DDL - Ratifica ed esecuzione del Prot. n. 13 alla Convenzione sui diritti dell'uomo, relativo all'abolizione della pena di morte, fatto a Vilnius il 3/5/2002 - Relazione
Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002"
Il Protocollo n. 13 addizionale alla Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze", completa il divieto di applicazione ed esecuzione della pena di morte, già introdotto con il Protocollo n. 6.
Infatti, il Protocollo n. 6 (Strasburgo, 28.4.1983) alla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo (Roma, 4.11.1950) ha previsto l'abolizione della pena di morte (art. 1) consentendo, peraltro, che la legislazione nazionale potesse mantenerla per gli atti commessi "in tempo di guerra od in pericolo imminente di guerra" (art. 2).
Dopo l'adozione del Protocollo n. 6, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati, che chiedessero di divenire membri del Consiglio d'Europa, ad impegnarsi per una moratoria nelle esecuzioni capitali ed a firmare e ratificare il citato Protocollo n. 6 (Risoluzione n. 1044/1994).
L'obiettivo della abolizione della pena di morte anche in tempo di guerra, richiamato dall'Assemblea Parlamentare con la Raccomandazione n. 1246/1994, ai fini proprio dell'adozione di un Protocollo addizionale in tal senso, fu temporaneamente ritenuto dal Comitato dei Ministri da affrontarsi successivamente ad una moratoria nelle esecuzioni.
Nella dichiarazione finale del secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo (Strasburgo, ottobre 1997), la abolizione universale della pena di morte è stata qualificata come obiettivo fondamentale ed, in tal senso, anche il Comitato dei Ministri si è pronunciato con la Dichiarazione “Per un'area europea esente dalla pena di morte” (9.11.2000).
La Risoluzione n. 2 (par. 14), adottata dalla Conferenza Ministeriale Europea sui Diritti Umani (Roma, 314 novembre 2000), ha invitato il Comitato dei Ministri a considerare la fattibilità di un Protocollo nel senso in esame.
A seguito di una proposta presentata dalla Svezia in data 7.12.2000, il testo del Protocollo n. 13 qui in esame è stato elaborato in seno ai competenti organi del Consiglio d'Europa ed è stato poi adottato dal Comitato dei Ministri nella riunione del 21.2.2002.
L'adozione del Protocollo in questione costituisce il coronamento di una lunga evoluzione della cultura europea, rispetto alla quale una posizione contrastante risulta essere stata espressa soltanto da una minoranza di Paesi la cui legislazione nazionale, in materia di diritti umani e con riferimento al tema specifico, sembrerebbe rispondere a standards non uniformi al resto degli Stati Membri.
Esso è stato poi firmato a Vilnius il 3 maggio 2002.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'art. 27, 4° comma della Costituzione stabiliva: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Il menzionato comma è stato parzialmente abrogato dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, nella parte in cui sottraeva a detta abolizione i casi previsti dalle leggi militari di guerra (testualmente: “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”).
Peraltro, nella legislazione ordinaria, la pena di morte era già stata da tempo abolita. Segnatamente gli articoli 17 e 21 del codice penale erano stati abrogati con D.lvo Lgt. 10.8.44, n. 224, le leggi speciali diverse da quelle militari con D.L.vo 22.1.48, n. 21 ed, in relazione ai delitti preveduti dalle leggi militari di guerra, l'art. 241 del codice penale militare di guerra con legge 13.10.1994, n. 589).
La legge di autorizzazione si rende necessaria, ai sensi dell'art. 80 Cost., attesa la rilevanza politica del protocollo de quo da ratificare.
Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la relazione tecnico-finanziaria.
Deve rilevarsi che il disegno di legge in esame è già stato presentato nel corso della precedente legislatura e l'iter di approvazione non ha trovato compimento a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.