DDL di conversione in legge del DL 11/2009 in materia di sicurezza pubblica, violenza sessuale e atti persecutori - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante: ''Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"
Il presente decreto contiene una serie di misure urgenti volte, da un lato, al contrasto dei reati di violenza sessuale e ad una più concreta tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale e, dall'altro, a rendere più efficaci le procedure di espulsione e di respingimento degli stranieri irregolari, assicurando altresì, attraverso la previsione della predisposizione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, una maggiore tutela della sicurezza della collettività.
Al fine di fornire una risposta ancora più concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, anche sotto forma del cosiddetto stalking, con il presente decreto viene introdotta nell'ordinamento, tra i delitti contro la libertà morale, la nuova figura delittuosa relativa agli atti persecutori.
Lo scopo che il provvedimento si prefigge è in primo luogo quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti e nello stesso tempo di costituire un segnale di riconoscimento e di attenzione, tangibile ed evidente, per le persone offese dal reato e per le vittime dei reati stessi, meritevoli di una tutela da parte dello Stato più incisiva rispetto a quella attualmente apprestata dall'ordinamento giuridico.
L'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale e perpetuati in modo sempre più efferato e brutale su persone anche minorenni sottolinea come questi crimini si stiano sempre più diffondendo nelle varie zone del Paese, e non soltanto in quelle più degradate, sia ad opera di singoli individui sia ad opera del cosiddetto "branco" e cioè con le più odiose e abiette forme della violenza di gruppo.
La situazione attuale, che come giornalmente evidenziato dalle cronache giornalistiche sta generando un diffuso e generale stato di allarme sociale, costituisce una vera e propria emergenza da fronteggiare attraverso un complessivo e mirato sistema di misure di modifica dell'ordinamento vigente che, allo stato, appare inadeguato per risolvere e per contrastare il preoccupante incremento del fenomeno.
D'altro canto, occorre porre in essere ulteriori urgenti modifiche alla normativa in tema di contrasto all'immigrazione irregolare, rendendo ancora più efficace la disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati clandestini in ossequio ai princìpi contenuti nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Lo scopo prioritario della direttiva, infatti, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio e all'allontanamento del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, è quello di consentire agli Stati europei di disporre di adeguati periodi di tempo per l'espletamento delle procedure necessarie all'esecuzione del provvedimento di espulsione.
Il presente provvedimento d'urgenza mira ad apprestare un complessivo e articolato sistema di misure urgenti che anticipano talune disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (atto Camera n. 2180, già atto Senato n. 733), le norme contenute nell'atto Senato n. 1348 e abbinati, già atto Camera n. 1440, e che, a completamento del sistema, introducono disposizioni in materia di controllo del territorio e di immigrazione.
Il decreto è diviso in tre capi.
Nel capo I, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il codice penale sostituendo all'articolo 576 (aggravanti dell'omicidio) il riferimento agli abrogati articoli 519, 520 e 521 del medesimo codice con i nuovi delitti (articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies) introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, in modo da rendere applicabile la pena dell'ergastolo nel caso in cui dalla commissione dei reati di cui trattasi derivi la morte della vittima. La lettera b) introduce come ulteriore nuova aggravante il fatto commesso dall'autore del delitto di atti persecutori.
L'articolo 2, comma 1, apporta due modifiche al codice di procedura penale.
Alla lettera a), che novella il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275, viene estesa l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio (articolo 575 del codice penale); induzione alla prostituzione minorile (articolo 600-bis, primo comma, del codice penale); pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico (articolo 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma del codice penale); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies del codice penale); violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale).
La presente norma ha, pertanto, lo scopo di assicurare il trattenimento in carcere dei soggetti imputati di taluni delitti contro la libertà individuale e, in particolare, di quelle fattispecie che si sostanziano nella commissione di atti violenza sessuale.
Con la lettera b) si introduce, all'articolo 380, comma 2, l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale). Tale previsione consente, conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo.
L'articolo 3 intende, soprattutto, estendere la speciale disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario anche ai condannati per i delitti di cui agli articoli: 600-bis, primo comma (induzione o sfruttamento di prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale) ad esclusione dei casi di minore gravità, 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), nell'ipotesi più grave di compimento di atti sessuali con minori di età inferiore ai quattordici o ai sedici anni, qualora gli atti siano compiuti da soggetti legati da vincoli familiari o con posizione di autorità o d'influenza nei confronti del minore, e 609-octies (violenza sessuale di gruppo).
In particolare, la disposizione è finalizzata a impedire l'applicazione dei benefìci previsti dalla suddetta legge e, cioè, i permessi premio, l'assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione ai condannati per i delitti citati a meno che i soggetti in questione non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della medesima legge.
La presente norma ha, pertanto, lo scopo di fronteggiare in modo più efficace condotte criminose che possano considerarsi di particolare gravità, rendendo l'accesso ai benefìci suddetti più difficile e ancorato a criteri più rigidi rispetto all'attuale normativa.
L'articolo 4 estende la norma relativa al gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni, e ciò anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che ha introdotto il citato istituto nel nostro ordinamento.
L'articolo 5 è finalizzato a rendere più efficaci le procedure di espulsione e di respingimento attraverso il prolungamento del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione. L'attuale testo dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede un periodo di trattenimento di trenta giorni prorogabili, con convalida del giudice di pace, di ulteriori trenta giorni. La novella introdotta presta ossequio ai princìpi contenuti nella citata direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Con la nuova disposizione, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il periodo di trattenimento è allungato a sessanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta giorni, sempre previa convalida del giudice di pace, fino a un periodo massimo complessivo di trattenimento non superiore a centottanta giorni. Vi è una profonda diversità tra questo testo e quello non approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica: quest'ultimo prevedeva il trattenimento nei centri fino a un periodo massimo di diciotto mesi. Il testo attuale limita invece la permanenza fino a sei mesi, recuperando dalla citata direttiva comunitaria sui rimpatri (2008/115/CE, articolo 15, paragrafi 5 e 6) le ragioni a fondamento di tale allungamento: mancata cooperazione dell'interessato o ritardi nell'ottenimento della documentazione. Resta salvo, in coerenza con l'orientamento della Corte costituzionale, il controllo giurisdizionale su ogni singola proroga, pari a sessanta giorni. La disposizione appare necessaria in quanto l'esperienza consolidata degli ultimi anni ha dimostrato la non sufficienza del tempo massimo previsto dalla "legge Fini-Bossi" per il trattenimento: alcuni Paesi di origine trasmettono i documenti indispensabili per il rimpatrio con notevole ritardo, ovvero non consentono la restituzione dei loro cittadini se non per poche unità per volta. La necessità è altresì confermata dalla circostanza che autori di gravi delitti (come è accaduto a Bologna qualche giorno fa), una volta scarcerati per decorrenza dei termini di detenzione in carcere, non sono ancora identificati e non riescono a esserlo in sessanta giorni. La disposizione appare inoltre urgente perché vi è l'elevata probabilità che nella sola isola di Lampedusa centinaia di stranieri irregolari, proprio per le difficoltà relative alle modalità di rimpatrio, tornino in circolazione entro la fine di marzo.
L'articolo 6 detta disposizioni in tema di controllo del territorio. Il comma 1 prevede l'attuazione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, in particolare anticipando al 31 marzo 2009 la disposizione contenuta nell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, che, in deroga alla normativa vigente, autorizza l'assunzione di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale scopo è prevista l'adozione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
Inoltre, il comma 2 prevede, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, la riassegnazione immediata al Ministero dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, delle risorse oggetto di confisca, nelle more dell'adozione del decreto attuativo della disposizione contenuta nel quarto periodo del comma 23 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sul Fondo unico giustizia.
Il comma 3, poi, prevede la possibilità per i sindaci di avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale alle Forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco. I requisiti di iscrizione nell'elenco, con le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi sono demandati a un apposito decreto del Ministro dell'interno. La verifica dei prescritti requisiti nonché il loro periodico monitoraggio sono attribuiti alla stessa autorità provinciale di pubblica sicurezza con l'ausilio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La norma stabilisce, inoltre, che i sindaci, per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, debbano prioritariamente avvalersi delle associazioni costituite tra personale in congedo delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e degli altri Corpi dello Stato. È preclusa, invece, la possibilità per il sindaco di avvalersi delle altre associazioni qualora destinatarie di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
prevista, poi, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È, altresì, stabilito che la conservazione dei dati raccolti con i suddetti strumenti sia limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Il capo II contiene disposizioni in materia di atti persecutori.
L'articolo 7 introduce, tra i delitti contro la libertà morale, il nuovo reato di "atti persecutori", che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d'ufficio).
In considerazione del fatto che l'introduzione di una nuova fattispecie di reato opera sul piano repressivo una volta che la condotta è già stata posta in essere e che ciò è tanto più vero in un contesto in cui i procedimenti penali tendono a protrarsi a lungo nel tempo, il provvedimento in esame prevede anche l'introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale. In particolare, l'articolo 8 prevede la possibilità che la persona offesa, prima dell'inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire oralmente l'autore della condotta. Successivamente all'inizio del procedimento penale, l'articolo 9 prevede, invece, che possa essere applicata la nuova misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre, la lettera c) del comma 1 novella la norma dell'articolo 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio introducendo, tra i reati di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 392, il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (articolo 572 del codice penale) e il reato di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), ed estendendo la particolare tutela ivi prevista per i minori di anni sedici anche alle persone offese da tutti i reati contemplati dalla norma in questione, pur se maggiorenni. Si dispone, al contempo, che la relativa richiesta di procedere con incidente probatorio possa pervenire anche dalle stesse persone offese dai reati di cui trattasi.
L'articolo 10 allunga la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Gli articoli 11 e 12 nascono dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori una qualche forma di sostegno sociale e psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima. In particolare, l'articolo 11 prevede che le Forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato agevolino il contatto tra la vittima stessa e i centri antiviolenza. L'articolo 12 istituisce un numero verde che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze.
Il capo III reca la copertura finanziaria.