DDL di conversione in legge del DL 95/2008 sulla magistratura onoraria - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".

Articolato  

 

L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, stabiliva - nella sua formulazione originaria - che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado. 

L'originario termine di cinque anni è stato successivamente ridefinito in sette anni (dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45) e quindi in nove anni (dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51). 
Per effetto di tali disposizioni, e tenuto conto del fatto che il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha acquistato efficacia a decorrere dal 2 giugno 1999 (secondo quanto stabilito dall'articolo 247, comma 1, del medesimo decreto legislativo), la possibilità di avvalersi di magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario verrebbe meno alla data del 2 giugno 2008 (data di scadenza del termine di nove anni). 

Ora, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto «decreto-legge milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, sono stati ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. 

L'adozione del presente decreto-legge si rende quindi necessaria al fine di eliminare il conflitto esistente tra la disposizione contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 (in forza della quale non è più possibile adibire i magistrati onorari all'esercizio di funzioni giurisdizionali, come previsto dall'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, decorso il termine del 2 giugno 2008) e quella contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 (che ha disposto la proroga - fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 - dei magistrati onorari in scadenza alla data del 31 dicembre 2007). 

Si è reso opportuno a tale fine modificare il termine finale indicato nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 (facendolo coincidere con la data del 31 dicembre 2009), per continuare ad applicare fino a tale data le disposizioni in materia di ordinamento giudiziario che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e per salvaguardare sotto il profilo organizzativo i provvedimenti tabellari adottati. 

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nei bilanci annuali di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.