DDL di conversione del DL 22 dicembre 2011, n. 212 - Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 16 dicembre 2011
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 recante: “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”
Il presente decreto-legge trova la sua giustificazione nel contesto dell’attuale, eccezionale, situazione di crisi economica, che investe indifferentemente famiglie ed imprese, e richiede una risposta urgente anche sul piano degli strumenti (processuali e non) per la gestione delle situazioni di conflitto nell’ambito dei rapporti civili ed economici.
Il decreto-legge è strutturato in due parti. La prima parte contiene un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, e ai quali viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi.
Le norme introducono nell’ordinamento giuridico, per la prima volta in Italia, un meccanismo di estinzione regolata delle plurime obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.
Le norme ricalcano, nella sostanza e con qualche modificazione di dettaglio, il corrispondente testo del disegno di legge atto Senato n. 307-B, attualmente all’esame del Senato in seconda lettura e concernente «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».
La seconda parte del decreto-legge contiene una serie di misure, ispirate alla medesima ratio deflattiva del contenzioso, che incidono più direttamente sulla disciplina del processo civile. Passando all’analisi di dettaglio delle singole norme contenute nel decreto-legge si rappresenta quanto segue.
Gli articoli da 1 a 11 sono finalizzati ad introdurre una completa disciplina volta ad approntare un rimedio alle situazioni di sovra indebitamento di soggetti, siano essi persone fisiche o enti collettivi, cui non siano applicabili le vigenti norme in tema di procedure concorsuali. L’obiettivo è perseguito mediante la regolazione di un accordo tra il debitore e i creditori, favorito dall’attività di organismi di composizione delle crisi e vigilato dal tribunale ordinario, che provvede all’omologazione.
E’ definita dall’articolo 1 la nozione di sovra indebitamento che si incentra sul concetto di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, condizione quest’ultima chiaramente riconducibile all’insolvenza fallimentare. E’ definito altresì il sovraindebitamento del consumatore quale situazione dovuta prevalentemente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore come definito dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale eventualmente svolta).
L’articolo 2 individua i presupposti di ammissibilità della proposta che il debitore può avanzare ai creditori con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi istituiti dall’articolo 10. La proposta deve prevedere, per essere fattibile, il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo e l’integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunciato anche parzialmente al privilegio.La fattibilità dell’accordo (e, quindi, la sua omologabilità) implica che siano adeguatamente proposte: le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
Costituiscono, invece, condizioni di ammissibilità della proposta: a) la non assoggettabilità a procedure concorsuali del debitore che sia anche imprenditore; b) il non aver fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento nei tre anni precedenti.
Il contenuto dell’accordo, con riferimento alle modalità di soddisfacimento dei creditori, è disciplinato dall’articolo 3. E’ previsto che i creditori possano essere pagati anche mediante cessione di redditi futuri, ovvero facendo ricorso alla garanzia di terzi.
Il piano può prevedere una moratoria fino al massimo di un anno per il pagamento dei creditori estranei all’accordo se si verificano le seguenti condizioni: a) che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) che la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano il procedimento di fronte al tribunale competente (individuato in quello del luogo di residenza o sede del debitore), che ha inizio con il deposito della proposta di accordo – corredata dell’elenco di tutti i creditori, dell’attestazione della fattibilità del piano, dell’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, delle scritture contabili (in caso di imprenditore) – e si conclude con il provvedimento di omologazione del tribunale.
Il tribunale (articolo 5), che decide in composizione monocratica secondo il rito camerale, valuta le condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta dopo aver fissato apposita udienza e aver disposto idonea pubblicità.
All’esito dell’udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, il tribunale stabilisce gli effetti della proposta e dispone che, per un termine non superiore a centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne´ disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In tale periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Il raggiungimento dell’accordo (articolo 6) tra il debitore proponente ed i creditori, ai fini dell’omologazione, si ha con l’adesione di un numero di creditori che raggiunga il 70 per cento dell’ammontare dei crediti che formano l’indebitamento. Una diversa percentuale, pari al 50 per cento, è prevista nell’ipotesi del sovraindebitamento del consumatore.
L’organismo di composizione della crisi raccoglie le dichiarazioni sottoscritte dai creditori e trasmette a tutti una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale per il raggiungimento dell’accordo (articolo 7). I creditori possono sollevare eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni, decorso il quale l’organismo riferisce al tribunale con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano. Se il giudice omologa l’accordo si producono, per un periodo non superiore ad un anno, gli effetti di inammissibilità ed improseguibilità delle procedure esecutive e delle azioni conservative.
L’articolo 8 regola l’esecuzione dell’accordo, nella quale interviene il giudice, che nomina un liquidatore, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, nonché l’organismo di composizione della crisi, che risolve le eventuali difficoltà insorte e vigila sull’esatto adempimento dell’accordo stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Ipotesi di annullamento e di risoluzione dell’accordo, che non pregiudicano comunque i diritti acquistati dai terzi in buona fede, sono previste dall’articolo 9. Il tribunale decide con provvedimento reso in camera di consiglio.
Sono deputati alla composizione della crisi da sovraindebitamento appositi organismi istituiti dall’articolo 10 ed iscritti in apposito registro tenuto preso il Ministero della giustizia, cui pure è rimessa la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione.
Sono individuati i compiti del medesimo organismo, consistenti anche nella predisposizione del piano di ristrutturazione, nel raggiungimento dell’accordo e nell’esecuzione dello stesso. Al medesimo organismo è rimessa la verifica dei dati contenuti nella proposta e l’esecuzione della pubblicità della proposta e dell’accordo.
La norma transitoria (articolo 11) attribuisce le medesime funzioni degli organismi di composizione della crisi ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), e successive modificazioni, per l’esercizio della funzione di curatore. La norma si rende necessaria per le ipotesi in cui gli organismi non vengano costituiti.
Passando a illustrare il capo II del decreto-legge, l’articolo 12 mira a perfezionare la disciplina della mediazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si intende rendere maggiormente efficace la disciplina creando un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rendendo maggiormente tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore.
Viene posto, infatti, a carico dei capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell’ambito dell’attività` di pianificazione introdotta dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e a stabilire altresì un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia.
Viene, inoltre, precisato che la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a carico della parte costituita che senza giustificato motivo non ha partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile e, dunque, non revocabile, pronunziata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dall’ordinamento vigente.
L’articolo 13 contiene modifiche al codice di procedura civile.
Con la prima, si mira a riequilibrare l’ambito delle cause nelle quali, ai sensi dell’articolo 82 del codice di procedura civile, le parti possono stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace, attualizzando la soglia massima del valore delle cause, rimasto fermo ai livelli stabiliti nel 1991. L’intervento appare in linea con quanto previsto in sede di Unione europea, ove il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (cosiddetto small claims) stabilisce – nelle controversie transfrontaliere – che le parti possono agire senza l’assistenza di un difensore quando la causa ha un valore fino a 2.000 euro.
Viene, inoltre, generalizzato il principio, secondo il quale quando la parte può stare in giudizio personalmente la condanna alle spese della parte soccombente non può superare il valore della domanda, dal momento che, in tali ipotesi, la parte soccombente non può essere pregiudicata dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi dell’assistenza del difensore, sebbene ciò non sia imposto dalla legge.
L’articolo 14 introduce delle modifiche all’istanza di trattazione, già introdotta dall’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come strumento di deflazione straordinario del contenzioso pendente presso le corti di appello e presso la Corte di cassazione.
In particolare, viene eliminato l’obbligo per le cancellerie di spedire a ciascuna parte un apposito avviso (sul presupposto che tale adempimento sia superfluo, tenuto conto del fatto che davanti alle corti superiori vi è l’obbligo di difesa tecnica) e viene previsto che il periodo necessario per la formulazione dell’istanza non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo.
La tematica delle cosiddette istanze di trattazione e` stata già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 16 aprile 1998, secondo cui sarebbe irragionevole prevedere l’estinzione del processo quale conseguenza del mancato impulso processuale, senza prevedere che il termine per l’adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate.
La Corte ha fondato la propria decisione sullo specifico contesto del sistema processuale tributario, caratterizzato – come evidenziato dalla Corte – da semplicità processuale (non essendo necessaria l’assistenza tecnica di un difensore) e dall’impulso d’ufficio nella trattazione del ricorso (che può essere deciso anche indipendentemente dalla comparizione delle parti).
Al contrario, nel processo civile vige l’obbligo di difesa tecnica (senza possibilità di deroga nei giudizi davanti alle corti di appello e alla Corte di cassazione: articolo 82 del codice di procedura civile) e non vi è il principio dell’impulso d’ufficio (in particolare, in grado di appello, in mancanza di impulso di parte il processo si estingue o l’appello è dichiarato improcedibile: si vedano gli articoli 181, 309 e 348 del codice di procedura civile).
Nel processo civile davanti alla corte di appello e in quello davanti alla Corte di cassazione, dunque, la previsione dell’estinzione del processo quale conseguenza del mancato impulso processuale ad opera della parte (nel caso di specie: l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione della causa), ricalca i principi generali del rito. Trattasi, all’evidenza, di una fattispecie completamente diversa da quella che ha dato luogo alla pronuncia di incostituzionalità richiamata, giustificandosi pienamente – nel processo civile, a differenza di quello tributario – la possibilità di far decorrere il termine per la presentazione dell’istanza direttamente dalla data di entrata in vigore della legge, senza richiedere alcun avviso da parte della cancelleria.
L’articolo 15 dispone la proroga per un ulteriore anno dei magistrati onorari il cui mandato è in scadenza. Tale proroga si giustifica con l’esigenza di procedere alla riforma organica della magistratura onoraria e di procedere alla completa attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, presupposto imprescindibile per il reclutamento di nuovi magistrati onorari.
L’articolo 16 modifica l’articolo 14, comma 9, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e l’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel senso di adeguare la normativa con l’introduzione del «sindaco unico» nel sistema di controllo delle società di capitali, come operato dalla cosiddetta legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).
E’ poi inserita una disposizione transitoria in materia di composizione degli organi di controllo delle società a responsabilità limitata, per i quali è oggi prevista la composizione monocratica, come introdotta dalla legge n. 183 del 2011.