DDL in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato - Relazione
Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato."
Il presente disegno di legge introduce un meccanismo di sospensione processuale diretto a tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato.
Nella sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale ha affermato che si tratta di un interesse apprezzabile dell'ordinamento, “che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale”. La Corte ha, inoltre, riconosciuto che il legislatore può assicurare tutela a tale interesse anche attraverso il meccanismo della sospensione del processo penale.
La ratio legis risiede, pertanto, nei principi di continuità e di regolarità nell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che consente di prevedere un regime differenziato, anche riguardo all'esercizio della giurisdizione, purché risultino concretamente tutelati anche gli altri concorrenti valori costituzionali, secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 24 del 2004.
Il disegno di legge si compone di un solo articolo.
Il comma 1 prevede la sospensione ex lege dei processi penali, nei confronti del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri, fino alla cessazione della carica o della funzione.
Appare ragionevole limitare il meccanismo della sospensione alle più alte cariche dello Stato che siano anche omogenee tra loro, con riguardo sia alla fonte d'investitura, che promana dalla volontà popolare e, dunque, dall'articolo 1 della Costituzione, sia al munus esercitato, che ha natura eminentemente politica.
Esclusivamente per tale motivo, si ritiene che non possa essere assimilata alle quattro cariche indicate nel comma 1 quella rivestita dal Presidente della Corte costituzionale, diversa per investitura e funzioni, e nei cui confronti continua, peraltro, ad operare l'immunità di cui all'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948.
Il comma 1 contempla una doppia eccezione: “Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione”. Essa sta a significare che, nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguarda i reati extrafunzionali.
I cosiddetti “reati funzionali” rientrano, infatti, nella disciplina prevista dalle menzionate norme costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
Il comma 1 prevede, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica o della funzione. Risulta, infatti, evidente che l'esigenza di tutela delle alte cariche dello Stato sussiste in relazione alla pendenza del processo, indipendentemente dal fatto che si proceda per fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Questa disposizione esclude l'automatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta. Si realizza così, l'equo contemperamento dei valori sottesi agli articolo 24 e 51 della Costituzione.
Sotto il profilo della ragionevolezza, inoltre, va evidenziato che la disposizione contenuta nel comma 2 è conforme alla ratio legis, in quanto la rinuncia alla sospensione assume un valore obiettivo, dimostrando che, nel caso concreto, lo svolgimento del processo non interferisce con il “sereno svolgimento della carica”, alla cui esclusiva tutela è preordinato il meccanismo di sospensione.
Il comma 3 consente al giudice, qualora ne ricorrono i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una “valvola di sicurezza”, che escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4 prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Il comma 5, conformemente al comma 1, prevede che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione, trattandosi di un meccanismo a tutela del munus pubblico. Peraltro, la necessità di contemperare siffatta tutela con l'esercizio della giurisdizione, porta ad escludere la reiterazione della sospensione, onde evitare che la stessa possa protrarsi indefinitamente.
La diversa durata delle quattro alte cariche indicate nel comma 1, in relazione ai termini previsti negli articoli 60 e 85 della Costituzione, e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, ha tuttavia imposto di prevedere, per quest'ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3 del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto è compatibile con i principi generali – posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda – ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n.24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale.
Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine a comparire.
Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge.
Infine, il comma 8, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si omette, pertanto, di predisporre la relazione tecnica.