DDL – Ratifica trattato reciproca assistenza giudiziaria penale Italia-Cina – Roma 7 ottobre 2010 - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 agosto 2012

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010”


Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art.2 - Ordine di esecuzione
Art.3 - Copertura finanziaria
Art.4 - Entrata in vigore


Art.1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

Art.2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 22, 2 del Trattato stesso.

Art.3
(Copertura finanziaria)

  1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 29.828 a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della Giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro della Giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma “Giustizia civile e penale” e, comunque, della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  4. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.4
 (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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