XIX LEG - ddl - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno - Consiglio dei ministri 27 settembre 2023
aggiornamento: 12 marzo 2024
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 settembre 2023
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno
Art. 1
1. Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente intervento normativo si rende necessario e urgente per introdurre disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell’interno, in ragione dell’eccezionale afflusso di migranti nel corso del 2023 e delle ricadute che ne derivano sul piano dell’ordine e sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente.
Il provvedimento opera lungo quattro fondamentali direttrici, cui corrispondono le rubriche dei capi che lo compongono e consta di dodici articoli.
Trattasi, in primo luogo, di disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare, volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione.
Ulteriori disposizioni riguardano il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento ai casi di presentazione di domande “reiterate” (cioè successive rispetto a una prima domanda già rigettata definitivamente nel merito), finalizzate a garantire i diritti dei migranti senza compromettere l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall’autorità giudiziaria, nonché le attività svolte per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e per assicurare, ai medesimi, adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia.
Il rilevante afflusso migratorio registratosi di recente induce, inoltre, a introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati sul proprio territorio.
L’ultimo capo reca disposizioni volte a prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell’interno, anche alla luce dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio.
Si illustrano di seguito gli articoli del provvedimento.
Capo I
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione irregolare
Articolo 1
(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)
Il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (da qui in poi anche “Testo unico” o “TUI”), riguardante il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, necessita di interventi modificativi in quanto presenta talune criticità. In primo luogo, non viene individuata l’autorità amministrativa deputata all’adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10 dello stesso articolo, né tantomeno gli eventuali criteri di valutazione di cui tener conto per l’analisi del singolo caso. Il comma 7 dello stesso articolo reca un erroneo richiamo al provvedimento espulsivo “di cui al comma 9”, che invece disciplina la “revoca” del permesso di soggiorno. Tale richiamo determina un’applicazione non coerente con le disposizioni unionali contenute nella direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ove (all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b)), si prevede espressamente che i soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status, qualora sia adottato un provvedimento di allontanamento a norma dell’articolo 12. Pertanto, a legislazione vigente, la revoca interviene soltanto come conseguenza dell’espulsione. La modifica normativa inserita al comma 1, lettera a), n. 3), intervenendo, quindi, sull’articolo 9, comma 10, del Testo unico, chiarisce che sia il Ministro dell’interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’autorità deputata a decretare l’espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza l’espulsione è invece disposta dal prefetto. La disposizione messa a punto si applica, dunque, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio da almeno cinque anni, inseriti nel contesto lavorativo e sociale, cui è stato rilasciato il particolare status di soggiornante di lungo periodo che, in taluni settori, consente di beneficiare del medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini italiani. In tali casi, il permesso di soggiorno ha una validità decennale.
La novella riporta il richiamo all’applicazione del comma 3 dell’articolo 13 del TUI, in cui è disposto che il provvedimento è immediatamente esecutivo e individua i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere.
In caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
In caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l’autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall’articolo 17 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
La disposizione inserita al comma 1, lettera a), n. 2), interviene con la modifica del richiamo al comma 9 dell’articolo 9 del TUI, che, per la necessità di evitare difficoltà anche nella fase applicativa, viene sostituito dal richiamo al comma 10. Infatti, è a seguito dell’espulsione adottata dal Ministro dell’interno che deve essere decretata dal questore la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, e non il contrario, atteso che la competenza a valutare i gravi motivi di ordine pubblico o le ragioni di sicurezza dello Stato risiede in capo al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUI.
Tale intervento di modifica recepisce puntualmente l’articolo 9 (in tema di revoca dello status di soggiornante di lungo periodo) paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109/CE.
La modifica normativa inserita al comma 1, lettera a), n. 1), reca un mero intervento di attualizzazione della normativa di riferimento citata.
Gli interventi inseriti alle lettere b), c), nn. 2) e 3), e d), recano le discendenti disposizioni di coordinamento e aggiornamento normativo.
La modifica di cui alla lettera c), n. 1), disciplina l’espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale. Le disposizioni vigenti e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 13, del TUI, nel far riferimento alle ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, nulla dice in ordine all’ipotesi in cui invece sia destinatario di misura di sicurezza di cui agli articoli 199 e seguenti del codice penale. In considerazione, quindi, del principio sancito al quarto comma dell’articolo 200 c.p. - in cui si prevede che “… l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza” - l’intervento normativo in esame chiarisce che l’espulsione si applica anche a colui che è sottoposto a misure di sicurezza ex articoli 199 e seguenti c.p.
Sono poi inseriti ulteriori due periodi al comma 3, allo scopo di disciplinare la procedura. In particolare, si prevede che il nulla osta deve essere richiesto dal questore al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura e che si applichino le disposizioni di cui ai periodi quinto e sesto del medesimo comma 3 dell’articolo 13 del TUI, secondo i quali il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, nell’attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore possa adottare la misura del trattenimento presso uno dei centri di cui all’articolo 14 del TUI.
La lettera e) risponde, invece, all’esigenza di allineare la disciplina in tema di diritto di difesa prevista per i cittadini stranieri all’articolo 17 del TUI con quella vigente per i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari anche stranieri, in forza dell’articolo 20-bis, comma 5, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, così come introdotto dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32 (con l’articolo 1, comma 1, lettera d)).
La disposizione nazionale prevista per i cittadini dell'Unione e i loro familiari (anche stranieri) recepisce le previsioni unionali recate nell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 38/2004 in cui è espressamente chiarito che “Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio”.
L’attuale assetto normativo, infatti, determina una illogica disparità di trattamento tra “lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale” e “il cittadino unionale o il proprio familiare straniero sottoposti ad un procedimento penale ovvero parti offese nello stesso”.
Il testo dell’articolo 17 TUI, nel prevedere che “lo straniero ...è autorizzato a rientrare in Italia”, porta a ritenere il rilascio dell’assenso, a fronte di documentata richiesta, un “atto dovuto” del questore e che quindi, non sussista per detta autorità alcun margine di discrezionalità o di valutazione.
Le possibili implicazioni di tale lettura rilevano soprattutto ove si tratti di rispondere alle richieste di reingresso avanzate da stranieri espulsi dal territorio nazionale (e dell’Unione) con provvedimento del Ministro dell’interno, adottato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, TUI), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo (nelle ipotesi previste dall’articolo 3, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2005, n. 155, in combinato disposto con l’articolo 4, del decreto-legge 18 febbraio
2015, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2015, n. 43).
Con la novella si prevede, pertanto, che lo straniero “può essere autorizzato” a rientrare in Italia, introducendo, così, un margine di valutazione con riferimento a possibili gravi turbative o grave pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, derivanti dall’eventuale reingresso del soggetto nel territorio nazionale. In funzione di garanzia, si prevede che avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell’opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.
Gli interventi inseriti ai commi 2, 3 e 4 rispondono, infine, all’esigenza di allineare la normativa vigente di seguito alle modifiche in tema di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in capo al Ministro dell’interno), o per gravi motivi di pubblica sicurezza (a cura del prefetto), adottata ai sensi del nuovo comma 10, dell’articolo 9, del TUI.
Articolo 2
(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)
La disposizione istituisce un contingente fino a 20 unità della Polizia di Stato, appartenenti ai ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti, da destinare presso le ambasciate e i consolati per potenziare le
attività di controllo e verifica connesse con il rilascio dei visti di ingresso per l’Italia. Detto personale opererà nell’ambito degli uffici visti, al fine di rafforzarne le capacità di contrasto a tentativi di immigrazione illegale mediante la produzione di falsi documentali ed altre attività fraudolente.
Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall’articolo 32, comma secondo, del DPR n. 18/1967. La destinazione di detto personale sarà effettuata previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
All’erogazione del trattamento economico spettante in base alla parte terza del DPR n. 18/1967 in relazione ai posti di organico occupati provvederà il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei limiti di euro 125.000 per l’anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall’anno 2024. Considerata l’urgenza del potenziamento dell’operatività degli uffici visti, è autorizzata, nelle more dell’istituzione dei relativi posti di organico, l’erogazione di anticipazioni al personale inviato per l’intero importo spettante in base alla parte terza del DPR n. 18/1967.
Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati
Articolo 3
(Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)
La disposizione reca la modifica della disciplina relativa alla procedura - non ordinaria - di trattazione della richiesta di una prima domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale.
Preliminarmente occorre precisare che – ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - si intende per domanda reiterata un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.
Si evidenzia, altresì, che le disposizioni recate nel TUI contemplano, tra le ipotesi di “esecuzione del provvedimento di rimpatrio”, anche i casi in cui – allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero – il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni (ai sensi dell’articolo 14, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Orbene, la novella messa a punto disciplina, in modo più puntuale, l’ipotesi in cui la domanda reiterata è presentata “sulla scaletta” del vettore con il quale è in corso l’operazione di rimpatrio, al solo scopo di eludere o rinviare la procedura di rimpatrio.
Con la disposizione in esame l’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 è integrato dal nuovo comma 1-bis, ove si prevede che, quando l’istanza reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall’autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all’esame preliminare della domanda e - fermo restando il rispetto dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l’esecuzione della procedura di allontanamento, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. b).
Nel secondo periodo dello stesso comma si chiarisce che, laddove sussistano le ipotesi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all’ulteriore esame.
La novella messa a punto mira ad attuare il principio sancito dalla direttiva 2013/32/UE, all’articolo 41 in tema di deroghe al diritto di permanere sul territorio nazionale in caso di domande reiterate.
Articolo 4
(Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
La disposizione interviene nell’ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale disciplinato dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Il comma 1, lettera a) fa riferimento, in particolare, al caso in cui il richiedente non si presenti presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell’identità dal medesimo dichiarata e per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, impedendo, di fatto, alla commissione territoriale di poter esaminare nel merito la richiesta.
Segnatamente, nel novellare l’articolo 6 del decreto legislativo 25/2008, si prevede, nella cennata ipotesi di mancata presentazione, che la manifestazione di volontà precedentemente espressa dallo straniero non costituisca domanda secondo le procedure previste dal decreto 25/2008 e il relativo procedimento non si consideri instaurato.
Viene inoltre novellato l’articolo 23-bis del decreto legislativo 25/2008, il quale prevede, in caso di allontanamento, la sospensione dell’esame della domanda (comma 2) e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. L’intervento normativo riduce il termine di sospensione – in conformità all’articolo 28 della direttiva 2013/32/UE - da 12 a 9 mesi (comma 1, lettera b)).
In tal caso, il procedimento è estinto, in attuazione del principio unionale enunciato all’articolo 28, paragrafo 1, terzo capoverso («Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.»).
La novella non preclude alcun diritto allo straniero che, se rintracciato in un successivo momento, potrà comunque, sempre, (ri)manifestare l’intenzione di chiedere la protezione internazionale.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)
L’intervento normativo si inserisce nel quadro delle disposizioni vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati, introducendo, nell’ambito del decreto legislativo 142/2015 talune novelle in materia di accertamento dell’età del minore e di accoglienza.
La disposizione di cui al comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 142/2015, prevedendo che, in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore - che ad una prima analisi appare di età superiore ai sedici anni - per un periodo, comunque, non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11.
In materia di accoglienza, il vigente articolo 19 del cennato decreto legislativo prevede che il minore straniero non accompagnato (di seguito MSNA), dopo una prima accoglienza in strutture governative a ciò destinate, finalizzata ad esigenze di soccorso e protezione immediata, sia accolto nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge
- 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990. Tale sistema di accoglienza costituisce, pertanto, il dispositivo naturale di accoglienza per tale categoria di minori.
In caso di temporanea indisponibilità nelle cennate strutture, è previsto che l’assistenza e l’accoglienza siano temporaneamente assicurate dall’ente locale in cui il minore si trova. Il comma 3-bis, in particolare, dispone che in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal comune, essa è disposta dal prefetto, ai sensi dell’articolo 11, attraverso l’attivazione di strutture recettive temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA.
La novella in esame si pone in linea sia con l’articolo 24, paragrafo 2, secondo periodo, della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - che dispone che gli Stati membri possano ospitare i MSNA ultrasedicenni in centri di accoglienza per adulti, sia con l’articolo 19, comma 4, del d. lgs. 142/2015, il quale dispone che il MSNA può essere accolto nei centri di cui all’articolo 9, purché venga assicurata al minore una permanenza separata dagli adulti ivi presenti, atteso che l’accoglienza del minore, con la novella in commento avviene, in specifiche sezioni dedicate.
La disposizione di cui al comma 1, lettera b), interviene sull’articolo 19-bis del citato decreto legislativo 142/2015, al fine di poter rispondere all’esigenza di introdurre ulteriori strumenti necessari per l’individuazione dell’età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati, tenuto conto del superiore interesse del fanciullo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
In particolare, il n. 3) della lettera b) introduce il nuovo comma 6-ter, il quale stabilisce che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all’articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste sia nel territorio nazionale), l’autorità di pubblica sicurezza
- in deroga alle disposizioni di carattere generale previste dal comma 6 dell’articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età. La suddetta autorità di pubblica sicurezza ne dà immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l’esecuzione.
La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l’esito delle operazioni compiute e che deve essere notificato all’interessato e trasmesso all’autorità giudiziaria.
Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.
Sempre in relazione alla materia dell’accertamento dell’età del minore, l’articolo 19-bis, introdotto dall’articolo 5, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (cd. “legge Zampa”) disciplina, tra l’altro, la relativa procedura, nel caso sussistano dubbi sull’età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori se già nominati, l’accertamento dell’età dell’interessato da effettuarsi secondo le modalità dei commi 3 e 3-bis.
Il nuovo comma 3-ter (inserito dal n. 1 della lettera b)) prevede che se, sulla base degli accertamenti previsti ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato ai sensi l’articolo 495 del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la pena può essere sostituita con l’espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 286/1998.
Il n. 2) della lettera b), allo scopo di assicurare l’accelerazione della procedura di accertamento socio-sanitario dell’età del sedicente minore di cui al comma 6 dell’articolo 19-bis del d.lgs. 142/1995, prevede che tale procedura debba concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni.
Il nuovo comma 6-bis, introdotto dal predetto n. 3) della lettera b), rimette gli accertamenti, previsti dal comma 6 dell’articolo 19-bis citato, alle équipe multidisciplinari e multiprofessionali - previste dall’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati - che dovranno essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)
La disposizione intende assicurare l’effettività della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il minore straniero non accompagnato che ha raggiunto la maggiore età, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno previsto, a seconda dei casi, per motivi di lavoro subordinato o per lavoro autonomo.
A tal fine, la novella introdotta all’articolo 32 del Testo Unico per l’immigrazione approvato con il decreto legislativo 286/1998, attraverso l’inserimento del comma 1-bis.1 nella cennata disposizione, prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio dei cennati permessi di soggiorno è demandata ai soggetti individuati dalla disposizione medesima.
In caso di sopravvenuto accertamento dell’insussistenza dei requisiti oggetto dell’asseverazione, consegue la revoca del permesso di soggiorno e la comunicazione al pubblico ministero competente ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione penale. La finalità della previsione normativa in commento risiede, pertanto, nell’esigenza di assicurare l’effettiva sussistenza, in capo allo straniero neomaggiorenne, delle condizioni che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno e nell’apprestamento di un efficace strumento per il contrasto al fenomeno dell’irregolare presenza di migranti sul territorio nazionale.
Capo III
Misure in materia di accoglienza Articolo 7 (Disposizioni in materia di accoglienza)
La disposizione è finalizzata a consentire il potenziamento della capacità della rete nazionale di accoglienza nei casi di situazioni di estrema urgenza connesse ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti nel territorio nazionale.
In particolare, al comma 1, lett. a), mediante la modifica apportata all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n, 142, si prevede che, in presenza delle situazioni di estrema urgenza sopra accennate, in ragione di esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si possa derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, per i centri governativi di cui all’articolo 9, nonché le strutture recettive temporanee di cui all’articolo 11 (cd. “CAS”), allestite dai prefetti in caso di indisponibilità di posti all’interno dei centri governativi; la deroga è consentita nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Per la determinazione delle modalità concrete di attuazione di tale facoltà di deroga per le specifiche strutture di accoglienza di cui si tratta la novella rimette ad una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell’azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione e dell’ente locale interessati, la definizione delle modalità attuative delle deroghe previste al comma 1.
Il comma 1, lett. b) modifica l’articolo 17 del d. lgs. 142/2015 che indica le persone portatrici di esigenze particolari, ricomprendendovi tutte le donne e non solo quelle che si trovino in stato di gravidanza; per l’effetto, vengono rese applicabili a tutte le donne le misure specificamente previste, come l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 28-bis e 28-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e l’accesso prioritario al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39.
Il comma 1, lett. c) interviene sull’articolo 19 del d. lgs. n. 142/2015 citato, e segnatamente sul comma 3-bis, mediante una disposizione finalizzata a potenziare la capacità della rete nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – ed in particolare delle strutture recettive temporanee di cui all’articolo 19, comma 3-bis del decreto legislativo n. 142/2015 (cd. CAS minori) destinate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ultraquattordicenni – che sono attivate in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di tali minori laddove l’accoglienza non possa essere disposta nelle strutture del citato Sistema di Accoglienza e Integrazione ovvero in strutture di accoglienza temporanee predisposte dai comuni ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 citato. La novella, pertanto, prevede che nei casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA nel territorio nazionale, i prefetti possono realizzare o ampliare le strutture di cui all’art. 19, comma 3-bis anche in deroga al limite di capienza previsto, nella misura massima del 50%.
Articolo 8
(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)
L’intensa pressione migratoria conseguente in particolare agli arrivi consistenti e ravvicinati di migranti ha determinato un incremento delle attività dei punti di crisi (cd. hotspot) di cui all’articolo 10-ter del TUI e dei centri governativi di cui all’articolo 9 del d. lgs. 142/2015 presenti nel territorio nazionale, con conseguente incremento esponenziale dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in gran parte indifferenziati, prodotti dalle persone ospitate nelle cennate strutture ed un connesso sforzo organizzativo, logistico e finanziario sostenuto dai comuni ove insistono tali strutture.
In ragione quanto precede, l’intervento normativo in commento, ai commi 1 e 2, intende assicurare ai comuni interessati dalla presenza dei centri e strutture da essa considerati un adeguato sostegno organizzativo e finanziario, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connessi alle attività ivi svolte può essere assicurato dai prefetti competenti per territorio, i quali possono, a tal fine, far ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l’individuazione - sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture - degli ambiti territoriali interessati e la determinazione degli importi da assegnare ai prefetti competenti per le finalità previste.
Il comma 4 determina gli oneri connessi alle cennate attività, relativamente all’ultimo trimestre dell’anno 2023 e a ciascuno degli anni 2024 e 2025, con individuazione della copertura finanziaria.
Capo IV
Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno
Articolo 9
(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)
Attualmente per l’Operazione “Strade sicure” è previsto, fino al 31 dicembre 2023, un dispositivo di
5.000 unità di personale delle Forze armate, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, come disposto dall’articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
Per lo svolgimento di quest’attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2022, compete al personale delle Forze armate impiegato un’indennità onnicomprensiva pari all’indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 47 ore di straordinario mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
In considerazione della necessità di garantire più sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie del paese (partendo da quelle di Milano, Roma e Napoli) il Governo ha avviato il programma “Stazioni sicure”, con il dispiegamento di un certo numero di personale delle Forze dell’ordine al fine di controllare e rendere più sicure le stazioni ferroviarie delle principali città metropolitane, offrendo in tal modo maggiore tranquillità a tutti i cittadini e turisti che si accingono a utilizzare i treni per i loro spostamenti. Ciò rende possibile anche la prevenzione e la perseguibilità di quei reati che si manifestano in tali ambienti, come lo spaccio di droga, minacce, interruzione di pubblici servizi.
In tale ottica, la disposizione in esame prevede l’incremento di 400 unità di personale appartenente alle Forze armate facenti parte del dispositivo “Strade Sicure”, da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, le principali stazioni ferroviarie. Tale personale svolgerà attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cd. operazione “Stazioni sicure”, per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti.
L’impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023. La norma, inoltre, al fine di assicurare all’intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l’intero periodo, ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese rapportate al periodo di impiego.
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 1 della disposizione in esame rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, in base alle quali:
- il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
- il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
- nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
Articolo 10
(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)
La disposizione prevede che - per l’anno 2023 – le risorse destinate alla remunerazione della maggiore attività lavorativa che si richiede al personale delle Forze di polizia per garantire il livello di sicurezza del sistema Paese, anche in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano incrementate di 15 milioni di euro, attingendo ai fondi disponibili nel fondo istituito dall’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le predette risorse sono per 5,7 milioni ciascuno alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, per 2,85 milioni al Corpo della Guardia di finanza e per 750 mila euro alla Polizia penitenziaria.
Articolo 11
(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)
La disposizione è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all’eccezionale afflusso migratorio.
Le iniziative che si intendono finanziare con l’intervento normativo rivestono carattere di urgenza e priorità, anche alla luce dell’attuale contesto geopolitico. L’immediatezza della disponibilità delle risorse nelle relative poste di bilancio è di fondamentale importanza per avviare in tempo utile le connesse procedure acquisitive.
Non v’è dubbio che la necessità urgente di disporre di tali risorse si inserisce in un mutato quadro generale a livello mondiale che richiede un generale riallineamento delle strategie e delle competenze che si andranno velocemente a riposizionare nelle rispettive mission istituzionali nei comparti Sicurezza interna e Difesa.
A tal fine, con l’intervento di cui al comma 1, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero dell’interno, una spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, per le esigenze di potenziamento della Polizia di Stato, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell’innovazione tecnologica.
Con il comma 2, infine, si prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 della proposta normativa in questione, assicurata, ricorrendo alla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
I commi 3 e 4 sono volti a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti all’ammodernamento, al supporto logistico, all’approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell’equipaggiamento, dell’armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all’acquisto, alla manutenzione e all’adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all’incremento considerevole delle attività svolte dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri, a causa del forte incremento dei flussi migratori. Le Forze armate e l’Arma dei carabinieri sono chiamate sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell’immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l’organizzazione di voli di trasferimento, sia con la sorveglianza dei CPR esistenti e di quelli da realizzare, sia, ancora, con l’attività specifica di controllo del territorio. Per tali finalità sono stati quantificati 2 milioni di euro per il residuo periodo del 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e l’Arma dei carabinieri.
I commi 5 e 6 sono volti a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti al supporto logistico, all’approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell’equipaggiamento, dell’armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all’acquisto, alla manutenzione e all’adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all’incremento considerevole delle attività, a causa del forte incremento dei flussi migratori, svolte dal Corpo della Guardia di finanza, quale forza di polizia a cui la legge affida il ruolo di polizia economica-finanziaria e di sicurezza del mare. Per tali finalità sono stati quantificati 1 milione di euro per il residuo periodo del 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
Capo V
Disposizioni finali
Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)
La norma prevede che ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministro dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 13
(Entrata in vigore)
La disposizione reca l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.