Schema di D. Lgs. - Sanzioni per la violazione del reg. (CE) n. 183/2005 sui requisiti per l'igiene dei mangimi - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi''

Articolato     

 

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione a una specifica disposizione comunitaria (art.30 del Reg.(CE)183/2005), che incarica gli SS.MM. di stabilire e applicare le sanzioni per il Regolamento, e per conformare, quindi, l’ordinamento interno alla disciplina comunitaria.
L'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee  (Legge comunitaria 2007)" conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie sprovviste di sanzioni e vigenti dal momento dell’entrata in vigore della succitata Legge.
Oltre all’obbligo normativo, l’esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell’ottica della visione integrata della filiera alimentare, della tutela della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell’ambiente. I destinatari diretti del provvedimento sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 183/2005, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali e le regioni e le province autonome.
Il presente decreto svolge la funzione di “strumento dissuasivo” per gli operatori del settore dei mangimi inadempienti verso il rispetto dei requisiti d’igiene della produzione, commercializzazione ed utilizzo dei mangimi e rappresenta un mezzo fornito alle autorità di controllo sul territorio per correggere azioni ed attività non conformi a quanto previsto dal regolamento.
Le sanzioni previste, nell’ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, sono di natura amministrativa pecuniaria. In proposito, occorre evidenziare che tutta la materia della sicurezza alimentare, incluso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento (CE) 178/2002 e che per tale regolamento è stato predisposto un decreto legislativo sanzionatorio (DLgs n.190/2006) che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.
Lo schema di decreto si compone di 9 articoli. I primi due articoli definiscono il campo di applicazione, le definizioni e l’Autorità competente. Si evidenzia che nel testo non sono state introdotte nuove definizioni ma vengono richiamate quelle già utilizzate nell’art.3 del Reg.(CE)183/2005.
Il corpo dell’apparato sanzionatorio è diviso in una prima parte (artt. 3 e 4) riferita alla violazione delle procedure autorizzative di registrazione e di riconoscimento da parte degli operatori e in una seconda parte (art.5) che sanziona il mancato rispetto di requisiti specifici, tra i quali assume notevole importanza la sanzione per la mancata predisposizione di un piano di autocontrollo ispirato ai principi dell’Haccp. Si sottolinea che il Reg.(CE)183/2005 ha introdotto per la prima volta l’obbligo di implementare un sistema di autocontrollo nel settore mangimistico e una sanzione in merito si configura come unico strumento correttivo da parte dell’autorità competente.
Nel restante articolato vengono presi poi in considerazione il mancato rispetto degli obblighi per l’importazione dei mangimi e le sanzioni accessorie di sospensione e revoca dell’attività previste dagli artt. 14 e 15 del regolamento. 
  
Dal decreto proposto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tutte le attività autorizzative, di vigilanza e controllo previste a carico delle competenti autorità rientrano nell’ambito delle attività istituzionali già svolte dalle medesime.
In particolare, in merito alla neutralità finanziaria, si evidenzia che le competenti autorità coinvolte  in dette attività sono, per il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, gli uffici periferici (17 UVAC e 29 PIF con circa 340 unità operative tra amministrativi, laureati e tecnici) ed  il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (dipendenza funzionale dal Ministro), gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome (circa 370 unità operative ispettive) e i Servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C) delle AA.SS.LL. (circa 760 unità operative veterinarie), ciascuno per gli ambiti di propria competenza.
Le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, risultano idonee e numericamente sufficienti per lo svolgimento dell’attività previste dal presente decreto
Non si è provveduto pertanto alla predisposizione della relazione tecnico-finanziaria.
Rispetto al testo del decreto esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 febbraio scorso, si evidenzia che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole sul testo.
La 2° Commissione permanente del Senato della Repubblica (Commissione Giustizia) ha espresso parere favorevole, con osservazioni sul testo e le Amministrazioni concertanti hanno convenuto di modificare, in coerenza con tale osservazione il comma 2 dell’articolo 4 del decreto, inserendo il riferimento all’articolo 10, n. 1 del Regolamento (relativo alla indicazioni delle attività svolte dagli stabilimenti che devono chiedere il riconoscimento), per le ipotesi di violazioni attinenti alla mancata comunicazione delle variazioni di attività da parte di stabilimenti riconosciuti.