Schema di DPR - Regolamento recante modifiche al DPR 115/1965 in ordine all'accesso alla professione di giornalista - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista"

 

Articolato


Lo schema di decreto in esame, in attuazione della delega contenuta nella legge 16 gennaio 2008, n. 16 recante “ Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista”, apporta, con il sistema della novella, modifiche ed integrazioni al D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1965, n. 69, sull'ordinamento di giornalista, al fine di disciplinare le modalità di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento dell'esame di accesso alla professione di giornalista.

Com'è noto, la legge sulla professione di giornalista ( Legge n.69/63) ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n.115/65) disciplinano l'esame di idoneità per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

In particolare, l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 indica le prove in cui si articola l'esame e i requisiti della commissione esaminatrice, rimandando per le modalità di svolgimento dell'esame al regolamento attuativo.

La legge 16 gennaio 2008, n. 16 è quindi intervenuta con il sistema della novella sulla legge n. 69/63 inserendo, all'articolo 32, la previsione relativa alla facoltà per i candidati di utilizzare gli elaboratori elettronici per lo svolgimento della prova scritta di accesso alla professione di giornalista; ha inoltre demandato al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'individuazione delle modalità tecniche, e ha delegato il Governo a modificare il regolamento di attuazione al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 69/63 come modificato dalla legge 16/08 .

Con la legge n. 16/08 è stata quindi introdotta la previsione relativa alla possibilità di utilizzare, nello svolgimento delle prove scritte per gli esami di idoneità professionale per i giornalisti, gli strumenti telematici, rendendo così possibile la sostituzione delle obsolete macchine da scrivere.

Sinora, le prove si sono svolte solo con l'utilizzo di macchine portatili non più in produzione da anni e di scarsa affidabilità sotto il profilo della tenuta meccanica. L'aumentato numero di candidati (alla sessione del 31 ottobre 2007 hanno consegnato l'elaborato scritto 816 candidati con la conseguenza, tra l'altro, che per la prima volta, dall'istituzione dell'Ordine, saranno all'opera ben tre commissione d'esame) rende di difficile reperimento le macchine per scrivere meccaniche, con la conseguenza che, in molti casi, il compito dovrà essere sviluppato a mano, facendo sostanzialmente perdere un riferimento importante per la professione quale quello relativo alle battute o al numero di righe che il candidato è in grado di elaborare.

Per ovviare a tale situazione e per dare la possibilità ai candidati di cimentarsi con strumenti aggiornati e consoni alle loro abilità, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha individuato una procedura che consente, tramite un particolare software di utilizzare l'elaboratore elettronico (personal computer), nella disponibilità dei candidati o messo a disposizione dallo stesso Consiglio nazionale, quale semplice strumento di scrittura, in cui sia inibito l'accesso alla memoria permanente. A tal fine, sono state indicare le modalità tecniche alle quali dovranno conformarsi gli elaboratori elettronici utilizzati per lo svolgimento della prova scritta in esame al fine di assicurare le esigenze di sicurezza e di garanzia non solo dell'anonimato della prova ma anche della riferibilità della stessa al candidato.

In particolare, è stato previsto che la Commissione debba consegnare al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma, da inserire nell'elaboratore elettronico ( personal computer). Tale elaboratore verrà poi riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria Ram e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura. Completata la redazione del testi relativi a ciascuna prova, il candidato dovrà disattivare il programma di videoscrittura, estrarre il CD e la penna USB, e consegnarli alla commissione che poi provvederà alla stampa degli elaborati. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione che decide ai sensi dell'art. 48, commi 7 e 8. Durante lo svolgimento della prova scritta, la commissione controlla che nessun candidato abbia riavviato l'elaboratore elettronico e che consulti altre fonti documentali. Infine è stato anche previsto che in caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico, la Commissione ne debba fornire uno di riserva al candidato. Non vi è un'autonoma relazione tecnica in quanto il provvedimento in esame non comporta oneri.

Lo schema di decreto in esame è composto da un unico articolo.

L'art.1 alla lettera a) e b) apporta alcune modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo che in caso di utilizzo del personal computer nello svolgimento della prova scritta la redazione dell'articolo di sintesi deve consistere in un massimo di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi, mentre l'articolo su argomenti di attualità non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1800 caratteri compresi gli spazi ;

alla lettera c) dopo l'articolo 44 viene inserito l'articolo 44 bis, che disciplina lo svolgimento della prova scritta mediante l'utilizzo degli elaboratori elettronici ( personal computer). Esso prevede che la prova scritta possa essere svolta con elaboratori elettronici (personal computer) messi a disposizione dal candidato, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cui sia inibito l'uso della memoria e il cui programma di videoscrittura sia fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato, al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato;

alla lettera d) modifica l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica prevedendo l'esplicita richiesta da parte del candidato di voler svolgere la prova scritta mediante l'uso dell'elaboratore elettronico ( personal computer);

alla lettera e) 1 e 2) apporta alcune modifiche all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica prevedendo la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici per lo svolgimento della prova scritta di idoneità alla professione di giornalista e specificandone le modalità tecniche operative. In particolare al 3) è previsto che la commissione consegni al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma, da inserire nell'elaboratore elettronico. Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora.L'elaboratore verrà poi riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria Ram e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare i testi della prova.

alla lettera f) modifica l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica, disciplinando le modalità di disattivazione del programma di videoscrittura, di estrazione del CD e della penna USB dall'elaboratore elettronico (personal computer) al fine di consegnarli alla commissione che poi provvederà alla stampa . Disciplina anche l'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB .