DDL - Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-India sul trasferimento delle persone condannate (Roma il 10 agosto 2012) - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 14 settembre 2012
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012” - Relazione
1. FINALITA’
L’Accordo in questione ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da 20 articoli.
L’art. 1 chiarisce il significato della terminologia utilizzata.
L’art. 2 illustra i principi generali dell’Accordo.
L’art. 3 individua le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento. L’Autorità Centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale. L’Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell’India è il Ministero dell’Interno.
L’art. 4 enuncia le condizioni per il trasferimento. Tali condizioni prevedono che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato Ricevente, che la sentenza sia definitiva, che non vi siano procedimenti penali a carico del trasferito, che lo stesso debba scontare ancora come minimo un anno di pena, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento da Stato Ricevente e Stato Trasferente.
L’art 5 stabilisce l’obbligo di informazione ai sensi del quale ogni persona condannata, alla quale può essere applicato l’Accordo, deve essere informata dallo Stato Trasferente del contenuto dell’Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
L’art. 6 detta le modalità secondo cui deve essere effettuata la richiesta di trasferimento ed elenca la documentazione necessaria a sostegno della predetta.
L’art. 7 stabilisce che il consenso al trasferimento debba essere volontario ed informato.
L’art. 8 subordina la decisione relativa al trasferimento alla previa verifica di conformità dello stesso con le finalità dell’Accordo, affinchè esso favorisca il reinserimento sociale del condannato. L’articolo prevede inoltre che le Autorità degli Stati Contraenti considerino, tra gli altri fattori, la gravità del reato commesso, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l’ambiente di origine e le sue condizioni di salute.
L’art. 9 disciplina la continuazione dell’esecuzione della condanna, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 11 dell’Accordo, ovvero rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.
L’art. 10 precisa le modalità di eventuale revisione della sentenza di condanna, stabilendo che esse siano di esclusiva competenza dello Stato trasferente.
L’art. 11 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e indulto.
L’art. 12 stabilisce i casi di cessazione dell’esecuzione della pena.
L’art. 13 regolamenta lo scambio di informazioni concernenti l’esecuzione.
L’art 14 disciplina le modalità dell’eventuale transito del condannato trasferito sul territorio di uno Stato terzo.
L’art. 15 regola gli aspetti finanziari dell’Accordo precisando che le spese derivanti dall’applicazione dello stesso siano a carico dello Stato Ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.
L’art 16 prescrive l’uso della lingua inglese per le domande di trasferimento e i documenti allegati.
L’art 17 definisce l’ambito di applicazione dell’Accordo.
L’art 18 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie.
L’art. 19 disciplina le modalità di consegna del trasferito.
L’art. 20 detta le disposizioni finali dell’Accordo, prevedendo che esso sia soggetto a ratifica, che abbia durata illimitata, e che possa comunque essere emendato o revisionato secondo le modalità concordate.