Schema di D.lgs. - Disposizioni sanzionatorie violazioni regolamento identificazione equidi - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe degli equidi da parte dell’UNIRE” - Relazione illustrativa
La Commissione europea con regolamento (CE) n.504/2008 del 6.6.2008 ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi, riprendendo le direttive CEE 90/426 e 90/427 e dandone un’applicazione uniforme per tutti gli Stati membri. In particolare l’art.24 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa.
In Italia il sistema di identificazione in parola è stato già previsto dall’art.8 della L. 1 agosto 2003 n.200 che ha stabilito che l’anagrafe equina sia organizzata e gestita dall’UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell’AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA) per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.
Con decreto del 5 maggio 2006 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute sono state emanate le “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’Anagrafe equina da parte dell’UNIRE”, definendo, tra l’altro:
- le modalità di identificazione degli equidi;
- le modalità di rilascio del documento di identificazione dell’equide (passaporto);
- gli obblighi a carico del proprietario dell’equide e degli stabilimenti di macellazione;
- le modalità di gestione degli scambi di equidi con i Paesi comunitari e con i Paesi terzi;
- i compiti delle Regioni, del servizio veterinario delle AASSLL, dell’UNIRE e delle APA accreditate.
Il citato provvedimento ha anche istituito un apposito Comitato tecnico di coordinamento (di cui fanno parte rappresentanti di questo Ministero, del Ministero della salute, delle Regioni, dell’UNIRE e dell’AIA) con il compito di proporre modifiche, anche in funzione dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia, nonché di predisporre il manuale operativo dell’anagrafe degli equidi.
L’anagrafe equina è stata avviata, sia pure in forma temporanea e semplificata, nel luglio 2007 con circolare ministeriale n. 1 del 14 maggio 2007, in attesa che venissero ultimati i lavori in merito alle modalità operative.
Sulla base delle predetta circolare, gli Enti e Associazioni che tengono i Libri genealogici hanno continuato ad identificare i puledri tenendo tali informazioni nelle proprie banche dati. Per quanto riguarda i cavalli non iscritti in alcun Libro genealogico l’Associazione Italiana Allevatori, tramite le sue associate provinciali, ha iniziato ad identificare i puledri nati dopo il 1° gennaio 2007 nonché i cavalli nati in precedenza e privi di qualunque documento di identificazione registrando tali informazioni in una banca dati centrale presso l’AIA.
Con successivo decreto delle stesse Amministrazioni del 9 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative dell’anagrafe degli equidi, ed in particolare le seguenti procedure operative:
- iscrizioni degli equidi in anagrafe;
- registrazione in banca dati della situazione preesistente;
- identificazione e registrazione dei puledri mediante transponder;
- iscrizione di capi scambiati con Paesi della UE o importati/esportati da o verso Paesi Terzi;
- movimentazione per compravendita o macellazione,
- comunicazione furto o smarrimento di animali o del loro passaporto;
- controlli espletati nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo;
- comunicazioni di ritorno alle regioni ed ai Servizi veterinari.
Come innanzi citato, il regolamento (CE) n.504/2008 della Commissione, recante “attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio”, riguarda i metodi di identificazione degli equidi.
In tal senso l’attuale normativa nazionale già corrispondeva alla normativa comunitaria, salvo piccoli adeguamenti. Detti adeguamenti sono stati ora recepiti con le nuove linee guida per la gestione dell’anagrafe equina emanate con il D.M. 29 dicembre 2009, che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 5 maggio 2006.
Le unite disposizioni si sono quindi rese necessarie per completare, con l’impianto sanzionatorio, il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato e garantire così la loro applicazione secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 dicembre 2009. In tal senso le norme in questione svolgono una funzione dissuasiva per coloro che detengono equidi, in quanto le sanzioni stabilite sono efficaci e proporzionate, secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario.
Nell’ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare, le sanzioni previste sono unicamente di natura amministrativa pecuniaria. Nel contesto di alcuni articoli e di singoli commi, hanno contemporaneamente natura fissa, con un minimo ed un massimo. Ciò per graduare l’importo sanzionatorio applicabile per la singola violazione e rendere il precetto maggiormente dissuasivo e penalizzante nei confronti di coloro che avrebbero un maggior tornaconto ad operare la violazione e maggior responsabilità nella corretta applicazione delle disposizioni in vigore.
In mancanza di rilevazioni ISMEA dei prezzi degli animali da carne e non esistendo un mercato degli animali sportivi, si è tenuto conto dei valori di mercato (fonte Mercato di Montichiari) all’origine ed all’ingrosso a seconda della pregevolezza dell’animale, nonché dei valori medi dei puledri di cavalli da trotto e da galoppo nelle aste finanziate dall’UNIRE.
Lo schema di decreto legislativo è composto da otto articoli.
L’articolo 1 definisce il campo di applicazione e le definizioni. Si evidenzia che nel testo non sono state introdotte nuove definizioni, ma vengono richiamate quelle contenute nel Regolamento (CE) n. 504/2008 e nel decreto del 29 dicembre 2009.
L’articolo 2 riprende le definizioni necessarie per l’applicazione delle sanzioni e gli obblighi degli operatori per la definizione delle sanzioni stesse. Definizioni ed obblighi sono ripresi dal Regolamento 504/2008 e dal DM 29 dicembre 2009.
Gli articoli da 3 a 6 definiscono le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 504/2008 e rese applicative con il decreto del 29 dicembre 2009 recante linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli equidi da parte dell’UNIRE.
L’articolo 3, suddiviso in sette commi, prevede le sanzioni in materia di identificazione degli equidi.
Il comma 1 del predetto articolo prevede sanzioni per chiunque detenga animali delle specie del genere Equus (cavalli ed asini) e di altre specie della famiglia Equidae e loro ibridi non in regola con gli obblighi di identificazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.504/2008 e dell’art.3 del decreto 29 dicembre 2009.
Il comma 2 prevede sanzioni per chiunque tolga, sostituisca, o impianti, senza preventiva autorizzazione dell’autorità competente, il dispositivo elettronico di identificazione individuale dell’equide (transponder).
Il comma 3 prevede sanzioni per chiunque modifichi o contraffaccia il documento di identificazione di un equide (passaporto).
Il comma 4 prevede sanzioni per chi, non autorizzato, impianti un dispositivo elettronico su un equide.
Il comma 5 prevede sanzioni per chiunque sposti da un’azienda o introduca in azienda un animale senza documento di accompagno (passaporto).
Il comma 6 prevede sanzioni per il veterinario incaricato che applica il dispositivo elettronico dell’equide in difformità da quanto stabilito dalle norme.
Il comma 7 prevede una sanzione raddoppiata per chiunque reiteri le violazioni considerate nell’art.3
L’articolo 4, suddiviso in 11 commi, prevede sanzioni per il proprietario o il detentore delegato di equidi che ometta le comunicazioni alle organizzazioni responsabili del funzionamento del sistema di identificazione degli equidi e dell’implementazione dei dati nella banca dati anagrafe degli equidi (BDE) sugli eventi riguardanti gli animali (nascita, morte, abbattimento, importazione, esportazione, vendita, furto, smarrimento etc.).
L’articolo 5 prevede, al comma 1, sanzioni per il proprietario o il detentore delegato di equidi che ometta di istituire, compilare ed aggiornare il registro aziendale di carico e scarico. Al comma 2 prevede sanzioni per il proprietario o il detentore delegato che ometta di completare in ogni sua parte il passaporto dell’equide ed al comma 3 sanzioni per il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione per il mancato accertamento dei requisiti degli equidi introdotti nella struttura e per la mancata comunicazione della macellazione alla banca dati. In caso di reiterazione delle violazioni al comma 3 sono previste sanzioni raddoppiate.
L’articolo 6 prevede, ai commi 1 e 2, l’accertamento delle violazioni e i tempi necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni senza sanzioni. Il comma 3 stabilisce che quanto indicato ai commi 1 e 2 non si applica agli stabilimenti di macellazione.
L’articolo 7, riguardante le norme finali, definisce le competenze per le province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 1 riconosce nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all’irrogazione delle relative sanzioni. Il comma 2 prevede che per l’accertamento delle violazioni previste nel presente schema di decreto legislativo si procede a norma della legge 689/81.
Il testo, con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, è stato rimodulato in accoglimento di una delle due richieste avanzate in sede di Conferenza Stato-Regioni, relativa alla differenziazione dell’importo delle sanzioni applicabili in considerazione del diverso valore economico degli animali.
La seconda richiesta, relativa all’esclusione della responsabilità del proprietario/detentore qualora la mancata identificazione dipenda da cause ad esso non imputabili, non è stata invece accolta, in quanto, con l’inserimento di tale previsione, da una parte si verrebbe a creare una situazione di ingiustificata disparità con le altre disposizioni di natura sanzionatoria contenute nello schema di decreto, e con gli altri articoli dello stesso che non contengono la medesima clausola, dall’altra appare inutile giacchè la non imputabilità per cause non derivanti da colpa, è principio generale applicabile al diritto sanzionatorio qualunque sia la natura dell’illecito.
Sul testo è stato acquisito il parere favorevole, senza osservazioni, delle Commissioni parlamentari.
Lo schema di decreto legislativo in oggetto non prevede nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.