DDL – Ratifica Accordo Italia-Stati Uniti d’America sulla lotta alle forme gravi di criminalità – Roma 28 maggio 2009 - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 25 maggio 2012

Disegno di legge recante: “Ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009”

Articolato


Il disegno di legge  in esame è finalizzato a ratificare e a dare esecuzione all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America, in materia di cooperazione di polizia nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità.

L’Accordo sancisce l’impegno dei due Paesi a collaborare, nel quadro delle legislazioni nazionali e degli Accordi internazionali, senza incidere sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionale, nell’azione di prevenzione ed attività investigativa di contrasto  alle forme gravi di criminalità, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA  (articoli 2, 4 e 7).

Gli organismi designati per la sua esecuzione sono: per l’Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e, per gli Stati Uniti d’America, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna (articolo 23).

La conclusione dell’Accordo, i cui negoziati hanno avuto inizio il 13 febbraio 2009, si è resa necessaria per rafforzare la cooperazione di polizia, attraverso una condivisione delle informazioni ed un’implementazione di tecnologie automatizzate che favoriscano più incisive forme di controllo, soprattutto alle frontiere.

L’intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa sulla prevenzione e alla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005.

Ai fini dell’attuazione dell’intesa, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento (profili del DNA e dati identificativi del DNA, dati dattiloscopici ed identificativi delle impronte digitali), creati per la prevenzione e le investigazioni sulle forme gravi di criminalità, purché non consentano l’identificazione diretta del soggetto interessato (articolo 3).

L’intesa prevede che vengano individuati i punti di contatto nazionali ed i mezzi di comunicazione (articolo 5). Sono inoltre indicate le procedure per la composizione delle controversie (articolo 19).

Nello specifico, l’Accordo, nel rispetto delle competenza degli organi attuatori, autorizza i rispettivi punti di contatto nazionali ad accedere, tramite interrogazioni automatizzate, ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, sia negli schedari dei profili del DNA.

Le interrogazioni possono essere effettuate solo singolarmente, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali, ed esigono una chiara concordanza. Il confronto dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario vene effettuata dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza (articoli 4 e 7). Le intese attuative definiscono i limiti quantitativi delle richieste, le modalità tecniche e procedurali di accesso alle banche dati con riferimento ad  un gruppo esaustivo di reati che formeranno oggetto di cooperazione, sostanzialmente individuabili nelle fattispecie  punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa (articolo 5).

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici o di profili del DNA,
nell’ambito della procedura esaminata, la trasmissione degli ulteriori dati avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale (articoli 4, 5 e 6 per le impronte digitali; articoli 7, 8 e 9 per i profili di DNA).

Una disciplina particolare, relativa allo scambio di informazioni per fini preventivi in materia di criminalità organizzata e terrorismo, è prevista dall’articolo 10, la cui attuazione comporta l’individuazione di ulteriori punti di contatto nazionali.

Un elevato livello di sicurezza viene riservato alla trattazione delle informazioni e dei dati personali e sensibili (articolo 11). Nel corpo dell’Accordo vengono indicati i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni (articolo 12), le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati (articolo 13), le modalità di documentazione e le misure tecniche e organizzative tese alla sicurezza (articoli 14 e 15). E’ sancita la trasparenza delle procedure (articoli 16 e 17) nonché la non incidenza dell’Accordo su diritti e obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall’Italia e dagli Stati Uniti d’America (articolo 18).

Circa le spese derivanti dalla sua attuazione, nell’Accordo viene sancito che ciascuna parte onora quelle sostenute dalle proprie autorità (articolo 20).

L’Accordo ha durata illimitata e sono previste procedure per la sua modifica (articoli 21 e 22).

L’Accordo entrerà in vigore alla data della comunicazione più recente relativa alla ultimazione delle procedure interne applicabili. Le disposizioni relative ai profili del DNA saranno vigenti non appena entrambi i Paesi saranno in grado di applicarle e previo scambio di notifiche tra le Parti (articolo 24).


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