XIX LEG - ddl - Disciplina della professione di guida turistica - Consiglio dei ministri 17 luglio 2023

aggiornamento: 21 marzo 2024

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 17 luglio 2023

Relazione illustrativa

 

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione e oggetto della professione

Art. 3 - Esercizio della professione di guida turistica

Art. 4 - Esame di abilitazione

Art. 5 - Elenco nazionale

Art. 6 - Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero

Art. 7 - Corsi di specializzazione e aggiornamento

Art. 8 - Codice ATECO

Art. 9 - Ingresso gratuito

Art. 10 - Compensi professionali

Art. 11 - Obblighi di comportamento

Art. 12 - Divieti e sanzioni

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Art. 14 - Disposizioni finanziarie

ART. 1

(Finalità)

  1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
  2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge.
  3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

ART. 2

(Definizione e oggetto della professione)

  1. È definito “guida turistica” il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
  2. Costituisce attività della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
  3. La visita guidata, oggetto dell’attività di cui al comma 2 ha il fine di:
    1. evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali o sportivi, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;
    2. valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio, anche a scopo didattico, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
    3. garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

 

ART. 3

(Esercizio della professione di guida turistica)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, l’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione di cui all’articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale di cui all’articolo 5.
  2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma precedente per l’esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell’art. 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei, istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione.
  3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
  4. Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

 

ART. 4

(Esame di abilitazione)

  1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti, tra le altre, le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia e diritto del turismo, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche.
  2. Per partecipare all’esame di abilitazione occorre il possesso dei seguenti requisiti:
    1. avere compiuto la maggiore età;
    2. essere cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
    3. avere il godimento dei diritti civili;
    4. non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell’arresto;
    5. non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
    6. aver conseguito la laurea triennale ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
    7. possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l’altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori formalmente riconosciuti, e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all’Unione europea, possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, fermo restando l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.
  3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d’esame, oltre quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 14, al fine di far fronte alle spese relative all’esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

ART. 5

(Elenco nazionale)

  1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:
    1. hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all’articolo 4;
    2. hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all’articolo 6;
    3. sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. L’elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi dell’articolo 6, comma 8, e dell’articolo 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere nei sensi di cui all’art. 4, comma 2, lett. g), ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di una apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell’elenco di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
  3. Nell’elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l’abilitazione.
  4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell’elenco nazionale è consentito l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

 

ART. 6

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero)

  1. I cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell’Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
    1. su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
    2. in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel superamento di una prova attitudinale.
  2. Conseguentemente, all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole “maestro di sci” sono aggiunte le parole “, di guida turistica”.
  3. I cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita nel proprio Paese di origine, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.
  4. La prova attitudinale di cui ai commi precedenti è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1.
  5. Ai fini del riconoscimento della qualifica conseguita all’estero è, altresì, richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere diverse da quella del Paese di origine del richiedente, una delle quali di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l’altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori formalmente riconosciuti.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito la qualifica in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato non appartenente all’Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento.
  7. Con decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
    1. le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), sentito il Ministro degli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo i criteri previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59 del medesimo decreto legislativo, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;
    2. le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 5 e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
  9. L’autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a) e a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all’estero, è il Ministero del turismo.

 

ART. 7

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

  1. Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale di cui all’articolo 5 possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, da autorizzarsi da parte del Ministero del turismo.
  2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell’elenco nazionale di cui all’articolo 5, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
  3. Le guide turistiche hanno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle Regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche tramite enti pubblici ed enti privati, accreditati o in convenzione. Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.
  4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria e, se del caso, le federazioni sportive nazionali o altri soggetti che il Ministero e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengono opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell’esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 3. Tali decreti sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale e così a valorizzarne la valenza e definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l’uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

 

ART. 8

(Codice ATECO)

  1. L’Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all’attribuzione di uno specifico codice ATECO.

 

 

ART. 9

(Ingresso gratuito)

  1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell’articolo 5, comma 4, hanno diritto all’ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati.

 

ART. 10

(Compensi professionali)

  1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

 

ART. 11

(Obblighi di comportamento)

  1. Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica ha l’obbligo di:
    1. esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento abilitante l’esercizio della professione, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
    2. fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 

ART. 12

(Divieti e sanzioni)

  1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell’elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 3, comma 2.
  2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
  3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, di avvalersi, anche mediante l’uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 5. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi, di indicare il numero di iscrizione presente nell’elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
  4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione dei divieti di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 per i soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 per i titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, e per le imprese di cui al comma 3.
  6. Alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 11 si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
  7. Le funzioni di controllo e l’applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, dall’autorità di pubblica sicurezza e da ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

ART. 13

(Disposizioni transitorie)

  1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all’elenco nazionale di cui all’articolo 5 ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, a domanda, nelle apposite sezioni dell’elenco nazionale di cui all’articolo 7, comma 2, relativo alle specializzazioni territoriali, previo accertamento, per l’esercizio della professione, del possesso del titolo abilitativo relativo a un determinato territorio regionale e con annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo di abilitazione già posseduto, secondo le modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all’articolo 7, comma 4.
  3. Per i centottanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell’elenco nazionale, di cui all’articolo 5, comma 1, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi delle norme previgenti.

                                        

ART. 14

(Disposizioni finanziarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l’anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
  2. quanto a 300.000 euro per l’anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo;
  3. quanto a 300.000 euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.
  4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all’articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti.
  5. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2 del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Relazione illustrativa

La legge in esame è predisposta in attuazione dell’obiettivo di riforma della professione di guida turistica, attribuito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla competenza del Ministero del turismo. La Milestone per questa riforma (codice M1C3-10) prevede la definizione di uno standard nazionale di guida turistica entro il 31 dicembre 2023.

L'obiettivo dell'intervento è quello di dare, nel rispetto dell’autonomia normativa locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche ed al loro ambito di appartenenza. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei previsti a livello nazionale, anche mediante l’espressa previsione di corsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti, al fine di supportare al meglio l'offerta turistica. La successiva emanazione di decreti attuativi permetterà di conseguire, in modo più completo e dettagliato, gli obiettivi della normativa nazionale di primo livello.

L’articolato è composto da quattordici articoli concernenti l’esercizio della professione di guida turistica che viene svolta su tutto il territorio nazionale in base a criteri uniformi. In particolare, l’articolo 1 (Finalità) specifica le finalità della presente legge che reca la disciplina della professione di guida turistica nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) e dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, stabilendone i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni sono, altresì, applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L’articolo 2 (Definizione e oggetto della professione) definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della professione di guida turistica. Nello specifico, è definito “guida turistica” ai sensi del comma 1 della disposizione:

  1. il soggetto che ha superato l’esame di abilitazione nazionale, come disciplinato ai sensi della presente legge;
  2. il cittadino di uno Stato appartenente all’Unione europea, ivi abilitato allo svolgimento della professione di guida turistica, previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della presente legge;
  3. il cittadino straniero abilitato all’esercizio della professione, previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della presente legge;
  4. il cittadino italiano che abbia conseguito il titolo in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, previo riconoscimento della citata qualifica professionale ai sensi della presente legge;
  5. il soggetto abilitato alla professione ai sensi della normativa previgente.

L’attività svolta dai professionisti in questione riguarda lo svolgimento di visite guidate da effettuarsi, fisicamente sui luoghi o da remoto, con utenti singoli o organizzati in gruppo. La visita guidata ha ad oggetto l’illustrazione e l’interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale del territorio nazionale, in stretta connessione con gli elementi caratteristici delle realtà locali e dei relativi contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici (comma 2).

La finalità della visita guidata è quella di evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla necessità di rispettarlo in tutte le sue fragilità, garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore (comma 3).

L’articolo 3 (Esercizio della professione di guida turistica) prevede che, fatti salvi i casi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione, ai fini dell’esercizio della professione, in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, debbano ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. superamento dell’esame nazionale di abilitazione o riconoscimento della qualifica professionale conseguita in uno Stato UE o extra UE;
  2. iscrizione nell’elenco nazionale delle guide turistiche;
  3. possesso di idonea copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

Si prevede, altresì, una deroga al possesso dei requisiti elencati al comma 1, nell’ipotesi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell’art. 6, ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei, istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione (comma 2). Il comma 3 stabilisce che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato, mentre il comma 4 subordina lo svolgimento dell’attività propria delle guide turistiche al necessario possesso dilla copertura assicurativa.

L’articolo 4 (Esame di abilitazione) disciplina l’esame di abilitazione all’esercizio della professione che viene indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale e che consiste in tre prove (scritta, orale e tecnico-pratica) aventi ad oggetto le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia e diritto del turismo, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche (comma 1). Al comma 2 vengono elencati i requisiti necessari per la partecipazione all’esame:

  1. maggiore età;
  2. cittadinanza italiana o di Stati membri dell'Unione europea o, se trattasi di cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, occorre essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
  3. godimento dei diritti civili;
  4. non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell’arresto;
  5. non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
  6. aver conseguito la laurea triennale ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
  7. possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l’altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori formalmente riconosciuti, e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all’Unione europea, possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, da accertare in sede di svolgimento dell’esame di abilitazione.

I criteri e le modalità di svolgimento dell’esame, nonché le materie ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1 sono individuati con successivo decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione (comma 3).

Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono quantificati in 300.000 euro per l’anno 2024 e in 170.000 euro a decorrere dall’anno 2025 (comma 4).

L’articolo 5 (Elenco nazionale) dispone ai sensi del comma 1 l’istituzione, presso il Ministero del turismo, del c.d. elenco nazionale delle guide turistiche con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono iscritti, a domanda, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2. Tale elenco è pubblico e distinto in apposite sezioni per le guide che svolgono la professione sulla base di qualifiche conseguite all’estero e riconosciute ai sensi della presente legge, nonché per le guide che hanno conseguito successive specializzazioni tramite la frequentazione di corsi. L’aggiornamento e la tenuta dell’elenco avvengono a cura del Ministero del turismo, mediante la verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni conseguite e delle ulteriori certificazioni linguistiche acquisite. A tal fine, è prevista l’istituzione di una apposita piattaforma informatica i cui costi sono quantificati in 300.000 euro per l’anno 2024 e in 50.000 a decorrere dall’anno 2025 (comma 2). Nell’elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di conseguimento dell’abilitazione, le eventuali specializzazioni con relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione (comma 3). Gli iscritti all’elenco possono esercitare la professione in tutto il territorio nazionale, a condizione che siano muniti di un apposito tesserino professionale rilasciato dal Ministero del turismo nel quale risultano la fotografia, il numero di iscrizione ed il codice univoco di identificazione, ferma restando l’individuazione di siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, mediante decreto ministeriale, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza Unificata  (commi 3 e 4).

L’articolo 6 (Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero) disciplina le modalità di accesso alla professione sulla base della qualifica professionale conseguita all’estero da parte di cittadini originari di uno Stato membro dell'Unione europea e di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché di cittadini italiani che abbiano conseguito la qualifica di guida turistica all’estero. In particolare, lo svolgimento della professione in Italia è consentito:

  1. su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  2. in maniera stabile a seguito del riconoscimento della qualifica professionale mediante una misura compensativa che consiste nel superamento di una prova attitudinale (scritta e orale) nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1 della presente legge.

Al comma 2, si prevede l’inserimento della professione di guida turistica nell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale individua le qualifiche professionali il cui riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale. Tale prova va necessariamente sostenuta e superata anche da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (comma 3), è indetta dal Ministro del turismo, comprende una prova scritta ed una orale (comma 4) ed è subordinata al possesso di due certificazioni linguistiche, l’una di livello almeno C1 e l’altra di livello almeno B2 rilasciate da enti certificatori riconosciuti (comma 5), anche nei casi di cittadini italiani che abbiano conseguito la qualifica professionale in un altro Stato appartenente o non appartenente all’Unione europea (comma 6).

Il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro del turismo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite sia le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui alla lettera a), sentito il Ministro degli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza, sia le modalità di svolgimento della prova attitudinale, il cui superamento è necessario ai fini del riconoscimento della qualifica professionale e dell’esercizio della professione in Italia in maniera stabile. Come già affermato, i soggetti che abbiano ottenuto tale riconoscimento sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco nazionale (comma 8). L’autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione ed a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento è il Ministero del turismo (comma 9).

L’articolo 7 (Corsi di specializzazione e aggiornamento) prevede la facoltà per le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale di acquisire ed eventualmente cumulare specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite la frequentazione di corsi di formazione autorizzati dal Ministero del turismo (comma 1). Tali corsi hanno una durata minima di cinquanta ore e consentono alle guide turistiche abilitate di essere iscritte in apposite sezioni dell’elenco nazionale (comma 2). Si prevede, altresì, l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l’aggiornamento professionale tramite corsi teorici e pratici, tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati o in convenzione, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Inoltre, nel caso di corsi di specializzazione a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento (comma 3).

Con successivi decreti attuativi del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria e, se del caso, le federazioni sportive nazionali o altri soggetti che si ritenga opportuno ascoltare, saranno individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le misure e le sanzioni di tipo interdittivo da adottare in caso di inadempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale cui al comma 3. Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali provvederanno alla disciplina delle specializzazioni su scala nazionale valorizzandone la valenza e definendone i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi, onde garantire l’uniformità dei percorsi di specializzazione attivati (comma 4).

L’articolo 8 (Codice ATECO) dispone che l’ISTAT, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, provveda all’attribuzione di uno specifico codice ATECO per la professione di guida turistica, mentre l’articolo 9 (Ingresso gratuito) prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati, non solo per esercizio della professione, ma anche per finalità di studio e formazione.

L’articolo 10 (Compensi professionali) prevede che i compensi per le prestazioni professionali delle guide turistiche debbano in ogni caso essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L’articolo 11 (Obblighi di comportamento) sancisce i seguenti obblighi di comportamento alla cui osservanza le guide turistiche sono tenute nell’esercizio della professione:

  • esporre il tesserino personale di riconoscimento;
  • esibirlo su richiesta degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
  • fornire agli utenti informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L’articolo 12 (Divieti e sanzioni) stabilisce i divieti e le sanzioni relative alla disciplina della professione di guida turistica. Nello specifico, è fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell’elenco nazionale (comma 1), fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 3, comma 2, ai sensi del quale non sono richiesti né il superamento dell’esame di abilitazione, né il riconoscimento della qualifica straniera e, quindi, neanche l’iscrizione nell’elenco nazionale, per l’esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell’articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei, istituti o luoghi di cultura, nei soli casi di aperture straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione.

 Si vieta, altresì, l’utilizzo di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell’identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante (comma 2). Si impone, altresì, il divieto per agenzie di viaggio, tour operator ed altri intermediari di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di persone non iscritte nell’elenco nazionale (comma 3). Si vieta a chiunque, infine, di interdire od ostacolare l’ingresso e l’esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a privati (comma 4). I successivi commi 5 e 6 quantificano nel dettaglio le sanzioni ammnistrative da applicare nei casi di violazione dei citati divieti, salvo che il fatto non costituisca reato. Il comma 7 attribuisce le funzioni di controllo e di applicazione della sanzione ai Comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale, alle autorità di pubblica sicurezza e ad ogni altro soggetto autorizzato (per esempio soggetti preposti alla gestione di istituiti e luoghi della cultura, ecc.), ciascuno secondo le proprie competenze. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 8).

L’articolo 13 (Disposizioni transitorie) prevede al comma 1 che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale, con rilascio a loro favore del tesserino personale di riconoscimento. I suddetti soggetti, inoltre, saranno iscritti, a domanda, nelle apposite sezioni concernenti le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite, previo accertamento del possesso del titolo abilitativo relativo a un determinato territorio regionale e delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo di abilitazione; le modalità saranno individuate con successivo decreto del Ministro del turismo (comma 2). Al fine di consentire l’esercizio della professione senza soluzione di continuità, le guide turistiche già abilitate continuano ad esercitare la professione ai sensi della normativa previgente, per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell’elenco nazionale (comma 3).

Con riferimento al tema agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 5, l’articolo 14 (Disposizioni finanziarie) quantifica gli stessi in 600.000 euro per l’anno 2024 (300.000 per lo svolgimento dell’esame di abilitazione e 300.000 per la realizzazione dell’elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) e in 220.000 euro a decorrere dall’anno 2025 (170.000 per lo svolgimento dell’esame di abilitazione e 50.000 per la tenuta dell’elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica). Alla copertura si provvede:

  1. quanto a 300.000 euro per l’anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo;
  2. quanto a 300.000 euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si prevede, infine, che con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano quantificati i contributi a carico dei partecipanti all’esame di abilitazione, nonché i contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni (comma 2). Per il resto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.