Schema di D.Lgs. - Disposizioni integrative e correttive attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Relazione
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
Il 12 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
L’obiettivo prioritario della Direttiva è l’armonizzazione dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività e l’eliminazione degli ostacoli alla prestazione nel mercato interno, che impedisce ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico.
Per il raggiungimento dell’obiettivo la Direttiva prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento dell’attività, la creazione di una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi e quindi l’istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.
Questo ha richiesto che le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle territoriali, verificassero i requisiti e le procedure al fine di eliminare tutto ciò che non risultasse conforme ai principi e ai criteri della Direttiva, al fine di raggiungere il conseguimento degli obiettivi previsti: semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, nonché salvaguardia dell’unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Ogni amministrazione è stata, pertanto, chiamata ad effettuare la valutazione della conformità delle autorizzazioni e dei requisiti alle norme ed alla giurisprudenza comunitaria e ad operare le proprie scelte in relazione alle diverse attività di servizio.
Alle operazioni di screening (finalizzate ad evidenziare i requisiti vietati e quelli da sottoporre a verifica di compatibilità) è seguita la seconda fase del lavoro, quella decisionale, che ha previsto l’individuazione delle tipologie di autorizzazione che, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva, possono essere sostituite dalle dichiarazioni di inizio di attività e quindi da procedure semplificate e dei requisiti che, ai sensi degli artt. 14 e 15, sono stati ritenuti vietati o non conformi.
Con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, peraltro, sono state effettuate precise scelte volte a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi di competenza.
Passato ormai quasi un biennio dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59 è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo, al fine di garantire la prosecuzione di una puntuale applicazione di quanto disciplinato nella direttiva 2006/123/CE alla luce di quanto emerso in questo periodo dall’applicazione pratica di tale disciplina.
Il provvedimento che si propone è motivato in primo luogo dalla necessità di introdurre in tale decreto gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
Infatti, successivamente alla definizione del decreto legislativo n. 59 del 2010, che aveva largamente fatto ricorso alla dichiarazione di inizio di attività, così come definita dall’articolo 19 della legge 241 del 1990, il predetto articolo 19 è stato modificato dall’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 1, n. 14 dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dall'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, dall'art. 5, comma 2, lettera b) e lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché, da ultimo, dall’articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Con l’occasione inoltre, oltre a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010, si provvede sulla base della prima esperienza applicativa dello stesso e di un approfondimento per i singoli settori, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell’esercizio di alcune attività economiche, derivante da una più completa e corretta applicazione alle stesse delle disposizioni della direttiva e dei criteri di delega per il suo recepimento.
Il provvedimento, pertanto, pur non introducendo innovazioni di impatto particolarmente rilevante, e limitandosi anzi per molti aspetti ad un’attività di coordinamento ed aggiornamento legislativo utile a chiarire il quadro normativo vigente, si inquadra positivamente nella più recente azione del Governo in tema di liberalizzazioni e semplificazioni e, traducendone i principi generali in una prima serie di ulteriori interventi definiti e di immediata applicazione, può offrire un contributo significativo alla più complessiva sburocratizzazione indispensabile per favorire il necessario recupero di competitività dell’economia nazionale.
La direttiva “servizi” è infatti una delle misure più rilevanti per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell’Unione europea, in quanto consente di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri. Poiché i servizi rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la crescita occupazionale dell’UE, la direttiva ed i suoi provvedimenti nazionali di attuazione, quale quello qui in esame, contribuiscono in maniera determinante al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.
Poiché il decreto legislativo n. 59 del 2010 è stato emanato sulla base della delega legislativa di cui all’articolo 1, all’allegato B, agli articoli 2, 3 e 4 e all'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - <<Legge comunitaria 2008>>, il presente decreto legislativo correttivo può essere adottato sulla base della specifica delega di cui all’articolo 1, comma 5, della medesima legge n. 88 del 2009, secondo cui entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in base alla delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge n. 88 del 2009.
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Lo schema di decreto correttivo è stato approvato il 30 aprile u.s. dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare.
Il 4 maggio 2012 è stato trasmesso alla segreteria della Conferenza Unificata Stato Regioni per il prescritto parere e alle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato.
Lo schema predisposto è stato inserito all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni il 21 giugno e il 5 luglio 2012. La Conferenza, però, in ambedue le date, è stata rinviata.
Considerato, pertanto, il tempo decorso nonché la nota del 6 luglio 2012, n. 3244, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato che nel corso della riunione del 6 giugno 2012 la predetta Conferenza si è comunque espressa favorevolmente sullo schema di decreto legislativo in questione, si è ritenuto, con il conforto sostanziale di tale rilevante parere positivo regionale endoprocedimentale, di applicare il disposto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e di procedere nell’iter del provvedimento nonostante la mancata espressione del parere formale della Conferenza Stato Regioni entro il termine prescritto.
Con riferimento ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari si evidenzia che la 10ª Commissione Permanente del Senato ha espresso il proprio parere favorevole con una condizione ed alcune osservazioni in data 13 giugno 2012, mentre la X Commissione Attività Produttive della Camera, acquisita la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione in data 17 luglio 2012 (senza osservazioni) e il parere favorevole della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea in data 18 luglio 2012 (senza osservazioni), ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni ed osservazioni in data 25 luglio 2012.
In particolare la 10ª Commissione Senato ha espresso parere favorevole
con la condizione che
- il Governo delinei un’idonea e ben articolata disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l’indipendenza e la professionalità dei relativi operatori;
e con le seguenti due osservazioni
- che il Governo valuti l’introduzione, d’intesa con la Commissione europea, di eventuali meccanismi che consentano una deroga nell’applicazione della direttiva servizi ai titolari di concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, in considerazione della rilevanza di questo settore per l’economia nazionale e delle specificità, tutte italiane, che caratterizzano tale comparto
- che il Governo ponga attenzione alla necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l’operatività del TULPS.
Con riguardo alla condizione richiesta, essa appare condivisibile nel merito, ma irricevibile nella forma. Infatti, l’esigenza di terzietà, indipendenza e professionalità per lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di soggetti privati è già salvaguardata dalle specifiche norme che di volta in volta prevedono tale possibilità (si vedano, ad esempio, le regole vigenti sull’accreditamento per gli organismi di certificazione della conformità di prodotti e servizi a norme e regole tecniche di sicurezza o di qualità, oppure quelle previste per l’accreditamento delle Agenzie per le Imprese, di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, per le quali è espressamente richiesto produrre documentazione idonea a comprovare il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà). Tale esigenza è invece del tutto estranea all’ambito di operatività dello schema di decreto legislativo in questione, che è limitato ad un intervento correttivo del decreto legislativo n. 59 del 2010 e da contenere nei limiti dei criteri di delega per l’attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE, che sono riferiti ai servizi offerti al pubblico e non alle attività della pubblica amministrazione. Trattandosi pertanto di una condizione impossibile da eseguire in questa sede, la stessa deve intendersi come non apposta, e può essere accolta solo come esigenza di attento esame della problematica segnalata in occasione di specifiche nuove iniziative normative in materia di attribuzioni di funzioni pubbliche a soggetti privati.
Per quanto concerne, poi, la prima osservazione, relativa alle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo si osserva che la medesima non può essere accolta in questa sede in quanto, nella stessa formulazione dei proponenti, richiede espressamente una verifica preventiva in sede europea incompatibile con i tempi della delega e, comunque, è un’osservazione non riferita a norme presenti nel testo. La delega legislativa relativa alla disciplina degli stabilimenti balneari è, infatti, oggetto di attuazione con un diverso provvedimento legislativo in corso di predisposizione in cui si potrà tener conto anche dell’esigenza rappresentata. Peraltro l’osservazione è anche formalmente formulata in termini meramente sollecitatori e rimessa alle valutazioni del Governo.
Con riferimento alla seconda osservazione, relativa al coordinamento della disciplina della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), si evidenzia che la SCIA è solo una modalità semplificata per l’avvio delle attività commerciali e, nei casi indicati, anche per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che peraltro non è introdotta nell’ordinamento dallo schema di decreto legislativo in questione, bensì da norma già in vigore (articolo 19 della legge 241 del 1990, così come modificato dall’articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). L’introduzione della SCIA, pertanto, non innova di per sé i requisiti previsti da altre norme vigenti per l’esercizio di determinate attività (nel caso di specie non sopprime i requisiti di sorvegliabilità dei locali destinati a pubblici esercizi che sono stabiliti dal TULPS, né limita i poteri al riguardo conferiti alle autorità di pubblica sicurezza.
L’osservazione, infatti, richiamando il T.U.L.P.S., non può che riferirsi al settore della somministrazione di alimenti e bevande soggetto, oltre che alla disciplina commerciale di settore (legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) anche alle disposizioni del citato Testo Unico.
Al riguardo si sottolinea, in particolare, che l’articolo 152 del Regio Decreto n. 635 del 1940, così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, prevede che “Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’articolo 86 della legge o dall’articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l’osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.
Ne consegue che ogni atto che legittima all’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi anche l’istituto della SCIA, ha fra i suoi presupposti anche i requisiti (ed i connessi poteri di verifica) prescritti per la licenza di polizia ai fini dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., come disposto dal citato articolo 152 del Regio Decreto n. 635, risultando in tal modo già attuate di fatto le esigenze di coordinamento tra le due normative citate.
Con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del presente schema di decreto in merito alle modifiche da apportare all’articolo 71, comma 2 del decreto legislativo 59/2010 in materia di divieto di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati concernenti il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine, si è ritenuto opportuno contemplare tale evenienza anche nel caso di “reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi”, al fine di garantire, in tal caso specifico, il necessario coordinamento con il T.U.L.P.S, considerato che anche l’esercizio abusivo di un gioco non d’azzardo costituisce una fattispecie di reato penale (v. art. 723 c.p.).
Naturalmente, ove occorra, tale corretta lettura delle norme in questione, in accoglimento della predetta osservazione, sarà oggetto di apposite circolari di chiarimento e illustrazione della corretta interpretazione del complesso delle norme vigenti in materia nei confronti degli enti ed organi preposti alla loro applicazione.
La X Commissione Attività Produttive della Camera, ottenuta la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea, in data 25-7-2012 ha espresso parere favorevole
con le seguenti condizioni
- il Governo dia tempestivamente attuazione in relazione al commercio sulle aree pubbliche a quanto definito nell’intesa con la Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
- per quanto riguarda le imprese balneari, il Governo, nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 11 della delega legislativa di cui alla Legge comunitaria 2010, dia soluzione alle seguenti criticità non espressamente indicate tra i principi e criteri direttivi:
- la possibilità di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in attività di impresa su suolo pubblico;
- di considerare nell’entità degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 2 del richiamato articolo 11 non solo le infrastrutture realizzate, ma anche il valore dell’avviamento commerciale stimato nella media del fatturato negli ultimi tre anni;
- di prevedere tra i criteri e modalità di affidamento di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 11 condizioni di premialità nel punteggio per l’assegnazione delle concessioni in regime di concorrenza sia per le concessioni collegate con le attività recettivi di tipo alberghiero e sia per l’esercizio di attività di impresa prevista dalla comunicazione europea sullo SMALL BUSINESS ACT (SBA) – COM(2088) 394 del 25 giugno del 2008 a sostegno della micro e piccola impresa familiare. evitando di mettere a bando le concessioni senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane;
e con le seguenti osservazioni:
- che il Governo valuti la necessità di assicurare una coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l'operatività del TULPS;
- in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi, sia chiarita la portata della norma riguardo alla sua applicazione a centri commerciali, in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio, ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico;
- che il Governo valuti l’opportunità di delineare una disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l’indipendenza e la professionalità dei relativi operatori.
Con riferimento alle condizioni poste, si ribadisce che esse sono entrambe estranee al contenuto del provvedimento in esame e, pertanto, non possono determinare alcuna modifica dello stesso.
Nello specifico, con riguardo alla prima condizione espressa, relativamente al commercio su aree pubbliche, può essere senz’altro accolto l’impegno ad operare, per quanto di competenza del Governo, per una tempestiva attuazione dell’intesa al riguardo definita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012, ma tale intesa detta esclusivamente criteri per la successiva azione amministrativa e non richiede alcun adempimento normativo da parte dello Stato, né, tanto meno, modifiche al presente provvedimento.
Quanto alla seconda condizione, inerente alle imprese balneari, essa è condivisibile in linea di massima nel suo spirito e nel suo obiettivo, ma non potrà avere alcun seguito nel provvedimento in esame, essendo espressamente riferita a diversa delega legislativa, relativa alla disciplina degli stabilimenti balneari, oggetto di attuazione con un diverso provvedimento in corso di predisposizione.
Con riferimento alle osservazioni espresse si fa presente quanto segue.
Con riguardo alla osservazione di cui alla lettera a), peraltro rimessa alla valutazione del Governo, si ribadisce quanto precedentemente precisato in risposta alla seconda osservazione del parere favorevole della 10° Commissione Senato, ovvero che ogni atto che legittima all’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi anche l’istituto della SCIA, mantiene immutati fra i suoi presupposti i requisiti già previsti per la contestuale licenza di polizia ai fini dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., come disposto dal citato articolo 152 del Regio Decreto n. 635, attuando di fatto le esigenze di coordinamento tra le due normative citate.
Ne consegue, pertanto, che nell’ambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, l’Amministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che all’accertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo Unico.
L’esigenza di chiarimento rappresentata con l’osservazione di cui alla lettera b), riguardante l’eliminazione del divieto di poter svolgere negli stessi locali sia la vendita al dettaglio che all’ingrosso, attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto attiene la sua applicazione con riguardo allo standard dei parcheggi e ai centri commerciali ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico, non richiede alcuna modifica del testo del provvedimento, il quale può già essere interpretato in conformità all’esigenza rappresentata. Infatti la disposizione in questione dispone espressamente che in caso di utilizzo promiscuo restano applicabili entrambe le normative con riferimento all’intera superficie di vendita. Pertanto, se una grande superficie commerciale è utilizzata in modo promiscuo resta interamente assoggettata alle regole programmatorie e autorizzative più rigorose previste per le grandi superfici di vendita al dettaglio; parimenti, se le superfici non sono separate si applicano all’intera superficie le norme sui parcheggi più rigorose, ferma restando la possibilità per le imprese interessate, se lo ritengono più vantaggioso, di separare le superfici all’ingrosso da quelle al dettaglio, applicando a ciascuna superficie le norme specifiche anche in tema di parcheggi. Naturalmente l’osservazione può essere accolta come impegno a chiarire ulteriormente la questione in sede di circolari illustrative delle novità normative indirizzate agli enti ed organi competenti alla applicazione delle norme stesse.
L’osservazione di cui alla lettera c), riferita all’esigenza di garantire l’indipendenza dei soggetti privati chiamati eventualmente ad erogare servizi della Pubblica Amministrazione, è condivisibile, ma già salvaguardata dalle norme vigenti, come peraltro già ribadito con riferimento alla analoga condizione posta dalla 10° Commissione Senato (si vedano ad esempio le regole vigenti sull’accreditamento per gli organismi di certificazione della conformità a norme e regole tecniche di sicurezza o per le Agenzie per le imprese di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159). Peraltro in questo caso l’osservazione è espressamente rimessa alle valutazioni del Governo.
Si ribadisce, pertanto, quanto già precedentemente sottolineato, ovvero che in ogni caso la materia risulta estranea al testo in questione che non riguarda, infatti, i servizi della Pubblica Amministrazione ma le attività di servizio private erogate nei confronti di consumatori ed imprese, e quindi non può dar luogo ad alcuna modifica del testo in esame.
Il provvedimento può essere quindi sottoposto senza alcuna modifica all’esame definitivo del Consiglio dei Ministri.
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Il provvedimento è costituito da 21 articoli.
Art. 1 (Modifiche all’articolo 8, relativo alle definizioni e all’articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio)
L’articolo 1 del presente schema, reca modifiche all’articolo 8, definizioni e all’articolo 10, libertà di accesso ed esercizio. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
Art. 2 (Modificazioni all’articolo 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, e all’articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande)
L’articolo 2, comma 1, interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010 per aggiornare i riferimenti all’istituto della SCIA previsti dall’articolo 19 della legge 241 del 1990, estendendone l’uso a tutti i casi in cui il medesimo decreto legislativo non abbia mantenuto regimi autorizzatori e, nel contempo, precisando che a tali regimi autorizzatori si applica l’istituto del silenzio assenso di cui all’articolo 20 della medesima legge 241. In merito alla modifica all’articolo 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, poiché il riferimento all’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (DIA differita) non è più pertinente a seguito alle modifiche intervenute relativamente all’articolo 19 della L. 241/90 e la segnalazione certificata di inizio attività ha preso il posto della dichiarazione di inizio attività, si prevede che il regime generale delle autorizzazioni, nei casi di sopravvivenza dei regimi autorizzatori, e se non diversamente previsto, sia quello dell’articolo 20 della medesima legge n. 241/90, relativo al silenzio assenso. Si fa presente, inoltre che all’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 59/2010 si afferma espressamente che non costituisce regime autorizzatorio la SCIA e che la norma, nella precedente formulazione, stabiliva che il regime autorizzatorio fosse quello della DIA differita, ormai inesistente.
Si segnalano le ulteriori modifiche apportate al citato articolo 19 dall’articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2012.
Il comma 2 del medesimo articolo 2 contiene modifiche all’articolo 64, concernente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Anche in questo caso si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto per le attività di somministrazione delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
Si segnala che con l’articolo 41 del decreto legge n. 5 del 2012 si è provveduto a semplificare lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o eventi locali straordinari, spesso svolta anche da associazioni di promozione locale, chiarendo che anche in tal caso è sufficiente la SCIA e non è richiesta autorizzazione espressa, né sono richiesti i requisiti normalmente previsti a carico del titolare o del preposto ai fini dell’esercizio normale professionale a tempo indeterminato o stagionale di tale attività.
Art. 3 (Modificazioni all’articolo 65, relativo agli esercizi di vicinato)
L’articolo 3 del presente schema, reca modifiche all’articolo 65, concernente gli esercizi di vicinato, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Art. 4 (Modificazioni all’articolo 66, relativo agli spacci interni)
L’articolo 4 del presente schema, reca modifiche all’articolo 66, concernente gli spacci interni, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Art. 5 (Modificazioni all’articolo 67, relativo agli apparecchi automatici)
L’articolo 5 del presente schema, reca modifiche all’articolo 67, concernente gli apparecchi automatici, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Art. 6 (Modificazioni all’articolo 68, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
L’articolo 6 del presente schema, reca modifiche all’articolo 68, concernente la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Art. 7 (Modificazioni all’articolo 69, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori)
L’articolo 7 del presente schema, reca le modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, provvedendo anche in questo caso dell’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA) e aggiungendo il comma 5-bis.
Con l’articolo 69 è stata separatamente regolamentata l’attività delle Vendite al dettaglio presso il domicilio dei consumatori e l’attività dell’INCARICATO ALLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO, figura che aveva trovato la propria definitiva tipizzazione nella legge 17 agosto 2005, n. 173, intervenuta a razionalizzare il quadro sino a tale momento fornito dalla Legislazione sul Commercio (cfr. articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998) e dalla specifica normativa in materia tributaria (cfr. articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e previdenziale (cfr. articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269), nonché da una nutrita ed omogenea prassi in materia fiscale, previdenziale e lavoristica.
Già in sede di rilascio dei prescritti pareri parlamentari, la Commissione XIV della Camera, in data 10 marzo 2010, nelle proprie osservazioni condizionate al Governo, aveva evidenziato «l’opportunità, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l’assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia».
L’articolo 3 della legge n. 173 del 2005 stabilisce che l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione e, qualora sia svolta in autonomia, il suo esercizio può essere anzitutto oggetto di un contratto di agenzia.
La previsione normativa lascia dunque intendere che l’attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta, in regime di autonomia, anche al di fuori di un contratto di agenzia, in maniera abituale o occasionale in forza di un semplice incarico “da una o più imprese”. Ne consegue che l’incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell’impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confronti dell’impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell’esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o raggiungimento di risultati di vendita (cfr. Interpello 16/2007 dell’11 maggio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il comma 4, dell’articolo 3, della legge n. 173 del 2005, qualifica come occasionale l’attività resa dall’incaricato, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
Ne consegue che fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, gli incaricati non sono da considerarsi soggetti passivi IVA.
Pertanto, l’attività degli incaricati in questione è da intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al comma 6 dell’articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, superiore a 5.000 euro (cfr. risoluzione 18/E del 27 gennaio 2007 della Agenzia delle Entrate).
La risultante formulazione del comma 5 dell’articolo 69, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che pur esclude per la figura dell’incaricato alle vendite (occasionale o abituale) la necessità della Dia e richiama esclusivamente la presenza dei requisiti di onorabilità, l’obbligo di comunicazione dei nominativi alla Autorità di Pubblica Sicurezza e il rilascio del tesserino di riconoscimento, a differenza di quanto invece previsto per gli Agenti di commercio, troverebbe pertanto un ulteriore chiarimento nel successivo comma 5-bis, introdotto dal presente provvedimento.
Al fine, quindi, di consolidare le indicazioni contenute nella Risoluzione 18/E del 27.1.2006 della Agenzia delle Entrate e nella risposta a Interpello 16/2007 dell’11 maggio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di elementi discriminanti fra lo svolgimento di Attività di incaricato alle vendite abituale rispetto a quella di Agente di commercio, all’articolo 69, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis.
Art. 8 (Modificazioni all’articolo 71, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
L’articolo 8 del presente schema modifica l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che stabilisce i requisiti d’accesso e di esercizio delle attività commerciali, nonché gli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Con riferimento ai requisiti morali, sono state introdotte alcune integrazioni e modificazioni per meglio chiarire il contenuto delle disposizioni, al fine di evitare possibili interpretazioni non corrette.
In particolare al comma 1, lettera f), dell’articolo 71 sono eliminare le parole “non detentive” in caso di misure di sicurezza (peraltro non contenute nel soppresso articolo 5 del d.lgs. 114 del 1998), in quanto, in tal modo si rendono impeditive solo le misure di sicurezza personali (detentive e non).
Al comma 2, dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, nel testo oggi vigente, tra le cause ostative all’esercizio dell’attività di somministrazione, ovvero tra le cause del venir meno dei requisiti di onorabilità, sono annoverate le infrazioni alle norme sui giochi.
Queste, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 71, comma 2, sono in tal modo considerate dei reati ostativi che comportano la perdita dei requisiti morali ancor prima della intervenuta reiterazione prevista dal comma 10 dell’articolo 110 del TULPS.
Questa indicazione ha generato non poche perplessità, in quanto le infrazioni alle norme sui giochi sembrerebbero riferite alle violazioni amministrative in materia di installazione o gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S.
Va sottolineato, al riguardo, che ai sensi dell’articolo 110, comma 10, del TULPS, per detta violazione è prevista l’adozione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio per un periodo da uno a trenta giorni, in quanto le infrazioni alle norme sui giochi non sono considerate reati ostativi, ma dei semplici illeciti amministrativi, per i quali sono previste prima la sospensione della licenza e solo in caso di reiterazione della violazioni la revoca della stessa.
Il citato articolo del TULPS infatti recita: “Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente.”.
Inoltre, come precisato dal Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.7206.12000A(17)4 del 19.6.2009, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa individuata al comma 9 dell’articolo 110 del TULPS non consente l’applicazione della sanzione aggiuntiva indicata al comma 10 (ovvero sospensione e revoca).
Da quanto sopra esposto consegue che il requisito ostativo delle “infrazioni alle norme sui giochi”, espressamente previsto dal citato articolo 71, non caratterizzandosi come reato in senso proprio, può determinare la revoca esclusivamente in caso di reiterazione dell’illecito così come previsto dall’articolo 110, comma 10, del TULPS.
Di conseguenza se si riconoscesse rilievo a tali illeciti, sorgerebbero due tipi di difficoltà:
- a carico dell’ente autorizzatore, quella di individuare l’esistenza di queste infrazioni, dato che non esiste una banca dati che le raccolga (diversamente dalle sentenze passate in giudicato per i reati che sono ascritte nel certificato del casellario giudiziario)
- carico del cittadino, quella della perdita del requisito morale per l’esercizio della somministrazione a causa di un semplice illecito amministrativo.
Tuttavia, è necessario tener conto anche di quelle ipotesi di esercizio abusivo di un gioco non di azzardo previste dall’articolo 723 del codice penale in cui l’infrazione alle norme sui giochi si configura come un reato sanzionato con l’ammenda nell’ipotesi base e con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda nelle ipotesi aggravate. Pertanto, la dicitura “per infrazione alle norme sui giochi” è stata quindi cancellata dal comma 2 dell’articolo 71 e sostituita aggiungendo, dopo le parole “gioco d’azzardo”, le seguenti “gioco non d’azzardo ”, in tal modo chiarendo la portata della norma di cui al comma 2 dell’art. 71 del decreto legislativo 59/2011, come novellato dal presente decreto.
Quanto alle modifiche al comma 3, dell’articolo 71, va sottolineato che l’ipotesi di estinzione della causa ostativa faceva espresso riferimento solo al divieto di esercizio dell’attività stabilito dal comma 1: pertanto se la causa ostativa all’esercizio dell’attività di somministrazione era determinata da un reato contemplato dal comma 2 dell’art. 71, questa necessitava di un provvedimento formale di riabilitazione. Di conseguenza è stato inserito anche il riferimento al comma 2 .
Al riguardo si fa presente che la scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione, è collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell’attività di somministrazione.
Risulterebbe, comunque, non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostative elencate al comma 1.
In tal caso, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.
Considerato, poi, che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell’art.71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all’attività di somministrazione, rispetto a quelli precedentemente vigenti.
Al comma 5, dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei requisiti, in capo al legale rappresentante o ad altra persona preposta all’attività commerciale, era riferito ai soli requisiti di cui al comma 1 dell’art. 71: è stato di conseguenza inserito anche il riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 2. Con l’occasione, in relazione all’introduzione della possibilità di ricorrere ad un preposto anche per le imprese individuali al fine della dimostrazione dei requisiti professionali, è stato esplicitato che i requisiti morali devono essere anche in tal caso posseduti sia dal titolare che dal preposto.
Con riferimento ai requisiti professionali sono state inserite le seguenti modifiche volte a facilitare il conseguimenti e la dimostrazione di tali requisiti per i nuovi soggetti che intendono esercitare le attività d’impresa interessate.
L’alinea del comma 6 è stato modificato eliminando l’estensione dei requisiti professionali alle attività esercitate nei confronti di una cerchia ristretta di persone, dove possono essere individuate altre garanzie di professionalità dalle stesse persone interessate, e chiarendo che la necessità di requisiti professionali è riferita alle sole attività finalizzate all’alimentazione umana e che i requisiti professionali non sono quindi richiesti, ad esempio, per la vendita di mangimi per animali. Con ulteriore modifica al medesimo alinea del comma 6 la normativa vigente è modificata anche per restringere la prescrizione dei requisiti professionali per il commercio dei prodotti alimentari alla sola vendita al dettaglio, così come poi meglio precisato nell’articolo relativo alla vendita all’ingrosso di prodotti alimentari.
La lettera b), del comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata modificata con l’aggiunta del riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo all’esercente in proprio, riferimento già presente nel decreto legislativo n. 114 del 1998, al fine di rendere esplicito che al titolare o rappresentante legale dell’impresa del settore alimentare che voglia riattivare la propria attività o attivarne una nuova sia riconosciuto il requisito professionale a pari condizioni con il proprio dipendente qualificato.
Con l’ulteriore aggiunta del comma 6-bis è stata confermata la possibilità, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, di indicare un soggetto delegato o preposto all’attività che può possedere i requisiti professionali in luogo del legale rappresentante. Tale possibilità è stata ora estesa anche al titolare della impresa individuale.
Il riferimento a detta possibilità, limitatamente a società ed organismi collettivi, era rimasto esplicito per l’attività di commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, in quanto il comma 6 dell’articolo 5 del decreto citato non era stato oggetto di abrogazione da parte del comma 7, dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Per quanto riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’abrogazione dell’articolo 2, della legge n. 287 del 1991 ad opera del comma 7, dell’articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ha prodotto un vuoto normativo che era necessario colmare con l’introduzione di una norma specifica al riguardo.
Conseguentemente, con l’aggiunta, nel presente schema, della norma specifica al riguardo, risultando superflua la norma contenuta nell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998, è stato modificato l’ultimo comma del citato articolo 71 (il comma 7, erroneamente indicato come ulteriore comma 3 nel testo pubblicato), riguardante le abrogazioni, inserendo anche la soppressione del citato comma 6.
Con le lettere a) e b) del comma 2, nelle disposizioni sanzionatorie per le violazioni in materia di commercio contenute all’articolo 22, commi 4 (revoca dell’autorizzazione) e 5 (chiusura dell’esercizio), del d.lgs. n. 114/1998, si sostituisce al riferimento al soppresso comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto il richiamo alla corrispondente disposizione del comma 1 dell’articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 e, con l’occasione, si inserisce al comma 1 (sanzioni amministrative pecuniare) del medesimo articolo 22 il richiamo anche alle violazioni delle disposizioni del d.lgs. n. 59 che hanno sostituito o modificato le disposizioni del d.lgs. 114 per le quali era prevista l’applicazione della sanzione in questione.
Con la lettera c) del comma 2, l’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è modificato eliminando l’attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, che appare misura di limitazione della libertà di organizzazione dell’impresa commerciale sproporzionata al suo stesso scopo, sostituendola con la mera previsione secondo cui in tal caso si applicano all’intera superficie dei locali utilizzati in modo promiscuo le discipline previste per le due attività, con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività in questione. In tal modo l’attività congiunta è sempre consentita, ma si evita che attraverso essa, dichiarando, senza adeguate separazioni, che parte della superficie dei locali interessati sia dedicata all’attività all’ingrosso, siano elusi i maggiori vincoli per le grandi superfici di vendita al dettaglio connessi alle esigenze di programmazione urbanistica.
Art. 9 (Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 71, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e connesse)
L’articolo 9 del presente schema contiene due articoli aggiuntivi al d.lgs 59/2010.
Il primo articolo aggiuntivo proposto (71-bis), nella sostanza, liberalizza l’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, o meglio, sopprime la disciplina specifica in materia, riconducendo tale attività nell’ambito della generale disciplina sulla produzione alimentare . Infatti la ratio che a suo tempo ha giustificato la necessità di una disciplina specifica nel caso dei soggetti esercenti l’attività in questione, ossia la finalità di tutela della salute dei consumatori, stante l’attuale vigenza di numerose e stringenti norme generali di tutela con le medesime finalità, non ha più ragion d’essere.
Il secondo articolo aggiuntivo proposto (71-ter) nel prevedere l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 3, della legge n. 125 del 1959, abroga anche l’albo dei commissionari, mandatari ed astatori tenuto dalle Camere di commercio (l’albo dei commercianti all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è già stato soppresso dal comma 11, dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998).
Il terzo comma, in merito all’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, modifica l’attuale disciplina consentendo di avviare l’esercizio di detta attività senza l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all’articolo 71, comma 6, del d. lgs. n. 59 del 2010. Resta l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall’articolo 71, comma 1, del medesimo decreto, che viene effettuato in sede di iscrizione al Registro Imprese.
Art. 10 (Modificazioni all’articolo 72, relativo all’attività di facchinaggio)
L’articolo 10 del presente schema, reca modifiche all’articolo 72, concernente l’attività di facchinaggio, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Si tratta in primo luogo degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
L’avvio dell’attività di facchinaggio è stata già oggetto di misure di liberalizzazione con l’articolo 10, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Tale attività, infatti, è stata assoggettata a DIA, ora SCIA e sono stati eliminati requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale (cfr. art. 10, comma 3).
Con la lettera b) della disposizione proposta, ai fini dell’avvio dell’attività, si eliminano anche i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attualmente stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221, recante le disposizioni di attuazione della legge n. 57.
Art. 11 (Modificazioni all’articolo 73, relativo all’attività di intermediazione commerciale e di affari)
L’articolo 11 del presente schema, reca modifiche all’articolo 73, relativo all’attività di intermediazione commerciale e di affari, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Con l’occasione, inoltre, si provvede ad abrogare il comma 7 del medesimo articolo 73, che reiterava erroneamente la soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo dei mediatori, già eliminata con l’articolo 11, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in legge 248 del 2010.
Art. 12 (Modificazioni all’articolo 74, relativo all’attività di agente e rappresentante di commercio)
L’articolo 12 del presente schema, reca modifiche all’articolo 74, relativo all’attività di agente e rappresentante di' commercio, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Art. 13 (Modificazioni all’articolo 75, relativo all’attività di mediatore marittimo)
L’articolo 13 del presente schema, reca modifiche all’articolo 75, relativo all’attività di mediatore marittimo, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Art. 14 (Modificazioni all’articolo 76, relativo all’attività di spedizioniere ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442)
L’articolo 14 del presente schema, reca modifiche all’articolo 76, relativo all’attività di spedizioniere, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Al comma 1, lettera a) si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Con la lettera b) si è provveduto ad eliminare un errore di sovrapposizione della disciplina relativa all’attività di mediazione, agente e rappresentante e mediatore marittimo a quella di spedizioniere. In quest’ultima infatti l’accesso all’attività è riservata solo alle imprese, come testualmente afferma l’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 1442 del 1941. Non ha pertanto senso la previsione dell’esercizio dell’attività, da parte di soggetti diversi dalle imprese. Per lo stesso motivo, con la lettera c) di questo comma 1, è stato eliminato il comma 5 dell’articolo 76 .
Infine con la lettera d) del comma 1, si è provveduto all’eliminazione della Commissione centrale, in armonia con la soppressione già operata per i mediatori ed agenti di commercio dall’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in legge 248 del 2010, peraltro ora senza ragione attesa la soppressione della Commissione provinciale operata dal decreto legislativo 59 del 2010.
Con il comma 2 sono state apportate dirette modifiche alla legge n. 1442 del 1941. Con la lettera a) si è provveduto a specificare meglio il testo, onde evitare fraintendimenti. In tal senso si è provveduto ad eliminare dal novero le Società per azioni, che devono avere comunque un capitale minimo di 120.000 euro, e a precisare che il capitale deve essere sottoscritto e versato e, per i medesimi motivi, si è precisato che si tratta di imprese individuali e non ditte, segno distintivo dell’azienda, e si è esteso il regime anche alle cooperative, che in assenza di un capitale sociale fisso e determinato risultavano pretermesse dalla nuova disciplina”.
Alla lettera b) si è riscritto l’articolo 7 della legge n 1142, che creava problemi di incoerenza con la novella dell’articolo 6 della legge operata dal decreto legislativo 59 del 2010.
Art. 15 (Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, 174, e all’articolo 77 del decreto legislativo n.59 del 2010, relativi all’attività di acconciatore)
L’articolo 15, comma 1, del presente schema, reca modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 17 agosto 2005, 174, come modificati dall’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attività di acconciatore. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
E’ pertanto garantito a tutte le imprese di acconciatori di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.
Il comma 2 della disposizione proposta reca alcune abrogazioni, sia dovute ad incompatibilità con la disciplina di semplificazione prevista, sia finalizzate a favorire l’attività di impresa.
Art. 16 (Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e all’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attività di estetista)
L’articolo 16 del presente schema, reca modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e all’articolo 78, relativo all’attività di estetista, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in primo luogo degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
E’ pertanto garantito a tutte le imprese di estetista di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.
Le modifiche al comma 3 del citato articolo 78 recano integrazioni delle abrogazioni, sia dovute ad incompatibilità con la disciplina di semplificazione prevista, sia finalizzate a favorire l’attività di impresa.
Art. 17 (Modificazioni all’articolo 79, relativo all’attività di tintolavanderia)
L’articolo 17 del presente schema, reca modifiche all’articolo 79, relativo all’attività di tintolavanderia, del decreto legislativo n. 59 del 2010. La lettera a) introduce gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA). Con la lettera b) si intende ovviare al vuoto legislativo riguardante l’esercizio di attività di lavanderia self-service. Si tratta di una tipologia di impresa che pur in via di rapida espansione soprattutto nei centri abitati di dimensioni medio-grandi, o caratterizzati dalla presenza di particolari fasce di clientela fuori sede (es. studenti, turisti ecc.) è finora rimasto privo di disciplina normativa. Ciò continua a dar luogo a numerose incertezze amministrative in merito alla possibilità di assoggettamento alla legge che disciplina l’attività di tintolavanderia. Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco. Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa. L’assenza di trattamento di lavaggio a secco fa sì che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente si ritiene non necessaria la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali presso ciascuna sede dell’impresa. Proprio per evitare rischi di elusione della più stringente disciplina dell’attività, in parziale sovrapposizione, di tinto lavanderia, si ritiene peraltro opportuna la previsione di una segnalazione certificata di inizio attività e il richiamo alle disposizioni che richiamano la tutela della concorrenza, la libertà di iniziativa economica privata e la previsione di programmi e controlli esclusivamente per fini di utilità sociale, la tutela dei consumatori e dell’ambiente, le competenze delle regioni con riferimento all’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti produttivi, alla regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli impianti e alle eventuali sanzioni specificamente applicabili alle violazioni concernenti tale tipologia di attività.
Art. 18 (Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 80, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli)
L’articolo 18 aggiunge alcuni ulteriori articoli dopo l’articolo 80 del d.lgs 59/2010 con ulteriori soppressioni di ruoli e semplificazioni alle attività economiche.
La prima norma aggiuntiva proposta (art. 80-bis) prevede l’abrogazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici che risulta del tutto obsoleto, considerato che la disciplina vigente non prevede requisiti specifici per ottenere l’iscrizione nel ruolo e che tale previsione risulta quindi un inutile appesantimento burocratico per un’attività già sostanzialmente libera e che, peraltro, la presenza del pesatore risulta sostanzialmente inutile nel caso di pese pubbliche, considerato che oggi la strumentazione è automatica ed oggetto di validi controlli metrologici.
La seconda disposizione aggiuntiva proposta (art. 80-ter) elimina il ruolo dei mediatori per le unità da diporto previsto dal codice della nautica da diporto che attualmente sul territorio nazionale comprende un numero irrisorio di soggetti e che, nonostante il tempo trascorso dall’adozione del predetto codice, manca tuttora di adeguata disciplina attuativa. Ne consegue che ai mediatori per le unità da diporto tornano ad applicarsi, per quanto compatibile, le norme nazionali relative ai mediatori marittimi e si supera l’ingiustificato rinvio a norme regionali per la definizione dei requisiti d un’attività da svolgersi secondo modalità di accesso uniformi a livello nazionale.
La ratio della terza disposizione aggiuntiva proposta (art. 80-quater)) è di semplificare la gestione del ruolo dei periti e degli esperti. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dalla Camera di commercio in forma semplificata. L’iscrizione nel ruolo, infatti, è disposta dalla Camera di commercio che verifica il possesso dei requisiti e valuta i titoli e i documenti comprovanti l’idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali l’aspirante chiede l’iscrizione. Conseguentemente vengono abrogate o modificate tutte le disposizioni del D.M. 29 dicembre 1979, recante il regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, che prevedono o richiamano la Commissione, nominata dalla Giunta della Camera, alla quale attualmente è affidato il compito di proporre l’iscrizione nel ruolo, che la norma proposta sopprime.
La ratio della quarta disposizione aggiuntiva proposta (articolo 80-quinquies) è di semplificare la disciplina dei magazzini generali, in linea con le prescrizioni della direttiva servizi in quanto applicabili, costituendo il presupposto per un successivo aggiornamento, anche mediante codificazione, delle relative norme molto risalenti nel tempo (la disciplina di base dei magazzini generali è contenuta in norme legislative e regolamentari del 1926 e del 1927).
I magazzini generali sono caratterizzati prevalentemente da attività riferibili in senso lato a quelle sussidiarie dell’attività di commercio, pienamente rientranti nell’ambito della direttiva servizi, ed in parte da attività, quali quelle connesse al rilascio delle fedi di deposito, almeno in parte riconducibili ad attività finanziarie che, in quanto tali, sarebbero escluse dall’applicazione della direttiva servizi.
L’intervento è volto principalmente a sostituire la SCIA all’attuale sistema autorizzatorio, caratterizzato da controlli ex ante. In sostanza, le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite del Registro delle Imprese che le trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio dell’attività corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive previste. Vengono, altresì, inserite alcune disposizioni che semplificano l’applicazione delle discipline inerenti le cauzioni e le fidejussioni.
L’ulteriore norma aggiuntiva proposta (articolo 80-sexties) è finalizzata a semplificare la disciplina dei molini. L’impianto di un nuovo molino, il trasferimento e la trasformazione di molini esistenti è oggi disciplinato dalla legge n. 857 del 1949 e, a seguito di interventi normativi (per ultimo il d.lgs. 112 del 1998), a licenza della Camera di commercio soggetta al silenzio-assenso. Con la norma preposta si sopprime il silenzio-assenso e lo si sostituisce con la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al Registro Imprese che la trasmette al SUAP del Comune competente per territorio.
Conseguentemente si abroga la disciplina contenuta nella legge n. 857 del 1949 e il relativo regolamento contenuto nel D.P.R. n. 386 del 1994.
Art. 19 (Modificazioni all’articolo 81 relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi)
La direttiva europea 2006/123/CE, ha previsto all’articolo 26 una serie di misure, volontarie e non, per il miglioramento della qualità dei servizi, che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione europea, hanno il compito di attuare.
In particolare, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano “affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizi” stessi. Il significato dell’espressione è chiarito dal considerando 102, il quale fa esplicito riferimento al settore alberghiero. Il considerando 102 richiama anche l’importanza di rendere accessibili tali informazioni al fine di migliorare la trasparenza, e di fornire ai destinatari criteri comparabili per valutare la qualità dei servizi ad essi offerti.
Per questi motivi, il Decreto Legislativo 25 marzo 2010, n. 59, nel recepire la direttiva, ha previsto all’art. 81 uno specifico riferimento ai marchi (ed altri attestati) di qualità dei servizi. L’articolo prevede che “i soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008”.
Si è ritenuto ragionevole attribuire ai soggetti che istituiscono o gestiscono il marchio l’onere di informare il mercato delle sue caratteristiche, attraverso lo strumento oggi prevalente nel marketing e cioè il sito Internet. Nel contempo, attraverso l’obbligo di informativa al Ministero dello Sviluppo Economico, si sono poste le basi per un monitoraggio del settore ed una ulteriore divulgazione dei marchi, che ne evidenzi le differenti caratteristiche.
Il MSE sta predisponendo una banca dati dei marchi di qualità dei servizi relativamente ai quali è pervenuta la prescritta comunicazione. Tuttavia, l’attività condotta in applicazione della norma, ed in particolare il monitoraggio dei marchi finora comunicati al ministro, talvolta su iniziativa dei soggetti gestori,ma più frequentemente in seguito a richiesta da parte del Ministero, ha evidenziato alcune criticità.
In particolare, l’impostazione prettamente “volontaristica” della norma, tendente a convincere i soggetti gestori più che a costringerli ad adottare le misure richieste, si sta rivelando talvolta insufficiente a assicurare una adeguata informazione al consumatore circa le caratteristiche dei marchi in questione.
E’ emersa quindi l’esigenza di prevedere un sistema di sanzioni, ovviamente proporzionate all’entità della violazione, che imponga ai soggetti gestori dei marchi di inserire sul sito Internet tutte le informazioni ritenute importanti. Al mancato adempimento entro un termine stabilito dovrebbe seguire, quindi, una sanzione, pecuniaria o di altra natura.
Per dare un segnale di cogenza dell’obbligo in questione, evitando tuttavia di introdurre specifiche sanzioni, con i connessi problemi applicativi e, nel contempo, di aggravare tale obbligo in misura non proporzionata, si è ritenuto in questa fase sufficiente fare riferimento alle sanzioni già previste dal codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette consistenti nella comunicazione di informazioni non veritiere o nell’omissione di informazioni rilevanti.
Art. 20 (Modificazioni all’articolo 85 recante modifiche ed abrogazioni)
Con l’articolo 20 sono apportate modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 59 del 2010.
L’abrogazione del comma 1 è motivata dalla circostanza che le modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 ivi previste, sono state superate dalle successive modifiche della medesima disposizione relative all’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività e, da ultimo, dalle ulteriori modifiche apportate al citato articolo 19 dall’articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2012.
Si è inoltre provveduto a riallineare i riferimenti erronei contenuti nel comma 4, alla definitiva numerazione degli articoli del decreto legislativo 59. Tale disallineamento, dovuto alle modifiche che la numerazione degli articoli ha subito nel corso dell’iter del provvedimento è evidente ove si tenga conto che l’attuale testo farebbe derivare un’abrogazione implicita di norme in contrasto dagli articoli 77 e 78 che contengono solo novelle ed abrogazioni espresse.
La modifica del comma 5 dell’articolo 85 è motivata dall’opportunità di eliminare la duplicazione delle disposizioni di soppressione contenute alle lettere a), b), d), f) e g) di tale comma e, con identico testo, anche agli articoli 64, comma 10, 65, comma 3, 66, comma 3, 67, comma 3, 68, comma 3, 69, comma 4, 71, comma 3, 75, comma 4, 78, comma 3, e 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010. Con l’occasione, inoltre, sopprimendo completamente la predetta lettera g), si corregge l’erronea abrogazione dell’articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo che era stato invece correttamente mantenuto in vigore e riformulato al comma 4 dell’articolo 79 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010.
Sempre al comma 5 sono infine state aggiunte fra le norme abrogate quelle contenute nella legge sugli spedizionieri relativamente al requisito della buona condotta e della licenza TULPS.
Con la lettera e) dell’articolo 20, infine, si dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai "provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori”.
Detta ultima modifica si è resa necessaria in quanto nell’attuare la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si è erroneamente omesso di tener conto dell’articolo 42 della Direttiva stessa che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/CE sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stessa direttiva 2006/123/CE, consentendo la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.
Tale esigenza è stata confermata dalla direttiva 2009/22/CE, che rappresenta la versione codificata della direttiva 98/27/CE e reca in allegato l'elenco aggiornato delle direttive cui si applicano i provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, includendovi, tra l'altro la direttiva 2006/123/CE. Trattandosi per il resto di codifica di modifiche già apportate e recepite, neppure per tale direttiva si è proceduto a specifica attuazione.
Con nota del 1 febbraio 2010, pervenuta tramite la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, la Commissione europea chiedeva di conoscere quali misure di diritto interno fossero state adottate dall'Italia atte a dimostrare l'estensione della direttiva sulle azioni inibitorie, tra l'altro, anche alla direttiva 2006/123/CE.
Tale problema non è stato risolto neppure nella legge comunitaria 2009 e nella legge comunitaria 2010, nel frattempo approvate. Analoga disposizione, tuttavia, risulta, al momento, inserita nel disegno di legge comunitaria 2011, all’art. 13, all’esame del Senato (AS 3129).
La presente modifica al codice del consumo, per estendere al d.lgs. n. 59/2010 l’ambito di applicazione dei predetti provvedimenti inibitori, rappresenta quindi un atto necessitato per adeguare la normativa interna alle disposizioni comunitarie, consentendo nel contempo di fornire alla commissione europea una definitiva risposta circa le iniziative in atto, al fine di scongiurare l'apertura formale di una procedura di infrazione.
Art. 21 (Disposizioni finanziarie)
L’articolo reca la rituale clausola di invarianza finanziaria che dispone che dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.