Schema di DPR - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia - Relazione
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia"
Articolato
1. Il presente regolamento costituisce puntuale attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59". In particolare, esso attua quanto previsto dagli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19 del predetto decreto legislativo, rispettivamente relativi, i primi due all'organizzazione ed agli uffici di diretta collaborazione di tutti i Ministeri e i restanti quattro alle specifiche attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero della giustizia, nonché al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali ed alla presenza di magistrati. A due diversi ed ulteriori regolamenti è invece, rispettivamente, riservata disciplina dei dipartimenti e la determinazione della dotazione organica complessiva del Ministero.
La finalità di questo e degli altri due citati regolamenti è quella di disegnare un nuovo ordinamento del Ministero della giustizia, necessario a renderne compatibile la struttura, ancorata, nelle sue linee portanti, all'impianto risalente agli anni '20, con le trasformazioni nel frattempo avvenute nel quadro costituzionale, all'interno del corpus normativo di diritto amministrativo e, soprattutto, nello stesso tessuto economico-sociale, che hanno prodotto, tra le altre conseguenze, un notevole incremento della domanda di giustizia.
In considerazione di tali esigenze, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, ha da tempo presentato il disegno di legge n.3215/S, recante "Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia", approvato dalla Camera dei Deputati il 14 aprile 1998 e dalla Commissione Giustizia del Senato in sede referente il 18 gennaio 2001. Peraltro, l'intervenuta approvazione del citato decreto legislativo, attuativo della delega conferita dall'articolo 11, comma 1, lett.a), della legge 15 marzo 1997, n.59, ha offerto l'opportunità di realizzare fin d'ora, attraverso i predetti regolamenti, la piena e compiuta riforma del Ministero, così da permetterne l'inserimento armonico nel nuovo contesto istituzionale disegnato dalle recenti c.d. "leggi Bassanini" che, introducendo significative modifiche nel precedente assetto organizzativo dell'amministrazione pubblica, anche attraverso interventi sul decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, hanno profondamente innovato il preesistente tessuto ordinamentale.
La riforma persegue finalità di alto profilo in quanto tende, attraverso l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture, non solo a recuperare un ritardo di decenni ma anche - in armonia con il processo di forte rinnovamento che sta investendo tutta la pubblica amministrazione - a realizzare lo specifico compito che l'articolo 110 della Costituzione assegna al Ministro della giustizia, "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia", sia nel contesto nazionale che nel più vasto ambito comunitario. Attraverso la riforma, sarà dunque possibile procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del Ministero, nel senso di ridefinirne con chiarezza l'ambito in rapporto a quelle limitrofe di altri Dicasteri e del Consiglio Superiore della Magistratura, e, al contempo, eliminare duplicazioni organizzative e funzionali tra le diverse articolazioni ministeriali. In tal modo, potrà essere garantita sia una maggiore speditezza dell'azione amministrativa, anche in ragione del superamento dell'attuale frammentazione di talune attività, sia una maggiore sua efficienza, divenendo più agevole l'esercizio delle procedure di controllo interno, disciplinate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286; infine, conformemente a quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, verrà attuata la netta distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle più propriamente amministrative, nonché una maggiore valorizzazione delle capacità professionali e manageriali del patrimonio umano presente in tutti i livelli dell'amministrazione.
Ovviamente, sono fatte salve, ed anzi valorizzate, le peculiarità del Dicastero, permettendo l'ottimale assolvimento di quei compiti di cui il Ministro della giustizia è titolare per diretta investitura da parte della Costituzione. In definitiva, attraverso la precisa individuazione dei compiti del Ministero della giustizia vengono maggiormente valorizzate quelle competenze che costituiscono il dato qualificante, a livello costituzionale, della sua azione, in modo da renderlo effettivamente il centro propulsore del "sistema giustizia", per quanto attiene l'aspetto organizzativo-gestionale nonché con riferimento all'attività propositiva in sede normativa. Appare evidente che una simile riforma non è finalizzata esclusivamente al miglior funzionamento della struttura ministeriale ma mira altresì ad agevolare e migliorare il lavoro dei singoli uffici giudiziari che potranno giovarsi di un interlocutore più efficiente e funzionale. In tale prospettiva, il Ministero intende proporsi come organismo posto al servizio degli uffici giudiziari per semplificare, razionalizzare e migliorare l'organizzazione della giustizia.
2. Il regolamento si compone di tredici articoli: undici specificamente dedicati alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione, preceduti da un articolo contenente definizioni generali e seguito da un ultimo articolo recante il divieto di nuovi o maggiori oneri.
L'articolo 1 contiene, al mero scopo di semplificare e chiarire il testo normativo, la definizione, interna al decreto, dei termini "Ministro", "Ministero della giustizia", "Sottosegretario di Stato" e "decreto legislativo 300 del 1999", del quale il regolamento costituisce attuazione.
Gli articoli dal 2 al 12 disciplinano gli uffici di diretta collaborazione.
L'articolo 2 individua nel Ministro della giustizia l'organo di indirizzo politico amministrativo del Ministero che, in ossequio al principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle amministrative, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, svolge la sua azione avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.
Il Ministro è altresì coadiuvato dai Sottosegretari di Stato che, su delega del Ministro, presiedono il Consiglio di amministrazione ed espletano le altre funzioni loro delegate con decreto ministeriale. Il Consiglio di amministrazione continua infatti ad espletare, presso il Ministero della giustizia, le funzioni attribuitegli dagli articoli 146 e 147 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, per quei pubblici dipendenti, quali i magistrati assegnati al Ministero e gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, i cui rapporti di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, non rientrano tra quelli disciplinati contrattualmente; si tratta di una previsione di natura transitoria, necessaria fino all'emanazione di una nuova disciplina legislativa che adegui la normativa in tema di valutazione del predetto personale - ed in special modo dei magistrati, il cui ordinamento è coperto da riserva di legge ai sensi dell'articolo 108 della Costituzione - al nuovo assetto ministeriale. I Sottosegretari di Stato sono a loro volta assistiti da proprie segreterie, cui si applica la disciplina dettata per la Segreteria del Ministro, e possono avvalersi dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo.
L'articolo 3, premessa la predetta distinzione tra indirizzo politico ed attività amministrativa, individua sette uffici di diretta collaborazione (Segreteria del Ministro; Segreterie dei Sottosegretari di Stato; Gabinetto del Ministro; Ufficio legislativo; Ispettorato generale; Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale; Ufficio stampa ed informazione.
Accanto all'istituzione di nuovi uffici (Segreteria del Ministro; Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale; Ufficio stampa ed informazione), viene confermata la presenza di uffici preesistenti, taluni dei quali di antica e peculiare tradizione; si vuol fare riferimento, in particolare, all'Ufficio legislativo ed all'Ispettorato generale, soli, tra gli attuali uffici di diretta collaborazione, ad essere stati istituiti con provvedimenti di rango legislativo (rispettivamente il regio decreto 8 aprile 1940, n.830 e la legge 12 agosto 1962, n.1311), che ne riservano la direzione ai soli magistrati di cassazione nominati alle funzioni superiori e ne individuano le peculiari competenze, il cui espletamento implica necessariamente stretti rapporti di cooperazione con organi costituzionali (il Parlamento, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio Superiore della Magistratura) estranei alla struttura ministeriale.
La descrizione dell'organizzazione e dei compiti dei singoli uffici è preceduta da una norma generale (articolo 4), che ne individua la funzione (diretta collaborazione con il Ministro e raccordo con l'amministrazione) e prevede, per quegli uffici con compiti e funzioni di particolare gravosità (Gabinetto del Ministro; ed Ufficio legislativo), la possibilità di nominare, per adiuvare il Capo dell'Ufficio, due Vice Capi, uno dei quali con funzioni vicarie. Un Vice Capo può altresì essere nominato all'Ispettorato generale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n.1311, fatta salva dal comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 300 del 1999, come correttamente osservato, con nota del 23 aprile 2001, dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei Conti.
In conformità alle indicazioni contenute nella medesima nota, si è provveduto a chiarire sia che i Capi ed i Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, rispettivamente ai commi 1 e comma 2, del decreto legislativo 300 del 1999, sia che l'organizzazione dei medesimi uffici è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.
In ottemperanza a quanto richiesto nel parere espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 settembre 2000, è stato eliminato qualsiasi riferimento, anche indiretto, ad ipotesi di gestione amministrativa da parte dei suddetti uffici.
Venendo all'esame degli articoli dedicati ai singoli uffici, si osserva quanto segue.
L'articolo 5 istituisce la Segreteria del Ministro, con il compito di svolgere l'attività di diretto supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, coordinando i suoi impegni e predisponendo il materiale necessario per i suoi interventi. Si tratta di un ufficio la cui istituzione, prevista anche in altri recenti regolamenti (tra i tanti, si veda l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n.477, recante il regolamento organizzativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è resa necessaria dall'ampiezza e complessità dei compiti politico-istituzionali del Ministro.
Il successivo articolo 6 disciplina l'Ufficio di Gabinetto, di cui il Ministro si avvale in via ordinaria, fatte salve, per gli anzidetti motivi, le specifiche competenze della sua Segreteria, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. L'Ufficio di Gabinetto funge da cinghia di trasmissione tra l'organo di indirizzo politico e l'amministrazione; a tal fine, gli altri uffici di diretta collaborazione (ma non anche i dipartimenti, così come suggerito dal Consiglio di Stato nel ricordato parere) informano l'Ufficio di Gabinetto circa le attività di particolare rilievo da essi svolte. All'Ufficio di Gabinetto sono altresì affidati determinati compiti specifici (rapporti con il Parlamento - per quanto concerne il sindacato ispettivo - e con il Consiglio superiore della magistratura - per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato).
Per quanto attiene alle competenze dell'Ufficio di Gabinetto inerenti le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati, pare opportuno osservare che le stesse si differenziano da quelle già attribuite alla Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del medesimo Dicastero, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n.55. Nell'espletamento delle funzioni costituzionalmente attribuitegli in relazione ai magistrati, il Ministro della Giustizia si avvale, nella fase istruttoria, della citata Direzione Generale (deputata a svolgere attività meramente preparatorie e preliminari) e, nella fase decisionale, dell'Ufficio di Gabinetto. La prima svolge, coerentemente con la sua natura di ufficio di line, l'attività materiale di raccolta di dati ed elementi conoscitivi, il secondo, in quanto ufficio di staff, adiuva il Ministro nell'esercizio dei poteri decisionali inerenti le sue funzioni.
L'articolo 7 è dedicato all'Ufficio legislativo, cui è attribuito il compito di provvedere, collaborando a tal fine con gli altri uffici e dipartimenti e, ove necessario, avvalendosi di apposite commissioni ministeriali di studio, all'espletamento della funzione normativa del Ministero, a livello nazionale, europeo ed internazionale. L'Ufficio svolge inoltre l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto e della regolamentazione, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, fornisce consulenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi - ivi compresa la compatibilità costituzionale delle leggi regionali - e pareri alle altre amministrazioni, sull'interpretazione delle leggi; infine, l'Ufficio legislativo attende all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.
Estremamente sintetica è l'indicazione delle competenze dell'Ispettorato generale (art.8), attuata tramite un rinvio alle fonti normative recanti la relativa istituzione ed organizzazione; tale rinvio ha una funzione meramente ricognitiva, atteso che la salvezza dell'attuale impianto normativo ed organizzativo è già esplicitamente sancita dal comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 300 del 1999 (né avrebbe potuto essere diversamente, considerata la natura ancipite dell'ufficio, che espleta le proprie funzioni alle dirette dipendenze non solo del Ministro della giustizia bensì anche del Consiglio superiore della magistratura). Sul punto, non è stato possibile accogliere il suggerimento contenuto nel parere della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione economica della Camera dei Deputati, allegato a quello reso dalla Commissione Affari Costituzionali della medesima Camera il 19 dicembre 2000, circa l'opportunità di escludere l'Ispettorato generale dal novero degli uffici di diretta collaborazione. L'esposta indicazione si fonda su una corretta analisi dell'attività svolta da tale ufficio e su un'accorta valutazione circa la sua ottimale collocazione all'interno dell'organizzazione ministeriale, tenuto peraltro conto della sua posizione nel complessivo quadro tracciato dalle disposizioni in tema di ordinamento giudiziario. Difatti, il controllo di legalità che svolge l'Ispettorato, finalizzato all'accertamento della regolarità del lavoro degli uffici giudiziari nonché dell'entità e tempestività del lavoro espletato dai singoli magistrati, non è attività riconducibile alla funzione di indirizzo politico del Ministro ma, piuttosto, a quella di direzione amministrativa, che riconosce ai suoi titolari autonomi poteri di direzione, vigilanza e controllo, sia pure nell'ambito degli obiettivi e delle direttive fissate in sede politica; peraltro, la diretta collaborazione con il vertice politico mal si concilia con la contemporanea dipendenza funzionale del medesimo ufficio dal Consiglio superiore della magistratura. In considerazione di tale ordine di motivi, più opportunamente l'Ispettorato avrebbe dovuto essere collocato all'interno di un dipartimento, attribuendo ad un ufficio di diretta collaborazione il solo compito di coadiuvare il Ministro nell'esercizio dell'azione disciplinare. Peraltro, poiché l'articolo 1 della legge istitutiva dell'Ispettorato, legge 12 agosto 1962, n.1311, fatta appunto salva dal citato comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 300 del 1999, qualifica lo stesso quale ufficio "posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli", non si è ritenuto possibile accogliere il detto suggerimento parlamentare.
L'articolo 9 istituisce il Servizio di controllo interno; tale istituzione costituisce attuazione non solo del decreto legislativo 300 del 1999, bensì anche del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, che, nel riordinare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività della pubblica amministrazione, ha previsto, agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 6, l'istituzione, tra gli uffici di diretta collaborazione, di un ufficio per la valutazione ed il controllo strategico; conformemente alle indicazioni contenute nelle citate norme, si è ritenuto opportuno assegnare al Servizio esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.
Conformemente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel ricordato parere, presso il Servizio opera la Commissione di valutazione dei dirigenti, istituita e disciplinata con decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n.279. Compito della Commissione è quello di supportare il Ministro nella valutazione dei dirigenti, funzione che il comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, fatto salvo dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 286 del 1999, attribuisce espressamente al Ministro, per le sole amministrazioni "che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia".
I successivi articoli 10 e 11 istituiscono due nuovi uffici di diretta collaborazione: l'Ufficio per il coordinamento l'attività internazionale e l'Ufficio stampa ed informazione. La ratio dell'istituzione del primo ufficio risiede nella necessità di provvedere al raccordo dell'attività internazionale svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero; per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico, che opera in raccordo con l'ufficio per il coordinamento delle attività internazionali. Sul punto, in sintonia con il parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, nel parere allegato a quello reso dalla Commissione Giustizia dello stesso Senato il 21 dicembre 2000, non si è seguita l'indicazione espressa dal Consiglio di Stato, che ritiene necessario precisare che la nomina del Consigliere diplomatico, di grado non inferiore a quello ritenuto congruo, sia effettuata d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri; tale indicazione appare infatti contrastare con la natura altamente fiduciaria dell'incarico de quo, che può essere validamente conferito anche a soggetti estranei alla carriera diplomatica.
L'istituzione dell'Ufficio stampa ed informazione risponde invece all'esigenza di garantire la migliore attuazione delle disposizioni dettate dagli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, in tema di attività informativa da parte della pubblica amministrazione.
Infine, l'articolo 12 stabilisce in 210 unità (ivi comprese 60 unità per l'Ufficio legislativo), delle quali il cinque per cento possono essere collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione; entro tale contingente sono individuati un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40. In tale contingente, così come chiesto dalla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione economica della Camera dei Deputati, nel citato parere, sono compresi i preposti agli uffici di diretta collaborazione ed i rispettivi Vice Capi, mentre devono intendersi aggiuntive le posizioni del preposto alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e del personale alle medesime assegnate, in misura massima di 8 unità per ciascuna Segreteria.
A tale contingente si aggiungono infine altre 145 unità destinate all'Ispettorato generale, necessarie a garantire il puntuale espletamento di quelle funzioni e di quei compiti, su richiesta sia del Ministro della giustizia che del Consiglio superiore della magistratura, previsti dalla legge 12 agosto 1962, n.1311 e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n.195, disposizioni entrambe fatte salve dal citato articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 300 del 1999.
Conformemente a quanto indicato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in ordine alla presenza dei magistrati al Ministero, si è sostituito il precedente mero riferimento numerico con un più generale richiamo alle disposizioni del decreto legislativo contenenti indicazioni non solo sul numero degli stessi, ma anche sulle modalità della loro collocazione presso il Ministero.
Per quanto attiene al trattamento economico dei preposti agli uffici di diretta collaborazione, questo è determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 ed è, conformemente a quanto operato in analoghe previsioni riguardanti altre amministrazioni, articolato in tre diverse fasce. Per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, esso corrisponde ad una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art.19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; per il responsabile del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
L'equiparazione del trattamento economico del Capo dell'Ufficio legislativo e del Capo dell'Ispettorato generale a quello corrisposto al Capo di Gabinetto consegue non solo alle descritte peculiarità dei suddetti uffici (l'Ispettorato generale espleta le proprie funzioni su richiesta sia del Ministro della giustizia che del Consiglio superiore della magistratura; l'Ufficio legislativo, storicamente, coopera in forma stabile con organismi - quali il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le altre Amministrazioni, gli organismi comunitari ed internazionali, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura - estranei alla struttura ministeriale e, provvedendo all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli, coaudiva lo stesso nell'espletamento di una funzione connessa, sia pure nella fase finale, al procedimento legislativo e dunque di rilevanza costituzionale) ma anche all'attuale assetto normativo, in forza del quale il conferimento dei primi due incarichi è riservato ai soli magistrati di cassazione nominati alle funzioni superiori, in quanto tali posti ai vertici dell'ordine giudiziario.
Specifiche disposizioni disciplinano, rispettivamente, il trattamento economico riservato ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, al personale con contratto a tempo determinato ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed al personale non dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione.
Infine, al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione viene corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il richiamo fatto all'art.18 comma 1 del decreto legislativo n.300, tuttavia, vale a significare che il Capo ufficio stampa può non essere un giornalista iscritto all'Albo.
Non si è ritenuto di accogliere l'invito rivolto dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ad inserire una disposizione che contempli l'abrogazione espressa delle norme incompatibili con il regolamento, in quanto tale indicazione appare in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 300 del 1999, che prevede l'immediata abrogazione di tutte le norme non richiamate, espressamente ovvero implicitamente, dai regolamenti attuativi del decreto medesimo.
Il provvedimento è completato dal divieto, contenuto nell'articolo 13, di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'attuazione del provvedimento.