DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla mutua assistenza e cooperazione tra le amministrazioni doganali (Bruxelles, 18/12/1997) - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione conclusa sulla base dell'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza amministrativa e alla cooperazione tra le amministrazione doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 e, norme di coordinamento".

Approvato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 novembre 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - (Autorizzazione alla ratifica)  
Art. 2 - (Ordine di esecuzione)  
Art. 3 - (Ufficio di coordinamento)  
Art. 4 - (Norme di coordinamento)  
Art. 5 - (Copertura finanziaria)  
Art. 6 - (Entrata in vigore) 

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata Convenzione.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della stessa Convenzione.

Art. 3
(Ufficio di coordinamento)

1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di “Ufficio Centrale di Coordinamento”. Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio Centrale di Coordinamento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio di cui al comma 1, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

3. L'Ufficio di cui al comma 1 provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.

Art. 4
(Norme di coordinamento)

1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al Titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorità indicate nell'articolo 4, paragrafo 7, della stessa.

2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al Titolo IV della Convenzione che comportano, l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.

3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20, 21 della Convenzione nel territorio nazionale, da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'Autorità Giudiziaria competente, che autorizza con decreto.

4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'Autorità Giudiziaria.

5. I funzionari degli altri Stati contraenti che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. L'Autorità Giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3, può disporre diversamente ed impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa Autorità Giudiziaria, può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento è emesso entro le successive quarantotto ore.

7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146.

8. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente il codice in materia di protezione di dati personali, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.

Art. 5
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di Euro 2.078.580 per l'anno 2007, di Euro 1.828.410 per l'anno 2008 e di Euro 1.828.410 a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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