DDL - Misure contro gli atti persecutori - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 18 giugno 2008

Disegno di legge recante: "Misure contro gli atti persecutori"

Articolato

 

Il presente disegno di legge è stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, sotto forma del cosiddetto «stalking» (letteralmente: fare la posta), ossia delle molestie insistenti, fenomeno in costante aumento e in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. 

Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il presente disegno di legge, potranno essere finalmente perseguiti. 

Secondo l'Osservatorio nazionale sullo stalking, le persecuzioni - che hanno per vittime soprattutto donne - in un caso su due sono ad opera di ex mariti, ex conviventi o ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento degli italiani, soprattutto donne, ne sono stati o ne sono tuttora vittime, negli anni dal 2002 al 2007. 

Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi tra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini preannunziati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e di persecuzioni. In altri casi, quando lo stalking è episodico e non si ripete, può essere sufficiente una misura monitoria, indicata nel presente disegno di legge nell'ammonimento orale da parte del questore. 

La crescente rilevanza del fenomeno ha indotto i legislatori di molti Paesi a intervenire definendo una nuova, apposita fattispecie di reato. Legislazioni specifiche anti-stalking, appartenenti inizialmente alla dottrina di Paesi di common law, sono state introdotte negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Nuova Zelanda e, in Europa, nel Regno Unito, in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Irlanda e in Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking, si richiede una «serie di comportamenti ripetuti», anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte. 

In linea generale, lo stalking è individuato dalla scienza sociologica nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti e pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti e aggressioni fisiche). Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo. 

Nel modello di legislazione adottato fuori dell'Europa la definizione della condotta è estremamente ampia ed è solitamente accompagnata da una descrizione delle reazioni di ansia o di paura delle vittime, mentre nel modello europeo sembra prevalere una definizione più dettagliata dei comportamenti tenuti dal molestatore. 
Già nella precedente legislatura numerosi progetti di legge hanno affrontato il problema della prevenzione e della repressione dei delitti contro la persona (atti Camera nn. 1249-ter, 1639, 1819, 1901, 2033, 2066-ter, 2101-ter e 2781, tra i quali l'atto Camera n. 2169-ter, d'iniziativa governativa, recante: «Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»). 

Come è noto, alla luce del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati presso la Commissione Giustizia, l'Assemblea aveva deliberato lo stralcio di alcuni articoli dal testo originario dell'atto Camera n. 2169, d'iniziativa del Governo. 

Il presente disegno di legge ha tratto spunto dal precedente disegno di legge governativo atto Camera n. 2169, concentrando l'attenzione sul tema dello stalking
Il presente disegno di legge si compone di sei articoli

L'articolo 1, comma 1 (Modifiche al codice penale), introduce, alla lettera a), il nuovo articolo 612-bis del codice penale, che disciplina il reato di «atti persecutori», consistente nel porre in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva, o da costringerla ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. 

I limiti della pena edittale sono stati adeguati alla gravità del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva. La pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e terzo comma del medesimo articolo 612-bis, ovvero se il reato è connesso con altri reati per i quali si deve procedere d'ufficio. 

È prevista [(lettera b)], inoltre, la pena dell'ergastolo in caso di omicidio preceduto da atti persecutori. 

Con l'articolo 2 (Ammonimento) viene riconosciuta alla vittima di atti persecutori, nelle more della presentazione della querela, la possibilità di richiedere al questore l'ammonimento nei confronti dell'autore di tali atti. 

Il comma 2 stabilisce che il questore, se ritiene fondata l'istanza della vittima, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi, emette un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del persecutore, con cui lo invita a comportarsi nel rispetto della legge, e ne redige processo verbale. 
Viene, pertanto, maggiormente tutelata la vittima di atti persecutori nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti. È poi previsto che nei confronti del soggetto ammonito che commetta un nuovo reato di atti persecutori si proceda d'ufficio. 

All'articolo 3 (Modifiche al codice di procedura penale) viene in primo luogo aggiunta la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche. 
Inoltre, nella linea già impostata con il citato atto Camera n. 2169 nel testo della Commissione Giustizia della Camera, si introduce una nuova misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi, che integra e completa il quadro cautelare già delineato, per i reati consumati in ambito familiare, dall'articolo 282-bis del codice di procedura penale. 

Si stabilisce che il giudice possa vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima ma anche con le persone a questa affettivamente vicine. 
Qualora la frequentazione dei luoghi frequentati dalla vittima sia necessaria anche per lo l'imputato (ad esempio, abitazioni vicine o posti di lavoro), si prevede che il giudice possa stabilire nel provvedimento le modalità e le limitazioni della frequentazione. 

I provvedimenti restrittivi (articolo 282-quater del codice di procedura penale) dovranno essere comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, alla vittima e ai servizi socio-assistenziali del territorio. In ordine a quest'ultima comunicazione si è ritenuto opportuno recepire il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera nel corso del dibattito parlamentare della precedente legislatura. 

Con la previsione contenuta nella norma in esame sarà possibile impedire che l'aggressore prosegua nell'opera di molestia o di minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia. 

Si prevede poi una modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale, che individua i casi in cui è possibile svolgere l'incidente probatorio. 
La nuova formulazione aggiunge, infatti, la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per cui è possibile richiedere l'incidente probatorio. In particolare, si stabilisce che, qualora tra le persone interessate all'assunzione della prova ci siano minorenni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quando le esigenze delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, disponendo che l'udienza si svolga presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. 
La ratio di tale misura risiede nell'esigenza di limitare il più possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorose. 
Inoltre, al fine di limitare i traumi derivanti dalle reiterate persecuzioni, viene estesa anche al maggiorenne infermo di mente la possibilità di usufruire, durante il giudizio, dell'utilizzo dello specchio unidirezionale e dell'impianto citofonico. 

L'articolo 4 modifica l'articolo 342-bis del codice civile, prolungando a dodici mesi l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. 

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.


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