XIX LEG - Schema di D.Lgs. - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune - Consiglio dei ministri 16 novembre 2023

aggiornamento: 25 marzo 2024

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 16 novembre 2023

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 3 agosto 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (UE) 2021/2115, adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel mese di dicembre 2021, ha apportato alcune modifiche alla precedente disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che, pur mantenendone inalterati gli elementi essenziali, rendono necessario un adeguamento della normativa nazionale vigente in materia di interventi nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, dell’apicoltura e dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, inseriti all’interno del Piano Strategico PAC 2023/2027.

Infatti, tra le novità introdotte dalla citata normativa vi è la mancata previsione di un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari degli aiuti PAC che viene lasciato alla disciplina degli Stati membri, che sono chiamati ad individuare apposite penalità a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Quindi, occorre aggiornare o implementare un quadro sanzionatorio a livello nazionale e, per tale motivo, si è ritenuto opportuno modificare e integrare il d.lgs. 42/2023 che, con l’occasione, è stato anche aggiornato inserendo disposizioni riguardanti il recupero di pagamenti indebiti; la modifica dell’impianto sanzionatorio per la condizionalità sociale; le riduzioni in caso di presentazione tardiva di modifiche alla domanda di aiuto presentata nei termini utili; il numero massimo di ovicaprini non identificati, allevati in aree montane, per i quali non si applicano sanzioni derivanti dagli interventi di sviluppo rurale; la specificazione della successione temporale dell’applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità; le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti per gli ecoschemi; la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, ivi inclusa la relativa ammissibilità.

Il d.lgs. 42/2023, inoltre, è integrato con la previsione di sanzioni per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, dell’apicoltura, dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.

Il Capo VII del medesimo decreto legislativo, relativo al settore delle patate, è sostituito con il nuovo Capo VII, comprendente sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell’ortofrutta, del settore delle patate e del settore olivicolo. Per quanto concerne il settore olivicolo è introdotto un sistema sanzionatorio ex novo, non avendo precedenti riferimenti, le cui disposizioni sono mutuate dal Reg. (UE) 2017/891.

 

Considerata la sostanziale omogeneità della normativa disciplinante gli interventi attuabili nel settore vitivinicolo e dell’ortofrutta, nell’individuare il sistema sanzionatorio sono state mutuate le vigenti disposizioni previste dalla normativa europea, rispettivamente, dai Reg. (UE) 2016/1149 e (UE) 2016/1150, che resteranno in vigore fino al 15 ottobre 2023 per il settore vitivinicolo, nonché dal Reg. (UE) 2017/891 per l’ortofrutta.

Per il settore dell’apicoltura, il sistema sanzionatorio è stato concepito per colpire l’inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del Reg. (UE) 2021/2115, in particolare qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo, o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o per l’identificazione dei materiali finanziati.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli:

  • Articolo 1, relativo alla modifica dell’articolo 1 del d.lgs. 42/2023, attraverso l’introduzione di alcune definizioni.

In particolare, vengono introdotte le lettere: “o-bis)”, che definisce il provvedimento di riconoscimento necessario ai fini dell’accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della Pac (PSP) per l’intervento della distillazione dei sottoprodotti; e “o-ter)”, che definisce i criteri di riconoscimento in relazione ai settori dell’ortofrutta e delle patate.

  • Articolo 2, prevede un articolo per riprodurre quanto previsto dall’art. 54, commi 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dall’art. 27 del Reg. (UE) n. 908/2014, allo scopo di assicurare un sistema di controllo della gestione del debito, completo ed efficace. In particolare, è mantenuto il termine di 18 mesi, precedentemente stabilito per gli Organismi pagatori dalla regolamentazione dell’Unione, per procedere alla richiesta di restituzione dell’indebito al beneficiario, qualora conseguente ad irregolarità o negligenza, in esito all’attività istruttoria compiuta o, in mancanza, sulla base dei documenti ricevuti in esito a controlli effettuati da soggetti (uffici interni o autorità delegate) o enti preposti all’accertamento di indebiti (quali Organi di polizia). Sono dettagliatamente previsti i motivi giustificativi della decisione degli Organismi pagatori di non portare avanti i procedimenti di recupero, la cui disciplina è desunta dalla previgente regolamentazione dell’Unione, con i necessari adattamenti, quale la previsione della regola de minimis, fissata alla soglia dei 100 euro e sono dettagliate le casistiche di impossibilità di recupero. Infine, è ripresa la previgente regolamentazione dell’Unione, stabilendo in misura non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’ordine di recupero il termine di pagamento concesso al beneficiario e prevedendo la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, in linea con la disciplina dell’indebito.
  • Articolo 3, introduce il comma 1 bis all’articolo 2 del d.lgs. n 42/2023, con il quale si disciplina l'ipotesi in cui, in seno a un procedimento penale intrapreso nei confronti di un'azienda beneficiaria di contributi agricoli per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, sia disposta la misura cautelare del sequestro preventivo dell’azienda. Talché, è introdotto l'obbligo di sospendere l'erogazione dei benefici (sino alla revoca della misura cautelare), salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell’azienda. La disposizione attua il Capo II del regolamento (UE) 2021/2115 in materia di condizionalità sociale, che subordina la piena percezione dei pagamenti al rispetto da parte dei beneficiari della normativa sulle condizioni di lavoro degli occupati. In tale ottica, si è scelto di correlare l’obbligo di sospensione dei pagamenti all’eventualità in cui a carico del beneficiario, perseguito per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sia disposta la misura del sequestro cautelare. Tale scelta offre un livello di tutela ulteriore e più pregnante rispetto a quello richiesto dal citato regolamento. Estendere la disciplina a fattispecie penali aggiuntive a quella prevista dall’art. 603-bis codice penale determinerebbe una eccessiva anticipazione della risposta sanzionatoria, e coinvolgerebbe beni giuridici non tutelati dalla normativa europea, con possibile violazione del divieto di gold plating.

La disposizione è, altresì, preordinata ad evitare una contraddizione nel sistema sanzionatorio, che, per un verso, persegue (sotto forma di revoca, riduzione o sospensione dei pagamenti) gli operatori che compiono illeciti amministrativi (segnatamente in materia di condizionalità sociale) e, per altro verso, non prevederebbe alcuna conseguenza nei riguardi di coloro che potrebbero essere responsabili del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Viene altresì abrogato il comma 2 del medesimo articolo.

  • Articolo 4, innalza le percentuali di riduzione per inosservanza delle norme sulla condizionalità sociale.
  • Articolo 5, relativo alla modifica delle domande di aiuto e di pagamento. L’articolo 5 del d.lgs. 42/2023 prevede, a scopo dissuasivo, riduzioni nel caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni, dal momento che il rispetto del termine di presentazione è indispensabile per programmare ed eseguire controlli efficaci in merito alla veridicità delle dichiarazioni o di eventuali documenti giustificativi o contratti. L’articolo 5 dello schema di decreto aggiunge il comma 4-bis che stabilisce che, fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all’aumento dell’entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Articolo 6, modifica il comma 9 dell’articolo 6 del d.lgs. 42/2023, per aggiungere alla lett. a) che, per gli interventi di sviluppo rurale, per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori a 13 capi, il numero massimo dei capi non identificati, al di sopra del quale la relativa domanda non può essere accolta, è pari al 30% della consistenza dei capi dichiarati (in alternativa alla previsione generale, vigente quindi per i bovini e per le consistenze ovi-caprine fino a 13 capi, di 3 capi non accertati) per evitare che in condizioni vincolanti (aree montane) ed in presenza di limitate consistenze (a partire però da 13 capi ovi-caprini in poi: per gli allevamenti da 1 a 13 capi vale la più conveniente previsione di tre capi in quanto il 30% di 13 è pari a 3,9 capi e sarebbe approssimato comunque a 3 capi) ci sia un’esclusione di molti allevamenti. L’adozione della soglia del 30% per gli ovi-caprini è motivata dal fatto che il valore economico e l’impegno per 3 capi bovini è di molto superiore al valore economico ed all’impegno ordinario per gli ovi-caprini: conseguentemente è più probabile e frequente che sia superata la soglia dei 3 capi per gli ovi-caprini. Allo stesso modo, nella regola eccezionale vigente per dette aree e per detta tipologia di allevamenti, viene introdotta una soglia massima di quaranta capi non accertati, misura al di sopra della quale non si ritiene più l’allevamento di limitata consistenza, con la conseguente operatività della norma ordinaria.
  • Articolo 7, modifica l’articolo 9 del d.lgs. 42/2023 che stabilisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità, per aggiungere la precisazione relativa alla successione temporale dell’applicazione degli obblighi e successivamente dei controlli di condizionalità.
  • Articolo 8, modifica l’articolo 10 del d.lgs. 42/2023, che reca le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi), per regolare in maniera più articolata tali disposizioni per i cd. “eco-schemi” attraverso una rimodulazione delle modalità di sospensione e applicazione delle sanzioni per il primo biennio 2023-2024 per garantire appieno l’implementazione di tali schemi nel rispetto degli obiettivi programmatici fissati e delle finalità del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia). La sospensione presuppone che l‘infrazione sia di grado basso, secondo le definizioni in uso nella normativa settoriale pertinente.
  • Articolo 9, modifica l’articolo 15 del d.lgs. 42/2023 che regola la violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, per specificare ed integrare la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni anche agli altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale strutturali, prevedendo l’inserimento di un nuovo comma 1-bis che regolamenti gli aspetti e termini correlati all’ammissibilità delle domande di aiuto di carattere strutturale regolate dal 1 comma dello stesso articolo 15, con il fine di regolamentare tutte le fattispecie ricorrenti nell’ambito dello sviluppo rurale.
  • Articolo 10, introduce la sostituzione del Capo VII del d.lgs. 42/2023, recante “Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate”, con il nuovo Capo VII, avente ad oggetto “Sanzioni per la violazione di disposizioni relative ai settori dell’ortofrutta, delle patate e olivicolo”. Tale nuovo Capo si compone di 11 articoli.
    • Articolo 18, disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento, cui segue la revoca del riconoscimento.
    • Articolo 19, delinea il sistema sanzionatorio qualora le OP o le AOP dei settori interessati (patate, ortofrutta e olio) siano coinvolte in frodi finalizzate all’indebito conseguimento degli aiuti. In questi casi, il primo comma introduce la sanzione della revoca del riconoscimento dell’organizzazione o associazione interessata, oltre al recupero dell’aiuto già erogato da parte dell’Organismo pagatore e l’esclusione del riconoscimento per l’anno successivo alla violazione. Il secondo comma, poi, a fronte di un’accusa di frode, commina la sospensione degli aiuti verso il beneficiario, fino al completamento dei relativi accertamenti.
    • Articolo 20, disciplina il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni. In particolare, prevede che le OP, le AOP o gli altri destinatari della sanzione debbano rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi. L’articolo, inoltre, introduce un sistema di calcolo degli interessi.
    • Articolo 21, introduce sanzioni per gli importi ritenuti non ammissibili al sostegno, nei settori ortofrutta e patate, qualora il beneficiario non ne abbia diritto. Nello specifico viene normato il caso in cui il beneficiario nella domanda dichiari di aver diritto ad un aiuto che supera di oltre il 3% quello riscontrato dall’esame della domanda stessa; al riguardo, la sanzione sarà pari alla differenza fra i due importi. La medesima sanzione è applicabile anche alle ipotesi di spese non ammissibili rilevate nel corso di controlli successivi. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
    • Articolo 22, prevede l’applicazione di sanzioni amministrative legate alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, a fronte della violazione delle disposizioni unionali. In questo caso, l’OP o l’AOP (del settore ortofrutticolo o pataticolo) sarà tenuta al pagamento di una sanzione, diversa in base alla percentuale del quantitativo dei prodotti ritirati non conformi.
    • Articolo 23, prevede sanzioni, sempre con riferimento alle operazioni di ritiro, qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali, oppure se l’operazione di smaltimento abbia provocato impatti negativi a livello ambientale o fitosanitario.
    • Articolo 24, introduce sanzioni amministrative a carico dei destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, qualora nel corso dei controlli siano riscontrate irregolarità loro attribuibili. Anche in questo caso la sanzione riguarda i soli settori ortofrutta e patate.
    • Articolo 24-bis, individua il meccanismo sanzionatorio applicabile alle OP e alle relative AOP dei settori ortofrutta e patate, in caso di inosservanza degli obblighi di informazione richiesti da Regione, Organismi pagatori o dal Ministero. Le medesime sanzioni sono estese anche all’ipotesi di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
    • Articolo 24-ter, applicabile solo alle OP e alle AOP del settore dell’ortofrutta, introduce il sistema sanzionatorio legato all’inadempimento degli obblighi unionali relativi alla raccolta verde e alla mancata raccolta. La disposizione si preoccupa, altresì, di individuare tali inadempimenti.
    • Articolo 24-quater, anch’esso in relazione ai settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate, introduce, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, una sanzione legata al ritardo nella presentazione della domanda di aiuto da parte dell’OP o dell’AOP, che determina una riduzione dell’1% dell’importo accertato dell’aiuto stesso, per ogni giorno di ritardo.
    • Articolo 24-quinquies, istituisce per il settore olivicolo un regime sanzionatorio per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il comparto oleario. In particolare, si fa riferimento agli artt. 30, 31 e 32 del Reg. (UE) 2022/126. In analogia a quanto sopra, si fa presente che le sanzioni sono modulate a seconda del differenziale riscontrato tra dichiarato e accertato. Le sanzioni sono articolate a seconda della differenza tra la produzione dichiarata come commercializzata e quella effettivamente accertata. Se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell’aiuto è ridotto in misura corrispondente; se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell’aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento; se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento il riconoscimento è revocato per l’anno di competenza. Nelle prime due ipotesi, è poi previsto che l’OP compensi l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l’importo indebitamente percepito e, per l’eventuale eccedenza, proceda all’escussione della polizza fideiussoria, laddove, nell’ipotesi più grave, l’OP escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.».
  • Articolo 11, introduce un Capo VII-bis, nel quale sono riportate specifiche previsioni relative alle sanzioni applicabili al settore vitivinicolo, ed un Capo VII-ter – Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore dell’apicoltura - nel quale si introduce uno specifico articolo relativo alle sanzioni applicabili al settore dell’apicoltura per l’inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Il Capo VII-bis si compone di 5 nuovi articoli e, in particolare:
    • Articolo 24 sexies relativo all’intervento di cui art. 58, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, dove viene quantificata la riduzione dell’aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate. La riduzione è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione: maggiore è la parte non realizzata maggiore sarà la riduzione dell’aiuto. Tale forma di penalizzazione è accompagnata dalla esclusione dalla partecipazione all’intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi all’accertamento della violazione, individuato sempre in modo direttamente proporzionale. Viene, poi, stabilita la penalità in caso di presentazione della domanda di saldo in ritardo o in caso di mancata presentazione. Infine, viene ribadito il principio contenuto nella normativa comunitaria che prevede la non applicazione di sanzioni in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali definite a livello europea o nazionale.
    • Articolo 24-septies relativo all’intervento di cui all’articolo art. 58, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato “Vendemmia verde”. Analogamente a quanto stabilito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, trattandosi entrambe di misure a superficie, i criteri adottati per individuare le sanzioni sono gli stessi e, pertanto, la quantificazione della riduzione dell’aiuto è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione dell’intervento.
    • Articolo 24 octies relativo all’intervento denominato “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali” e disciplinato dall’art. 58, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2115. In base a quanto riportato nell’articolo se un beneficiario ha percepito un anticipo del contributo e non lo ha speso totalmente gli verrà applicata la sanzione della esclusione dall’intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi l’accertamento della violazione, in modo direttamente proporzionale all’importo non speso (maggiore è l’importo dell’anticipo non speso maggiore è il periodo di esclusione dall’intervento). Vengono anche definite le penalità nel caso di non presentazione della domanda di saldo o di presentazione della stessa in ritardo. Il comma 4 prevede poi, in deroga al regime di cui all’articolo 5, che nel settore vitivinicolo i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all’1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo e che le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte. Il comma 5 infine, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1-bis, stabilisce che qualora, all’esito dei controlli, risulta che l’importo del contributo versato è superiore all’importo dovuto, si procede al recupero dell’aiuto indebitamente versato
    • Articolo 24 novies relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla “Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione” di cui all’art. 58, paragrafo 1, lettera g), del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo viene stabilito che al distillatore che non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale disciplinante l’intervento, viene revocato il relativo provvedimento di riconoscimento con il conseguente divieto di accedere agli aiuti comunitari previsti per l’intervento per l’anno successivo all’accertamento della violazione.
    • Articolo 24 decies relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi” di cui all’art. 58, paragrafo 1, lettera k), del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo viene stabilito che al beneficiario che presenta una rendicontazione inferiore all’importo richiesto viene applicata una sanzione proporzionale all’importo non rendicontato, sino alla perdita dall’aiuto in caso di gravità massima, ed una ulteriore penalità pari all’esclusione dalla partecipazione all’intervento per i due esercizi finanziari comunitari successivi.
  • Il Capo VII-ter – Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore dell’apicoltura - si articola in una specifica previsione relativa alle sanzioni applicabili al settore dell’apicoltura per l’inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115:
    • Articolo 24 undecies, relativo alle sanzioni per la violazione di disposizioni nel settore dell’apicoltura, di cui all’art. 55, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo si dispone il recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo, o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l’identificazione dei materiali finanziati. Attualmente, le regole sulla identificazione del materiale biologico finanziato sono contenute nel D.M. 614768/2022, che si è ritenuto opportuno non citare nella norma in quanto oggetto di possibile modifica nel tempo. Il medesimo decreto equipara alla intenzionalità la negligenza grave, che nella norma è stata meglio declinata come “colpa grave”, concetto più aderente alla traduzione del termine utilizzato nelle fonti sovranazionali.
  • Articolo 12, modifica l’art. 25 del d.lgs. 42/2023, per correggerne taluni refusi ed introdurre: la previsione di un decreto ministeriale per l’individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli; la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti; le disposizioni relative al recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti percepiti dall’impresa a titolo di indennizzo a seguito di denunce di sinistro per eventi catastrofali comunicati da parte del Fondo Agricat, nel caso in cui i soggetti coinvolti appartengano al medesimo plesso delle amministrazioni statali.
  • Articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che le disposizioni nei termini sopra illustrate, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dall’attuazione del decreto esercitano le attività istituzionali previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto 2023, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica al fine dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato hanno espresso parere non ostativo senza osservazioni in data 10 ottobre 2023. Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) hanno espresso parere favorevole senza osservazioni in data 11 ottobre 2023.   La Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea) ha espresso parere favorevole senza osservazioni in data 5 ottobre 2023.

Lo schema del decreto legislativo non ha pertanto subito modifiche rispetto a quello approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare.