Schema di D.Lgs. - Modificazioni al cpc in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 80/2005 - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80"

Articolato

La legge 14 maggio 2005, n. 80, contiene una duplice delega al Governo per la modifica delle regole che disciplinano il processo civile, modifica orientata, da un canto, al recupero ed alla valorizzazione della funzione di nomofilachia tradizionalmente esercitata dalla Suprema Corte di cassazione e, dall'altro, alla razionalizzazione della disciplina dell'arbitrato.
Il presente decreto si compone di tre capi. Il primo dedicato alla modifica della disciplina del processo di cassazione in funzione nomofilattica, il secondo dedicato alla riforma in senso razionalizzatore della disciplina dell'istituto dell'arbitrato ed il terzo contenente le disposizioni finali.
Quanto al capo primo, la Corte di cassazione, come enuncia l'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, assicura "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Questa enunciazione ha il pregio di evidenziare la duplice funzione della Corte di cassazione che, da un lato, con il curare "l'esatta osservanza della legge" opera sul caso concreto ad iniziativa delle parti e, dall'altro lato, proprio mentre cura l'osservanza della legge nei singoli casi concreti, può assicurare "l'uniforme interpretazione della legge" e "l'unità del diritto nazionale", ossia assolvere alla funzione di c.d. nomofilachia.
Proprio in quanto le decisioni della Corte di cassazione costituiscono dei precedenti che, senza essere vincolanti, finiscono con l'orientare la giurisprudenza di merito, è importante valorizzare questa funzione di guida; ciò al fine di acquisire sempre maggiore certezza del diritto attraverso statuizioni che, per la forza stessa delle argomentazioni giuridiche su cui si fondano, per l'autorità del giudice dal quale promanano, per l'esigenza costituzionale di ragionevolezza di eventuali decisioni difformi, fissino principi interpretativi delle norme.
A questo fine, il legislatore ha inteso, con il primo principio di delega, "disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso", posto che entrambi gli strumenti di gravame hanno il preciso scopo di consentire alla Corte di assolvere alla funzione di nomofilachia in ogni settore dell'ordinamento, anche in relazione a quelle norme che trovano applicazione in provvedimenti non ricorribili per cassazione in via ordinaria.
Analogamente, è stata prevista, anche per ragioni di carattere sistematico, "l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile", in analogia con le disposizioni introdotte dalla riforma del pubblico impiego (art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Inoltre, viene esaltato il ruolo svolto dalle Sezioni unite della Corte, alle quali spetta il compito di pronunciare sentenze autorevoli, i cui principi siano applicati dalle sezioni semplici ovvero, consapevolmente disattesi dalle stesse, attraverso il meccanismo della rimessione alle Sezioni unite della medesima questione che si intende decidere in maniera difforme rispetto al precedente; a tale fine, il principio di delega prevede "il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata".
A fronte, poi, delle divergenze interpretative che sussistono in ordine ai numeri 3) e 4) del primo comma dell'art. 360 c.p.c., si è reso, inoltre, opportuno chiarire che, determinante al fine di ottenere una decisione della Corte in via definitiva, non è il tipo di norma violata, sostanziale o processuale, quanto la circostanza che la Corte possa decidere senza dover procedere ad accertamenti di fatto, in conformità con quanto previsto dall'ulteriore principio di delega secondo cui è possibile "l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito,(&) anche nel caso di violazione di norme processuali".
Sempre nell'ottica di una valorizzazione della funzione di nomofilachia esercitata dalla Corte, è stata data attuazione al principio di delega recante "l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione", prevedendo che detta enunciazione avvenga non solamente nei casi di ricorso proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma, altresì, per gli altri motivi enunciati dal novellato articolo 360 c.p.c., quando la questione di diritto risolta sia di particolare importanza. In tal guisa si è inteso, da un lato, attribuire maggiore autorevolezza alla pronuncia e, dall'altro, produrre anche una maggiore consapevolezza di quanto affermato.
Proprio con riguardo alla funzione di orientamento della giurisprudenza da parte della Corte di cassazione, la legge delega prefigura "meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione". Quest'ultimo principio è stato attuato con l'estendere il meccanismo del ricorso nell'interesse della legge proponibile dal pubblico ministero previsto dall'art. 363 c.p.c., che, per eccellenza, costituisce espressione della funzione nomofilattica assegnata alla Corte, anche alle ipotesi in cui il provvedimento non è ricorribile e non è altrimenti impugnabile, al fine di consentire la produzione di orientamenti giurisprudenziali di indirizzo interpretativo.
Inoltre, è stato ritenuto opportuno rimediare ad una lacuna creatasi nel codice da quando è consentito alla Corte di cassazione di emettere una pronuncia sostitutiva di quella impugnata e, pertanto, "prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza". A tal fine, ferma restando la competenza della Suprema corte a provvedere sulla revocazione o l'opposizione di terzo, la Corte, pronunciata la revocazione o accolta l'opposizione, deciderà nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in caso contrario, al fine di evitare un'attività istruttoria, anche complessa, estranea ai compiti della Cassazione, è stato previsto il rinvio della causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Infine, si è provveduto, in conformità con quanto imposto dalla delega, a realizzare il "necessario coordinamento" con le altre disposizioni vigenti del codice di procedura civile al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.
Invero, alcune disposizioni sono state dettate al fine di rendere la disciplina del ricorso per cassazione, modificata in conformità ai principi contenuti nella delega, più coerente nel suo complesso, in sintonia con l'evolversi dei principi generali e con il diritto vivente creato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, tenendo anche conto che il recupero e la valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte - che costituisce il principio orientatore della delega - con il conseguente incremento del carico di lavoro che sulla stessa potrebbe venire a gravare, non può non passare attraverso una razionalizzazione della attività della Corte e delle ipotesi di intervento della stessa attualmente contemplate dall'ordinamento.

Venendo, poi, al capo secondo dedicato alla riforma in senso razionalizzatore della disciplina dell'istituto dell'arbitrato, la nuova formulazione dei capi da I a VI del titolo VIII del libro IV c.p.c. realizzano una riforma complessiva dell'intera materia, secondo i principi espressi nella legge di delega.
In primo luogo, la razionalizzazione della disciplina è perseguita con l' individuazione della disponibilità dell'oggetto quale unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge.
Si è quindi risolta nel senso più coerente con gli approdi della giurisprudenza e della dottrina più accreditata la problematica dei presupposti delle "controversie arbitrabili" (così la rubrica del nuovo articolo 806). La disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato sposta quindi l'angolo visuale dalle "questioni" che possono essere decise dagli arbitri ai "diritti" controversi. La conseguenza praticamente più rilevante è la tendenziale irrilevanza della circostanza che gli arbitri, nel percorso logico della decisione, debbano affrontare questioni relative a diritti indisponibili; in tal caso, gli arbitri decideranno anche se la decisione riguardi questioni che vertono su materie che non possono formare oggetto di arbitrato, a meno che, come prevede la delega, la questione pregiudiziale non debba essere decisa con efficacia di giudicato in base ad una espressa previsione di legge (art. 819); in quest'ultimo caso, è prevista la sospensione del procedimento (art. 819-bis comma 1 n.2 ).
La nuova intitolazione del capo I ("della convenzione d'arbitrato") sottolinea il ruolo dell'autonomia negoziale, da cui derivano numerose conseguenze di seguito illustrate.
Le parti possono prevedere espressamente una convenzione d'arbitrato sia in materia contrattuale (art. 808-ter) che in materia non contrattuale (art. 808-bis); per evitare incertezze nell'interpretazione dell'accordo, e per incentivare il più possibile il ricorso all'arbitrato rituale, l'art. 808-ter pretende una chiara esternazione (per iscritto) della volontà di dirimere il contenzioso mediante arbitrato irrituale, rafforzando la volontà delle parti mediante l'annullabilità del lodo contrattuale pronunziato in violazione delle domande e delle regole stabilite dalle parti stesse.
Il rispetto della volontà delle parti e le esigenze di economia processuale sono anche alla base della regola sull'interpretazione del contratto di arbitrato e sulla efficacia della convenzione nel caso in cui il procedimento si concluda senza pronunzia nel merito.
Il decreto legislativo razionalizza le norme in materia di arbitri (capacità, nomina e sostituzione, decadenza, terzietà e responsabilità) mediante una disciplina più completa ed articolata rispetto a quella precedente.
Viene infatti individuato il requisito fondamentale di capacità degli arbitri (possesso della piena capacità legale di agire), le modalità della nomina ed i casi di sostituzione e di decadenza, con l'importante precisazione che l'accettazione dell'incarico non comporta l'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Viene quindi tracciato un quadro relativo alla responsabilità dell'arbitro, incentrato su condotte dolose o gravemente colpose produttive di danno, e munito di una clausola di riserva che limita la responsabilità per dolo o colpa grave ai sensi della legge sulla responsabilità dei magistrati (art. 2 legge 13 aprile 1988 n. 117). Sono inoltre previsti limiti specifici per evitare che la proposizione dell'azione di responsabilità sia piegata a fini indebiti, sia in pendenza del giudizio che dopo la pronunzia del lodo (art. 813-ter).
A garanzia della terzietà del giudice, l'art. 815 disegna un sistema tendenzialmente completo di fattispecie in cui le parti possono ricusare gli arbitri, scoraggiando manovre dilatorie o strumentali attraverso la previsione della condanna al pagamento di una somma a seguito di istanze manifestamente inammissibili o infondate.
I casi di ricusazione elencati nell'art. 815 corrispondono in gran parte a quelli previsti dall'art. 51 c.p.c., opportunamente integrati e rivisitati alla luce delle peculiarità del procedimento arbitrale e dei contesti in cui questo può avere luogo.
Vengono anche regolati i diritti degli arbitri (art. 814), introducendo la reclamabilità dell'ordinanza con cui il presidente del tribunale determina spese ed onorari quando le parti non accettino la liquidazione effettuata dagli arbitri. Per quanto riguarda il procedimento arbitrale, le nuove norme, stabilita qual è la sede dell'arbitrato (art. 816), prevedono le norme fondamentali per lo svolgimento del procedimento, assegnando un ruolo determinate alla volontà delle parti, le quali possono sostanzialmente prevedere le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento; in tale sede vengono anche previsti i limiti della procura ai difensori e la forma (ordinanza revocabile non soggetta a deposito) con cui gli arbitri decidono le questioni su cui non devono adottare provvedimenti a contenuto decisorio.
Durante l'istruzione probatoria gli arbitri possono avvalersi dell'assistenza giudiziaria nelle forme previste dall'art. 816-ter, nominare consulenti tecnici (non solo persone fisiche) e richiedere informazioni scritte alla p.a..
Viene quindi disciplinato l'intervento di terzi e la successione del diritto controverso, e alcune conseguenze della morte, estinzione o perdita di capacità della parti; per queste ultime vicende, la norma attribuisce agli arbitri il potere di prendere le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, contemperando altresì l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio con quello degli arbitri di non rimanere vincolati senza limiti (806-sexies, comma secondo).
In relazione alle questioni di competenza che possono insorgere nel procedimento arbitrale, le nuove norme riaffermano il principio consolidato secondo cui gli arbitri decidono sulla propria competenza, se questa é contestata dinanzi a loro. Inoltre, in applicazione del principio di lealtA' processuale e di autoresponsabilità, le nuove norme prevedono rigidi termini di decadenza per eccepire l'incompetenza.
Viene ribadita l'estraneità della tutela cautelare al giudizio arbitrale, e previsti espressamente i casi di sospensione del procedimento arbitrale (819-bis). In relazione alle questioni di merito, viene innanzitutto precisato che gli arbitri possono conoscere dell'eccezione di compensazione nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato (817-bis); viene poi prevista la normale conoscibilità da parte degli arbitri delle questioni pregiudiziali di merito anche se relative a materie che non possono formare oggetto di convenzione (819). L'art. 819-ter disciplina i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria. Per quanto riguarda il termine per la decisione, le nuove norme razionalizzano i tempi pur mantenendo in parte l'assetto normativo previgente. In mancanza di specifico accordo tra le parti, la legge fissa un termine. Ciascuna parte o gli arbitri hanno inoltre la possibilità di chiedere la proroga del termine. E' inoltre prevista la proroga del termine nei casi previsti dal nuovo art. 820, terzo comma.
La rilevanza del decorso del termine viene stabilita dall'art. 821.
Le norme sulla deliberazione (art. 822) restano sostanzialmente invariate.
Per quanto riguarda la deliberazione ed i requisiti del lodo, non è più prevista la conferenza personale (salva apposita richiesta da parte di un arbitro), mentre è ora richiesta esplicitamente l'indicazione della data delle sottoscrizioni. In armonia con lo spirito della riforma, volto a riconoscere che il lodo, anche non omologato, abbia gli stessi effetti di una sentenza, viene espressamente previsto che il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione.
La disciplina delle impugnazioni è improntata, secondo la delega, al principio che la controllabilita' del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile è subordinata alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, con la previsione delle ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità.
Le ipotesi di pronunzia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione sono indicati negli articoli 829 e 830. In presenza di gravi motivi, l'art. 830, ultimo comma prevede che la corte di appello possa disporre la sospensione dell'efficacia del lodo.
L'art. 831 prevede e disciplina la revocazione e l'opposizione di terzo.
Viene disciplinato il rinvio a regolamenti arbitrali, con prevalenza della convenzione d'arbitrato nei casi di contrasto tra convenzione d'arbitrato e regolamento arbitrale. Sono previste regole particolari per garantire l'imparzialità delle istituzioni arbitrali. L'art. 832 prevede che, se l'istituzione arbitrale rifiuta di svolgere i compiti che le sono attribuite dal regolamento, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e il procedimento arbitrale si svolge secondo le regole generali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge n. 80 del 2005, sullo schema di decreto legislativo è stato acquisito il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, reso in data 21 luglio 2005, nonché, successivamente, i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, in data 22 novembre 2005, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed in data 8 novembre 2005, dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

A riguardo, sono state recepite, trattandosi di interventi migliorativi del testo, tutte le condizioni poste nel parere formulato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; condizioni, peraltro già accolte dal Governo nel corso dell'esame in Commissione, relative agli artt. 1, co. 1 (in relazione al terzo comma dell'art. 339 c.p.c., sostituito dalla novella), 2, co. 1 (in relazione al primo comma, n. 5), dell'art. 360 c.p.c., articolo sostituito dalla novella), 4, co. 1 (in relazione al terzo comma dell'art. 363 c.p.c., articolo sostituito dalla novella), 5, co. 1 (in relazione al quarto comma dell'art. 366 c.p.c., articolo sostituito dalla novella), 8, co. 1 (in relazione al terzo comma dell'art. 374 c.p.c., articolo sostituito dalla novella) ed all'art. 20, co. 1 (in relazione al terzo comma dell'art. 808 c.p.c., articolo sostituito dalla novella), dello schema di decreto.
Parimenti si è ritenuto di accogliere l'osservazione avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'art. 11 dello schema di decreto (in relazione al secondo e terzo comma dell'art. 384 c.p.c., sostituito dalla novella), al fine di evitare la possibile contraddizione segnalata.
Per quanto concerne le osservazioni avanzate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, oltre a quelle coincidenti con le condizioni poste dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, si è ritenuto di accogliere, in quanto migliorative del testo, quelle relative agli artt. 807, 812, 815, primo comma, n. 4) e 816 septies, secondo comma (in relazione alla fissazione di un termine decorso il quale le parti, se non provvedono all'anticipazione delle spese, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato), c.p.c., come inseriti o novellati dagli artt. 20 e seguenti dello schema di decreto legislativo.
Non si è ritenuto, viceversa, di potere accogliere le osservazioni della Commissione giustizia del Senato della Repubblica in ordine agli ulteriori punti, e per le ragioni, che seguono.
Quanto alla osservazione relativa all'art. 1 (in relazione al terzo comma dell'art. 339 c.p.c. sostituito dalla novella), secondo la quale "si invita il Governo ad una riflessione circa la proprietà della formulazione utilizzata laddove la stessa fa rinvio alle norme comunitarie, richiamandosi specificamente sul punto la formulazione proposta dalla Corte di cassazione", si evidenzia come la formulazione utilizzata dalla novella corrisponda al costante indirizzo della Suprema corte in ordine ai limiti dell'impugnabilità delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità necessaria.
Quanto alle osservazioni relative all'art. 2 (in relazione al primo comma, n. 3) ed al primo comma, n. 5), dell'art. 360 c.p.c., articolo sostituito dalla novella), si evidenzia come la ritenuta non accoglibilità delle stesse poggi, per la prima, sulla constatazione di come l'estensione del sindacato diretto della Corte di cassazione sulla interpretazione ed applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro sia direttamente prevista dalla legge n. 80 del 2005 quale puntuale principio e criterio per l'esercizio della delega, oltre a corrispondere ad analoga previsione vigente nel settore del pubblico impiego (art. 63, co. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); per la seconda, sulla considerazione di come l'utilizzazione della formula "fatto controverso e decisivo per il giudizio", oltre che idonea a perseguire l'intento voluto di circoscrivere l'impugnazione per vizio della motivazione a punti di fatto che siano stati oggetto di discussione e contrapposizione tra le parti e dalla cui diversa considerazione (od omessa considerazione) discenderebbe con certezza una decisione diversa, non appaia tale, in considerazione della sua puntualità, da ingenerare incertezze, né in sede di formulazione del ricorso né in sede di valutazione della sua ammissibilità.
Quanto all'osservazione relativa all'art. 6 (in relazione all'art. 366 bis c.p.c. inserito dalla novella), si evidenzia come, anche in tale ipotesi, la previsione circa la necessità che ciascun motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un corrispondente principio, derivi direttamente da un puntuale principio e criterio dettato dalla legge n. 80 del 2005 per l'esercizio della delega, il cui recepimento non appare comportare problemi applicativi neppure nelle ipotesi in cui il ricorso sia proposto per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza.
Quanto alla preoccupazione, manifestata con l'osservazione relativa all'art. 8 (in relazione all'art. 374, terzo comma, c.p.c., sostituito dalla novella), circa l'eccessivo margine di discrezionalità lasciato al Primo presidente della Corte di cassazione in ordine alla assegnazione di un determinato ricorso alle sezioni semplici o alle sezioni unite, si ritiene che tale discrezionalità costituisca l'invitabile portato della necessità i individuare un soggetto - e l'individuazione, allo scopo, del Primo presidente della Corte, appare del tutto naturale - al quale affidare la decisione in ordine alla opportunità di provocare una pronuncia orientatrice delle sezioni unite.
In ordine alle perplessità manifestate circa l'art. 13 (in relazione al comma dallo stesso aggiunto, in fine, all'art. 385 c.p.c.), si manifesta come la previsione dallo stesso introdotta altro non rappresenti che una applicazione specifica del principio della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
Circa l'osservazione formulata in ordine all'art. 18 (in relazione all'art. 420 bis c.p.c. dallo stesso introdotto), si evidenzia come la novella trovi corrispondenza in una analoga previsione già sperimentata nel settore del pubblico impiego (art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Con riferimento alle osservazioni relative alle disposizioni in materia di arbitrato introdotte dagli artt. 20 e seguenti dello schema, non si è ritenuto di poter accogliere: le osservazioni relative all'art. 808 bis c.p.c., introdotto dalla novella, atteso che il riferimento ai rapporti non contrattuali ivi contenuto non può che intendersi che come riferito a rapporti nascenti da fatto illecito o da altra delle figure contemplate dall'art. 1173 c.c. come fonte dell'obbligazione e che tale medesimo riferimento consente di creare una corrispondenza tra la possibilità del ricorso alla convenzione di arbitrato ed il sistema aperto delle fonti dell'obbligazione configurato dall'art. 1173 c.c.; le osservazioni relative all'art. 813 ter c.p.c., introdotto dalla novella, dipendendo la tariffa applicabile dalla qualità dei soggetti che rivestono il ruolo di arbitro, il cui amplissimo spettro non consente preventive specificazioni in ordine alla tariffa medesima; le osservazioni relative all'art. 815, primo comma, n. 6), c.p.c., novellato, non apparendo possibile determinare a priori i casi in cui l'arbitro "potrebbe essere chiamato successivamente a deporre come testimone"; le osservazioni relative all'art. 816 septies c.p.c., introdotto dalla novella, concernenti la previsione della facoltà di rivalsa, attesa la previsione della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c.; le osservazioni relative all'art. 819 bis, primo comma, n. 3), c.p.c., novellato, avendo ormai la Corte costituzionale, con la sentenza 22-28 novembre 2001, n. 376, riconosciuto la legittimazione degli arbitri a rimettere ad essa una questione di legittimità costituzionale; l'osservazione relativa all'art. 820 c.p.c., novellato, apparendo opportuno il mantenimento della previsione oggetto dell'osservazione.
Non si è infine ritenuto di poter accgliere l'osservazione relativa all'art. 23 (in relazione all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dallo stesso modificato), risultando l'intervento sull'art. 23 della legge n. 689 del 1981 coerente con l'intento di deflazionare il carico di lavoro della Corte di cassazione, intento perseguito anche mediante la modificazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., sul cui merito le Commissioni non hanno sollevato obiezioni, ed idoneo a tale fine.
Con riferimento al parere reso sullo schema di decreto legislativo dall'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione in data 21 luglio 2005, si è provveduto, infine, ad accogliere quelle osservazioni, alle quali rinviava anche il parere reso dalla Commisione giustizia del Senato della Repubblica, ulteriori e non incompatibili rispetto a quelle formulate dalle Camere e, comunque, adeguate ai principi e criteri di delega. Si tratta di quelle relative all'art. 12 (in relazione all'art. 384, terzo comma, c.p.c.), all'art. 15 (in relazione all'art. 391, primo e secondo comma, c.p.c.) ed all'art. 19, co. 1 (in relazione alla nuova lett. g) del comma 1 che introduce il nuovo art. 144 quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), dello schema.

Si passa, di seguito, ad esaminare, il contenuto dell'articolato.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 339 c.p.c.. Il corretto ed efficace esercizio della funzione nomofilattica, obiettivo primario del legislatore delegante, presuppone, come indispensabile condizione operativa, la riduzione del numero dei ricorsi proposti alla Corte di cassazione, soprattutto se riguardanti cause di natura bagattellare. In funzione del raggiungimento di questo risultato, e riprendendo sul punto un'istanza già avanzata in passato sia dal mondo accademico che dalla stessa magistratura associata, la riforma interviene sul regime delle impugnazioni, limitando sensibilmente il novero delle sentenze di primo grado che la legge dichiara oggi inappellabili e così restringendo le ipotesi di immediata ricorribilità per cassazione.
Ciò è avvenuto non soltanto nell'ottica, pur importante, di una riduzione quantitativa del carico di lavoro della Corte, ma anche al fine di evitare che il giudizio di diritto, e dunque l'esercizio della funzione nomofilattica, vengano inquinati da impropri elementi di fatto, riversati sulla Corte proprio a causa dell'assenza del filtro intermedio di un ulteriore giudizio di merito.
Il ripristino dell'appellabilità non esclude naturalmente la successiva ricorribilità per cassazione, nelle forme ordinarie, della sentenza emessa in grado d'appello. Il permanere di tale possibilità non dovrebbe tuttavia comportare il semplice differimento del problema da cui il legislatore delegato ha preso le mosse: sia perché, comunque, l'intervento della Corte di cassazione avverrà in tal caso secondo gli ordinari e corretti canoni del giudizio di diritto, sia perché è noto e sperimentato che il giudizio d'appello costituisce un filtro efficace sulla strada che conduce al giudice di legittimità.
L'intervento è avvenuto lungo una duplice linea direttrice.
In primo luogo, è stato appunto modificato l'art. 339 c.p.c.. La disposizione prevede attualmente l'assoluta inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.. La riforma, nel confermare tale regola generale, prevede tuttavia un'eccezione significativa.
L'inappellabilità, infatti, non investe più la violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie, nonché dei principi regolatori della materia.
Il riferimento ai principi regolatori vuole recuperare l'assetto giurisprudenziale faticosamente raggiunto su tale punto dalla Suprema Corte.
Per far valere tali vizi della sentenza di primo grado, il soccombente non potrà più proporre ricorso per cassazione, ma avrà invece l'onere di seguire l'ordinario percorso delle impugnazioni.
La seconda modifica concerne le norme relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, che decidono sulle opposizioni avverso le ordinanze o gli altri provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni amministrative. In proposito si rinvia all'illustrazione dell'art. 26.

L'articolo 2 modifica l'articolo 360 c.p.c., prevedendo le seguenti novelle: a) al primo comma, n. 3), l'ampliamento dei motivi di impugnazione agli errori di diritto commessi in sede di applicazione o interpretazione delle clausole negoziali dei contratti o accordi collettivi di lavoro. Il sindacato della Corte di cassazione viene, pertanto, ampliato, in analogia con le disposizioni vigenti nel settore del pubblico impiego (art. 63, co. 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001), ricomprendendo le questioni di diritto che concernono i contratti collettivi del settore privato; b) al primo comma, n. 5), la precisazione dei limiti del vizio di motivazione impugnabile in Cassazione, vizio deducibile solo in ordine a fatti controversi e decisivi, in modo da circoscrivere l'impugnazione a punti che sono stati oggetto di discussione e contrapposizione tra le parti e dalla cui diversa considerazione (o dalla cui considerazione omessa dal giudice di merito) discenderebbe con certezza una decisione diversa; c) in attuazione della delega, ed in funzione deflattiva dei ricorsi immediati in cassazione, l'inserimento di un nuovo terzo comma nell'articolo 360 c.p.c., ove si limita l'impugnazione immediata alle sentenze che decidono una o alcune delle domande proposte, senza definire l'intero giudizio, rinviando l'impugnazione delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, alla contestuale impugnazione della sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio; d) l'inserimento di un nuovo quarto comma, che consente un ampio ricorso per cassazione anche avverso le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
L'intervento sul secondo comma dell'articolo è dettato, invece, da ragioni sistematiche, che suggeriscono, senza modificare il contenuto sostanziale della disposizione, di dipanare ogni dubbio interpretativo sui motivi di impugnazione per saltum.
Per ragioni di carattere sistematico, in stretta correlazione con la previsione innovativa introdotta nel nuovo terzo comma dell'articolo 360, l'articolo 19 estende alle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il merito, la disciplina dell'impugnazione delle sentenze avverso le quali si è fatto riserva d'appello nell'ipotesi in cui il processo di primo grado si estingua (articolo 133, terzo comma, Disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 19, co. 1, lett. a)).

L'articolo 3 modifica l'articolo 361 c.p.c. in senso corrispondente al principio illustrato e delineato con riguardo all'introduzione del nuovo terzo comma dell'articolo 360 c.p.c.

L'articolo 4 modifica l'art. 363 c.p.c., in attuazione del principio di delega teso ad ampliare il ruolo del giudice preposto all'interpretazione delle leggi, intervenendo sulla disposizione del codice di rito che più chiaramente esalta la funzione ermeneutica della Suprema corte. A tal fine, è stato previsto di estendere il meccanismo dell'istituto del ricorso nell'interesse della legge proponibile dal pubblico ministero, previsto dall'art. 363 c.p.c., anche alle ipotesi in cui il provvedimento non è ricorribile e non è altrimenti impugnabile, al fine di consentire la produzione di orientamenti giurisprudenziali di indirizzo interpretativo.
In particolare, viene novellato integralmente il testo del primo comma dell'art. 363 c.p.c., consentendo che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione formuli, nelle ipotesi in cui "le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile", una richiesta volta ad ottenere l'enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge da parte della Suprema corte al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
Vengono, inoltre, ex novo, introdotte le disposizioni di cui ai nuovi commi secondo e terzo, con le quali viene, da un lato, delineato il contenuto della richiesta del Procuratore generale nonché i poteri del Primo presidente al quale la stessa è rivolta - il Primo presidente può, in particolare, disporre che la Corte si pronunci a Sezioni unite se ritiene che la questione sia di particolare importanza - e, dall'altro, introdotto il potere d'ufficio della Corte di pronunciare il principio di diritto allorquando il ricorso delle parti è dichiarato inammissibile e la Corte ritenga che la questione decisa è di interesse generale.
Viene, poi, introdotto un quarto comma nel quale, superando la dizione originaria secondo cui "le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza" viene disposto che "la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito".

Gli articoli 5 e 6, rispettivamente, modificano l'articolo 366 c.p.c. ed introducono un nuovo articolo 366 bis c.p.c.. Sempre all'evidente scopo di meglio finalizzare l'attività della Corte alla decisione delle questioni di diritto e di evitare che il ricorso si limiti ad una mera ripetizione degli argomenti sostenuti nelle precedenti fasi, la legge di delegazione ha fissato la direttiva relativa alla previsione dell'"obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto". La previsione relativa alla necessaria esposizione di tale elemento è stata inserita nel nuovo articolo 366 bis, c.p.c., concernente la "Formulazione dei motivi", disposizione alla quale fa, a sua volta, rinvio, l'art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c., nel testo novellato dall'art. 5. In particolare, il primo comma del nuovo articolo 366 bis precisa che ciascuno dei motivi di ricorso di cui all'art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto sottoposto alla Corte. Con riferimento al motivo di ricorso di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), non implicante un errore di diritto del giudizio di merito - fatta salva l'ipotesi, pressochè di scuola, della totale omissione della motivazione - né un relativo quesito da sottoporre alla Corte, l'esigenza di una più puntuale determinazione e delimitazione del giudizio della stessa è stata invece tradotta nella previsione dell'obbligo che il ricorso contenga la chiara indicazione del fatto controverso investito dalla omissione o contraddittorietà della motivazione, ovvero l'esposizione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Ancora allo scopo di offrire alla Corte, nonché alla stessa parte resistente, un quadro che sia il più possibile immediato, completo ed autosufficiente delle censure sulle quali dovrà pronunciarsi e di agevolarne il lavoro di reperimento degli atti e documenti sui quali esse si fondano, tra gli elementi di cui all'art. 366, primo comma, c.p.c., che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità, è stato inserito, in un nuovo n. 6), quello relativo alla "specifica indicazione degli atti processuali, documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda nonché della loro specifica collocazione nei fascicoli dei precedenti gradi", con la precisazione che tale indicazione è consentita solo per gli atti e documenti ritualmente depositati, insieme col ricorso, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4).
Al fine di favorire l'immediato accesso alla Corte e la possibilità di ottenere prontamente dalla stessa orientamenti interpretativi, si è previsto, intervenendo sul terzo comma dell'art. 366, che l'accordo delle parti in ordine alla proposizione del ricorso per cassazione c.d. omisso medio possa essere "anche anteriore alla sentenza impugnata", con ciò superando l'attuale orientamento interpretativo della Corte nel senso della necessità che tale accordo possa essere validamente stipulato solo dopo la pronuncia di primo grado.
E' stato, infine, introdotto un nuovo quarto comma dell'art. 366 c.p.c., avente lo scopo di consentire, anche nel corso del giudizio di cassazione, la possibilità che le notificazioni tra difensori, nelle ipotesi di cui agli articoli 372 e 390 c.p.c., e le comunicazioni tra ufficio di cancelleria e difensori, avvengano in forme semplificate (telefax e posta elettronica), quando il difensore dichiari nel ricorso di volerle così ricevere, indicando il relativo numero di fax od indirizzo di posta.

L'articolo 7 modifica il secondo comma, n. 4), dell'articolo 369 c.p.c., in coerenza con l'ampliamento del motivo di impugnazione di cui al primo comma, n. 3), dell'articolo 360 c.p.c., concernente l'errore di diritto nel giudizio di merito, anche ai contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

L'articolo 8 introduce alcune modifiche al primo comma dell'art. 374 c.p.c., oltre a prevedere un nuovo terzo comma. Con riguardo alle modifiche di cui al primo comma, la legge di delegazione ha inteso eliminare l'assoluto automatismo attualmente previsto dall'art. 374 c.p.c. in virtù del quale, sui ricorsi attinenti alla giurisdizione, sussiste una competenza esclusiva delle Sezioni unite della Corte di cassazione. In tale prospettiva, la legge numero 80 del 2005 ha inteso, anche in relazione a tali ricorsi, valorizzare l'effetto delle precedenti pronunce delle Sezioni unite, disponendo che, qualora sulla questione di giurisdizione le Sezioni unite si siano già pronunciate, la stessa possa essere assegnata alle sezioni semplici. Tale previsione della legge delega, che prende le mosse da un evidente intento di razionalizzazione ed agevolazione del lavoro della Corte di cassazione, in particolare delle Sezioni unite della stessa, è stata trasposta nel nuovo testo novellato dell'art. 374 c.p.c., mantenendo tuttavia ferma, come la stessa legge di delegazione imponeva, la competenza esclusiva delle Sezioni unite in relazione ai ricorsi avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, della Costituzione e dell'articolo 362, primo comma, c.p.c..
La riduzione del carico di lavoro delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in relazione ai ricorsi per motivi di giurisdizione, che consegue alla previsione del testo novellato dell'articolo 374 c.p.c., ha dato le mosse ad una rivisitazione della disposizione di cui all'articolo 142 delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (vedi l'art. 19, co. 1, lett. d)). Tale disposizione, infatti, tenendo anche conto della notevole mole di lavoro gravante sul più ampio collegio giudicante della Corte, per effetto della competenza esclusiva dello stesso in ordine ai ricorsi per motivi attinenti alla giurisdizione, come attualmente previsto dall'articolo 374, primo comma, c.p.c., consente alle Sezioni unite, nel caso in cui nel ricorso siano contenuti sia motivi rientranti nella sua specifica "competenza" e, quindi, in particolare, questioni di giurisdizione, sia motivi di competenza delle sezioni semplici, di limitarsi a risolvere i primi, lasciando alle sezioni semplici la pronuncia sui secondi. Ciò comporta, tuttavia, la conseguenza, che può risultare dannosa sia ai fini del miglior funzionamento della Corte, sia nella prospettiva di una durata ragionevole del processo, che, in tali ipotesi, per decidere uno stesso ricorso, la Corte di cassazione può trovarsi a dover pronunciare due sentenze: una a Sezioni unite, che rigetta, come più spesso nella pratica accade, la censura relativa alla giurisdizione ed una a sezioni semplici. E ciò anche quando gli altri motivi di competenza delle sezioni semplici siano di agevole ed immediata soluzione. Alla stregua di tali ultime considerazioni, e tenuto conto di come, per effetto del testo novellato dell'art. 374 c.p.c., le questioni di giurisdizione assegnate alle Sezioni unite subiranno una significativa contrazione, si è ritenuto di dover prevedere la possibilità che, in relazione al più limitato numero di ricorsi contenenti sia questioni di giurisdizione che motivi di competenza delle sezioni semplici, che saranno assegnati alle Sezioni unite, queste ultime possano decidere, qualora lo ritengano opportuno, con unica sentenza, l'intero ricorso. Il che potrà senz'altro avvenire nel caso in cui i motivi non rientranti nella sua competenza siano di agevole e pronta soluzione, con conseguente vantaggio sia in relazione all'interesse ad un funzionamento più razionale della Corte, sia in relazione all'interesse delle parti e della collettività, protetto dalla Costituzione, ad una durata ragionevole del processo.
Il nuovo terzo comma dell'art. 374, mira a recepire una delle direttive fondamentali contenuta nella legge delega: quella relativa alla necessità di assicurare la funzione nomofilattica nell'ambito della stessa giurisprudenza della Corte di cassazione.
E' noto che, con crescente frequenza, su uno stesso tema e nello stesso periodo temporale, si registra, da parte delle sezioni semplici della Corte e talvolta dei diversi collegi di una stessa sezione, una pluralità di orientamenti diversi e confliggenti. Tale fenomeno, pur comprensibile per l'enorme numero dei ricorsi che quotidianamente affluiscono alla Corte e per le difficoltà di comunicazione delle decisioni tra i suoi componenti, deve essere tuttavia arginato, in quanto, agli occhi dell'operatore del diritto e degli stessi cittadini che ne hanno notizia attraverso i mezzi di comunicazione, appanna l'immagine della Corte, ne svilisce l'operato e contraddice apertamente la funzione nomofilattica che la Corte è chiamata ad esercitare verso i giudici di merito.
Naturalmente, il perseguimento di tale obiettivo non può che essere tendenziale, occorrendo contemperare l'esigenza di uniformazione con la libertà interpretativa dei singoli collegi giudicanti.
Si è così ritenuto di poter attuare la delega attraverso un'opera di duplice coordinamento. Da un lato, il nuovo terzo comma dell'articolo 374 c.p.c. fa leva su un'altra innovazione apportata dalla legge delega, quella cioè che impone alla Corte di enunciare il principio di diritto, sia che accolga sia che rigetti il ricorso, quando questo sia proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c. o comunque involga una questione di diritto di particolare interesse (così il nuovo art. 384 c.p.c.); dall'altro lato, si aggancia alla previsione dell'attuale articolo 374, secondo comma, c.p.c., in base alla quale il Primo presidente può disporre che la Corte pronunci a Sezioni unite su questioni di diritto sulle quali è sorto un contrasto.
Ove, pertanto, la sezione semplice sia chiamata a decidere una questione sulla quale le Sezioni unite hanno già enunciato un principio di diritto e prefiguri una propria decisione in contrasto con tale principio, è tenuta a rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni unite. A salvaguardia della libertà interpretativa della sezione semplice, è previsto che la rimessione debba essere motivata, debba cioè illustrare le ragioni per le quali la sezione semplice si intende discostare dall'orientamento delle Sezioni unite.
Sotto il profilo del procedimento applicabile, anche alla nuova ipotesi di rimessione alle Sezioni unite è destinato ad si applicarsi il procedimento delineato dall'articolo 376 vigente.
Infine, anche nell'ipotesi in esame, le Sezioni unite potranno disporre ai sensi dell'art. 142, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice (vedi il testo di tale disposizione, secondo comma, come novellato dall'art. 19, co. 1, lett. d), del presente decreto).

L'articolo 9, nel primo comma, lettera a), novella i numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile, dettando modifiche con le quali si provvede a realizzare il necessario coordinamento della disciplina vigente con le modificazioni conformi all'intero complesso dei principi direttivi dettati dalla delega. Viene in tale ottica, difatti, disposto che, ogni qual volta la Corte provvede in camera di consiglio, essa decide con ordinanza. Ciò avverrà, in particolare, ferme restando le ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 375 (rispetto a tale ultimo n. 2), si è solo provveduto ad includere l'esplicito riferimento all'ipotesi della rinnovazione della notificazione dell'impugnazione), quando la Corte provvede: a) in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia (come, peraltro, già attualmente previsto dal primo comma, n. 4), vigente; quanto alla dichiarazione di estinzione del processo per avvenuta rinuncia, dispone il nuovo testo dell'art. 391); b) in ordine alle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione (come già attualmente previsto dal primo comma, n. 5); c) quando accoglie o rigetta il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza ovvero ne dichiara l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, o per difetto dei requisiti previsti dal nuovo art. 366 bis. Tale ultima previsione, nel riprendere, aggiungendo il riferimento al nuovo art. 366 bis, le ipotesi di pronuncia della Corte in camera di consiglio già contemplate dal vigente secondo comma dell'art. 375 (che viene, quindi, abrogato), ne prevede però, innovativamente, la decisione con ordinanza anziché con sentenza.
La nuova disciplina delle sequenze procedimentali necessarie per la decisione in camera di consiglio dettata dall'art. 380 novellato e dal nuovo art. 380 bis, ha infine comportato la conseguente abrogazione dei vigenti terzo e quarto comma dell'art. 375.

L'articolo 10 introduce il nuovo articolo 380-bis del codice di rito, anch'esso formulato nell'ottica di coordinamento consentita e ritenuta necessaria dalla legge delega.
Nello specifico, nel primo comma, vengono delineate le sequenze procedimentali necessarie per la decisione in camera di consiglio della Corte e viene precisato che, nelle ipotesi previste dall'articolo 375, comma primo, numeri 1), 2), 3), e 5), così come riformulati dall'articolo 9 del presente decreto, il relatore, nominato dal presidente ai sensi dell'art. 377, se non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita nella cancelleria una relazione contenente una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.
Vengono altresì previste, nel secondo comma, la fissazione da parte del presidente, con decreto, dell'adunanza, nonché nel terzo comma, le modalità di comunicazione e di notificazione della data di fissazione dell'adunanza e della relazione, i termini entro i quali le parti hanno facoltà di presentare conclusioni scritte e memorie e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).
Nel quarto comma si precisa che nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, mentre, nel quinto comma, si prevede che la Corte, qualora non ritenga ricorrenti le condizioni per la pronuncia in camera di consiglio, possa rinviare la causa alla pubblica udienza.
La disciplina del procedimento in camera di consiglio dettata dal nuovo articolo 380-bis c.p.c. (e, con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 375, primo comma, n. 4), dal nuovo articolo 380-ter), sostituisce quella attualmente prevista dall'articolo 138 della Disposizioni di attuazione del codice, articolo di cui è quindi disposta l'abrogazione (vedi l'art. 19, comma 1, lettera c)).

L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 380-ter nel codice di rito, dettando la disciplina del procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.
In particolare, la norma, nel primo comma, prevede che il presidente, allorquando la Corte sia chiamata a pronunciarsi su istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza e se non ritenga di nominare il relatore affinchè esamini il ricorso in vista dell'applicazione dell'articolo 375 c.p.c., richiede direttamente al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Nel secondo comma, specularmente a quanto previsto nell'articolo 380-bis c.p.c., si dettano le modalità di notificazione della data di fissazione dell'adunanza e della conclusioni nonchè i termini entro i quali le parti hanno facoltà di presentare le memorie e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Nel terzo e ultimo comma viene previsto che non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis ovvero la possibilità per la Corte di rinviare la causa alla pubblica udienza.

L'articolo 12 riformula l'articolo 384 c.p.c. attuando, anzitutto, la delega, nella parte relativa alla necessità che la Corte enunci il principio di diritto non solo nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione e successiva cassazione con rinvio, ma in tutti i casi di accoglimento e di rigetto del ricorso, e con riferimento a tutti i motivi della decisione.
Anche questo allargamento obbedisce all'esigenza di rafforzare l'efficacia della funzione nomofilattica. Esso è indubbiamente destinato ad appesantire il lavoro della Corte, almeno nel breve periodo, ma dovrebbe contribuire ad aumentarne la capacità di incidere sugli orientamenti dei giudici di merito e, quindi, spiegare effetti deflattivi nel medio-lungo periodo. Un più ampio reticolo di principi di diritto, enunciati anche in caso di rigetto dell'impugnazione, dovrebbe infatti scoraggiare la riproposizione di ricorsi già più volte respinti con chiare affermazioni di principio.
Il nuovo testo dell'art. 384 prevede uno smembramento dell'attuale primo comma in tre distinti enunciati. Nel nuovo primo comma è contenuta la norma di carattere generale, che impone l'enunciazione del principio di diritto quando la Corte decide il ricorso ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui risolva una questione di diritto di interesse generale.
Il nuovo secondo comma disciplina l'ipotesi della cassazione con rinvio, senza la preesistente limitazione all'ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Ciò avviene per coordinare tale norma con l'allargamento contenuto nel nuovo primo comma dell'articolo 384, in base al quale l'enunciazione del principio di diritto non è più limitata ai casi rientranti nell'articolo 360, primo comma, n. 3).
Analogamente, il nuovo terzo comma ribadisce la possibilità per la Corte di decidere la causa nel merito, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ma implicitamente estende tale possibilità a ipotesi diverse da quelle della violazione o falsa applicazione di norme di diritto. In tal modo, il legislatore delegato ha inteso dare attuazione a un altro principio di delega, quello che appunto indirizzava verso l'estensione delle ipotesi di decisioni nel merito.
Non si è, peraltro, ritenuto che le innovazioni apportate all'art. 384 rendessero necessaria una corrispondente modifica dell'art. 143 Disp di att., in cui si stabilisce che la Corte debba enunciare "specificamente", in caso di cassazione con rinvio, il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi. La disposizione in parola ha un carattere strettamente operativo e l'invito rivolto alla Corte a formulare il principio di diritto in termini precisi, ha soltanto lo scopo di facilitare l'opera demandata al giudice di rinvio.
A tutela del principio costituzionale del contraddittorio nello svolgimento del processo, si è, infine, previsto, che ogni qual volta la Corte ritenga di porre a fondamento della propria decisione una questione rilevabile d'ufficio, essa debba assegnare alle parti un termine per il deposito di osservazioni in ordine alla questione medesima.

L'articolo 13 interviene sull'articolo 385 c.p.c., aggiungendo un quarto comma che rappresenta una applicazione del principio della responsabilità aggravata contenuto nell'articolo 96 c.p.c., in modo da prevederne una specifica attuazione, in funzione di bilanciamento con l'ampliata possibilità di ricorrere alla Suprema corte.

L'articolo 14, sostituisce l'articolo 388 c.p.c., prevedendo la trasmissione, da parte del cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non più della copia del solo dispositivo della sentenza della Corte, ma della sentenza stessa, trasmissione effettuabile anche per via telematica. Tale novella è volta ad assicurare la conoscenza delle pronunce della Corte e, non solo, come è attualmente, dell'esito delle stesse, in funzione di orientamento dei giudici di merito e, dunque, di valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte.

L'articolo 15 sostituisce i primi tre commi dell'articolo 391 c.p.c.. Il nuovo testo di tali commi prevede, innovativamente, che, quando la Corte non debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, nel qual caso resta ferma la pronuncia della stessa con sentenza, la pronuncia sulla rinuncia abbia luogo con decreto del presidente, anziché, come attualmente previsto, con ordinanza in camera di consiglio. Ciò con evidente risparmio di attività processuale, in relazione a pronunce sostanzialmente automatiche. E', peraltro, previsto, che ciascuna delle parti possa chiedere la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto che, in mancanza di tale richiesta, condannando il rinunciante alle spese, avrà efficacia di titolo esecutivo. La condanna alle spese, con sentenza o con decreto, è resa, inoltre, facoltativa, evitando così un automatismo, attualmente escluso solo dalla adesione alla rinuncia delle altre parti, che può costituire un fattore di remora, per chi intenda rinunciare al ricorso, del tutto estraneo alle motivazioni poste a base della scelta in ordine alla rinuncia medesima.

L'articolo 16 modifica l'articolo 391 bis c.p.c. In particolare, la lettera a), col prevedere che la correzione per errore materiale o di calcolo e la revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), può riguardare anche "l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, n. 4) e 5)", opera il necessario coordinamento rispetto alle modificazioni introdotte nell'articolo 375, primo comma, dall'articolo 9 del presente decreto. La lettera b), sostituendo il secondo comma dell'art. 391 bis, prevede che la pronuncia della Corte in camera di consiglio sui ricorsi de quibus, avvenga secondo il procedimento per le decisioni in camera di consiglio di cui all'articolo 380-bis c.p.c., come introdotto dall'articolo 10 del presente decreto. La lettera c), infine, introducendo due nuovi commi nell'articolo 391 bis, disciplina la forma del provvedimento della Corte, che pronuncerà con ordinanza sul ricorso per correzione dell'errore materiale, mentre, sul ricorso per revocazione, pronuncerà con ordinanza se lo dichiara inammissibile, rinviando altrimenti alla pubblica udienza.

L'articolo 17, in attuazione dell'ultimo criterio di delega, introduce l'art. 391 ter nel codice di rito, prevedendo che la sentenza della Corte che ha deciso la causa nel merito, è, altresì, impugnabile per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, nonché per opposizione di terzo.
Viene, altresì, precisato che, allorquando la Corte pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, decide la causa nel merito nell'ipotesi in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in caso contrario, dopo aver pronunciato la revocazione o dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, la Corte rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

L'articolo 18, in attuazione del medesimo principio di delega che ha comportato la modifica dell'articolo 360, primo comma, n. 3), introduce, nel codice di rito, l'articolo 420 bis che, sulla falsariga del meccanismo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo numero 165 del 2001, consente l'accertamento pregiudiziale sui contratti o accordi collettivi nazionali. In relazione a tali atti negoziali, il giudice che valuta rilevante, per la definizione della controversia, la questione relativa alla loro efficacia, validità od interpretazione, ritenendo oscura la clausola contrattuale, in quanto può effettivamente dare adito a dubbi interpretativi, emette una sentenza - non definitiva - impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa, fissando una udienza successiva. In corrispondenza all'iter previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo numero 165 del 2001 (a seguito del tentativo di componimento interpretativo in sede ARAN), le parti possono impugnare la sentenza solamente con ricorso immediato in cassazione. L'impugnazione sospende il processo, che riprenderà - previa riassunzione delle parti - di fronte allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza. Si applicano, con riguardo alla riassunzione del processo, alla eventuale sospensione di altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della questione sollevata in altre cause, in ordine ai profili di vincolatività della pronuncia della Cassazione ed alla condanna alle spese, le disposizioni dell'articolo 64 del decreto legislativo numero 165 del 2001: tale richiamo è stato previsto, per ragioni di ordine sistematico, nell'articolo 146 bis delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (vedi l'articolo 19, lett. e)).

L'articolo 19 interviene sulle Disposizioni di attuazione del c.p.c. modificando, come innanzi illustrato, l'articolo 133 (vedi l'illustrazione dell'art. 2, in fondo) e l'articolo 142 (vedi l'illustrazione dell'art. 8), abrogando l'articolo 138 (vedi l'illustrazione dell'art. 10, in fondo) ed introducendo il nuovo articolo 146 bis (vedi l'illustrazione dell'articolo 18, in fondo).
E', inoltre, prevista la modifica dell'art. 151, modifica finalizzata ad estendere alle controversie davanti al giudice di pace la previsione che impone oggi al giudice, nelle controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza, la riunione dei procedimenti aventi carattere seriale o comunque connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione.
Anche questa innovazione ha dunque come obiettivo quello di preservare la funzione nomofilattica, nel senso di contenere quantitativamente l'accesso alla Corte.
Detta soluzione, sperimentata efficacemente nel processo del lavoro, oltre ad evitare, anche per le cause promosse davanti al giudice di pace, la spesso fittizia e strumentale moltiplicazione dei procedimenti, consentirà infatti la proposizione di un più ridotto numero di ricorsi per cassazione.
L'intervento sull'art. 151 Disp. att. è poi completato con altre due nuove previsioni: l'una rende più cogente l'obbligo di riunione, prevedendo che la facoltà del giudice di non disporre la riunione quando essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo, non possa essere esercitata, salve gravi e motivate ragioni, quando le controversie da riunire si trovino nella medesima fase processuale; l'altra, che estende l'obbligo di riunione al giudizio d'appello.
Viene, infine, introdotto, un nuovo art. 134 bis, che, specie alla luce del recentissimo orientamento delle Sezioni unite della Corte in ordine agli adempimenti delle cancellerie nelle ipotesi di morte dell'unico difensore domiciliatario, prevede che i difensori, all'atto del depopsito del ricorso, controricorso o memoria, debbano dichiarare il luogo di residenza o la sede della parte.

L'articolo 20, sostituisce il Capo I, dettando le disposizioni che di seguito si illustrano:

CAPO I
DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO

art. 806. Controversie arbitrabili
La norma attua un punto fondamentale della delega, prevedendo, come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, la disponibilità dell'oggetto, salvo espresso divieto di legge.
Viene in tal modo superato l'approccio analitico della norma previgente, dal cui riferimento alla disciplina della transazione, peraltro, era desunto per l'appunto l' indisponibilità dell'oggetto quale elemento indefettibile dell' arbitrabilità della controversia.
La disponibilitA' va riferita al diritto azionato, non alle questioni che si pongano nel percorso logico-giuridico della decisone, salvo si tratti di questioni che per legge debbano essere decise con autoritá di giudicato.
La disponibilità dei diritti è elemento di fondamentale importanza per garantire la legittimità dell'arbitrato nelle controversie di lavoro, scevro ormai l'istituto dai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 808 comma 2° vecchia formulazione, ma ancor munito della garanzia costituita della previsione da parte della o dei contratti o accordi collettivi di lavoro.

art. 807. Compromesso
Viene ovviamente mantenuta la necessità della forma scritta, quale ineliminabile elemento a presidio della certezza e della responsabilizzazione delle parti stipulanti.
La norma ribadisce i requisiti di forma previsti nella vecchia formulazione, aggiungendo che la forma scritta si intende rispettata anche qualora la volontà delle parti sia espressa per telefacsimile o messaggio telematico.

art. 808. Clausola compromissoria
Le disposizioni sulla clausola compromissoria restano sostanzialmente invariate. E' stata invece aggiunta la previsione che esclude espressamente l'approvazione specifica, prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole compromissorie contenute in condizioni generali di contratto ovvero in moduli o formulari. Resta in ogni caso impregiudicata l'applicabilità dell'art 1469 bis c.c. nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

art. 808-bis. Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale
La norma prevede la possibilità di deferire ad arbitri la risoluzione di controversie attinenti a rapporti non contrattuali, purchè la convenzione si riferisca a controversie future, siano osservati i requisiti di forma previsti dall'art. 807 e i rapporti in parola siano chiaramente individuati.

art. 808-ter. Arbitrato irrituale
La norma ribadisce le potenzialità della volontà negoziale in relazione alla composizione delle controversie; viene valutata, in particolare, la possibilitá di realizzare in via negoziale le composizioni di interessi particolari legati a circostanze sopravvenute, che non sarebbero realizzabili mediante un giudizio, sia pur esso di equitá.
Tuttavia, l'articolo 808-ter dispone che la volontá di devolvere la controversia a un arbitrato irrituale debba essere espressa, e per iscritto (808-ter comma1). In tal modo s'intende evitare le frequenti incertezze interpretative manifestatesi in passato, contemporaneamente orientando le parti, nel dubbio, verso l'arbitrato rituale; ciò anche in considerazione del fatto che in un mondo di affari sempre piU' aperto ai rapporti internazionali l'arbitrato rituale è più conosciuto (e meglio riconoscibile) all'estero.
La norma prevede poi che il lodo contrattuale sia annullabile dal giudice ordinario competente secondo le disposizioni del libro I (art. 808-ter n.1), in coerenza con la natura negoziale della relativa convenzione.
I casi in cui il giudice potrà annullare il lodo discendono dalla ridetta natura negoziale della convenzione: invalidità della convenzione, pronunzia su conclusioni non previste nella convenzione, laddove la relativa eccezione sia stata sollevata nel procedimento arbitrale (comma 2 n. 1), nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi pattuiti (comma 2 n. 2), pronunzia del lodo da parte di arbitro incapace a norma dell'art. 812 (comma 2 n. 3), violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo (comma 2 n. 4), violazione del principio del contraddittorio (comma 2 n. 5).
Il terzo comma precisa che per il lodo contrattuale, attesa evidentemente la sua natura squisitamente negoziale, non è possibile il depositato e la dichiarazione di esecutorietà.

art. 808-quater. Interpretazione della convenzione d'arbitrato
Per ragioni di efficienza operativa e di apertura verso le procedure arbitrali, l'articolo 808-ter dispone che, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato dev' essere interpretata nel senso di includere tutte le controversie che possono derivare dal contratto o dal rapporto cui essa si riferisce.

art. 808-quinquies. Efficacia della convenzione d'arbitrato
La norma intende assicurare il rispetto della volontá delle parti di devolvere ad arbitri la decisione della controversia, evitando la caducazione degli effetti della convenzione d'arbitrato nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito.

art. 809. Numero e modo di nomina degli arbitri
l'art. 809 disciplina numero e modo di nomina degli arbitri senza apportare significative innovazioni rispetto alla disciplina previgente.

L'articolo 21, sostituisce il Capo II, dettando le disposizioni che di seguito si illustrano:

CAPO II
DEGLI ARBITRI

art. 810. Nomina degli arbitri
Non vi sono sostanziali modifiche relative al procedimento di nomina degli arbitri. Viene ancora una volta ribadita la competenza del presidente del tribunale a nominare l'arbitro nel caso in cui la parte alla quale è rivolto l'invito a nominare l'arbitro non vi abbia provveduto; precisamente, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.
Viene in tal modo confermata la competenza "residuale" del presidente del tribunale di Roma, anche per evitare l'aggravio derivante dall'intervento di altre autorità territorialmente competenti. La norma aggiorna al "circondario" (in luogo della "circoscrizione") il riferimento della competenza territoriale.
Esigenze di economia e di speditezza hanno consigliato l'introduzione di un vaglio preventivo da parte del Presidente del Tribunale competente, in ordine alla nomina degli arbitri, concretizzantesi nel riscontro circa l' esistenza della convenzione d'arbitrato o circa la sicura previsione di un arbitrato estero.

art. 811. Sostituzione di arbitri
La norma non subisce variazioni, eccezion fatta per il riferimento alla convezione d'arbitrato in luogo di quella al compromesso ed alla clausola compromissoria.

art. 812. Incapacità di essere arbitro
La norma attua la razionalizzazione dell'arbitrato in relazione alla capacità richiesta per essere arbitri. Il requisito fondamentale è individuato nel possesso della piena capacità di agire.
La rubrica ed il contenuto della norma, evidenziando con la negativa (incapacità ad essere arbitri) la capacità richiesta, ed indicando la categoria generale, esprimono l' orientamento di maggiore apertura verso la funzione arbitrale, scongiurando anche il rischio, prodotto dalla vecchia formulazione della norma, di produrre vuoti normativi e di mantenere distinzioni inopportune (ad es: cittadini e stranieri).

art. 813. Accettazione degli arbitri
Come già l'art. 813 vecchia formulazione, la norma prevede ancora la necessità dell'accettazione per iscritto, risultante anche dalla sottoscrizione del compromesso, estendendola anche alla sottoscrizione del verbale della prima riunione. La norma ha quindi cura di precisare che, accettato l'incarico, l'arbitro non assume la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

art. 813-bis. Decadenza degli arbitri
La norma ricalca il tenore del previgente articolo 813, con la sola innovazione costituita dall'obbligo per il Presidente del Tribunale di ascoltare anche l'arbitro interessato, prima di provvedere sulla sostituzione di questi.

art. 813-ter. Responsabilità degli arbitri
La responsabilità degli arbitri è disciplinata dall'articolo 813-ter in modo analogo alla responsabilitá del giudice, con i necessari adattamenti.
Si dispone che l'arbitro risponde per i danni cagionati alle parti solo per fatti commessi con dolo o colpa grave, indicando sub nn. 1) e 2) specifiche ipotesi di fattispecie omissive.
Fuori di tali casi, il comma 2 contiene la responsabilità per danni per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dalla normativa sulla responsabilità del giudice (precisamente, dall'art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, commi secondo e terzo).
Per evitare un uso dilatorio e strumentale dell'istanza di ricusazione, e pressioni sugli arbitri, la norma prevede che l'esperibilità dell'azione di responsabilità, in pendenze del giudizio arbitrale, è ammessa solo in caso di omissione o ritardo di atti dovuti posta in essere con dolo o colpa grave, per la quale l'arbitro sia stato dichiarato decaduto; in tal caso, infatti, l'evidenza del fatto riduce grandemente il rischio di strumentalizzazioni. La norma prevede poi che la stessa proponibilità dell'azione di responsabilità sia correlata ai motivi per cui il lodo sia stato invalidato con sentenza definitiva, passata in giudicato.
Come la responsabilitá del giudice, fuori dai casi di dolo, è contenuta entro un limite commisurato al suo stipendio, così il limite alla responsabilitá dell'arbitro per fatti non dolosi è commisurato a un multiplo del compenso previsto per la sua attivitá: la previsione di un massimale è dettata da esigenze connesse con la natura stessa dell'attivitá richiesta al giudicante, che valgono identicamente nell'arbitrato e nel giudizio ordinario.
Si é ritenuto opportuno, inoltre, chiarire che ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
La responsabilitá per l'approvazione di un lodo viziato presuppone che, in conseguenza del vizio, il lodo sia stato annullato o revocato.

art. 814. Diritti degli arbitri
La norma disciplina il rimborso delle spese e dell'onorario degli arbitri in modo sostanzialmente conforme alla vecchia formulazione dell'art. 814; è stata aggiunta la reclamabilità innanzi alla corte d'Appello dell'ordinanza con cui il presidente del Tribunale determina l'ammontare delle spese e dell'onorario nel caso in cui le parti non accettino la liquidazione delle spese e dell'onorario effettuata dagli arbitri.

art. 815. Ricusazione degli arbitri
La norma attua la delega realizzando una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.
Il modello di riferimento è costituito dal sistema tracciato dall'art. 51 c.p.c., riveduto ed integrato alla luce delle peculiarità e delle specifiche esigenze del giudizio arbitrale.
Le integrazioni comprendono la mancanza delle qualifiche convenute dalle parti. Alla generica previsione dell'esistenza dei rapporti di debito e credito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, che ha reso necessarie precisazioni giurisprudenziali nel senso dell'irrilevanza di crediti o debiti di natura tale da non compromettere l'indipendenza, si è preferito sostituire la specifica previsione di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita e la previsione generale di altri rapporti di natura patrimoniale tali da compromettere l'indipendenza dell'arbitro.
Degna di nota è la precisazione secondo cui, nei casi previsti sub 5), il rapporto che lega una delle parti e l'arbitro, e che intacca la terzietà di quest'ultimo, può anche essere di natura associativa.
Per scoraggiare iniziative strumentali, la norma prevede che la proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, ferma restando l'inefficacia dell'attività compiuta dall'arbitro nei casi di accoglimento dell'istanza; inoltre, nel caso di manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione, la parte istante può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata non superiore ad un tetto massimo, individuato nel triplo del massimo della tariffa forense applicabile quale compenso dell'arbitro singolo.

L'articolo 22, sostituisce il Capo III, dettando le disposizioni che di seguito si illustrano:

CAPO III
DEL PROCEDIMENTO

art. 816. Sede dell'arbitrato
L'esigenza di razionalizzazione indicata dalla delega ha consigliato di dedicare apposita norma alla sede dell'arbitrato. La regola stabilita nel nuovo testo dell'art. 816 è che la sede dell'arbitrato sia determinata dalle parti nel territorio della Repubblica, altrimenti vi provvedono gli arbitri; in quest'ultimo caso, a differenza di quanto previsto nella vecchia formulazione, non è più previsto che gli arbitri debbano determinare la sede dell'arbitrato nella loro prima riunione: qui, come altrove, la nuova disciplina intende, per manifeste esigenze di efficienza, evitare che il risultato utile del procedimento arbitrale sia messo nel nulla per ragioni puramente formali e per vizi facilmente rimediabili.
Altro elemento di novità è che se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.
Per favorire la maggiore diffusione del procedimento si è previsto che, ove la convenzione d'arbitrato non disponga diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare e sottoscrivere il lodo anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.

art. 816-bis Svolgimento del procedimento
La norma costituisce uno dei punti focali della riforma dell'arbitrato.
Celerità, efficacia e funzionalità della procedura, ma soprattutto il rispetto della volontà delle parti di regolare quanto più possibile liberamente la risoluzione della controversa, spiegano l'importanza della scelta lasciata alle parti, circa le norme di procedura e, elemento di novità non indifferente visto l'ambito internazionale dell'arbitrato, sulla lingua dell'arbitrato.
Nel caso in cui le parti non prevedano norme di procedura, il secondo comma dell'art. 816- bis richiede ancor oggi il rispetto del principio del contraddittorio. Il rispetto di tale principio dovrebbe essere ritenuto esigenza ineliminabile del procedimento arbitrale alla luce del nostro sistema costituzionale, e non è senza significato che la violazione del principi del contraddittorio sia previsto come distinto motivo di impugnazione del lodo.
Il terzo comma prevede poi che le parti possano stare in arbitrato per mezzo di difensori, estendendo la procura a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo.
Il quarto comma prevede poi diversi elementi di novità. In primo luogo, le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento, in secondo luogo, è previsto che gli arbitri, su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito se non ritengano di provvedere con lodo non definitivo.

art. 816-ter Istruzione probatoria
La norma mantiene la previsione secondo cui l'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Viene inserita nella nuova norma il contenuto del vecchio 819-ter, prevedendosi che gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio, e prevedendosi altresì la possibilità di deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Ma la novità più importante in ordine all'assunzione della testimonianza, che intende dare attuazione alla delega laddove quest'ultima prevede "adeguate forme di assistenza giudiziaria", è la previsione secondo cui, se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro; in tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data fissata per l'assunzione della testimonianza.
In relazione alla possibilità di avvalersi di consulenti tecnici, si è precisato che la consulenza tecnica può essere affidata non solo a persone fisiche, ma anche ad enti, quali -ad esempio- societá di revisione, istituti universitari, istituti di ricerca.
Altra novità è la facoltà espressamente riconosciuta in favore degli arbitri di chiedere informazioni scritte alla p.a..

art. 816-quater. Pluralità di parti
La norma introduce una specifica disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, atta a garantire, come stabilito dalla delega, il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti nella nomina degli arbitri, ed il rispetto dei principi fondamentali dell'istituto in ordine alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale.
La norma si apre delimitando la fattispecie in relazione al vincolo derivante dalla stessa convenzione, ricomprendendo quindi sia la successione nel processo che nel diritto controverso (in quest'ultimo caso gli effetti della convenzione di arbitrato si estendono al soggetto od ai soggetti che subentrano nel contratto).
La norma ammette dunque esplicitamente la possibilitá di convenire piU' parti (tutte o alcune delle altre) nel medesimo arbitrato alla doppia condizione a) che tutte siano vincolate dalla convenzione arbitrale e b) che la convenzione d'arbitrato devolva a un terzo la nomina degli arbitri, o gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo o affidano a un terzo la nomina di un ugual numero di arbitri. Altrimenti, il procedimento iniziato da una parte nei confronti di piú altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime, tranne che si versi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nel qual caso l'arbitrato è improcedibile.

art. 816-quinquies. Intervento di terzi e successione nel diritto controverso
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo richiede l'accordo del terzo, delle parti e degli arbitri, mentre la successione a titolo particolare nel diritto controverso é disciplinata allo stesso modo che nel giudizio ordinario, mediante rinvio all'art. 111 c.p.a..

art. 816-sexies. Morte, estinzione o perdita di capacità della parte
La norma prevede che se la parte viene meno per morte, estinzione o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. In tal caso, gli arbitri possono anche sospendere il procedimento. Per evitare un eccessivo appesantimento del vincolo che gli arbitri assumono accettando l'incarico, la norma prevede che, nel caso in cui nessuna delle parti ottemperi alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possano rinunciare all'incarico.

art. 816-septies. Anticipazione delle spese
La norma intende garantire agli arbitri il pagamento delle spese vive prevedibili (tra esse, ad esempio, quelle per l'eventuale svolgimento di una consulenza tecnica), consentendo loro di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili,e, salvo diverso accordo delle parti, di determinare la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte; la norma prevede che, se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se poi le parti non provvedono all'anticipazione, la norma prevede che esse non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

art. 817. Eccezione d'incompetenza
La norma riafferma il principio consolidato, secondo il quale gli arbitri decidono sulla propria competenza, se questa é contestata dinnanzi a loro. Inoltre, in applicazione del principio di lealtá processuale (poi ripreso nella norma relativa ai casi di annullamento), nonché di un elementare principio di autoresponsabilità, la norma dispone che l'eccezione d'incompetenza degli arbitri deve essere proposta, dopo l'accettazione degli arbitri, prima di ogni difesa, salvo che l'incompetenza derivi dalla non arbitrabilitá della controversia. Parallelamente, l'articolo 819-ter dispone che anche nel giudizio ordinario l'eccezione d'incompetenza dev'essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

art. 817 bis. Compensazione
La norma prevede che gli arbitri possono conoscere dell'eccezione di compensazione nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato. In tal modo sono assicurate esigenze di economia, ed è favorita la composizione dei contrapposti interessi in contesti più ampi di quello inizialmente segnati dalla domanda; la prassi insegna infatti che l'evolversi del procedimento arbitrale può portare ad una moltiplicazione delle domande, che le esigenze del mondo degli affari suggeriscono di risolvere il più velocemente possibile, nello stesso procedimento.

art. 818. Provvedimenti cautelari
La norma ribadisce la tendenziale estraneità della tutela cautelare alla struttura ed alle potenzialità dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge.

art. 819. Questioni pregiudiziali di merito
Sulle questioni pregiudiziali di merito l'articolo 819, raccogliendo l'auspicio espresso da gran parte della dottrina, dispone che gli arbitri risolvono senza autoritá di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie non arbitrabili, salva solo l'ipotesi che si tratti di questione che per legge deve essere decisa con autoritá di giudicato; in questo caso è prevista e disciplinata la sospensione del procedimento arbitrale.

art. 819 bis. Sospensione del procedimento arbitrale
La norma introduce il meccanismo della sospensione del procedimento arbitrale, raccordandolo con il sistema processuale civile; la norma prevede i casi di sospensione e il meccanismo mediante il quale, a seguito della sospensione, il processo prosegue ovvero si estingue.

art. 819-ter. Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria
L'articolo 819-ter riprende la regola secondo la quale la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice (art. 819-bis previgente), precisando ulteriormente che la competenza degli arbitri non è esclusa neppure dalla pendenza davanti al giudice della stessa causa; il quarto comma precisa anzi che nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295; non è dunque applicabile la disciplina della sospensione. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.
Inoltre, per impedire azioni pretestuose, il quinto comma dispone che in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invaliditá o l'inefficacia della convenzione di arbitrato.

L'articolo 23, sostituisce il Capo IV, dettando le disposizioni che di seguito si illustrano:

CAPO IV
DEL LODO

art. 820 Termine per la decisione.
Le parti possono concordare un termine per la decisione; se le parti non hanno fissato il termine, è previsto che gli arbitri devono pronunziarsi entro duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
E' inoltre prevista la proroga del termine su concorde richiesta di tutte le parti o mediante ordinanza del Presidente del Tribunale, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri.
Infine, vengono individuati particolari casi che provocano inevitabilmente l'allungamento dei tempi per la pronunzia del lodo, in presenza dei quali è prevista la proroga del termine per la decisione. Per evitare un numero imprecisato ed imprevedibile di proroghe è stata limitata tale possibilità ad una sola volta (per centottanta giorni) con riferimento a ciascuna ipotesi o serie di ipotesi individuate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3.

art. 821 Rilevanza del decorso del termine
E' mantenuta la regola attuale che esclude la possibilità di far valere, come causa di nullità del lodo, la decadenza degli arbitri per decorso del termine dopo che questi abbiano deliberato il lodo sottoscrivendone il dispositivo.

art. 822 Norme per la deliberazione
E' mantenuta la regola attuale, secondo la quale gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri possano pronunciare secondo equità.

art. 823. Deliberazione e requisiti del lodo.
Il lodo dev' essere deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri e redatto per iscritto, mentre non è più richiesta necessariamente la conferenza personale, che spesso costituiva un inutile appesantimento soprattutto nei casi di accordo tra gli arbitri. E'stata, però, introdotta la possibilità per ciascun arbitro di chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato in conferenza personale. E' stata mantenuta la previsione dei requisiti formali del lodo (comma 2 n. 1, 2,3,4,5,6 e7, mentre viene ora prevista l'indicazione della data delle sottoscrizioni degli arbitri.

art. 824 Originali e copie del lodo.
E' stabilito che gli arbitri diano comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna in originale o di una copia conforme all'originale.

art. 824-bis Efficacia del lodo.
In piena armonia con lo spirito della riforma, volto a riconoscere che il lodo, anche non omologato, abbia gli stessi effetti di una sentenza, viene espressamente previsto che il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione.

art. 825 deposito del lodo.
La norma conserva l'attuale procedura per il conseguimento dell'esecutorietà del lodo nel territorio della Repubblica, mediante decreto reso dal Tribunale previo accertamento della regolarità formale dello stesso. Parimenti, viene ribadito l'obbligo di trascrivere o annotare il lodo reso esecutivo in tutti quei casi in cui lo sarebbe la sentenza avente il medesimo contenuto.

Al quarto comma viene chiarito che il reclamo avverso il decreto di esecutorietà del Tribunale è consentito non solo nel caso in cui venga negata, ma anche nell'ipotesi in cui venga concessa l'esecutorietà del lodo. Inoltre il Giudice del reclamo viene individuato nella Corte di Appello.

art. 826. Correzione del lodo
Viene più dettagliatamente disciplinato il procedimento di correzione del lodo.
In primo luogo, al fine di economia dei giudizi, si estende la possibilità di correzione del lodo non solo in caso di qualsiasi errore redazionale o di calcolo ma anche in caso errore materiale che abbia "determinato una divergenza tra diversi originali del lodo anche quanto alla sottoscrizione degli arbitri".
Viene disciplinata l'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, gli arbitri non provvedano sull'istanza di correzione che in tal caso andrà proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato. Viene invece mantenuta la regola secondo cui una volta depositato il lodo, la correzione spetta al tribunale investito del deposito.
La correzione del lodo può essere chiesta agli arbitri entro un anno, e questi, sentite le parti, provvedono sull'istanza entro il termine di sessanta giorni.

L'articolo 24, sostituisce il Capo V, dettando le disposizioni che di seguito si illustrano:

CAPO V
DELLE IMPUGNAZIONI

art. 827 Mezzi di impugnazione
La norma prevede l'impugnazione per nullità, revocazione ed opposizione di terzo, precisando ora che il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma se il lodo risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, esso è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

art. 828 Impugnazione per nullità
La norma prevede che l'impugnazione per nullità si propone nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, e che essa non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. Il terzo comma precisa inoltre che l'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione, e che tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

art. 829 Casi di nullità
L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti e dalla legge.
Tuttavia, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è sempre ammissibile nelle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c. e qualora la violazione delle regole di diritto concerna la soluzione di questioni pregiudiziali su materie che non possono formare oggetto di convenzione di arbitrato. Nelle controversie previste dall'articolo 409 cpc il lodo è soggetto anche all'impugnazione per violazione dei contratti e degli accordi collettivi.
E' ammessa però in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
Si valorizza il principio di lealtà processuale, secondo il quale la parte che ha dato causa ad un motivo di annullamento, o vi ha espressamente rinunciato o che non ha eccepito, nella prima istanza o difesa successiva, la violazione di una delle regole che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per queste ragioni impugnare il lodo.
Per quanto riguarda i singoli casi di nullità, questi ricalcano in gran parte quelli vigenti. Tra le novità, si segnala quella per cui viene espressamente previsto, quale motivo d' impugnazione, il caso in cui il lodo non decide il merito della controversia che invece doveva essere deciso.

art. 830 Decisione sull'impugnazione per nullità
Il legislatore ha cercato di contemperare due opposte esigenze: da una parte, quella di riservare agli arbitri, fin dove è possibile, la decisione sul merito della controversia, dall'altra, quella di evitare l'eccessiva dilatazione dei tempi della decisione nei casi in cui la Corte di Appello possa senz'altro definire la controversia; la prima esigenza scaturisce dal fatto che la parti hanno comunque scelto la via dell'arbitrato e sarebbe controproducente disperdere il patrimonio di conoscenze degli arbitri; l'altra esigenza vuole evitare l'allungamento dei tempi della decisione derivante dalla rimessone agli arbitri, ma anche la possibilità che il lodo possa essere nuovamente rimesso in discussione.
Ne è derivata la norma secondo cui la Corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, annulla con sentenza il lodo (830 primo comma), mentre, se il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la Corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo (830 secondo comma).
Recependo poi il principio della delega che prevede la tendenziale estensione della disciplina dell'arbitrato internazionale, salvi gli opportuni adattamenti, l'art. 830 comma secondo seconda parte prevede che se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la Corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o gliene fanno concorde richiesta.
Con riferimento alla sospensione dell'efficacia del lodo, viene espressamente previsto che possa farsi luogo a tale evenienza soltanto qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione.

art. 831 Revocazione ed opposizione di terzo.
L'articolo ripropone sostanzialmente le norme vigenti in materia di impugnazione del lodo per revocazione ed opposizione di terzo, salvo alcune correzioni formali imposte dalla riformulazione degli articoli precedenti. Unico aspetto degno di rilievo riguarda la restrizione della possibilità di riunire le impugnazione per nullità, revocazione ed opposizione di terzo nei casi in cui lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre.

L'articolo 25, sostituisce il Capo VI, dettando le disposizioni che di seguito si illustrano:

CAPO VI
DELL'ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI

art. 832. Rinvio a regolamenti arbitrali
Per il caso in cui la convenzione d'arbitrato faccia rinvio a un regolamento arbitrale precostituito l'articolo 834 dispone che, nel contrasto fra quella e questo, prevalga la convenzione d'arbitrato; precisa, inoltre, che si applica il regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento arbitrale, se le parti non hanno diversamente convenuto. A garanzia dell'imparzialitá del giudizio é disposto che le istituzioni arbitrali di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali, non possono nominare arbitri nelle controversie fra i propri associati o fra gli appartenenti alla categoria professionale e i terzi. Per realizzare meglio il principio di imparzialità in relazione alle peculiarità dei settori in cui l'arbitro può essere amministrato dalle istituzioni in argomento, la norma prevede che il regolamento può contemplare ulteriori casi di sostituzione e ricusazione in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
E' precisato, infine, che se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e il procedimento arbitrale si svolge secondo le regole sopra descritte.

Si passa, infine, ad illustrare il capo III, contenente le disposizioni finali

L'articolo 26 procede, in primo luogo, all'abrogazione dell'art. 23, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale attualmente stabilisce che la sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.
Questa abrogazione determina il ripristino del regime ordinario delle impugnazioni in questa materia: le sentenze rese dal giudice di pace saranno appellabili davanti al tribunale, mentre le sentenze pronunciate dal tribunale nelle materie ad esso riservate dall'art. 22 bis della legge 689/81 e da altre disposizioni, lo saranno davanti alla corte d'appello.
Nella medesima prospettiva, è prevista l'appellabilità dell'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981.
Nei residui giudizi di opposizione, che la legge attualmente attribuisce in primo grado alla competenza della corte d'appello, resta naturalmente ferma la ricorribilità per cassazione.

L'articolo 27 contiene la Disposizione transitoria, con il regime intertemporale relativo applicazione sia delle nuove disposizioni sul processo di cassazione, sia di quelle relative all'arbitrato.

L'articolo 28 dispone, conseguentemente, l'abrogazione degli articoli del codice di rito relativi all'arbitrato internazionale.

L'articolo 29 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario.