Schema di D.lgs - Recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 7 luglio 2011

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”- Relazione

Articolato


Il presente intervento normativo intende dare Recepimento alle direttive nn. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente ed alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

La Direttiva 2008/99 CE assume a proprio fondamento la disposizione di cui all’art. 174, § 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee (Titolo IV, Ambiente), secondo la quale “La politica della Comunità in materia di ambiente mira a un elevato livello di tutela”.

Con decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, il Consiglio aveva imposto agli Stati membri l’obbligo di incriminare alcuni comportamenti gravemente pericolosi per l’ambiente.

Come è noto, a seguito dell’impugnazione da parte della Commissione della decisione quadro davanti alla Corte di giustizia, competente ai sensi dell’art. 35 TUE, la Corte di Giustizia (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03) ha annullato la predetta decisione quadro affermando il principio generale che la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l’applicazione di adeguate sanzioni penali.
Per la Corte, in particolare, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell’atto stesso. In questo senso, la decisione quadro impugnata, avendo per scopo e contenuto principali la protezione dell’ambiente, avrebbe dovuto essere fondata sull’art. 175 TCE (primo pilastro) e non sul Titolo VI TUE (terzo pilastro) (punto 51).

In sintesi, la Direttiva 2008/99/CE – nel recepire il generale principio sancito nel 2005 dalla succitata sentenza secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l’applicazione di adeguate sanzioni penali – fornisce una nuova base giuridica (direttiva anziché decisione quadro) che pone fine alla controversa questione sulla competenza in materia di tutela penale dell’ambiente.

É evidente, pertanto, che con la Direttiva 2008/99/CE il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
Ciò premesso, l’articolo 3 della direttiva prevede che gli Stati membri debbano punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive tutta una serie di condotte ed in particolare:

  1. lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
  2. la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo  dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
  3. la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
  4. l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
  5. la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
  6. l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
  7. il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
  8. qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
  9. la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

L’articolo 4 prevede la punibilità di istigazione e favoreggiamento (i.d. concorso di persone) e l’articolo 5 prevede che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L’articolo 6 della Direttiva, inoltre, prevede che  gli Stati membri debbano adottare (entro il 26 dicembre 2010)  misure affinchè le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

  1. del potere di rappresentanza della persona giuridica;
  2. del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
  3. del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Gli Stati membri debbono altresì provvedere altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Per quanto concerne la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 essa modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, si rammenta come scopo della Direttiva 2005/35/CE fosse il recepimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi nonché assicurare che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate, sia amministrative che penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino.

La direttiva 2005/35/CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il quale ha introdotto due fattispecie di reato, rispettivamente con gli articoli 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo).
Con riferimento a tali reati, si osserva come i soggetti potenzialmente chiamati a rispondere delle conseguenze penali, per concorso nella violazione della norma di cui all’articolo 4, sono il Comandante, i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave battente qualsiasi bandiera.

Qualora l’azione omissiva sia posta in essere intenzionalmente (con dolo) da parte dell’agente, la disposizione di legge prevede l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000; nel caso di condotta colposa, invece, si prevede il solo pagamento dell’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Entrambi le fattispecie di reato prevedono un inasprimento della pena qualora l’inquinamento doloso o colposo abbia cagionato danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste .

La Direttiva, che non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l’inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale, era completata, ai sensi del suo articolo 4, dalla decisione quadro 2005/667/GAI sul rafforzamento della cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi, che riporta le circostanze nelle quali gli scarichi di sostanze in mare devono considerarsi reati.

Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la suddetta decisione quadro, che aveva completato la direttiva 2005/35/CE. La Direttiva 2009/123/CE dovrebbe pertanto colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.
A seguito, infatti, degli incidenti avvenuti in ambito europeo, la Direttiva 2009/123/CE ha allargato l’ambito delle figure eventualmente responsabili dei reati menzionati nella Direttiva, mentre non modifica quanto afferma la Direttiva 2005/35/CE per quanto riguarda il regime delle deroghe che ricalca peraltro integralmente quello già adottato dall’Italia nella legge di recepimento.

Scopo della nuova Direttiva è quello di «recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi».

Le sostanze inquinanti oggetto dei reati, sono le stesse previste nella Direttiva 2005/35/CE che, a sua volta si conforma agli allegati della Convenzione Marpol e cioè gli idrocarburi, le loro miscele e le sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa. Anche la nuova Direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti causati da tutte le navi, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e i natanti, senza distinzione alcuna sulla nazionalità, con l’esclusione per le navi militari, da guerra o ausiliarie o per le altre unità possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Vengono considerati “reati” gli “scarichi” di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, includendo anche gli sversamenti di minore entità purché:

  1. siano effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza (dolo o colpa grave),
  2. producano un deterioramento della qualità dell’acqua,
  3.  si verifichino periodicamente.

Quanto alle sanzioni penali conseguenti alla commissione di tali reati, la Direttiva (il cui termine ultimo di attuazione negli ordinamenti interni è stabilito per la data del 16 novembre 2010) impone agli Stati membri l’obbligo di applicare misure “effettive, proporzionate e dissuasive”, non indicando comunque l’entità delle stesse.
A tal proposito si ritiene che i succitati articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 abbiano introdotto sanzioni adeguate al tenore della Direttiva 2009/123/CE e che, pertanto, non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale. 

L’articolo 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" delega il Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE e della direttiva 2009/123/CE.
In particolare, la norma contiene i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
  2. prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

A tali principi vanno aggiunti, per quanto concerne le sanzioni penali, quelli generali contenuti nell’articolo 2 della legge comunitaria, a mente del quale (comma 1, lettera c) “le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace”.

L’ordinamento giuridico nazionale sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2009/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite in via contravvenzionale.
Il riferimento è ovviamente alle disposizioni contenute nel c.d. “Codice dell’ambiente”, ossia il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale sanziona le violazioni concernenti gli scarichi di acque all’articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) e 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all’esercizio di attività pericolose all’art. 279 (ex art. 25 del d.P.R. 203/1988), nonchè quelle relative alla c.d. “autorizzazione ambientale integrata” (che accorpa tutte le altre) all’articolo 29-quatordecies.

A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”), nonchè alcune norme previste dal codice penale, quali l’articolo 544 bis (uccisione di animali), 727 (abbandono di animali), 674 (getto pericoloso di cose, che riecheggia il “quasi-delitto” giustinianeo dell’”actio de effusis vel ejectis”), 733 (danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 734, (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), cui va aggiunto l’articolo 30 della legge n. 394/1991 (“Legge quadro sulle aree protette”).

Per quanto concerne la tutela penale dell’ozono, avverso comportamenti atti a ridurne lo strato,  trova già applicazione l’articolo 3 della legge n. 549/1993 (“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”).
Le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell’ordinamento risultano essere l’uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.

Stanti i limiti di pena contenuti nell’articolo 2 della Legge Comunitaria, che il legislatore delegante non ha inteso derogare con specifico riguardo alle direttive in esame, il recepimento delle stesse non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente, mediante il loro inserimento sistematico all’interno del codice penale sostanziale e la previsione come delitti delle più gravi forme di aggressione.
Tale operazione potrà costituire oggetto di separato e successivo intervento normativo.

Il presente decreto, invece, opera in due distinte direzioni.
Da un lato, implementa, ma sempre nell’ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (articolo 1).
Dall’altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l’ambiente (articolo 2).

Nel fare ciò, si è preso quale “tertium comparationis” prevalentemente l’articolo 25-ter del decreto legislativo 231/2001, l’unico che, con riguardo ai reati societari, prevede la responsabilità da reato delle persone giuridiche con riferimento a contravvenzioni.
Si è quindi proceduto a suddividere tutte le condotte in tre classi di gravità e a calibrare le sanzioni pecuniarie in relazione alle medesime.
In particolare, si è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, per i reati sanzionati con l’ammenda o con la pena dell’arresto (alternativa o congiunta a quella dell’ammenda) fino ad un anno ovvero dell’arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria (per cui è ammessa la c.d. “oblazione speciale” di cui all’articolo 162-bis del codice penale); la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote  per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell’arresto fino a due anni (sola o congiunta a quella dell’ammenda), e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell’arresto fino a tre anni.

Solo per il reato di cui all’articolo 260 del testo unico, in ragione del particolare rigore del trattamento sanzionatorio, si è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.
Il provvedimento si compone di tre articoli, due dei quali - inseriti in ottemperanza al parere delle Commissioni Giustizia e Ambiente della Camera dei Deputati - relativi alla precisazione della portata del divieto introdotto dall’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 128/2010, nonché all’adeguamento delle sanzioni attualmente previste nell’ambito del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI.

L’ articolo 1 reca modifiche al codice penale.

Il comma 1, lettera a), modifica il codice penale introduce l'articolo 727-bis  (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) il quale, al comma 1, punisce con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro "Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, se il fatto non costituisce un più grave reato", al comma 2, punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro "Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta se il fatto non costituisce un più grave reato”, al comma 3, punisce con l’ammenda fino a 4.000 euro “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta” e al comma 4, punisce con l’ammenda fino a 2.000 euro “Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta”.

Il comma 1, lettera b), modifica il codice penale introducendo l'articolo 733-bis (Danneggiamento di habitat) il quale punisce con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro " Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto".

Il comma 2 e il comma 3 dell’articolo 1 chiariscono, mediante un rinvio alla normativa comunitaria  il concetto di “specie protetta” e di "habitat all’interno di un sito protetto" rilevante ai fini degli articoli 727 bis e 733-bis. c.p.

L’articolo 2 introduce in seno al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 un articolo 25-decies, rubricato “Reati ambientali”.

Il comma 1 interviene sull’articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n.116 correggendo un mero refuso di carattere numerico.

Al comma 2 si prevede che, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, l’autorità giudiziaria competente in sede di condanna possa applicare all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. per i reati di cui all’articolo 137:
    1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  2. per i reati di cui all’articolo 256:
    1. per la violazione dei commi 1 lettera a) e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote,
    2. per la violazione dei commi 1 lettera b), 3, primo periodo e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  3. per i reati di cui all’articolo 257:
    1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  4. per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  5. per la violazione dell’articolo 259, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  6. per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
  7. per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  8. per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Al comma 3 si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. per la violazione dell’articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  2. per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  3. per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:
    1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
    3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
    4. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione

Al comma 4 si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Al comma 5 si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  2. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  3. per il reato di cui all’articolo 8, comma 2,  la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Il comma 6 prevede che le sanzioni previste dal comma 2, lettera c) sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 7 stabilisce che nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettera a), n. 2), lettera b), n. 3) e lettera f) e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

Il comma 8 stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’articolo 3 interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introducendo tre nuovi commi e modificando la dizione letterale di un altro comma.

Il comma 1 dell’art. 3, - in accoglimento del rilievo espresso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (lett. g) e condiviso dalla Commissione Giustizia -  inserisce al comma 17 dell’art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo, la previsione in virtù della quale per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’art. 1 del D.P.R. del 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi viene stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.

Il comma 2 dell’art. 3 interviene sull’art. 260-bis, in accoglimento del rilievo espresso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (lett. f) e condiviso dalla Commissione Giustizia e diretto alla gradualità e progressività nell’applicazione delle sanzioni SISTRI, inserendovi due nuovi commi (9-bis e 9-ter).

Il comma 9-bis è mutuato dall’art. 8 della legge n. 689/1981 e applica, con temperamenti, il regime ivi previsto per le ipotesi di pluralità di violazioni di una o più disposizioni dell’art. 260-bis, prevedendo quale tetto massimo del cumulo delle sanzioni il doppio (anziché il triplo) della sanzione prevista per la violazione più grave. In questo caso, l’attenuazione del cumulo è motivata dal fatto che il rischio di violazioni ripetute, dovute all’utilizzo di un sistema informatico ma che tuttavia non evidenziano una particolare pericolosità e non sono riconducibili all’intenzione di sottrarsi agli obblighi imposti, può essere molto frequente.

Il comma 9-ter esclude il trasgressore dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 260-bis qualora lo stesso, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, adempia agli obblighi previsti dalla normativa che regola il SISTRI. In aggiunta, si prevede la possibilità per il trasgressore di definire, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione previo adempimento degli obblighi non adempiuti. Anche in questo caso, nell’ottica della gradualità e progressività delle sanzioni, si annette particolare rilevanza al comportamento del trasgressore che sia improntato ad un ravvedimento operoso.

Il comma 3 dell’art. 3 interviene sull’art. 260-ter, comma 1, per meramente correggervi un refuso. L’articolo 260-ter, comma 1, contiene un riferimento errato al comma 9. In base all’articolo, di cui si propone la modifica, la sanzione del fermo amministrativo, disposta dall’articolo 260-ter, comma 1, si applicherebbe all’illecito amministrativo meno grave (260-bis, comma 9) e non all’illecito amministrativo più grave (260-bis, comma 7). La correzione del refuso richiede un minimo intervento apportando solamente delle modifiche alla citazione dei commi rilevanti dell’art. 260-ter, comma 1.

L’articolo 4 interviene sul decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in accoglimento di rilievi espressi dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e condiviso dalla Commissione Giustizia e diretto alla gradualità e progressività nell’applicazione delle sanzioni SISTRI.

I commi 1 e 2, in accoglimento del rilievo espresso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (lett. h) e condiviso dalla Commissione Giustizia, prevedono una modifica dell’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. La modifica è finalizzata a chiarire che l’obbligo della tenuta di registro di carico e scarico non riguarda né gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettera b), ossia rifiuti da costruzioni, demolizione e da scavo. Tale disposizione, peraltro, non contrasta con il dettato comunitario della direttiva 2008/98/CE, essendo riferita ai soli rifiuti non pericolosi.

Il comma 3, in accoglimento del rilievo espresso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (lett. f) e condiviso dalla Commissione Giustizia,  introduce una modifica dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, volta ad adeguare la formulazione letterale della disposizione in modo da garantirne l’effettiva applicabilità. Infatti, la vigente formulazione dell’art. 39, comma 2 prevede, per un periodo di tempo limitato e corrispondente ad una fase di prima applicazione sanzioni ridotte per chi non si iscriva al SISTRI o non paghi il relativo contributo. Tuttavia, il dies ad quem è attualmente previsto con riferimento ad una data puntualmente individuata. Quest’ultima, però, risulta attualmente non coordinata con le successive proroghe differenziate in base alle categorie di soggetti interessati (da ultimo con D.M. 26 maggio 2011). Si ritiene perciò necessario fare riferimento ad un periodo, rispettivamente di otto mesi e quattro mesi, decorrenti dai termini di  piena operatività come definiti all’art. 12, comma 2, DM 17 dicembre 2009, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 4 dell’art. 4, in accoglimento del rilievo espresso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (lett. f) e condiviso dalla Commissione Giustizia, introduce tre nuovi commi all’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

I commi 2-bis e 2-ter sono finalizzati a chiarire l’ambito di applicazione temporale dell’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come riformulato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Con tale disposizione si chiarisce, quanto già espresso in termini generali dall’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 205/2010, ovvero che fino al momento della piena operatività del sistema SISTRI secondo le scadenze temporali individuate dai rispettivi termini dell’art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009, i soggetti restano obbligati agli adempimenti di tipo cartaceo ed alle relative sanzioni.
I commi predetti ribadiscono che, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 28, commi 1 e 2, del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 - il comma 1 dell’articolo 28 prevede l’obbligo di rilascio di una comunicazione ambientale con le modalità meglio ivi descritte in questione, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti (articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) -, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Si osserva in merito che i commi 2-bis e 2-ter ribadiscono, con specifico riferimento ai commi citati dell’art. 28 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, quanto – in linea generale - già affermato dall’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

In base a quanto previsto dallo stesso articolo 39, comma 1, D. Lgs. 205/10, infatti, l’apparato sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 205/2010 in vista della piena operatività del SISTRI, sarà applicabile solo dalla scadenza dei rispettivi termini di cui all’art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009 come da ultimo modificato con  D.M. 26 maggio 2011 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il citato D.M. 26 maggio 2011 stabilisce, a secondo dell’appartenenza del soggetto obbligato alle categorie di soggetti obbligati ad operare in regime SISTRI, cinque diversi scaglioni temporali (1° settembre; 1° ottobre; 2 novembre; 1° dicembre; 2 gennaio 2011) per la cessazione del cd. “periodo duale” stabilito dal citato art. 12, comma 2. Nella sostanza, il citato articolo 39, comma 1, stabilisce, quindi, che fintanto che il SISTRI coesisterà – in un regime dualistico - con il tradizionale sistema di tracciabilità (MUD, registro di carico e scarico e formulario), non si applica l’apparato sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo 205/2010 in vista della piena operatività del SISTRI, bensì il regime sanzionatorio previgente al decreto legislativo 205/2010 che presidia la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari vigenti, e quindi – come esplicitato dai commi 2-bis e 2-ter – anche l’articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

In accoglimento del rilievo espresso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (lett. f) e condiviso dalla Commissione Giustizia e diretto alla gradualità e progressività nell’applicazione delle sanzioni SISTRI, con l’introduzione di un comma 2-quater all’art. 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il comma 4 estende, infine, a favore dell’utente SISTRI, il regime transitorio per l’applicazione delle sanzioni SISTRI anche ad altre sanzioni previste dall’art. 260-bis del decreto legislativo 205/2010.

La norma, peraltro, corrisponde alla medesima finalità, già evidenziata dalla Commissione Giustizia del Senato in sede di espressione del parere sul D.Lgs. 205/2010, laddove, conformemente a quanto successivamente ribadito in sede di esame del presente provvedimento da parte delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei Deputati, era già stato evidenziata la necessità di  “rimodulare le sanzioni stesse tenendo conto della concreta offensività delle condotte - ad esempio dell'effettiva quantità di materiale movimentato, in modo da distinguere tra condotte meno gravi punite con sanzioni amministrative, e condotte più gravi alle quali sole dovrebbero applicarsi le sanzioni penali, anche queste secondo un criterio di progressivo aggravamento, e tutto questo tenendo conto della necessità di prevedere regimi intermedi al fine di rendere effettivamente possibile alle imprese la realizzazione dell'adeguamento tecnico-amministrativo per far fronte al repentino cambiamento dettato dal SISTRI”.

Il comma 2-quater individua in tale prospettiva un primo periodo di applicazione del SISTRI, specificamente circoscritto temporalmente.

L’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, prevede, nell’attuale formulazione, solo sanzioni ridotte per chi non si iscrive al SISTRI o non paga il relativo contributo (art. 260-bis, commi 1 e 2). Il comma 2-quater estende il regime delle sanzioni ridotte alle fattispecie sanzionabili previste dai commi 3, 4, 5, 7 e 9 dell’art. 260-bis ad eccezione dei comportamenti fraudolenti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La previsione di una simile gradualità nell’applicazione delle sanzioni non è suscettibile di determinare maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, dal momento che le sanzioni in argomento non sono attualmente ancora in vigore, e pertanto ad oggi non si è ancora mai determinato un corrispondente introito. Esse, infatti, inizieranno a  produrre i loro effetti solo a partire dai termini temporali di cui all’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, e successive modificazioni ed integrazioni.

Conformemente a quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari, la graduazione delle sanzioni, seppure circoscritta temporalmente, consente alla imprese di predisporre le misure organizzative e funzionali idonee alla “realizzazione dell'adeguamento tecnico-amministrativo per far fronte al repentino cambiamento dettato dal SISTRI”. Infatti, il passaggio al sistema informatico di tracciabilità richiede, nella fase di avvio, alcuni adempimenti di tipo formativo e tecnico, non direttamente comparabili con quelli richiesti dal precedente regime cartaceo.

Per quanto concerne il profilo della dissuasività della sanzione, nel ribadire che trattasi di sanzioni attualmente non ancora in vigore, si ritiene che la limitazione temporale del regime di maggior favore - unitamente alla progressività delle sanzioni, fattori tutti che si inseriscono in un contesto di valorizzazione delle responsabilità individuali, di valutazione ex ante della reale offensività delle condotte e di favor per il ravvedimento operoso del trasgressore -, sia concretamente idonea a determinare negli operatori un atteggiamento di minore contrasto, contestualmente diminuendo la convenienza e il costo/opportunità di comportamenti elusivi.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sul provvedimento in esame le competenti Commissioni parlamentari hanno reso i prescritti pareri relativamente ai quali si precisa quanto segue:

 

COMMISSIONE II DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

La Commissione ha formulato un parere favorevole con quattro condizioni.

Condizione di cui al punto 1. Accolta

La condizione relativa all’articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso “Art.727 bis”, volta ad elevare la soglia di punibilità mediante recepimento della clausola di salvezza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della direttiva 2008/99/CE,  è stata accolta inserendo nel testo dell’articolo la clausola di esclusione della punibilità nel caso in cui la condotta riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Condizione di cui al punto 2. Parzialmente Accolta

La condizione prevede di riformulare l’articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso “Art.733 bis” per eliminarne gli elementi di indeterminatezza relativi in particolare all’effettivo ambito di applicazione della nuova fattispecie penale, previa verifica di quali aree siano state classificate in base alle Direttive 79/409/CE e 92/43/CE come “zone a tutela speciale” ovvero come “zone speciali di conservazione”, e all’esatta portata del concetto di “significatività” della condotta di deterioramento di habitat, espressione che potrebbe rendere la fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione.

Relativamente al primo punto non si ritiene di poter accogliere la condizione in quanto non si ravvisano elementi di incertezza applicativa relativamente alle aree di cui alle citate Direttive per la cui concreta individuazione la normativa nazionale di riferimento è fondamentalmente riconducibile al D.P.R. 357/97 come integrato dal D.P.R. 120/03. Le aree in questione sono, peraltro, elencate in appositi Decreti Ministeriali che vengono annualmente aggiornati.

In accoglimento della seconda parte della condizione è stato riformulato, invece, l’articolo 733 bis del Codice penale sostituendo la parola “in modo significativo” con le parole “compromettendone lo stato di conservazione”. In tal modo si è intesa circoscrivere la portata della fattispecie incriminatrice alle sole condotte di deterioramento di habitat che cagionino un danno irreversibile al relativo stato di conservazione nonché a quelle che determinino un degrado dello stato di conservazione ripristinabile solo all’esito dell’effettuazione di consistenti interventi di recupero.

           Condizione di cui al punto 3. Accolta

La condizione che prevede di riformulare l’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso “Art.733 bis” inserendo dopo la parola “Chiunque” le parole“, fuori dai casi consentiti,” in modo da rendere evidente l’esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate da tale articolo siano riconducibili all’applicazione di disposizioni di legge quali, ad esempio, quelle di cui al D.P.R. n.357 del 1997, è stata accolta mediante l’inserimento nel testo dell’articolo dell’inciso richiesto.

Condizione di cui al punto 4. Accolta

La condizione prevede di riformulare l’art. 2 per evitare, previa verifica che i reati presupposto siano esattamente e solo quelli indicati nelle direttive, che violazioni non gravi siano poste a fondamento della responsabilità giuridica delle imprese.
Si è ritenuto di provvedere alla riformulazione dell’art.2 del decreto in esame  eliminando la previsione di taluni reati formali o di pericolo presunto relativi a condotte oggettivamente non gravi e non direttamente pregiudizievoli per l’ambiente, bensì meramente contrastanti con obblighi formali strumentali al miglior controllo di attività potenzialmente pericolose per l’ambiente medesimo. Si è reputato, invero, condivisibile il rilievo secondo cui l’opzione originaria avrebbe ampliato eccessivamente - anticipando la soglia della tutela e della conseguente punibilità- la responsabilità delle persone giuridiche estendendola a fattispecie di reato prodromiche rispetto alla diretta tutela dell’ambiente e, come tali, prive di una concreta offensività del bene giuridico tutelato. 

COMMISSIONE XIV DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La Commissione ha formulato un parere favorevole con tre condizioni.

             Condizione di cui al punto 1. Accolta

La condizione propone la riformulazione degli articoli 727 bis e 733 bis del Codice penale ritenendo sussistenti le medesime perplessità in ordine alla tassatività e determinatezza delle nuove fattispecie incriminatrici di cui ai punti 1 e 2 del parere della II Commissione della Camera (alle cui considerazioni si rimanda) e dei rilievi di cui alle lettere a) e d) della III Commissione della Camera.


              Condizione di cui al punto 2. Non Accolta

La condizione che propone l’introduzione di sanzioni amministrative alternative per le condotte penali di minore entità volte a scoraggiare il maltrattamento di specie destinate all’uso di richiami per attività venatoria non appare condivisibile in quanto tali condotte sono già punite dalla normativa vigente con sanzione penale per le ipotesi più gravi e con sanzione amministrativa per quelle meno gravi, ai sensi degli artt. 30, comma 1, lett.h) e 31, comma 1, lett.h) della legge n. 157 del 1992. 

             Condizione di cui al punto 3. Non Accolta

Valgono le medesime considerazioni relative alla condizione di cui al punto 2, prima parte, del parere della II Commissione della Camera.

COMMISSIONE VIII DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La Commissione ha espresso otto rilievi.

Rilievo di cui al punto a). Accolto

Valgono le medesime considerazioni relative alle condizioni di cui ai punti 1 dei pareri della II e della XIV Commissione della Camera. 

Rilievo di cui al punto b). Accolto

Il rilievo espresso dalla Commissione rimette alla valutazione del Governo l’opportunità di procedere ad una riduzione delle sanzioni penali di cui al testo del nuovo art.727 bis del Codice penale al fine di una loro armonizzazione con le sanzioni penali già vigenti, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n.157 del 1992. Il rilievo è stato accolto prevedendo una sanzione unica per le diverse condotte (uccisione, cattura,detenzione) ed eliminando dal testo del nuovo art.727 bis del Codice penale l’inciso “se il fatto non costituisce un più grave reato”. In tal modo, pur non riducendo l’entità delle sanzioni previste dal nuovo articolo 727 bis, si mantiene inalterata la possibilità di perseguire penalmente le condotte già sanzionate (sia pure con sanzioni meno gravi rispetto a quelle introdotte dal nuovo art.727 bis), dall’articolo 30, comma 1, lett. h) e g), della legge n.157 del 1992.

Rilievo di cui al punto c). Accolto

Valgono le medesime considerazioni relative alla condizione di cui al punto 3 del parere della II Commissione della Camera.

   Rilievo di cui al punto d). Accolto

Valgono le medesime considerazioni relative alle condizioni di cui al punto 2 del parere della II Commissione della Camera e al punto 1 del parere della XIV Commissione della Camera.

             Rilievo di cui al punto e). Accolto

Valgono le medesime considerazioni relative alla condizione di cui al punto 4 del parere della II Commissione della Camera.

Rilievo di cui al punto f). Accolto

Il rilievo espresso dalla Commissione rimette alla valutazione del Governo l’opportunità di rivedere – come avvenuto con l’articolo 4, commi 2, 3 e 4 - la disciplina transitoria per il regime sanzionatorio relativo al SISTRI. La Commissione richiede, inoltre, di circostanziare l’inosservanza delle norme che comportano l’applicabilità delle sanzioni SISTRI. Il rilievo è stato accolto con l’inserimento, all’articolo 4, dei commi 2, 3 e 4. 

Rilievo di cui al punto g). Accolto

Il rilievo espresso dalla Commissione rimette alla valutazione del Governo l’opportunità di rivedere la disciplina vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi off shore con riferimento alla particolare situazione esistente nel Golfo di Taranto. Il rilievo è stato accolto con il comma 1 del nuovo articolo 3 che modifica l’art.6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Rilievo di cui al punto h). Accolto

Il rilievo espresso dalla Commissione di adeguare il sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi degli imprenditori agricoli è stato accolto nelle modalità di seguito esplicitate.

Con i commi 1 e 2 dell’articolo 4 si esonerano dalla tenuta del registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, raccolgono e trasportano rifiuti da costruzioni, demolizione e da scavo. In tal modo, le predette categorie di soggetti non sono più soggette alle sanzioni per violazione dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, rintrodotte in occasione del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.205, con cui sono state anche inserite nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 le sanzioni relative al SISTRI.

Inoltre, sempre al fine di adeguare il sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi SISTRI, all’articolo 3 è stato inserito il comma 2 con cui si introducono, a generale beneficio degli utenti SISTRI, norme che prevedono limiti e la possibilità di ridurre le sanzioni previste dall’articolo 260-bis per la violazione di obblighi connessi al SISTRI.

COMMISSIONE XIV DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

La Commissione ha formulato osservazioni favorevoli con un rilievo.

Rilievo di cui al punto 1.Accolto

Il rilievo propone la riformulazione dell’art.727bis mediante inserimento della clausola di non punibilità quando la condotta riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, analogamente a quanto rilevato ai punti 1 dei pareri della XIV e della II Commissione della Camera e al rilievo di cui al punto a) espresso dalla VIII Commissione della Camera.

COMMISSIONE I DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

La Commissione ha espresso osservazioni.