Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione del Reg. CE 1523/2007 che vieta commercializzazione, importazione, esportazione di pellicce di cane e gatto - Relazione

Schema di decreto legislativo recante : “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento CE  n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono”

Articolato
 

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee  (Legge comunitaria 2007)”, in particolare dall’articolo 3. Tale articolo delega il Governo all’adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni, tra l’altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, per i quali non siano già previste sanzioni.

Il presente decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, il quale vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Il provvedimento è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, ed è stato, poi, sottoposto all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all’esame delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole.
I pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica sono stati favorevoli. La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha, invece, formulato due condizioni, delle quali è stata accolta la seconda con conseguente soppressione dell’articolo 4, mentre con riferimento alla prima condizione la stessa è stata accolta solo parzialmente, provvedendo alla soppressione del comma 3, dell’articolo 2, dello schema di decreto legislativo in esame.

La richiesta contenuta nel parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, di sopprimere il comma 2, dell’articolo 2, non è stata accolta in quanto la disposizione, nella quale è previsto che la confisca e la distruzione del materiale prodotto, confezionato, commercializzato o esportato utilizzando pelli e pellicce di cane e di gatto, consegua anche all’applicazione della pena  su richiesta delle parti è conforme alle disposizioni contenute nel codice di procedura penale, ed in particolare a quanto disposto dall’articolo 445 c.p.p. primo comma. La norma codicistica, infatti, prevede che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti venga disposta la confisca “nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale”, norma, ai sensi della quale, deve essere disposta la confisca (tra l’altro), delle cose “la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”. Poiché ai sensi dell’articolo 2, della legge 189/2004 (che con il presedente intervento normativo si intende novellare), la produzione, il confezionamento, la commercializzazione e l’esportazione (condotta quest’ultima inserita con l’attuale novella) di capi di abbigliamento e articoli di pelletteria ottenuti in tutto o in parte con pellicce di cane o di gatto, sono reato, discende dai principi generali la necessità di integrare l’attuale previsione prevedendo espressamente che la confisca e la distruzione del materiale illecito consegua, oltre che ai casi di condanna per tali reati, anche ai casi di applicazione della pena su richiesta delle parti. L’integrazione è da ritenersi opportuna per evitare possibili difficoltà interpretative, che potrebbe essere ingenerate dalla mancanza di una esplicita previsione in tal senso nell’attuale formulazione dell’articolo 2, ultimo comma, l.n. 189/2004.

La presenza di un esplicito riferimento ai principi generali conferisce maggiore chiarezza al testo, rafforzando oltre che l’uniforme applicazione delle norma, anche le finalità deterrenti della stessa, poiché la confisca e la distruzione del materiale illecitamente prodotto o commercializzato saranno sempre disposte, disincentivando in tal modo comportamenti illeciti. Pertanto, l’articolo 2, comma 2, del presente decreto legislativo non modifica il sistema,  ma inserisce un espresso richiamo alle previsioni già presenti nell’ordinamento vigente, richiamo conforme ai principi di delega contenuti nella legge comunitaria 2007,  poiché teso a dare espressa attuazione a quanto dettato nel Regolamento (CE) n. 1523/2007 , nel quale si richiede agli Stati membri di “adottare leggi che permettano la confisca e la distruzione” delle partite di pellicce di cane e di gatto delle quali sia stato operato il sequestro (cfr. considerando n.18 del richiamato regolamento). Inoltre, con tale integrazione si opera un coordinamento della normativa vigente, come consentito dal principio di delega presente nell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge comunitario 2007. 

Esame degli articoli
Il presente decreto legislativo si compone di quattro articoli. 
 
L’articolo 1, definisce il campo di applicazione del decreto, il quale prevede una disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004 n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, nella piena attuazione del regolamento n.1523/07 CE che vieta la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione, dentro e fuori della Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

L’articolo  2, reca modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189. In particolare al  comma 1,  dispone la modifica dell’art. 2 della legge 189 del 2004. Questa norma già contiene il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto, sanzionando penalmente (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro) la violazione di tale divieto. L’intervento normativo mira ad allineare le fattispecie sanzionatorie, attualmente vigenti, alle disposizioni del regolamento comunitario. Vengono, quindi, modificate le definizioni di cane e di gatto, attualmente previste nella legge n.189/2004,  sostituendole con le definizioni contenute nell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1523/2007, e viene aggiunta la condotta dell’esportazione alle altre condotte previste dall’articolo 2, l.n.189/2004, già punite con la richiamata sanzione penale.  Ciò in quanto, l’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1523/2007, dispone che sia vietata la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. La legge vigente prevede il divieto di produzione, confezionamento, commercializzazione o introduzione nel territorio nazionale di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti o ottenuti, in tutto o in parte da pelli o pellicce di cani e gatti, si è pertanto reso necessario inserire, tra le condotte vietate, anche la condotta di esportazione di tali materiali. 
Con il comma 2, dell’articolo 2, si modifica il comma 3 dell’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189. La modifica è finalizzata, come sopra detto, a rendere esplicita in tale norma, conformemente a quanto già disposto dall’articolo 445, prima comma, c.p.p., la previsione che anche all’applicazione della pena su richiesta delle parti per reati di produzione, confezionamento, commercializzazione, introduzione nel territorio nazionale, esportazione di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti o ottenuti, in tutto o in parte da pelli o pellicce di cani e gatti,  consegua la confisca e la distruzione del materiale.

L’articolo  3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Tale articolo prevede che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In particolare, si rappresenta che gli Uffici periferici del Ministero della Salute (PIF, UVAC e USMAF), già istituzionalmente preposti ai controlli sulle merci in importazione, compresi gli animali vivi e prodotti di origine animale soggetti alla CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), pelli e pellicce contemplati nel Regolamento (CE) 1774/2002 recante “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, nonché ai controlli previsti dalla legge 189/2004, verificano l’applicazione del Regolamento (CE) 1523/2007, nel rispetto delle specifiche competenze e con le dotazioni organiche preposte ai controlli di cui sopra, come anche il Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato, ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n.150.
Le dotazioni di bilancio dei citati Uffici periferici del Ministero della salute, nonché del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato, deputati a tali controlli sono sufficienti alla copertura degli oneri derivanti dai controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 1523/2007.

L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore, disponendo che il presente decreto legislativo entri in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.