DDL di conversione in legge del DL 151/2008, in materia di criminalità organizzata e immigrazione clandestina - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante: "Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina."

Articolato

La presente iniziativa legislativa introduce disposizioni indispensabili e urgenti:

a) per evitare effetti pregiudizievoli all'attività di prevenzione e di repressione dei reati, derivanti da alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, che introduce una nuova disciplina relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico per le predette finalità;
b) per contrastare la criminalità organizzata, prevedendo, nei limiti del contingente di personale già fissato dall'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008. n. 125, l'impiego del personale delle Forze armate, oltre che nelle aree metropolitane o in quelle densamente popolate, anche in quelle parti del territorio nazionale ove sussistono particolari situazioni contingenti di contrasto alla criminalità organizzata;
c) per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Per quanto riguarda il profilo di cui alla lettera a), a seguito dell'applicazione della nuova disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telematico, entrata in vigore il 3 luglio 2008, i fornitori di servizi telefonici possono conservare solo i dati del predetto traffico indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2008, tra cui l'indirizzo IP univocamente assegnato all'utente, che consente di individuare la fonte della comunicazione.
Per assolvere a tale adempimento i fornitori hanno 90 giorni di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, e nel contempo sono tenuti a cancellare tutti i dati del traffico telematico diversi da quelli indicati nel medesimo decreto, già conservati in applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, la cui disciplina è cessata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2008, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Come recentemente segnalato dagli organi investigativi e dagli stessi fornitori di servizi, tale disciplina determina un vuoto normativo, per cui attualmente si stanno perdendo definitivamente dati del traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini, anche per gravi reati.
Inoltre, gli stessi fornitori di servizi hanno segnalato l'impossibilità tecnica di assegnare a ogni utente un indirizzo IP univoco, con la conseguenza che non sarebbe possibile conservare alcun dato utile ai fini della individuazione della fonte della comunicazione, come previsto dalla stessa direttiva 24/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
A fronte di tale situazione rimarrebbero peraltro applicabili nei confronti dei medesimi fornitori di servizi telefonici le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2008.
Pertanto, nelle more della individuazione di una soluzione alternativa che, nel rispetto della normativa comunitaria, consenta la conservazione dei dati del traffico telematico indispensabili ai fini di giustizia, l'articolo 1 del decreto-legge è volto a superare tali contingenti ed oggettive difficoltà attraverso il temporaneo ripristino fino al 31 dicembre 2008 della speciale disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 144 del 2005, che consente l'accesso a dati di traffico più ampi di quelli individuati nel predetto decreto legislativo n. 109 del 2008, nonché attraverso l'autorizzazione ai fornitori di servizi telefonici di mantenere gli stessi dati del traffico telematico non ancora cancellati.
Contestualmente, è previsto il differimento al 31 dicembre 2008 delle disposizioni relative all'obbligo per i fornitori di assegnare all'utente un indirizzo IP univoco, ivi comprese quelle sanzionatorie, nonché di conservare i dati delle chiamate senza risposta, in relazione all'impossibilità di carattere tecnico, per gli operatori, di effettuare l'adeguamento tecnologico e organizzativo necessario.

 L'articolo 2, comma 1, prevede l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92,, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Detto comma 1-bis è diretto ad autorizzare per un periodo limitato di tempo, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di 500 militari delle Forze armate, destinati ad operare in concorso con le Forze di polizia nelle aree dove sussista la necessità di assicurare un più efficace controllo del territorio per la presenza di fenomeni di emergenza criminale. Si tratta, dunque, di un contingente che si aggiunge a quello di 3000 unità, impiegate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7-bis.

L'articolo 3 prevede misure dirette a fronteggiare lo straordinario intensificarsi dei flussi di immigrazione clandestina, di cui la manifestazione più evidente è rappresentata dagli sbarchi lungo le coste nazionali che rendono urgente adeguare le strutture di trattenimento degli stranieri da espellere alle dimensioni e all'entità del fenomeno in atto. Per quanto concerne gli sbarchi, infatti, rispetto l'anno precedente si è verificato un aumento di oltre il 60 per cento del numero degli stranieri clandestini arrivati sulle coste nazionali. Alla data dell'11 settembre scorso, gli stranieri sbarcati sono stati n. 23.604. Nel corrispondente periodo del 2007 e del 2006 erano stati rispettivamente n. 14.236 e n. 15.999.
E' indispensabile quindi avviare immediatamente un piano straordinario di ampliamento della ricettività dei centri di identificazione ed espulsione per garantire la migliore funzionalità delle procedure di espulsione attraverso la costruzione di nuove strutture di trattenimento.
Solo grazie ai centri di trattenimento degli espellendi è possibile procedere alle attività tecniche e amministrative necessariamente connesse all'esecuzione delle procedure di rimpatrio, e evitando che lo straniero da espellere approfitti dei tempi necessari per porre in essere tali misure disperdendosi sul territorio nazionale ed europeo.
Il piano straordinario di costruzione dei centri di identificazione ed espulsione è poi finalizzato ad anticipare in parte gli interventi necessari per applicare immediatamente le nuove norme europee sui rimpatri.
L'approccio globale prefigurato dalla politica europea in materia d'immigrazione richiede i più rapidi interventi degli Stati membri nella predisposizione degli strumenti necessari a combattere l'immigrazione clandestina, in modo da garantire il ritorno nel Paese di origine o di transito degli stranieri in posizione irregolare.
L'avvio di un piano straordinario di costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione quindi consente di affrontare i maggiori flussi di immigrazione clandestina, garantendo la permanenza nelle strutture ed i rimpatri nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone e, nel contempo, di consentire nel minor tempo possibile di rendere operante la nuova disciplina europea.
La disposizione pertanto autorizza la necessaria spesa per fronteggiare la straordinarietà degli incrementi dei flussi e per ottimizzare il sistema di trattenimento degli stranieri in via di espulsione prevedendo la costruzione di nuove strutture per una ricettività di 1.000 posti, raddoppiando di fatto l'attuale ricettività (1.160 posti).