DDL - Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 7 agosto 2017

Schema di disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali"

 

Articolato

 

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese, come definite sulla scorta dei parametri europei. Nelle convenzioni tra tali soggetti il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista.
In tema di compatibilità dell'intervento in commento con il diritto dell'Unione europea deve essere rilevato che la Corte di giustizia, nella sentenza 5 dicembre 2006, resa nei procedimenti riuniti C-94/04 (Federico Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazari) e C-202/04 (Stefano Macrino e Claudia Capodarte contro Roberto Meloni) ha affermato che gli obiettivi della tutela dei consumatori (destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico, idonei a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi, ma a due condizioni: che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; che il provvedimento nazionale non travalichi l'obiettivo medesimo.
Il disegno di legge in esame si rende necessario al fine di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti nonché per evitare che una concorrenza potenzialmente distorta, per un verso, da possibili condotte di abuso dei predetti soggetti, per altro verso, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti
sul territorio italiano, possa tradursi nell'offerta di prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.
Questi obiettivi sono perseguiti non attraverso l'introduzione di un sistema tariffario, che potrebbe risultare in contrasto con i princìpi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale.
Prima di delineare brevemente il contesto normativo cui si è, in parte, fatto riferimento, è opportuno premettere che il legislatore nazionale è intervenuto già diverse volte a tutela del contraente debole per porre rimedio al diverso potere economico tra le parti interessate, anche sotto il profilo delle asimmetrie informative. Si segnala, in particolare, il codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in cui, per quel che qui interessa, l'obiettivo del riequilibrio del regolamento contrattuale è perseguito con lo strumento della «nullità di protezione», come testualmente recita la rubrica dell'articolo 36 del predetto codice.
Inoltre, come è bene chiarire, sempre in relazione al disegno di legge in esame, gli articoli 1341 e 1342 del codice civile disciplinano le cosiddette «clausole vessatorie», individuando regole applicabili ad ogni tipo di negozio stipulato tra una parte predisponente e il contraente che vi aderisce, senza che abbia rilievo alcuna qualifica professionale. Con riferimento alle norme del presente disegno di legge, gli articoli 1341 e 1342 si applicano ove compatibili con la disciplina introdotta dall'articolato proposto. Invece, quanto all'ambito applicativo, la disciplina dettata dagli articoli 33 e seguenti del codice del consumo è circoscritta, relativamente al profilo soggettivo, ai contratti tra professionisti e consumatori, ovvero ai cosiddetti «contratti business to consumer».
Ferma restando l'applicabilità degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, ove ne ricorrano i presupposti applicativi, nel disegno di legge – che riguarda, quanto ai soggetti, solamente gli avvocati e taluni loro clienti – le clausole sono considerate vessatorie se realizzano un significativo squilibrio nell'assetto delle prestazioni incombenti sulle parti.
Quanto alla disciplina della nullità protettiva, alle cui regole in parte si ispira – ma solo parzialmente – il disegno di legge in esame, la medesima si caratterizza per la relatività dell'azione riconosciuta al solo consumatore e la necessaria parzialità della nullità (come già nell'articolo 36 del codice del consumo): una disciplina, pertanto, con sue peculiarità rispetto alle regole generali del codice civile quanto agli effetti dell'invalidità (articoli 1419, primo comma, e 1421 del codice civile).
La nullità parziale garantisce il professionista, perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola contra legem; la convenzione contrattuale conclusa nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con il «cliente forte», invece, rimane in piedi.
Nella proposta normativa la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla presenza delle clausole vessatorie e dalla corresponsione al professionista di un compenso non equo. La ratio si rinviene, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in tema di codice del consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

Il testo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento normativo. Si tutela l'equità del compenso dovuto agli avvocati iscritti all'albo nei contratti conclusi con soggetti connotati da particolare forza contrattuale. Ai fini della legge in oggetto, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'articolo 2 (clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali) prevede che le clausole contenute all'interno di una delle convenzioni di cui all'articolo 1 sono vessatorie se, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
È previsto che si presumono vessatorie fino a prova contraria una serie di clausole, e in particolare quelle, elencate esemplificativamente, che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione secondo cui, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
È stabilito che le clausole cui al comma 2, lettere a) e c), si considerano comunque vessatorie anche se risultino oggetto di trattativa.

L'articolo 3 (disciplina della nullità) prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2, conservando per il resto la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione e, di conseguenza, è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato, che è legittimato a rilevarla.

L'articolo 4 (determinazione giudiziale dell'equo compenso) prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità. Ai fini della determinazione dell'equo compenso dell'avvocato che ha svolto la prestazione legale oggetto del contratto dichiarato parzialmente nullo, il giudice tiene conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata.

L'articolo 5 (rinvio) stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

 


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