XIX LEG - ddl - Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

aggiornamento: 19 settembre 2023

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 19 gennaio 2023

DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO E DI ARRESTO IN FLAGRANZA

 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale

Art. 2 - Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Art. 3 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

ART. 1

(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

 

  1. All’articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio.”.

 

  1. All’articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio.”.

 

ART. 2

 (Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

 

  1. All’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola “575,” è inserita la seguente: “582,”.

 

 

 

ART. 3

 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)

 

  1. Il comma 3 dell’all’articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Se  si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza nei casi di cui ai commi 1 e 2 è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto, oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis.”.

  1. All’articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale dopo le parole “nel luogo” sono aggiunte le seguenti: “, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis”.
  2. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
  3. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

  

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

Relazione illustrativa

  

Il decreto legislativo n. 150 del 2022, in conformità alla delega e al fine di intervenire con funzione deflattiva, ha aumentato i casi di reati procedibili a querela.

A fronte di questo intervento – che si ritiene di confermare in quanto, nell’ambito degli impegni assunti nell’ottica di attuazione del PNRR, è opportuno favorire effetti deflattivi – sono però emerse alcune problematiche con riferimento a due diversi profili.

Il primo attiene al fatto che la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici quando la persona offesa può non essere nelle condizioni di compiere liberamente la scelta relativa alla proposizione o meno della querela o alla sua remissione.

In particolare ciò si può manifestare in contesti connotati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o nell’ambito di reati particolarmente seri.

Si tratta di un aspetto problematico già esistente anche prima della riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2022, che l’ampliamento dei casi di procedibilità a querela ha accentuato, ma che non poteva essere risolto in quella sede in mancanza di una delega sul punto. Per questa stessa ragione, peraltro, non è possibile avvalersi della procedura prevista dalla legge delega n. 134 del 2022, per apportare il correttivo in esame.

Per questo aspetto, pertanto, si è ritenuto corretto un intervento in forza del quale tutti i reati procedibili a querela divengano procedibili d’ufficio ove ricorra l’aggravante c.d. “del metodo mafioso”, di cui all’art. 416-bis.1, primo comma, del codice penale. Analoga valutazione si è compiuta anche rispetto a quei reati che sono connotati dalla ricorrenza dell’aggravante delle finalità di terrorismo di cui all’art. 270-bis.1, primo comma, c.p.

Questa opzione, d’altra parte, è del tutto omogenea con quella già compiuta dal legislatore rispetto all’aggravante di cui all’art. 604-ter del codice penale, in quanto in forza dell’art. 6 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la sua ricorrenza rende procedibile d’ufficio anche i reati procedibili a querela.

 

Sempre nell’ottica ora esposta si è anche osservato che l’art. 71 del c.d. codice antimafia (d.lgs.

  1. 159 del 2011) prevede che si proceda sempre d’ufficio per un’ampia serie di delitti (molti dei quali oggetto dell’intervento sulla procedibilità effettuato con il d.lgs. n. 150 del 2022), quando essi siano posti in essere “da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione”.

L’elenco dei reati enunciato nell’art. 71 citato non include, in modo del tutto privo di ragionevolezza, l’art. 582 c.p., mentre include, ad esempio, gli artt. 610, 611, 612 c.p.

Per questo si propone di includere anche il reato di cui all’art. 582 c.p. tra quelli procedibili d’ufficio se posti in essere “da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione”.

Altro intervento, questo, che non è possibile rimettere della procedura prevista dalla legge delega n. 134 del 2022 per apportare correttivi al decreto legislativo adottato, in quanto tema fuori dalla delega.

 

Accanto a questi interventi si è ulteriormente preso atto del fatto che la modifica del regime di procedibilità incide anche su reati per i quali il legislatore prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, i quali possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa: si pensi ai furti indicati dalla lettera e) dell’art. 380, comma 1, c.p.p. commessi in orario notturno.

Rispetto a questi casi, che oggi non consentirebbero l’arresto in flagranza in mancanza di querela, si è ritenuto possibile prevedere che, anche in mancanza di querela, si possa procedere all’arresto in flagranza, in ragione della gravità dei reati e in connessione con quanto già oggi previsto dall’art. 344, comma 2, c.p.p.

Tuttavia, per contenere la nuova previsione, per prima cosa la si è limitata solo ai reati ritenuti di particolare allarme sociale dal legislatore, ammettendo l’arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio.

Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all’arresto se la persona offesa è presente o prontamente rintracciabile. In questo modo, per prima cosa, si precisa che la norma trova applicazione solo nelle situazioni sopra indicate, di impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che in presenza della persona offesa dev’essere quest’ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l’arresto non è possibile.

Allo stesso fine di contenere l’ambito applicativo della nuova previsione, si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire, in modo analogo a come si esprime l’art. 343, comma 3, c.p.p., in quanto se fosse già manifestata una volontà di rinunciare alla querela non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma.

Al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.

Infine, allo scopo di confermare un modulo semplificato già oggi previsto per la raccolta della querela, è stato ribadito, come già previsto nel comma 3 originario dell’art. 380 c.p.p. e previsto nell’identico comma 3 dell’art. 381 c.p.p., che la querela, in tutti i casi di cui si occupa la disposizione, può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria. Per questo aspetto si è anche approfittato di questo intervento per porre rimedio ad un difetto di coordinamento che si poteva verificare tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall’art. 90-bis c.p.p. Allo scopo si è, quindi, aggiunta la previsione per cui anche in questo caso resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all’articolo 90-bis c.p.p., precisando che ciò può avvenire anche con atto successivo. Analogo intervento di adeguamento si è apportato all’identica disposizione dell’art. 381 c.p.p.

Neppure questi interventi potevano essere effettuati con la procedura prevista dalla legge delega n. 134 del 2022, di correzione del decreto legislativo adottato, in quanto temi fuori dalla delega.