DDL - Norme in materia di repressione della discriminazione razziale - Testo
Disegno di legge recante: "Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007
Art. 1 - (Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654)
Art. 2 - (Assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali)
Art. 3 - (Partecipazione italiana all'INTERNATIONAL TASK FORCE ON HOLOCAUST)
Art. 4 - (Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo)
Art. 5 - (Copertura finanziaria)
Art. 6 - (Entrata in vigore)
Art. 1
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654)
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.”.
Art. 2
(Assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali)
1. Gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, non rilevano nella determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 3
(Partecipazione italiana all'INTERNATIONAL TASK FORCE ON HOLOCAUST)
1. Per la partecipazione italiana all'INTERNATIONAL TASK FORCE FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON HOLOCAUST EDUCATION, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, 100.000 euro per l'anno 2008 e 150.000 euro per l'anno 2009, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Detto importo è comprensivo del contributo obbligatorio richiesto per la partecipazione italiana all'attività.
Art. 4
(Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo nell'Italia contemporanea.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 si avvale di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può avvalersi nell'esercizio delle sue attività di studiosi ed istituti di ricerca specializzati nella materia, ai quali non può essere riconosciuto alcun compenso o indennità per tale partecipazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non possono in alcun modo derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 5
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 1,8 milioni di euro per l'anno 2007, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dall'attuazione dell'articolo 3, pari a euro 50.000 per l'anno 2007, euro 100.000 per l'anno 2008 ed euro 150.000 per l'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando quanto a 2,6 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale ed al Ministero della salute e per l'importo di euro 866.000 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando per l'importo di euro 978.000 e di euro 1.290.000 la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca, e per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° settembre 2007.