Schema di D.lgs. - Coordinamento delle norme in materia di elezione del Consiglio direttivo della Corte di cass. e dei consigli giudiziari, a norma della L. 111/2007 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111"
Il decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 7 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
In particolare, l'articolo 7 della legge n. 111 prevede che i decreti legislativi di attuazione siano emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. I relativi pareri sono stati resi, rispettivamente, il 12 febbraio 2008 ed il 19 febbraio 2008, con alcune indicazioni.
Nella specie, con riferimento alla Commissione giustizia del Senato, si è ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica dell'articolo 3, comma 2, nella parte in cui stabilisce che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma, indicazione, non condivisa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. I magistrati della Direzione nazionale antimafia, infatti, non svolgono funzioni di legittimità, tanto che, diversamente da quelli esercenti tali funzioni, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 bis del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo 23, secondo comma, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2002, n. 44, possono essere eletti al Consiglio Superiore della Magistratura nella sola aliquota dei magistrati requirenti di merito. Ciò impone, sul piano sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale elettorato compete soltanto ai magistrati “in servizio” presso la Corte di Cassazione e la Procura generale ove esplicano le proprie funzioni.
In seguito ad una specifica valutazione, sollecitata espressamente dalla stessa Commissione, si è ritenuto di non apportare modifiche all'articolo 6, commi 2 e 3, atteso che la durata del termine per proporre reclamo, fissato in 8 giorni dalla proclamazione dei risultati, appare comunque sufficiente e non sono contemplate ulteriori forme di impugnazione al di fuori del reclamo. Peraltro la norma corrisponde a quella contenuta nel previgente articolo 10, comma 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.
Per quanto riguarda le indicazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera, si è ritenuto di non accogliere la richiesta di apportare modifiche all'art. 3, comma 2, in ordine alla possibilità per tutti i magistrati fuori ruolo di votare nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di Roma. Ciò in quanto, per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi presso il Ministero della Giustizia, il parere per la valutazione di professionalità è espresso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 160 , mentre per i magistrati fuori ruolo in servizio presso il Consiglio Superiore della Magistratura, il parere è già espresso dallo stesso organo cui è devoluta la competenza a formulare il giudizio.
In seguito ad una specifica valutazione, sollecitata espressamente dalla stessa Commissione, si è ritenuto di non apportare modifiche all'articolo 3, comma 1, e di non prevedere la costituzione di uffici elettorali distaccati anche nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300 unità. La scelta è stata motivata dall'esigenza di evitare la eccessiva frammentazione degli uffici e il conseguente appesantimento dell'organizzazione delle attività elettorali.
Per il resto, sono state accolte tutte le richieste di modifica contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.
Orbene, tanto premesso, è ora possibile passare all'esame specifico degli articoli.
Il decreto legislativo interviene sugli aspetti maggiormente urgenti, quali debbono considerarsi gli interventi in materia di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, profondamente ristrutturati dall'articolo 4 della legge, che sono indispensabili per consentire lo svolgimento delle elezioni la prima domenica di aprile 2008.
In particolare l'articolo 1 prevede che le elezioni per il rinnovo dei componenti appartenenti alla magistratura ordinaria o ai giudici di pace nei consigli giudiziari, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, si svolgano ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, ed il corpo elettorale sia costituito dai magistrati ordinari e dai giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di corte di appello e presso la corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo.
Si prevede, inoltre, che nel caso in cui nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si tengano la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.
Viene precisato che, entro lo stesso termine indicato nei primi due commi, dovranno essere nominati dal Consiglio universitario nazionale i professori universitari in materie giuridiche e dal Consiglio Nazionale forense gli avvocati, che andranno a comporre il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i consigli giudiziari.
L'articolo 2 prevede che per lo svolgimento delle elezioni, il martedì precedente il giorno di svolgimento delle operazioni elettorali, siano costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di Cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna corte di appello. Il primo è composto dal primo presidente della corte e da cinque magistrati estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianità di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari ed i giudici di pace sono costituiti presso le corti di appello e sono composti dal presidente della corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalità. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la corte di appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri aventi la maggiore anzianità della corte stessa. Il primo presidente della corte di cassazione può delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della corte di appello può delegare uno dei presidenti di sezione. In caso di impedimento dei presidenti di sezione può essere delegato uno dei consiglieri anziani della corte. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.
Le liste elettorali dovranno essere presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedì precedente lo svolgimento delle lezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori. L'Ufficio elettorale attribuirà a ciascuna lista un numero progressivo, in considerazione dell'ordine di presentazione, e procederà a verificare che le liste siano conformi ai requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2007, n.25.
L'ufficio elettorale risolve a maggioranza le contestazioni relative alla validità della lista ed eventuali reclami potranno essere proposti completate le operazioni elettorali (articolo 6).
L'articolo 3 prevede che se l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto superi le trecento unità, il presidente della corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici di pace, presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.
Il presidente della Corte di appello procede, inoltre, alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi è consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati o i giudici di pace aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima della aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia votano nell'ufficio elettorale del distretto della corte di appello di Roma.
E' stato, infine previsto, che tutti gli uffici elettorali funzionino con la presenza di almeno tre componenti al fine di semplificare le operazioni ed interferire il meno possibile all'ordinata attività degli uffici giudiziari nei giorni interessati alle elezioni.
L'articolo 4 prevede che l'espressione del voto sia segreta e si svolga dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla corte di cassazione e a ciascuna corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.
Si è previsto, inoltre, che all'esterno di ciascun seggio elettorale siano affissi i manifesti riportanti la indicazione delle liste ammesse ed in nominativi dei candidati per ciascuna lista al fine di consentire ai votanti di verificare i candidati che si presentano per l'elezione.
E' stata disciplinata anche lo specifico procedimento di votazione prevedendo che il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegni a ciascun votante la scheda conforme al modello allegato. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. E' stato, inoltre, previsto che ciascun elettore possa esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria di eleggibili, indicando rispettivamente il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili individuato nella lista votata, in servizio presso la corte di cassazione e la procura generale, (se in servizio presso un ufficio di legittimità), o tra quelli del distretto di appartenenza, (se in servizio presso un ufficio di merito). La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.
Per quanto riguarda i giudici di pace l'elettore esprime il suo voto sulla scheda indicando sulla scheda la lista prescelta e il nome e cognome di un solo giudice di pace del distretto di appartenenza. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna riservata ai giudici di pace.
Si è, poi, previsto che il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 sia nullo e che sia, altresì, nullo quando sulla scheda siano apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.
L'articolo 5 disciplina le modalità di svolgimento dello scrutinio e di proclamazione degli eletti prevedendo che alle ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiari chiusa la votazione ed accerti il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario che la introduce in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale proceda, quindi, allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati ordinari, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all'interno di esse da ciascun candidato.
Nel caso di costituzione di più uffici elettorali nel distretto, i presidenti trasmettono, immediatamente dopo il compimento delle operazioni previste dai precedenti commi, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.
Se, invece, l'ufficio elettorale è unico, al termine delle operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 introdotti con la legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna corte.
L'articolo 6 disciplina le procedure per la presentazione e decisione di contestazioni e reclami avverso tutte le procedure elettorali.
Si prevede a tal fine che l'ufficio elettorale della corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative, alla validità delle liste e alla eleggibilità dei candidati. Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, l'ufficio elettorale provvede ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'articolo successivo. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della corte di cassazione o delle corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della corte di cassazione o della corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza non impugnabile adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.
Decorso detto termine senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede. L'articolo 7 disciplina la rinnovazione delle elezioni o la effettuazione di elezioni suppletive.
Se una corte dichiara la nullità, in tutto o in parte, delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione della ordinanza medesima. Della nuova data il presidente della corte di cassazione o il presidente della corte di appello dà comunicazione rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.
Si prevede, poi, che fino al completamente delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente Consiglio direttivo presso la corte di cassazione o Consiglio giudiziario al fine di garantire comunque la continuità della funzionalità dell'organo nelle more del completamento delle procedure per la rinnovazione delle elezioni o della sostituzione del singolo componente.
Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della corte di cassazione o del presidente della corte di appello. Il decreto è comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono alle relative incombenze.
L'articolo 8 prevede i modelli di scheda da utilizzare per le elezioni. I modelli sono stati realizzati in base alle diverse tipologie di elezioni, tenendo conto della necessità di predisporre 5 schede, di cui due per l'elezione dei magistrati in servizio presso gli uffici di legittimità, due per l'elezione dei magistrati in servizio presso gli uffici di merito, ed una per l'elezione dei giudici di pace.
Le schede sono state concepite in modo tale che la lista votata debba essere scritta dall'elettore (al fine di evitare che le schede debbano essere personalizzate per ciascuna elezione e contribuendo in questo modo ad economizzare e razionalizzare la relativa spesa), e contengano la possibilità di esprimere una sola preferenza in relazione ai candidati della lista prescelta e alle funzioni svolte.
I relativi modelli sono allegati al presente decreto legislativo.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza e considerato che dalla attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non viene predisposta la relazione tecnica.
In particolare, si evidenzia che tutte le attività connesse alla costituzione degli uffici elettorali, alla apertura dei seggi e alle operazioni di scrutinio ivi comprese le attività di segreteria verranno espletate dal personale di magistratura in servizio presso gli uffici giudiziari interessati, attività per le quali non si prevede di corrispondere alcun compenso od indennità.
Inoltre, la necessità di predisporre nuovi modelli di scheda da utilizzare nello svolgimento delle elezioni, non determina maggiori costi per la stampa e la distribuzione degli stessi in quanto i relativi oneri sono già sostenuti a legislazione vigente a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque di modesta entità.
Si evidenzia, infine, che la diversa cadenza temporale delle procedure elettive da due a quattro anni, prevista dal provvedimento in esame, determina, anzi, un risparmio di spesa per l'amministrazione giudiziaria.
L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto.