Schema di DPR - Modifiche al testo unico sulle spese di giustizia - Relazione

Schema decreto del Presidente della Repubblica recante:” Disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalita’ di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonche’ in materia di riscossione delle spese di giustizia”  Relazione illustrativa

Articolato

Articolo 1 (Oggetto)

L’articolo 1 disciplina il perimetro applicativo del decreto, che ha per oggetto quattro distinti profili inerenti la materia delle spese di giustizia.
In primo luogo, il regolamento opera - in attuazione di quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico in materia di spese di giustizia 115/2002 (d’ora in avanti Testo Unico) - una nuova determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, e sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso.
Al riguardo, occorre osservare , che l’articolo 4, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha aggiunto al medesimo articolo 40, un ultimo comma, in base al quale “l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico”.
Il comma 5 dello stesso articolo 4, inoltre, ha introdotto una disciplina transitoria, fino all’emanazione del presente regolamento, in base alla quale “i diritti di copia di cui all’allegato n. 6  del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciati in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissate per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’allegato n. 8 al medesimo decreto”.
Per effetto delle disposizioni del citato decreto legge, quindi, i diritti di copia, senza certificazione di conformità, di cui all’allegato 6 del Testo Unico sono stati aumentati del cinquanta per cento, mentre le copie  rilasciate in formato diverso da quello cartaceo, sempre che i documenti siano presenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario, sono stati determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate e nella misura precedentemente fissata in maniera forfettaria per le copie cartacee. L’applicazione dell’allegato n. 8 al medesimo Testo Unico è stata quindi sospesa per la parte relativa agli importi previsti per il rilascio di copia su supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.
La disciplina del diritto di copia, prevista dall’articolo 40 del Testo Unico, deve quindi prevedere, oltre alla determinazione di nuovi importi che tengano conto dei criteri sopra enunciati (maggiorazione del cinquanta per cento del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo rispetto a quello previsto per il rilascio di copia su supporto elettronico, tenendo anche conto dei costi del servizio e di quelli  per l’incasso), anche l’utilizzo di nuovi supporti elettronici.
A tal fine si è ritenuto di determinare gli importi dei diritti di copia, sia su supporto cartaceo che su supporto non cartaceo, in maniera forfetizzata secondo i citati criteri.
In secondo luogo, il regolamento modifica le modalità di pagamento del contributo unificato, onde adeguare tali modalità all’evoluzione tecnologica e aumentare gli strumenti di pagamento a disposizione dei cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 191 del testo Unico.
In terzo luogo, il regolamento disciplina le modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, ai sensi dell’articolo 196 del Testo Unico, anche in questo caso al fine di adeguare tali modalità all’evoluzione tecnologica e allargare lo spettro delle modalità di pagamento.
Infine, il regolamento incide su alcune disposizioni regolamentari del Testo Unico in materia di riscossione delle spese di giustizia, al fine di semplificare l’attività svolta dagli agenti della riscossione, in linea con la riforma delle modalità di recupero delle spese attuata con la l. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 2 (Diritto di copia cartacea)

Per il rilascio di copie cartacee di documenti l’articolo 2 prevede un importo fisso, distinto per classi di pagine, maggiorato di almeno il cinquanta per cento rispetto a quello previsto per le copie di pagine trasferite dall’archivio informatico dell’ufficio giudiziario su supporto non cartaceo (all. n.1).

Articolo 3 (Diritto di copia non cartacea)

Per le copie di documenti su supporto non cartaceo, l’articolo 3 prevede il rilascio mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota nonché mediante registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del regolamento. Possono essere utilizzati supporti forniti dall’utente, sempreché gli stessi rientrino in quelli indicati nelle predette tabelle e a condizione che siano utilizzabili dall’ufficio al quale viene fatta la richiesta delle copie.
Sono state distinte, inoltre, le ipotesi di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti in originale elettronico rispetto alle copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario, in ragione della diversa unità di misura (rispettivamente kilobyte e numero di pagine) cui è commisurato l’importo da corrispondere.
In entrambe le ipotesi (all. n.2 e all. n.3) l’importo del diritto di copia è stato determinato in maniera fissa, rispettivamente, per dimensione del documento informatico o per classi di pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee di cui all’allegato n. 6 del Testo Unico.
Gli importi del diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico, riportati nella tabella contenuta nell’allegato n. 4, sono stati rideterminati prevedendo, rispettivamente, soltanto supporti fino a 90 minuti e fino a 240 minuti.
Al fine di mantenere le tabelle contenute negli allegati n. 2 e 3 aperte alla possibilità di utilizzazione di nuovi supporti elettronici, diversi da quelli espressamente ivi indicati (CD e DVD) è stato previsto l’aggiornamento periodico delle caratteristiche e delle tipologie dei supporti non cartacei con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Nelle tabelle contenute negli allegati n. 2 e 3, è stato infine previsto un limite massimo del costo dei diritti di copia, al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti nel caso di richieste aventi per oggetto un numero molto elevato di documenti. Il limite è previsto per le sole copie non cartacee, in ragione del fatto che l’utilizzo delle tecnologie informatiche prevede, rispetto alle riproduzioni cartacee, un aumento men che proporzionale del costo di gestione del servizio di rilascio delle copie e minori costi di materiali (carta, toner, usura dei macchinari ecc.).

Articolo 4 (Diritto di copia autentica)

Per il rilascio di copia autentica l’articolo 4 stabilisce che è dovuto un diritto unitario fisso da aggiungere al diritto forfetizzato di copia, il cui importo è stato arrotondato in aumento rispetto a quello previgente, previsto nell’Allegato 7 del Testo Unico.  Il diritto aggiuntivo è dovuto per ogni singolo documento.

Articolo 5 (Copia urgente)

Per il rilascio urgente di copie, l’articolo 5 prevede che il diritto complessivamente dovuto sia  triplicato, ma soltanto se la copia urgente  è stata espressamente richiesta ed ottenuta. Rispetto alla formulazione dell’articolo 270 del Testo Unico, che prevedeva la triplicazione del diritto a seguito del rilascio delle copie entro due giorni anche se non richiesto dalla parte, la nuova disposizione del presente regolamento è stata coordinata con l’analoga previsione in materia di diritto di certificato, già prevista dall’articolo 273 del Testo Unico ed ora contenuta nell’articolo 8 del regolamento, in base alla quale la maggiorazione del diritto è dovuta “se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta”.

Articolo 6 (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

L’articolo 6 riporta senza modifiche il contenuto del previgente articolo 271 del Testo Unico, che non necessita di aggiornamenti.

Articolo 7 (Diritto di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione)

L’articolo 7 riporta senza modifiche il contenuto del previgente articolo 272 del Testo Unico, che non necessita di aggiornamenti.

Articolo 8 (Diritto di certificato)

Nell’articolo 8 è disciplinato l’importo del diritto di certificato. Rispetto al testo previgente, contenuto nell’articolo 273 del Testo Unico, si è operato unicamente un arrotondamento.

Articolo 9 (Modalità di pagamento del contributo unificato)

Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 191 del Testo Unico, l’articolo 9 del regolamento modifica il comma unico del successivo articolo 192, al fine di rispondere alla necessità di un aggiornamento delle modalità di pagamento del contributo unificato, anche per via telematica.
Il Testo Unico prevedeva una triplice modalità di versamento del contributo unificato: a) ai concessionari; b) in conto corrente postale; c) presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati.
Tali modalità sono state mantenute con alcuni accorgimenti. Infatti, si è specificato che i concessionari sono stati ormai sostituiti dagli agenti della riscossione e si è chiarito che il versamento in conto corrente postale può avvenire 
con modalità telematiche, onde adeguare tale forma di versamento a quelle nuove contestualmente introdotte.
Tali sono il pagamento telematico mediante bonifico bancario intestato alla tesoreria dello Stato e mediante versamento su modello F24, ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
L’attuazione delle modalità di pagamento telematiche di cui alla lett. b) e alla lett. d) è stata rinviata, per quanto riguarda il bonifico bancario e postale, ad un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Entrate e DigitPa per i profili informatici, e ad una apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle Entrate, per quanto attiene il  versamento su modello F 24 e il relativo controllo dei versamenti.
Alla lettera f) è stata infine introdotta, in linea con quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, una formula aperta all’evoluzione tecnologica: il versamento sarà possibile anche con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale.
La regolamentazione di tale ultima modalità è rimessa al decreto che il Ministro della giustizia è tenuto a emettere ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Articolo 10 (Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile)

L’articolo 10 del decreto disciplina le modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 196 del Testo Unico superando le disposizioni transitorie contenute negli articoli 285 e 286 del lo stesso.
Le modalità di versamento telematico, indicate alle lettere a), c), d) ed f) dell’articolo 10, e le relative regole di attuazione per le quali si fa rinvio ad appositi successivi provvedimenti, sono del tutto analoghe a quelle indicate nell’articolo 9 sopra descritto.
Alla lettera b) si specifica poi che anche il pagamento dei diritti di copia, certificato e delle spese di notifica può avvenire presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati, dietro rilascio di apposito contrassegno, emesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972. Tale richiamo implica anche il richiamo alle convenzioni che l’Agenzia delle entrate e i rivenditori di generi di monopolio stipulano per regolare il rapporto relativo all’emissione dei contrassegni e al successivo riversamento. Si prevede poi che le regole tecniche per l’applicazione delle modalità di pagamento di cui alla lett. b), sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate.

Articolo 11 (Disposizioni per la razionalizzazione della procedura di riscossione delle spese di giustizia)

L’articolo 11 apporta alcune modifiche alle norme di rango regolamentare del Testo Unico, onde adeguare la disciplina secondaria della riscossione alle novità legislative introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Il comma 1 lettera a) estende alla nuova procedura di riscossione, che non prevede più l’invito al pagamento spontaneo, la disposizione che già prima consentiva di annullare il credito nei confronti del debitore irreperibile, a seguito della notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 del codice di procedura civile. La norma, che fa salva l’ipotesi in cui il debitore, anche se anagraficamente irreperibile, sia tuttavia ristretto presso istituti di pena, consente di non attivare le dispendiose procedure della riscossione mediante ruolo nei confronti di soggetti verso i quali il recupero è da presumere impossibile. La decisione sull’annullamento da parte dell’ufficio è comunque subordinata al parere dell’avvocatura erariale, così come già previsto dal comma 1 dell’art. 219.
Il comma 1 lettera b) assicura ad Equitalia Giustizia Spa una maggiore flessibilità nella scelta dei canali di notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato, garantendole, oltre alla possibilità di operare ai sensi degli articoli 137 ss. del codice di procedura civile, anche quella di avvalersi delle restanti modalità di notifica  (raccomandata A.R., senza applicazione della legge n. 890/1982, ufficiali della riscossione e messi notificatori nominati dagli agenti della riscossione) utilizzate dalle altre società del Gruppo Equitalia per le cartelle di pagamento e i restanti atti della procedura di riscossione a mezzo ruolo (cfr. artt. 26, 49, comma 2, secondo periodo, e 50, comma 2, del DPR n. 602/1973).