Schema di D.Lgs. - Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma della L. 273/2002 - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"

Articolato

Il Parlamento, con l'art. 16 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, ha attribuito la delega al Governo perché provveda all'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di primo e secondo grado, presso i tribunali e le corti d' appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Occorre pertanto provvedere ad indicare la composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, ribadendo la competenza per materia delle sezioni specializzate, già indicata nella legge delega. Poiché quest'ultima ha preveduto l'istituzione delle sezioni specializzate in un ristretto numero di tribunali e corti d'appello, inoltre, è necessario dettare una specifica disciplina in ordine alla competenza territoriale.
In ossequio al disposto della legge delega, devono pure attribuirsi ai Presidenti delle sezioni specializzate di primo e secondo grado, le competenze spettanti ai Presidenti del tribunale e della corte d'appello in base alle vigenti disposizioni dettate dalle leggi di ordinamento giudiziario.
Infine, occorre prevedere la norma transitoria da applicarsi per i giudizi rientranti nella competenza delle sezioni specializzate e già introdotti all'epoca di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
All'articolo 1 si provvede ad istituire le sezioni specializzate presso le sedi giudiziarie di primo e secondo grado decise dal Parlamento. Soltanto al ricorrere delle condizioni indicate dalla legge-delega per l'emanazione del decreto correttivo di cui all'art. 16, comma 4, L. n. 273 del 12 dicembre 2002, infatti, potranno essere apportate eventuali modificazioni, ad esempio prevedendosi l'istituzione delle sezioni specializzate di primo e secondo grado anche in una sede giudiziaria della regione Sardegna, come suggerito pure dalle Commissioni parlamentari in sede di espressione del loro parere sul presente schema di decreto legislativo.
Accogliendosi un'osservazione proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, si è poi inteso ribadire quanto già previsto dalla legge-delega, e cioè che l'istituzione delle sezioni specializzate non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche dei magistrati.
All'articolo 2 si indica la composizione delle sezioni specializzate. Si è ritenuto di dover indicare soltanto il numero minimo dei magistrati componenti le sezioni, in modo da consentire al magistrato Capo dell'ufficio di aumentarne il numero ove richiesto dalle esigenze della singola sede giudiziaria, tenuto conto del carico di lavoro. In considerazione di quanto previsto in materia dall'ordinamento giudiziario (comma 4 dell'art. 46 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 4 maggio 1999, n. 138), e della possibilità che le sezioni siano investite della competenza a conoscere di un giudizio di rinvio, come segnalato nel proprio parere dalla II Commissione del Senato della Repubblica (Giustizia), si è previsto che le sezioni debbano essere composte di almeno sei magistrati. Rilevato che la scelta del Parlamento di prevedere l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale risulta motivata dalla complessità delle controversie che possono insorgere in questa materia, e tenendosi anche conto delle osservazioni formulate nel suo parere dalla II Commissione della Camera dei Deputati (Giustizia), si è ritenuto opportuno indicare espressamente che i giudici chiamati a comporre le sezioni dovranno essere scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze in materia.
Non potendo poi escludersi che il carico di lavoro gravante sui giudici delle sezioni specializzate possa risultare modesto, specialmente nel primo periodo di entrata in funzione delle sezioni ed in alcune sedi giudiziarie, si è ritenuto opportuno prevedere che ai giudici delle sezioni specializzate possa essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti un ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
All'articolo 3 sono indicate le competenze per materia delle sezioni specializzate sostanzialmente riproducendosi la disposizione, già adeguatamente dettagliata, dettata in proposito dalla legge delega. Si è ritenuto che nell'indicare le controversie aventi ad oggetto le nuove varietà vegetali, il legislatore delegante abbia inteso far riferimento anche al disposto di cui al D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, e che non fosse pertanto necessario operare un riferimento diretto alla indicata normativa. E' apparso invece opportuno specificare, come suggerito nei propri rilievi dalla X Commissione della Camera dei deputati, che la materia dei marchi deve intendersi comprensiva, oltre che delle controversie relative ai marchi nazionali e comunitari, anche di quelli internazionali. Invero qualche problema interpretativo potrà verificarsi perché non appare agevole definire quali siano le "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale" di cui al comma 1 dell'art.16, L. n. 273/'02, che ha attribuito la delega legislativa al Governo. Si è stimato, però, che ogni intervento indirizzato a meglio specificare il contenuto della previsione della legge delega potrebbe comportare da parte del legislatore delegato un eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal Parlamento, e si è perciò ritenuto necessario rimettere agli interpreti di chiarire l' esatto significato della disposizione. Non si è ritenuto necessario dettare una specifica disciplina per l'ipotesi in cui ricorra una connessione di cause, dovendo trovare applicazione le ordinarie regole previste dal codice di rito.
All'articolo 4 si disciplina la competenza territoriale delle sezioni specializzate. Occorre in proposito ricordare che il legislatore delegante ha ritenuto di non prevedere la costituzione delle sezioni presso tutti i tribunali, e neppure presso tutti i tribunali aventi sede nel capoluogo dei distretti di corte d'appello. Il Parlamento ha infatti indicato solo dodici sedi giudiziarie presso cui saranno istituite le sezioni specializzate di primo e secondo grado. Al legislatore delegato è rimasto perciò affidato il compito di provvedere ad accorpare i distretti di corte d'appello al fine di definire le competenze territoriali delle sezioni.
Si è proceduto pertanto preliminarmente alla raccolta dei dati statistici relativi al carico di lavoro attualmente gravante sugli uffici giudiziari nelle materie destinate ad essere trattate dalle sezioni specializzate. Si è quindi operata una valutazione preliminare che ha tenuto nella massima considerazione criteri di vicinanza territoriale e facilità di comunicazione. In secondo luogo si è reputato necessario tener conto del carico di lavoro atteso e delle dotazioni di organico degli uffici giudiziari presso cui le sezioni dovranno operare. Gli uffici giudiziari di maggiori dimensioni, infatti, più agevolmente possono sopportare l'aggravio del carico di lavoro che si registrerà per effetto dall'incardinamento presso di essi pure delle controversie che, in base ai criteri ordinari, dovrebbero essere trattate presso diversi distretti di corte d'appello. Occorre solo precisare che, non essendosi prevista dal Parlamento l'istituzione di una sezione specializzata nella Regione Sardegna, si è ritenuto preferibile che il distretto di corte d'appello di Cagliari e la sezione distaccata di Sassari fossero accorpati al distretto di corte d'appello di Roma, in quanto i collegamenti, sia aerei che via mare, dall'isola con la capitale risultano più frequenti che non con le altre città ove le sezioni specializzate saranno costituite.
All'articolo 5 si è sostanzialmente riprodotta la disposizione, già adeguatamente dettagliata, dettata dalla legge delega, prevedendosi che le competenze riservate dalle leggi di ordinamento giudiziario al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello debbano essere attribuite al Presidente delle rispettive sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.
All'articolo 6 si è indicata la disciplina transitoria. Occorre in proposito ricordare che il legislatore delegante ha previsto che l'istituzione delle sezioni specializzate debba effettuarsi evitando che le stesse siano "gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio", il corretto funzionamento e pertanto la tempestiva definizione delle controversie che sono chiamate a trattare. E' sembrato allora opportuno non assegnare alle sezioni in parola un carico di lavoro relativo a giudizi già pendenti. La necessaria conseguenza di questa opzione, prescelta perché idonea a tutelare nel massimo grado la finalità perseguita dal legislatore delegante, è che le sezioni in un primo periodo di tempo avranno un lavoro limitato da svolgere. Anche per questo è stato perciò previsto all'articolo 2, come già ricordato, che ai giudici delle sezioni specializzate possa essere assegnata dai Capi degli uffici anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti un ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.