DDL - Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali - Testo

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 7 agosto 2017

Schema di disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali"

Relazione Illustrativa

Indice

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Clausole vessatorie
Art. 3 - Disciplina della nullità
Art. 4 - Determinazione giudiziale dell'equo compenso
Art. 5 - Rinvio
Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

 

Art. 1
(Oggetto)

  1. La presente legge tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La presente legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
  2. Ai fini della presente legge, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.


Art. 2
(Clausole vessatorie)

  1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
  2. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:
    a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
    b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
    c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
    d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
    e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
    f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
    g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
    h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
  3. Le clausole di cui al comma 2, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.


Art. 3
(Disciplina della nullità)

  1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
  2. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.


Art. 4
(Determinazione giudiziale dell'equo compenso)

  1. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dell'articolo 2, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


Art. 5
(Rinvio)

  1. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.


Art. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
     

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