’attività di vigilanza e di accertamento  relativa al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4 sia  esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le relative sanzioni siano irrogate dal Prefetto, ai sensi dall’articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Per quanto concerne l’attività di vigilanza sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche pericolose, fra cui il mercurio, provvede attualmente l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 10 (Attività di vigilanza) del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200. 

Il comma 2, infine, prevede  che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applichi il pagamento in misura ridotta come previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 6. L’articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni stabilite  dal provvedimento in esame vengano  versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7. L’articolo 7 prevede  che l’applicazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a  carico della finanza pubblica, indicando che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul testo sono stati acquisiti i pareri, favorevoli senza osservazioni, delle competenti Commissioni parlamentari.